Art. 1 - E'
costituita l'associazione "Società FILARMONICA G. VERDI" con sede in Asciano
Via G. Mameli n.26. Il trasferimento della sede sociale nell'ambito
dello stesso comune non costituisce modifica del presente Statuto.
Art. 2 - L'associazione è apolitica e non ha scopi di lucro. Essa
persegue le seguenti finalità:
a) promozione e diffusione della cultura musicale;
b) sviluppare l'associazionismo e il volontariato musicale;
c) attività didattica aperta a tutti e particolarmente ai giovani, mediante
l'organizzazione dei corsi, scuole, seminari, stage di musica;
d) presenza musicale a manifestazioni civili, religiose, patriottiche,
folcloristiche, sociali, promosse dalla stessa o da enti pubblici o privati,
comitati e associazioni che ne richiedano la presenza stessa;
e) organizzare e realizzare anche per conto di terzi, manifestazioni,
raduni, rassegne, concorsi sia nazionali che internazionali ;
f) incentivare scambi culturali, gemellaggi musicali con gruppi italiani
e stranieri;
g) realizzare iniziative pubblicistiche nei settori della cultura, della
didattica e tecnica musicale; l'edizione e la distribuzione di riviste,
bollettini, notiziari, usufruendo di mezzi e procedimenti tecnici idonei;
h) collaborare con enti pubblici e privati, associazioni culturali, sportive,
cori consorzi, cooperative che perseguono scopi e finalità affini; ed
aderire ad organismi nazionali e internazionali che abbiano similari obiettivi;
i) promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa, ritenuta idonea al raggiungimento
degli obiettivi sociali; il tutto nella propria realtà e dovunque se ne
renda utile e necessaria la presenza.
Art. 3 - Sono soci coloro che sottoscrivono la Tessera dell'Associazione,
la quale deve essere rinnovata ogni anno. Soci di diritto, esonerati dal
pagamento di qualsiasi quota associativa, coloro i quali (musici, cantori,
ecc.) prestano la loro opera per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione
. Tutti i soci, accettano senza riserve le norme statutarie e regolamentari
e ne fanno proprie le finalità.
Art. 4 - I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative,
determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di Enti,
di privati, di associazioni, da oblazioni, lasciti, donazioni e da occasionali
attività aventi lo scopo indicizzato al conseguimento delle finalità associative.
Art. 5 - L'ammissione a socio è subordinata all'accoglimento della
domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile
e contro la cui decisione non è ammesso appello. La domanda di ammissione
a socio da parte di un minorenne, dovrà essere controfirmata da chi ne
esercita la potestà.
Art. 6 - La qualifica di socio da diritto a frequentare i locali
e gli impianti sociali, nonché di partecipare alle attività sociali secondo
le modalità stabilite nell'apposito regolamento. I soci hanno il dovere
di difendere sempre il buon nome dell'associazione e di osservare le regole
dettate dalle istituzioni alle quali l'associazione stessa aderisce.
Art. 7 - a) Tutti gli incarichi sociali e direttivi, si intendono
a titolo gratuito; b) Assoluto divieto di distribuzione, anche in modo
indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante
la vita associativa; c) Intrasmissibilità della quota associativa e non
rivalutabilità della stessa.
Art. 8 - I soci cessano di appartenere all'Associazione: a) per
dimissioni volontarie comunicate a mezzo lettera raccomandata; b) per
morosità, il socio ordinario infatti che non provvederà al pagamento della
quota associativa entro 15 giorni dalla scadenza, si intenderà di diritto
escluso dall'associazione; c) per espulsione deliberata dalla maggioranza
assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo; pronunciata contro il
socio che commette azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori dall'Associazione,
o che con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
(La delibera di espulsione deve essere ratificata dall'Assemblea generale
dei soci. Il socio espulso non può più essere riproposto.)
Art. 9 - Gli organi sociali dell'Associazione sono: a) l'Assemblea
generale dei soci (ordinaria e straordinaria); b) il Presidente; c) il
Consiglio Direttivo.
Art. 10 - L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo
dell'Associazione ed è convocata in riunioni ordinarie e straordinarie.
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione
solo i soci e i soci ordinari in regola con il versamento della quota
annua. Nessun socio potrà essere rappresentato da altri. Vale l'eleggibilità
libera degli organi amministrativi e direttivi ed il principio del voto
singolo. Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità
associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo senza
limiti temporali e con diritto di voto.
