Associazione Esposti Amianto

e ad altri rischi ambientali

via Nazionale, 57 -50123 Firenze - tel/fax : 055-494.858

URL http ://www.aea-nazionale.org  -   E-MAIL  assaea@virgiliot.it

Codice fiscale: 97074910155

 
 

 

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE ESPOSTI AMIANTO

(Approvato a Casale Monferrato il 18 marzo 1989 e senza le modifiche apportate all’Assemblea di Bari 1 I° febbraio 1997)

 
 

 

art. 1

L’ ”ASSOCIAZIONE  degli ESPO­STI all’AMIANTO  (A. E .A.) è  un’associa­zione autonoma dai Partiti, dai Sindacati, da ogni centro di potere.

Che si prefigge :

a)   l’abolizione dell’amianto (o  asbesto) e degli altri agenti tossici-nocivi in ogni loro forma: estrazione, impiego produttivo, commercializ­zazione, trasporto.

 

b)  di conoscere e di studiare i c.d. “sostituti dell’amianto”, i quali si ritiene non debbano essere utilizzati se non viene dimostrata chiaramente la loro innocuità.

 

c)   in termini più generali l’Associazione è contro ogni concezione dello Sviluppo come mera crescita quantitativa di  consumi, merci e profitti, che come tale escluda dai suoi  presupposti primari il Diritto  alla Salute e la sua tutela  individuale e collettiva, oltre che la salubrità ambientale, subordinandolo ad inte­ressi di  qualsiasi altra natura.

 

L’A.E.A. fa propri gli obiettivi concernenti la salute stabiliti per tutti dalla ORGANIZZAZIONE MON-DIALE della SANITA’.

 

art. 2

L’Associazione promuove: 

a)   l’informazione scientifica sui  danni e rischi dovuti all’amianto utilizzando ogni strumento ritenuto idoneo al fine di creare e sostenere una maggiore consape­volezza in merito ai problemi riguardanti la salute.

b)  la divulgazione delle esperienze di lotta di lavoratori e popolazioni  che, esposti all’amianto, si mobilitano per la loro eliminazione.

c)   l’informazione scientifica in campo sanitario, la sua divulgazione con ogni mezzo ritenuto idoneo, al fine di creare e sostenere una maggiore consapevolezza in merito a problemi riguardanti la salute.

d)  l’individuazione e la denuncia dei rischi prodotti dall’amianto.

e)   la tutela  dell’ambiente, della salute dei cittadini, dei lavoratori dal­l’amian­to o da qualunque agente tossico nocivo.

L’Associazione sostiene :

a)   i lavoratori che si prefiggono di bandire l’uso in tutti i processi di  lavorazione.

b)  i cittadini singoli o associati, anche sul piano giuridico, che sono colpiti da  esposizione all’amianto.

L ‘Associazione si prefigge :

a)   di arrivare alla definizione, da parte degli organi competenti, di un quadro legislativo nazionale, europeo e internazionale che stabilisca in modo chiaro l’abolizione dell’amianto e dei suoi sostituti di analoga nocività, e definisca le strutture e gli strumenti di controllo e di bonifica.

A tale scopo l’Associazione prende gli opportuni contatti con i responsabili politici e tecnici delle U.S.L., delle Regioni, dei Ministeri interessati, della Comunità Economica Europea, dell’O.M.S.

b)  di partecipare a convegni, congressi, seminari sul piano nazionale e internazionale  in cui si faccia riferimento sul piano tecnico, epidemiologico, delle bonifica, ecc. all’amianto.

c)   di promuovere essa stessa convegni, congressi, seminari aperti, con il contributo di Sindacati, Partiti e altre Associazioni (in particolare degli organismi politici e amministrativi dei Comuni, delle U.S.L., delle Regioni, dello Stato, della Comunità Economica Europea, dell’O.M.S.).

d)  di intrattenere relazione con tutti quegli organismi scientifici e tecnici che studiano il problema dell’amianto, dei suoi effetti, quali ad esempio lo I.A.R.C. di Lione (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro).

e)   di richiedere, se necessario consu­lenze esterne di tecnici ed esperti.

 

Art.3

L’Associazione si costituisce parte civile nei procedimenti giudiziari in cui si rivendica il risarcimento di danni dovuti all’amianto.

