|
Norme relative alla cessazione dell'impiego
dell'amianto
(Pubblicata sul supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 87 del 13
aprile 1992 - Serie generale)
(Con le modifiche dell'art. 13 apportate dalla
legge 4
agosto 1993, n 271)
INDICE
(CLICCARCI SOPRA PER VEDERE
L'ARTICOLO)
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Finalità
1. La presente legge concerne l'estrazione, l'importazione, la lavorazione,
l'utilizzazione, la commercializzazione, il trattamento e lo smaltimento, nel
territorio nazionale, nonché l'esportazione dell'amianto e dei prodotti che lo
contengono e detta norme per la dismissione dalla produzione e dal commercio,
per la cessazione dell'estrazione, dell'importazione, dell'esportazione e
dell'utilizzazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono, per la
realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica delle aree interessate
dall'inquinamento da amianto, per la ricerca finalizzata alla individuazione di
materiali sostitutivi e alla riconversione produttiva e per il controllo
sull'inquinamento da amianto.
2. A decorrere da trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge sono vietate l'estrazione, l'importazione, l'esportazione,
la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di
prodotti contenenti amianto, ivi compresi quelli di cui alle lettere c) e g)
della tabella allegata alla presente legge, salvo i diversi termini previsti per
la cessazione della produzione e della commercializzazione dei prodotti di cui
alla medesima tabella.
VAI INIZIO
PAGINA
Art. 2. - Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) amianto: i silicati fibrosi di cui all'articolo 23 del
decreto legislativo 15
agosto 1991, n. 277 ;
b) utilizzazione dell'amianto: la lavorazione e la produzione di prodotti di
amianto o di prodotti contenenti amianto libero o legato in matrice friabile o
in matrice cementizia o resinoide, o di prodotti che comunque possano immettere
nell'ambiente fibre di amianto;
c) rifiuti di amianto: i materiali di scarto delle attività estrattive di
amianto, i detriti e le scorie delle lavorazioni che utilizzano amianto, anche
provenienti dalle operazioni di decoibentazione nonché qualsiasi sostanza o
qualsiasi oggetto contenente amianto che abbia perso la sua destinazione d'uso e
che possa disperdere fibre di amianto nell'ambiente in concentrazioni superiori
a quelle ammesse dall'articolo 3.
Art. 3. - Valori limite
1. La concentrazione di fibre di amianto respirabili nei luoghi di lavoro ove si
utilizza o si trasforma o si smaltisce amianto, nei luoghi ove si effettuano
bonifiche, negli ambienti delle unità produttive ove si utilizza amianto e
delle imprese o degli enti autorizzati alle attività di trasformazione o di
smaltimento dell'amianto o di bonifica delle aree interessate, non puo' superare
i valori limite fissati dall'articolo 31 del decreto legislativo 15
agosto 1991, n. 277 come modificato dalla presente legge.
2. I limiti, le procedure e i metodi di analisi per la misurazione dei valori
dell'inquinamento da amianto, compresi gli effluenti liquidi e gassosi
contenenti amianto, si intendono definiti secondo la direttiva 87/217/CEE del
Consiglio del 19 marzo 1987. Il termine per l'emanazione del decreto legislativo
per l'attuazione della predetta direttiva, di cui agli articoli 1 e 67 della
legge 29 dicembre 1990, n. 428 , e' differito al 30 giugno 1992.
3. Eventuali aggiornamenti o modifiche dei limiti di cui ai commi 1 e 2 del
presente articolo sono disposti, anche su proposta della commissione di cui
all'articolo 4, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
4. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto
1991, n. 277, e' sostituita dalla seguente:
"a) 0,6 fibre per centimetro cubo per il crisotilo".
5. Il comma 2 dell'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277,
e' abrogato.