Art. 11 - La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà normalmente
entro il 30 maggio di ogni anno per l'approvazione, in particolare, del
rendiconto consuntivo dell'anno precedente e del rendiconto preventivo
dell'anno in corso. La convocazione dell'Assemblea, oltre che dal Consiglio
Direttivo a seguito di propria deliberazione, potrà essere richiesta dalla
metà più uno dei soci, che potranno proporre l'ordine del giorno. In tal
caso, la stessa dovrà essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento
della richiesta da parte del Presidente del Consiglio Direttivo.
Art. 12 - La convocazione dell'Asssemblea deve avvenire con apposito
avviso affisso nella sede almeno 8 giorni prima della data di convocazione,
seguito da invito scritto inviato al domicilio dei soci. Tanto l'assemblea
ordinaria che quella straordinaria saranno valide con la presenza della
maggioranza dei soci, in prima convocazione e in seconda convocazione
sono valide con qualunque sia il numero dei soci presenti.
Art. 13 - Spetta all'Assemblea dei soci: a) decidere sulla relazione
morale e finanziaria del Consiglio Direttivo; b) deliberare sul rendiconto
consuntivo e preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo; c) eleggere
il Consiglio Direttivo; d) discutere ed approvare ogni altro argomento
proposto dal Consiglio Direttivo.
Art. 14 - Le eventuali modifiche al presente stauto potranno essere
discusse e deliberate solo dall'Assemblea straordinaria dei soci e solo
se poste all'ordine del giorno. Per tali deliberazione, occorrerà il voto
favorevole di almeno quattro quinti dei votanti, i quali rappresentino
almeno la metà più uno dei soci.
Art. 15 - Il Consiglio Direttivo, all'elezione del quale partecipano
tutti i soci maggiorenni riuniti in Assemblea, senza possibilità di deleghe,
è composto da un numero variabile da 7 a 15 membri e nel proprio ambito,
nomina il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere
ed altri eventuali incaricati. Il Consiglio Direttivo rimane in carica
tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno
adottate a maggioranza. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta
il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano gli altri consiglieri.
Art. 16 - Spetta al Consiglio Direttivo di : a) deliberare sulle
domande di ammissione dei soci; b) proporre all'Assemblea l'esclusione
dei soci per morosità o indegnità, in conformità a quanto stabilito nel
presente statuto; c) assumere le deliberazioni in merito al comportamento
dei soci aderenti durante l'attività sociale; d) adottare gli eventuali
provvedimenti disciplinari verso i soci, che si dovessero rendere necessari;
e) redigere il regolamento dell'Associazione; f) redigere il rendiconto
preventivo e consuntivo da sotto- porre all'Assemblea, curare l'ordinaria
amministrazione, deliberare le quote associative annue; g) fissare le
date delle Assemblee ordinarie dei soci (almeno una volta all'anno); convocare
l'Assemblea straordinaria qualora lo ritenga necessario o venga richiesta
dai soci; h) programmare l'attività dell'Associazione rispettando le direttive
dell'Assemblea e le Finalità dell'Associazione; i) nominare apposite commissioni
(settoriali).
Art. 17 - II Consiglio Direttivo risponde del buon andamento dell'Associazione
sia sul piano morale che su quello finanziario, anche in deroga all'Articolo
38 del Codice Civile.
Art. 18 - Il Presidente dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o
impedimento temporaneo, ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente
delegato dallo stesso.
Art. 19 - II Segretario, cura l'esecuzione delle deliberazioni
del Presidente, del Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, redige i verbali
delle riunioni, attende alla corrispondenza. Provvede alla conservazione
delle proprietà dell'Associazione ed esegue i vari mandati del Consiglio
Direttivo. Il Tesoriere, cura la regolare tenuta della contabilità e dei
relativi documenti, prepara il rendiconto preventivo e consuntivo; la
relazione finanziaria sullo stesso e sottopone il tutto al Consiglio Direttivo.
Art. 20 - L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi
che riterrà opportuni al fine di meglio attuare gli scopi sociali.
Art. 21 - La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione
non potrà essere sciolta se non in base a deliberazione dei quattro quinti
dell'Assemblea dei Soci.
Art. 22 - In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione,
i beni della stessa verranno attribuiti ad una associazione o ad un ente,
scelti dall'assemblea avente fini analoghi a quelli dell'Associazione
stessa.
Art. 23 - Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si
rinvia alle norme del Codice Civile e a quanto disposto dal decreto legislativo
4 dicembre 1997 n. 460 contenente le disposizioni riguardanti le organizzazioni
non lucrative di utilità sociale.
torna
inizio pagina
|