Lo Statuto della Filarmonica
Associazione musicale senza scopo di lucro
 

Home > Associazione ¬
  Statuto > Il Consiglio Direttivo > Il Maestro > I Musicanti > Le Majorettes

 

Art. 1 - E' costituita l'associazione "Società FILARMONICA G. VERDI" con sede in Asciano Via G. Mameli n.26. Il trasferimento della sede sociale nell'ambito dello stesso comune non costituisce modifica del presente Statuto.
Art. 2 - L'associazione è apolitica e non ha scopi di lucro. Essa persegue le seguenti finalità:
a) promozione e diffusione della cultura musicale;
b) sviluppare l'associazionismo e il volontariato musicale;
c) attività didattica aperta a tutti e particolarmente ai giovani, mediante l'organizzazione dei corsi, scuole, seminari, stage di musica;
d) presenza musicale a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folcloristiche, sociali, promosse dalla stessa o da enti pubblici o privati, comitati e associazioni che ne richiedano la presenza stessa;
e) organizzare e realizzare anche per conto di terzi, manifestazioni, raduni, rassegne, concorsi sia nazionali che internazionali ;
f) incentivare scambi culturali, gemellaggi musicali con gruppi italiani e stranieri;
g) realizzare iniziative pubblicistiche nei settori della cultura, della didattica e tecnica musicale; l'edizione e la distribuzione di riviste, bollettini, notiziari, usufruendo di mezzi e procedimenti tecnici idonei;
h) collaborare con enti pubblici e privati, associazioni culturali, sportive, cori consorzi, cooperative che perseguono scopi e finalità affini; ed aderire ad organismi nazionali e internazionali che abbiano similari obiettivi;
i) promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa, ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali; il tutto nella propria realtà e dovunque se ne renda utile e necessaria la presenza.
Art. 3 - Sono soci coloro che sottoscrivono la Tessera dell'Associazione, la quale deve essere rinnovata ogni anno. Soci di diritto, esonerati dal pagamento di qualsiasi quota associativa, coloro i quali (musici, cantori, ecc.) prestano la loro opera per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione . Tutti i soci, accettano senza riserve le norme statutarie e regolamentari e ne fanno proprie le finalità.
Art. 4 - I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di Enti, di privati, di associazioni, da oblazioni, lasciti, donazioni e da occasionali attività aventi lo scopo indicizzato al conseguimento delle finalità associative.
Art. 5 -
L'ammissione a socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello. La domanda di ammissione a socio da parte di un minorenne, dovrà essere controfirmata da chi ne esercita la potestà.
Art. 6 - La qualifica di socio da diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, nonché di partecipare alle attività sociali secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento. I soci hanno il dovere di difendere sempre il buon nome dell'associazione e di osservare le regole dettate dalle istituzioni alle quali l'associazione stessa aderisce.
Art. 7 - a) Tutti gli incarichi sociali e direttivi, si intendono a titolo gratuito; b) Assoluto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita associativa; c) Intrasmissibilità della quota associativa e non rivalutabilità della stessa.
Art. 8 - I soci cessano di appartenere all'Associazione: a) per dimissioni volontarie comunicate a mezzo lettera raccomandata; b) per morosità, il socio ordinario infatti che non provvederà al pagamento della quota associativa entro 15 giorni dalla scadenza, si intenderà di diritto escluso dall'associazione; c) per espulsione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo; pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori dall'Associazione, o che con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. (La delibera di espulsione deve essere ratificata dall'Assemblea generale dei soci. Il socio espulso non può più essere riproposto.)
Art. 9 - Gli organi sociali dell'Associazione sono: a) l'Assemblea generale dei soci (ordinaria e straordinaria); b) il Presidente; c) il Consiglio Direttivo.
Art. 10 - L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in riunioni ordinarie e straordinarie. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione solo i soci e i soci ordinari in regola con il versamento della quota annua. Nessun socio potrà essere rappresentato da altri. Vale l'eleggibilità libera degli organi amministrativi e direttivi ed il principio del voto singolo. Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto.
Art. 11 - La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 30 maggio di ogni anno per l'approvazione, in particolare, del rendiconto consuntivo dell'anno precedente e del rendiconto preventivo dell'anno in corso. La convocazione dell'Assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo a seguito di propria deliberazione, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei soci, che potranno proporre l'ordine del giorno. In tal caso, la stessa dovrà essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Presidente del Consiglio Direttivo.
Art. 12 -
La convocazione dell'Asssemblea deve avvenire con apposito avviso affisso nella sede almeno 8 giorni prima della data di convocazione, seguito da invito scritto inviato al domicilio dei soci. Tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide con la presenza della maggioranza dei soci, in prima convocazione e in seconda convocazione sono valide con qualunque sia il numero dei soci presenti.
Art. 13 - Spetta all'Assemblea dei soci: a) decidere sulla relazione morale e finanziaria del Consiglio Direttivo; b) deliberare sul rendiconto consuntivo e preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo; c) eleggere il Consiglio Direttivo; d) discutere ed approvare ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo.
Art. 14 - Le eventuali modifiche al presente stauto potranno essere discusse e deliberate solo dall'Assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno. Per tali deliberazione, occorrerà il voto favorevole di almeno quattro quinti dei votanti, i quali rappresentino almeno la metà più uno dei soci.
Art. 15 - Il Consiglio Direttivo, all'elezione del quale partecipano tutti i soci maggiorenni riuniti in Assemblea, senza possibilità di deleghe, è composto da un numero variabile da 7 a 15 membri e nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed altri eventuali incaricati. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano gli altri consiglieri.
Art. 16 - Spetta al Consiglio Direttivo di : a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci; b) proporre all'Assemblea l'esclusione dei soci per morosità o indegnità, in conformità a quanto stabilito nel presente statuto; c) assumere le deliberazioni in merito al comportamento dei soci aderenti durante l'attività sociale; d) adottare gli eventuali provvedimenti disciplinari verso i soci, che si dovessero rendere necessari; e) redigere il regolamento dell'Associazione; f) redigere il rendiconto preventivo e consuntivo da sotto- porre all'Assemblea, curare l'ordinaria amministrazione, deliberare le quote associative annue; g) fissare le date delle Assemblee ordinarie dei soci (almeno una volta all'anno); convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo ritenga necessario o venga richiesta dai soci; h) programmare l'attività dell'Associazione rispettando le direttive dell'Assemblea e le Finalità dell'Associazione; i) nominare apposite commissioni (settoriali).
Art. 17 - II Consiglio Direttivo risponde del buon andamento dell'Associazione sia sul piano morale che su quello finanziario, anche in deroga all'Articolo 38 del Codice Civile.
Art. 18 -
Il Presidente dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato dallo stesso.
Art. 19 - II Segretario, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza. Provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione ed esegue i vari mandati del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere, cura la regolare tenuta della contabilità e dei relativi documenti, prepara il rendiconto preventivo e consuntivo; la relazione finanziaria sullo stesso e sottopone il tutto al Consiglio Direttivo.
Art. 20 - L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà opportuni al fine di meglio attuare gli scopi sociali.
Art. 21 - La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione non potrà essere sciolta se non in base a deliberazione dei quattro quinti dell'Assemblea dei Soci.
Art. 22 -
In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, i beni della stessa verranno attribuiti ad una associazione o ad un ente, scelti dall'assemblea avente fini analoghi a quelli dell'Associazione stessa.
Art. 23 - Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle norme del Codice Civile e a quanto disposto dal decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 contenente le disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

torna inizio pagina