VAI INIZIO
PAGINA
CAPO II - ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE E NORME DI ATTUAZIONE
Art. 4. - Istituzione della commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi
sanitari connessi all'impiego dell'amianto
1. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il Ministro dell'ambiente,
con il Ministro dell'università' e della ricerca scientifica e tecnologica e con
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e' istituita, presso il
Ministero della sanità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, la commissione per la valutazione dei problemi ambientali
e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto, di seguito denominata
commissione, composta da:
a) due esperti di tecnologia industriale, designati dal Ministro dell'università'
e della ricerca scientifica e tecnologica;
b) due esperti di materiali e di prodotti industriali, designati dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
c) due esperti di problemi dell'igiene ambientale e della prevenzione nei luoghi
di lavoro, designati dal Ministro della sanità;
d) due esperti di valutazione di impatto ambientale e di sicurezza delle
produzioni industriali, designati dal Ministro dell'ambiente;
e) un esperto di problemi della previdenza sociale, designato dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale;
f) un esperto dell'Istituto superiore di sanità;
g) un esperto del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);
h) un esperto dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);
i) un esperto dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro (ISPESL);
l) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente
rappresentative a livello nazionale;
m) due rappresentanti delle organizzazioni delle imprese industriali e
artigianali del settore;
n) un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale di cui
all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 .
2. La commissione di cui al comma 1 e' presieduta dal Ministro della
sanità o
da un Sottosegretario di Stato da questi delegato.
VAI INIZIO
PAGINA
Art. 5. - Compiti della commissione
1. La commissione di cui all'articolo 4 provvede:
a) ad acquisire i dati dei censimenti di cui all'articolo 10:
b) a predisporre, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità e dell'ISPESL, un
piano di indirizzo e di coordinamento per la formazione professionale del
personale del Servizio sanitario nazionale addetto al controllo dell'attività'
di bonifica;
c) a predisporre disciplinari tecnici sulle modalità per il trasporto e il
deposito di rifiuti di amianto nonché sul trattamento, l'imballaggio e la
ricopertura dei rifiuti medesimi nelle discariche autorizzate ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 , e successive
modificazioni e integrazioni;
d) ad individuare i requisiti per la omologazione dei materiali sostitutivi
dell'amianto e dei prodotti che contengono tali materiali, in relazione alle
necessità d'uso ed ai rischi sanitari ed ambientali, avvalendosi anche dei
laboratori delle università o del CNR o di enti operanti nel settore del
controllo della qualità e della sicurezza dei prodotti;
e) a definire i requisiti tecnici relativi ai marchi e alla denominazione di
qualità dei prodotti costituiti da materiali sostitutivi dell'amianto;
f) a predisporre, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica,
ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto.
2. Per l'espletamento delle attività di cui al comma 1, la commissione
può
avvalersi della collaborazione di istituti ed enti di ricerca.
3. La commissione predispone rapporti annuali sullo stato di attuazione dei
compiti ad essa attribuiti dalla presente legge che trasmette al Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministro della sanità, al
Ministro dell'ambiente, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al
Ministro dell'università' e della ricerca scientifica e tecnologica.
Art. 6. - Norme di attuazione
1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con
il Ministro della sanità, può integrare con proprio decreto, su proposta della
commissione di cui all'articolo 4, la lista delle sostanze di cui all'articolo
23 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 .
2. Entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della sanità,
stabilisce con proprio decreto, sulla base di quanto indicato dalla commissione
di cui all'articolo 4 ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d), i requisiti
per la omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto e dei prodotti che
contengono tali materiali e individua prodotti per i quali sia prevista la
sostituzione dei componenti di amianto.
3. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, adotta con proprio decreto, da emanare entro
trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le normative e le metodologie tecniche di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera f).
4. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, adotta
con proprio decreto, da emanare entro trecentosessantacinque giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, i disciplinari tecnici di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera c).
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri emana con proprio decreto, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli atti di
indirizzo e di coordinamento delle attività delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 10 della presente legge, ai
sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400.
6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il
Ministro della sanità, il Ministro dell'ambiente, il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale e il Ministro dell'università' e della ricerca
scientifica e tecnologica, presenta annualmente al Parlamento, anche sulla base
dei rapporti annuali di cui all'articolo 5, comma 3, una relazione sullo stato
di attuazione della presente legge.
