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Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
5 giugno 1993, n. 169 recante disposizioni urgenti per i lavoratori del settore
dell'amianto.
Art. 1.
1. Il comma 8 dell'articolo 13 della
legge 27 marzo 1992, n. 257, e' sostituito dal seguente:
"8. Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo
superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione
obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione
all'amianto, gestita dall'INAIL, e' moltiplicato, ai fini delle prestazioni
pensionistiche, per il coefficiente di 1,5".
1-bis. All'articolo 13, comma 7, della
legge 27 marzo 1992, n. 257, le parole: "per i dipendenti delle imprese di
cui al comma 1, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure
fallimentari o fallite," sono sostituite dalle seguenti: "per i lavoratori".
2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in lire 35
miliardi per l'anno 1994 e in lire 37 miliardi per l'anno 1995, si provvede
entro i limiti indicati, mediante parziale utilizzo delle proiezioni, per gli
anni medesimi, dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1993.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle
Camere per la conversione in legge.
N.B. - La legge di conversione, all'art. 1, prevede altresi' che:
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 5
aprile 1993, n. 95.
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