 

Art. 4

All’Associazione aderiscono :

a) tutti coloro che condividono in pieno   gli scopi, con particolare riferimento alle persone che direttamente o indirettamente hanno subito l’esposizione all’amianto e i conseguenti danni alla salute, sia perché sono addetti alla sua lavorazione o loro familiari, che perché vivono in zone contaminate ;

b)  organizzazioni e associazioni di lotta per la salute e per la salvaguardia dell’ambiente ;

c)   gli utenti, a titolo individuale o collettivo, di case, uffici, scuole, ospedali, mezzi di trasporto, che hanno riscontrato, o ne hanno il sospetto, la presenza di amianto.

d)  membri di organizzazioni partitiche e sindacali a titolo personale.

e)   partiti e sindacati che dichiarino pubblicamente di essere contrari all’impiego dell’amianto. Ai partiti si richiede l’attività di promozione legislativa in vista dell’eliminazione dell’amianto, per i sindacati l’intento esplicito di inserire nei contratti collettivi di lavoro l’esclusione della lavorazione dell’amianto.

f)    gli Enti locali che hanno riscontrato la presenza di amianto nel loro territorio e si riconoscono negli obiettivi dell’A.E.A.

g)   tecnici, medici, avvocati, magistrati, uomini di scienza che studiano il problema dell’amianto e dei suoi effetti e condividono gli scopi della A.E.A.

 

Art. 5

L’A.E.A. non ha fini di lucro, è retta dalle norme di cui agli art. 36 e seg. del Codice Civile e dal presente Statuto. Ha durata fino al conseguimento dello scopo che si prefigge.

 

Art. 6

La Sede Nazionale dell’AEA  è in Milano presso la sede di Medicina Democratica in via dei Carracci 2. 

 

Art. 7

Tutti hanno la facoltà di iscriversi alla Associazione, versando la quota sociale ed accettando la spirito e le norme che la regolano. I soci possono essere individuali e collettivi. Le domande vengono presentate al Comitato Direttivo cui compete la decisione circa l’ammissione.

Ogni socio, purché  in regola con i conferimenti, ha diritto di partecipare alla vita democratica della Associa­zione, alle sue attività, ai gruppi di lavoro.

 

Art. 8

Gli organi dell’Associazione sono :

l’Assemblea - il Comitato Direttivo -  il Presidente - il Collegio dei Revisori.

 

Art. 9

L’Assemblea è formata da tutti i soci. I soci collettivi hanno diritto a un solo voto. E ordinaria e straordinaria. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata ogni volta che lo ritenga necessario il Comitato Direttivo (e comunque, di norma, almeno una volta l’anno) o qualora ne facciano richiesta motivata almeno un quinto dei Soci. La richiesta va presentata in forma scritta al Presidente dell’Associazione, il quale dovrà convocare l’Assemblea non oltre i trenta giorni successivi. 

 

Art. 10

La convocazione dell’Assemblea è disposta con avviso,  da inviare ai Soci almeno quindici giorni prima della riunione, con  l’indicazione del giorno dell’ora di questa e degli argomenti all’ordine del giorno. Prima e seconda convocazione possono avvenire  nello stesso giorno, purché ad almeno un’ora di distanza l’una dall’altra e se ne dia comunicazione ai Soci.

 

Art. 11

L’assemblea ordinaria  è valida in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza dei Soci ; in seconda convocazione con la presenza, in proprio o per delega,  di un decimo dei Soci. L’Assemblea straordinaria, che delibera sulle modifiche del presente Statuto o sullo scioglimento dell’Associazione, è valida, in prima convocazione,  con la presenza, in proprio o  per  delega  della maggioranza dei Soci ; in seconda convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di un quarto dei Soci. Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio. Ciascun Socio può  essere portatore di non più di cinque deleghe.

 

Art. 12

L’assemblea è presieduta dal Presidente, coadiuvato dal Segretario. In assenza del Vicepresidente, si provvederà ad eleggere tra i Soci presenti, a maggioranza relativa, un presidente dell’Assemblea. Possono inoltre, essere eletti, due scrutatori per il controllo delle votazioni. 

 

Art. 13

Le deliberazioni sono prese normalmente con votazione per alzata di mano. Si potrà far ricorso alla votazione per appello nominale quando ciò sia ritenuto necessario per il buon ordine della votazione su richiesta di un quinto dei Soci presenti. Le deliberazioni relative a persone determinate e le elezione alle cariche sociali devono aver luogo a scrutinio segreto. 

 

Art. 14

Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei  presenti. Le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria devono essere prese con voto favorevole dei due terzi dei presenti.

 

Art. 15

Le deliberazioni vengono fatte constare da verbale redatto dal Segretario. Esso deve essere letto ed approvato dall’Assemblea (nella stessa riunione o in quella immediatamente successiva) e viene sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori, se nominati.

 

Art. 16

Il Presidente, il Comitato Direttivo ed il Collegio dei Revisori allo scadere del mandato ricevuto all’atto della costituzione dell’Associazione saranno eletti dall’Assemblea. Tutte le cariche sono gratuite. Gli eletti restano in carica per due esercizi sociali e sono rieleggibili.