7. Le disposizioni concernenti l'omologazione dei materiali sostitutivi
dell'amianto e dei prodotti che contengono tali materiali non si applicano agli
elementi costruttivi e ai componenti privi di fibre di amianto che alla data di
entrata in vigore della presente legge risultino omologabili sulla base della
normativa di settore ovvero di innocuità accertata dall'Istituto superiore di
sanità.
VAI INIZIO
PAGINA
Art. 7. - Conferenza nazionale
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, avvalendosi della commissione di
cui all'articolo 4 e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui
all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , promuove, entro due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, una conferenza nazionale
sulla sicurezza ambientale e sanitaria delle tecnologie industriali, nonché dei
materiali e dei prodotti di cui alla presente legge, con la partecipazione di
esperti e di rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
maggiormente rappresentative a livello nazionale, delle imprese, delle
associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8
luglio 1986, n. 349, delle associazioni dei consumatori e degli utenti
riconosciute per legge, delle università e dei centri ed istituti di ricerca.
CAPO III - TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLA SALUTE
Art. 8. - Classificazione, imballaggio, etichettatura
1. La classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dell'amianto e dei
prodotti che contengono amianto sono disciplinati dalla legge 29 maggio 1974, n.
256, e successive modificazioni e integrazioni, e dal decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 1988, n. 215 .
Art. 9. - Controllo sulle dispersioni causate dai processi di lavorazione e sulle operazioni di
smaltimento e bonifica
1. Le imprese che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente, nei
processi produttivi, o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica
dell'amianto, inviano annualmente alle regioni, alle province autonome di Trento
e di Bolzano e alle unità sanitarie locali nel cui ambito di competenza sono
situati gli stabilimenti o si svolgono le attività dell'impresa, una relazione
che indichi:
a) i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che
sono oggetto dell'attività di smaltimento o di bonifica;
b) le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici
degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività e le esposizioni
all'amianto alle quali sono stati sottoposti;
c) le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto;
d) le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della salute dei
lavoratori e della tutela dell'ambiente.
2. Le unità sanitarie locali vigilano sul rispetto dei limiti di concentrazione
di cui all'articolo 3, comma 1, e predispongono relazioni annuali sulle
condizioni dei lavoratori esposti, che trasmettono alle competenti regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano ed al Ministro della sanità.
3. Nella prima attuazione della presente legge la relazione di cui al comma 1
deve riferirsi anche alle attività dell'impresa svolte nell'ultimo quinquennio
ed essere articolata per ciascun anno.
VAI INIZIO
PAGINA
Art. 10. - Piani regionali e delle province autonome
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, entro
centottanta giorni dalla data di emanazione del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all'articolo 6, comma 5, piani di protezione
dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della
difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.
2. I piani di cui al comma 1 prevedono tra l'altro:
a) il censimento dei siti interessati da attività di estrazione dell'amianto;
b) il censimento delle imprese che utilizzano o abbiano utilizzato amianto nelle
rispettive attività produttive, nonché delle imprese che operano nelle
attività di smaltimento o di bonifica;
c) la predisposizione di programmi per dismettere l'attività estrattiva
dell'amianto e realizzare la relativa bonifica dei siti;
d) l'individuazione dei siti che devono essere utilizzati per l'attività di
smaltimento dei rifiuti di amianto;
e) il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del
lavoro attraverso i presidi e i servizi di prevenzione delle unità sanitarie
locali competenti per territorio;
f) la rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo derivanti dalla
presenza di amianto;
g) il controllo delle attività di smaltimento e di bonifica relative
all'amianto; h) la predisposizione di specifici corsi di formazione
professionale e il rilascio di titoli di abilitazione per gli addetti alle
attività di rimozione e di smaltimento dell'amianto e di bonifica delle aree
interessate, che e' condizionato alla frequenza di tali corsi;
i) l'assegnazione delle risorse finanziarie alle unità sanitarie locali per la
dotazione della strumentazione necessaria per lo svolgimento delle attività di
controllo previste dalla presente legge;
l) il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti
contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici
pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i
blocchi di appartamenti.
