Normativa
 
Fonti rinnovabili
Ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003, per fonti rinnovabili si intendono «le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas). In particolare, per biomasse si intende la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani».

Il GRTN gestisce in Italia il sistema di promozione dell'energia rinnovabile basato sul meccanismo di mercato dei Certificati Verdi. Per ottenere i certificati verdi gli impianti di produzione devono essere preventivamente qualificati come Alimentati da Fonti Rinnovabili (Qualifica IAFR).

Il GRTN rilascia inoltre altre forme di certificazione dell’energia da fonti rinnovabili basate sulla Garanzia di Origine (GO) e sui certificati RECS.
Fotovoltaico


Il Ministro delle Attività Produttive di concerto col Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ha emanato il 28/07/2005 il Decreto Ministeriale previsto all'art. 7 comma 1 del D.Lgs 29/12/2003 n° 387, che definisce i criteri per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici.

Successivamente l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG) ha adottato il 14/09/2005 la Delibera n° 188/05 nella quale è stato individuato il GRTN quale "soggetto attuatore" che eroga le tariffe incentivanti.

Il 6 febbraio 2006 è stato firmato il secondo decreto fotovoltaico che amplia e integra il DM 28/07/2005.

L'incentivazione interessa gli impianti fotovoltaici della potenza da 1 kW sino a 1000 kW entrati in esercizio dopo il 30/09/2005 a seguito di nuova costruzione o rifacimento totale o potenziamento di un impianto preesistente.

Gli impianti fotovoltaici che potranno essere realizzati sono stati suddivisi in tre differenti classi di potenza alle quali verranno riconosciute, per venti anni, le tariffe incentivanti riportate nella seguente tabella:
Impianto FV
Potenza in kW
Tariffe incentivanti € / kWh

Classe 1
1 £ P £ 20
0,445

Classe 2
20 < P £ 50
0,460

Classe 3
50 < P £ 1000
0,490 (valore massimo soggetto a gara)

Le tariffe incentivanti riconosciute sono incrementate del 10% qualora i moduli fotovoltaici siano integrati in edifici di nuova costruzione ovvero in edifici esistenti oggetto di ristrutturazione.

L'energia elettrica a cui verrà riconosciuto l'incentivo è quella prodotta, misurata ai morsetti di uscita del gruppo di conversione corrente continua - corrente alternata.

Per gli impianti di potenza non superiore a 20 kW che abbiano optato per il servizio di scambio sul posto, l’incentivazione è riconosciuta solo all’energia prodotta e consumata in loco.

Il GRTN valuterà le richieste pervenute ai sensi dei DM 28/07/2005 e 06/02/2006 e della Delibera n° 188/05 della AEEG e, entro 90 giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, informerà i richiedenti sull'esito della domanda inoltrata.

L'erogazione delle tariffe incentivanti da parte del GRTN avverrà a seguito dell'entrata in servizio degli impianti nei tempi previsti dal DM 28/07/2005, previa verifica del rispetto di quanto previsto dalle suddette normative.
Normativa di Riferimento
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