 

Art. 17

Il Presidente rappresenta l’Associazione, ne coordina le attività, convoca e presiede l’Assemblea ed il Comitato Direttivo e cura l’esecuzione delle loro deliberazioni, prende i provvedimenti necessari ed urgenti per il buon funzionamento dell’Associazione nell’intervallo delle riunioni del Consiglio  Direttivo al quale è tenuto a riferire i provvedimenti stessi alla prima riunione. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, può nominare avvocati e procuratori alle liti, può riscuotere qualunque credito ed incassare qualunque versamento, può fare pagamenti, rilasciando, o ricevendo quietanze. Può delegare singole funzioni, volta per volta o permanentemente ad altro membro del Comitato. 

 

Art.18

Il comitato Direttivo è formato da un numero di membri, corrispondenti alle realtà di base territoriali aderenti alla A.E.A., ivi compreso il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario. Se nel corso del biennio di carica vengono a mancare, per dimissioni o altra causa, uno dei suoi componenti, subentra il primo dei non eletti. Se viene meno la maggioranza del comitato, i Consiglieri rimasti in carica devono convocare l’Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. I  Consiglieri nominati dall’Assemblea scadono insieme con quelli in carica al momento della loro nomina. Se il Comitato Direttivo  non provvede alla convocazione dell’Assemblea per la sostituzione dei Consiglieri mancanti o se vengono a mancare tutti i Consiglieri, l’Assemblea per la loro sostituzione deve  essere convocata dal Collegio dei Revisori, il quale può compiere, nel frattempo, gli atti di ordinaria amministrazione. 

 

Art. 19

Il Comitato Direttivo delibera su tutte le questioni che interessino l’Associazione ed  ha   tutti   i  poteri  necessari  per  la corretta ed efficace gestione. Può eleggere nel proprio seno un Vicepresidente, un Segretario ed un Tesoriere. Può delegare i propri poteri ad uno o più dei suoi membri. Esso si riunisce possibilmente una volta al mese, comunque non meno di tre volte l’anno, ed ogni volta che lo ritenga necessario il Presidente o ne facciano richiesta due Consiglieri e un terzo del Collegio di Revisione. Le riunioni sono convocate con avviso scritto da inviare almeno dieci giorni prima della riunione, contenente l’elenco degli argomenti da trattare, il luogo e l’ora della riunione. In caso di urgenza la riunione potrà essere convocata quarantotto ore prima, con modalità opportune. Le riunioni del Comitato sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Il  Comitato direttivo prende posizione nei confronti dei Soci che non rispettino gli scopi dell’Associazione.

 

Art. 20

Le riunioni del Comitato sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente o dal più anziano di età dei componenti. Le deliberazioni sono fatte constare da verbale, compilato dal Segretario, letto ed approvato dal Comitato nella stessa riunione o in quella immediatamente successiva e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

 

Art. 21 

Il Collegio dei Revisori è formato da tre membri. Questi eleggono tra loro il Presidente. Il Collegio esercita la vigilanza sull’amministrazione dell’Associazione e sulla regolare tenuta della contabilità. A tale scopo può esaminare in ogni momento i libri e i documenti contabili ed amministrativi e chiedere le informazioni che ritenga necessario. Rilevando irregolarità amministrative o contabili deve darne comunicazione scritta al Comitato per i necessari provvedimenti. I Revisori devono essere invitati alle riunioni del Comitato Direttivo e possono far constare il proprio parere sulle deliberazioni che abbiano contenuto o conseguenze di ordine economico. Il Collegio dei Revisori provvede alla convocazione dell’Assemblea nei casi previsti dal presente Statuto.

 

Art. 22

I fondi per il funzionamento dell’Associazione saranno costituiti dalle quote sociali, da eventuali contributi e di enti e dalla riscossione dei costi delle iniziative ed attività promosse per il raggiungimento dello scopo sociale. L’ammontare della quota sociale viene fissato annualmente, entro il 31 dicembre, dal Comitato Direttivo. 

 

Art. 23

 Il Comitato Direttivo provvederà alla gestione delle entrate, compilando un bilancio    preventivo    ed    un     conto consuntivo, che saranno sottoposti all’Assemblea corredati dal parere del Collegio dei Revisori. 

 

Art. 24

L’esercizio sociale inizia con il primo gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno. 

 

Art. 25

Le  modifiche al presente Statuto potranno essere proposte dal Consiglio Direttivo o da un quinto dei Soci. Esse dovranno essere approvate dall’Assemblea straordinaria con le norme di cui ai precedenti articoli. 

 

Art. 26 

Per tutto quanto non contemplato dal presente Statuto vigono le norme del Codice Civile sulle Associazioni di persone. –

 

 

 

Casale Monferrato li 18 marzo 1989