3. I piani di cui al comma 1 devono armonizzarsi con i piani di organizzazione
dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni e integrazioni.
4. Qualora le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano non adottino
il piano ai sensi del comma 1, il medesimo e' adottato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della sanità, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con
il Ministro dell'ambiente, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di
cui al medesimo comma 1.
Art. 11. - Risanamento della miniera di Balangero
1. Il Ministero dell'ambiente promuove la conclusione di un accordo di programma
con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il
Ministero della sanità, con la regione Piemonte, con la comunità montana di
Valle di Lanzo e con il comune di Balangero per il risanamento ambientale della
miniera ivi esistente e del territorio interessato, con priorità di utilizzo
dei lavoratori della medesima miniera nelle attività di bonifica.
2. Per il finanziamento dell'accordo di programma di cui al comma 1 e'
autorizzata, a carico del bilancio dello Stato, la spesa di lire 30 miliardi in
ragione di lire 15 miliardi per il 1992 e di lire 15 miliardi per il 1993.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 15 miliardi per
l'anno 1992 e a lire 15 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
"Norme per la riconversione delle produzioni a base di amianto (di cui lire 6,3
miliardi quale limite di impegno dal 1993)".
VAI INIZIO
PAGINA
Art. 12. - Rimozione dell'amianto e tutela dell'ambiente
1. Le unità sanitarie locali effettuano l'analisi del rivestimento degli
edifici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera l), avvalendosi anche del
personale degli uffici tecnici erariali e degli uffici tecnici degli enti
locali.
2. Con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme
relative agli strumenti necessari ai rilevamenti e alle analisi del rivestimento
degli edifici, nonché alla pianificazione e alla programmazione delle attività
di rimozione e di fissaggio di cui al comma 3 e le procedure da seguire nei
diversi processi lavorativi di rimozione.
3. Qualora non si possa ricorrere a tecniche di fissaggio, e solo nei casi in
cui i risultati del processo diagnostico la rendano necessaria le regioni e le
province autonome di Trento di Bolzano dispongono la rimozione dei materiali
contenenti amianto, sia floccato che in matrice friabile. Il costo delle
operazioni di rimozione e' a carico dei proprietari degli immobili.
4. Le imprese che operano per lo smaltimento e la rimozione dell'amianto e per
la bonifica delle aree interessate debbono iscriversi a una speciale sezione
dell'albo di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441. Il Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, stabilisce con proprio decreto, da emanare entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti, i
termini, le modalità e i diritti di iscrizione. Le imprese di cui al presente
comma sono tenute ad assumere, in via prioritaria, il personale già addetto
alle lavorazioni dell'amianto, che abbia i titoli di cui all'articolo 10, comma
2, lettera h), della presente legge.
5. Presso le unità sanitarie locali e' istituito un registro nel quale e'
indicata la localizzazione dell'amianto floccato o in matrice friabile presente
negli edifici. I proprietari degli immobili devono comunicare alle unità
sanitarie locali i dati relativi alla presenza dei materiali di cui al presente
comma. Le imprese incaricate di eseguire lavori di manutenzione negli edifici
sono tenute ad acquisire, presso le unità sanitarie locali, le informazioni
necessarie per l'adozione di misure cautelative per gli addetti. Le unità
sanitarie locali comunicano alle regioni e alle province autonome di Trento e di
Bolzano i dati registrati, ai fini del censimento di cui all'articolo 10, comma
2, lettera l).
6. I rifiuti di amianto sono classificati tra i rifiuti speciali, tossici e
nocivi, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 915 in base alle caratteristiche fisiche che ne determinano
la pericolosità, come la friabilità e la densità.
VAI INIZIO
PAGINA
CAPO IV - MISURE DI SOSTEGNO PER I LAVORATORI
Art. 13. - Trattamento straordinario di integrazione salariale e pensionamento
anticipato
1. Ai lavoratori occupati in imprese che utilizzano ovvero estraggono amianto,
impegnate in processi di ristrutturazione e riconversione produttiva, e'
concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale secondo la
normativa vigente.
2. Con effetto fino a settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge i lavoratori occupati nelle imprese di cui al comma 1,
anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari, e che
possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità',
la vecchiaia ed i superstiti almeno trenta anni di anzianità assicurativa e
contributiva agli effetti delle disposizioni previste dall'articolo 22, primo
comma, lettera a) e b), della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni, hanno facoltà di richiedere la concessione di un trattamento di
pensione secondo la disciplina di cui al medesimo articolo 22 della legge 30
aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, con una maggiorazione dell'anzianità'
assicurativa e contributiva pari al periodo necessario per la maturazione del
requisito dei trentacinque anni prescritto dalle disposizioni sopra richiamate,
in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del
rapporto e quella del compimento di sessanta anni, se uomini, o cinquantacinque
anni se donne.
3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su
proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, individua i criteri per la
selezione delle imprese di cui al comma 1 e determina, entro il limite di
seicento unità, il numero massimo di pensionamenti anticipati.
4. Le imprese, singolarmente o per gruppo di appartenenza, rientranti nei
criteri di cui al comma 3, che intendano avvalersi delle disposizioni del
presente articolo, presentano programmi di ristrutturazione e riorganizzazione e
dichiarano l'esistenza e l'entità' delle eccedenze strutturali di manodopera,
richiedendone l'accertamento da parte del CIPE unitamente alla sussistenza dei
requisiti di cui al comma 2.
5. La facoltà di pensionamento anticipato può essere esercitata da un numero
di lavoratori non superiore a quello delle eccedenze accertate dal CIPE. I
lavoratori interessati sono tenuti a presentare all'impresa di appartenenza
domanda irrevocabile per l'esercizio della facoltà di cui al comma 2 del
presente articolo, entro trenta giorni dalla comunicazione all'impresa stessa o
al gruppo di imprese degli accertamenti del CIPE, ovvero entro trenta giorni
dalla maturazione dei trenta anni di anzianità di cui al medesimo comma 2, se
posteriore. L'impresa entro dieci giorni dalla scadenza del termine trasmette
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le domande dei
lavoratori, in deroga all'articolo 22, primo comma, lettera c), della legge 30
aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni. Nel caso in cui il numero dei
lavoratori che esercitano la facoltà di pensionamento anticipato sia superiore
a quello delle eccedenze accertate, l'impresa opera una selezione in base alle
esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione. Il rapporto di lavoro dei
dipendenti le cui domande sono trasmesse all'INPS si estingue nell'ultimo giorno
del mese in cui l'impresa effettua la trasmissione.
6. Per i lavoratori delle miniere o delle cave di amianto il numero di settimane
coperto da contribuzione obbligatoria relativa ai periodi di prestazione
lavorativa ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche e'
moltiplicato per il coefficiente di 1,5.
7. Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche, per i lavoratori
che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione
all'amianto documentate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL), il numero di settimane coperto da contribuzione
obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di
provata esposizione all'amianto e' moltiplicato per il coefficiente di 1,5.
8. Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore
a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione
obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione
all'amianto, gestita dall'INAIL, e' moltiplicato, ai fini delle prestazioni
pensionistiche, per il coefficiente di 1,5".
9. Ai dipendenti delle miniere o delle cave di amianto o delle imprese di cui al
comma 1, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari
o fallite, che possano far valere i medesimi requisiti di età e anzianità
contributiva previsti dal comma 2 presso l'Istituto nazionale di previdenza per
i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), e' dovuto, dall'Istituto medesimo,
a domanda e a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della
risoluzione del rapporto di lavoro, l'assegno di cui all'articolo 17 della legge
23 aprile 1981, n. 155. L'anzianità' contributiva dei dirigenti ai quali e'
corrisposto il predetto assegno e' aumentata di un periodo pari a quello
compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del
compimento di sessanta anni, se uomini, e cinquantacinque anni se donne.
10. La gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
corrisponde al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per ciascun mese di
anticipazione della pensione una somma pari all'importo risultante
dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per il Fondo medesimo
sull'ultima retribuzione annua percepita da ciascun lavoratore interessato,
ragguagliata a mese, nonché una somma pari all'importo mensile della pensione
anticipata, ivi compresa la tredicesima mensilità. L'impresa, entro trenta
giorni dalla richiesta da parte dell'INPS, e' tenuta a corrispondere a favore
della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88 , per
ciascun dipendente che abbia usufruito del pensionamento anticipato, un
contributo pari al trenta per cento degli oneri complessivi di cui al presente
comma, con facoltà di optare per il pagamento del contributo stesso, con
addebito di interessi nella misura del dieci per cento in ragione d'anno, in un
numero di rate mensili, di pari importo, non superiore a quello dei mesi di
anticipazione della pensione.
11. Nei territori di cui all'articolo 1 del testo
unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , e successive modificazioni,
nonché nelle zone industriali in declino, individuate dalla decisione della
Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 (89/288/CEE), ai sensi del
regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, il contributo di
cui al comma 10 del presente articolo e' ridotto al venti per cento. La medesima
percentuale ridotta si applica altresì nei confronti delle imprese assoggettate
alle procedure concorsuali di cui alle disposizioni approvate con regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, e al decreto-legge 30 gennaio
1979, n. 26 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e
successive modificazioni e integrazioni, e al relativo pagamento si applica
l'articolo 111, primo comma, n. 1), delle disposizioni approvate con il citato
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 .
12. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 6
miliardi per il 1992, lire 60 miliardi per il 1993 e lire 44 miliardi per il
1994, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti,
ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente
utilizzando, per il 1992, l'accantonamento "Finanziamento di un piano di
pensionamenti anticipati" e, per il 1993 e il 1994, l'accantonamento "Interventi
in aree di crisi occupazionale".
13. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
conseguenti variazioni di bilancio.
VAI INIZIO
PAGINA
CAPO V - SOSTEGNO ALLE IMPRESE
Art. 14. - Agevolazioni per l'innovazione e la riconversione produttiva
1. Le imprese, singole o associate, che utilizzano amianto e quelle che
producono materiali sostitutivi dell'amianto, possono accedere al Fondo speciale
rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17
febbraio 1982, n. 46, per l'attuazione di programmi di innovazione tecnologica
finalizzata alla riconversione delle produzioni a base di amianto o allo
sviluppo e alla produzione di materiali innovativi sostitutivi dell'amianto.
2. Le imprese, singole o associate, che intraprendono attività di innovazione
tecnologica, concernenti lo smaltimento dei rifiuti di amianto, la
trasformazione dei residui di lavorazione e la bonifica delle aree interessate,
sono ammesse, ai sensi del comma 1, al finanziamento dei relativi programmi.
3. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e'
istituito il "Fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto".
4. Il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale
(CIPI), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, stabilisce le condizioni di ammissibilità e le priorità di accesso ai
contributi del Fondo di cui al comma 3 e determina i criteri per l'istruttoria
delle domande di finanziamento.
5. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 3 sono destinate alla concessione
di contributi in conto capitale alle imprese che utilizzano amianto, per
programmi di riconversione produttiva che prevedano la dismissione dell'amianto
e il reimpiego della manodopera, ovvero per la cessazione dell'attività' sulla
base di programmi concordati con le organizzazioni sindacali dei lavoratori
maggiormente rappresentative.
6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con
proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le modalità e i termini per la presentazione e per
la erogazione dei contributi.
7. Il contributo in conto capitale di cui al comma 5 può essere elevato fino al
dieci per cento del contributo erogabile a favore delle imprese di cui al
medesimo comma 5 che non facciano ricorso alla cassa integrazione guadagni.
8. e' autorizzato a carico del bilancio dello Stato il conferimento al Fondo di
cui al comma 3 della somma di lire 50 miliardi in ragione di lire 15 miliardi
per il 1992 e di lire 35 miliardi per il 1993.
9. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8, pari a lire 15 miliardi per
il 1992 e a lire 35 miliardi per il 9193, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994,
al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme per la
riconversione delle produzioni a base di amianto (di cui lire 6,3 miliardi quale
limite di impegno dal 1993)".
10. Il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, può riconoscere carattere di priorità ai programmi di cui ai
commi 1 e 2.
VAI INIZIO
PAGINA
CAPO VI - SANZIONI
Art. 15. - Sanzioni
1. La mancata adozione delle misure idonee a garantire il rispetto dei valori
limite di cui all'articolo 3, nonché l'inosservanza del divieto di cui al comma
2 dell'articolo 1, sono punite con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50
milioni.
2. Per l'inosservanza degli obblighi concernenti l'adozione delle misure di
sicurezza previste dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4, si
applica la sanzione amministrativa da lire 7 milioni a lire 35 milioni.
3. A chiunque operi nelle attività di smaltimento, rimozione e bonifica senza
il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 12, comma 4, si applica la
sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 30 milioni.
4. Per l'inosservanza degli obblighi di informazione derivanti dall'articolo 9,
comma 1, e dall'articolo 12, comma 5, si applica la sanzione amministrativa da
lire 5 milioni a lire 10 milioni.
5. Alla terza irrogazione di sanzioni previste dal presente articolo, il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la cessazione
delle attività delle imprese interessate.
CAPO VII - DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 16. - Disposizioni finanziarie
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, pari a lire 2 miliardi
per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1992-1994,
al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme per la
protezione dalla esposizione all'amianto".
2. Per la realizzazione dei piani di
cui all'articolo 10 sono concessi contributi a carico del bilancio dello Stato
pari a lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 a favore delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano secondo modalità
definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su
proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della sanità, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 8 miliardi per
ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994,
al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme per la
protezione dalla esposizione all'amianto".
4. La Cassa depositi e prestiti e'
autorizzata a concedere nell'anno 1992, entro il limite massimo di mutui
concedibili dalla Cassa medesima ai sensi della legislazione vigente, agli enti
locali che rientrano nei piani di cui all'articolo 10, ai fini della bonifica
delle strutture di competenza, previa certificazione dell'inesistenza di cespiti
delegabili, entro il limite complessivo di lire 40 miliardi, mutui decennali con
ammortamento a carico dello Stato. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire
6,3 miliardi annui a decorrere dall'anno 1993.
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a lire 6,3 miliardi a
decorrere dall'anno 1993, si provvede negli anni 1993 e 1994 mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento "Norme per la riconversione delle produzioni a base
di amianto (di cui lire 6,3 miliardi quale limite di impegno dal 1993)".
6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
VAI INIZIO
PAGINA
TABELLA
(prevista dall'articolo 1, comma 2).
a) lastre di amianto piane o ondulate, di grande formato (due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge);
b) tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di
fluidi, ad uso civile e industriale (due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge);
c) guarnizioni di attrito per veicoli a motore, macchine e impianti industriali
(un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge);
d) guarnizioni di attrito di ricambio per veicoli a motore, veicoli ferroviari,
macchine e impianti industriali con particolari caratteristiche tecniche (due
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);
e) guarnizioni dalle testate per motori di vecchio tipo (due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge);
f) giunti piatti statici e guarnizioni dinamiche per elementi sottoposti a forti
sollecitazioni (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);
g) filtri e mezzi ausiliari di filtraggio per la produzione di bevande (un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge);
h) filtri ultrafini per la sterilizzazione e per la produzione di bevande e
medicinali (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);
i) diaframmi per processi di elettrolisi (due anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge).
VAI
INIZIO PAGINA
|
|