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REGOLAMENTAZIONI DEL LIBERO MERCATO DELL'ENERGIA ELETTRICA

Dal 1 aprile 1999, con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 16.03.99, n. 79 (“Decreto Bersani”), l’Italia, recependo la Direttiva Europea 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica ha avviato il processo di liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica.

In base al suddetto Decreto Legislativo, coloro che vengono qualificati “clienti idonei” possono accedere al mercato libero.

Le soglie di consumo in base alle quali si può accedere al mercato libero sono state stabilite dal Decreto Bersani e successivamente modificate dal Decreto Letta.

La delibera AEEG 107/04, recependo la Direttiva europea 2003/54/CE, prevede che, a partire dal 1° luglio 2004, sono clienti idonei tutti gli usi "non civili".

Dal 1° luglio 2007 saranno liberalizzati tutti gli usi.

 

Un cliente idoneo ha la possibilità, di stipulare i contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero.

La struttura del prezzo sul mercato libero si articola su due componenti, legate all'energia e al suo trasporto. Mentre il costo della componente trasporto è stabilito dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) ed è uguale per tutti i clienti serviti dal medesimo distributore, la componente relativa all'energia dipende dalla proposta commerciale di ogni fornitore.

Il cliente finale idoneo che si serve di un unico fornitore per il proprio fabbisogno energetico, riceve una fattura dal proprio fornitore di energia elettrica comprensiva del costo del trasporto oltreché di tutti gli oneri di sistema.

L’energia che viene fornita da Enel Energia è la stessa di quella fornita dal mercato vincolato; la qualità e l’affidabilità del servizio non vengono modificate; ciò che varia per il cliente è solamente il prezzo.

Il mantenimento delle qualità e caratteristiche del servizio di cui il cliente usufruiva nel mercato vincolato è garantito dal fatto che i gestori delle reti rimangono le figure responsabili del trasporto dell’energia dai punti di consegna (centrali nazionali e/o punti di interconnessione con l’estero) sino al sito. Essi hanno l’obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, assicurando livelli di qualità della fornitura equivalenti a quelli garantiti a quelli del mercato vincolato.

Qualora il cliente del mercato libero dovesse verificare un disservizio di rete deve rivolgersi al distributore di rete cui è allacciato il suo sito.

Il Gestore della Rete (es.ENEL DISTRIBUZIONE o AEM) è responsabile della qualità tecnica della fornitura stessa anche quando non è più il fornitore di energia elettrica del cliente idoneo.

Il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN) è la persona giuridica responsabile della trasmissione dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale in alta tensione, indipendentemente dalla proprietà della rete stessa. Il GRTN è una Società per Azioni completamente posseduta dal Ministero del Tesoro e totalmente indipendente dal Gruppo Enel o AEM. Gli indirizzi strategici e operativi del GRTN sono definiti dal Ministero dell'Industria.

Pertanto, in ragione di quanto sopra detto, il cliente che decide di accedere al mercato libero dell’energia elettrica aderendo all’offerte proposte sul mercato, usufruirà dello stesso servizio di cui godeva nel mercato vincolato; servizio che rimane immutato, come già detto, nelle sue caratteristiche tecniche, di qualità e di affidabilità; il livello del servizio offerto non subisce alcuna variazione e non ci sono interruzioni nell’erogazione nel passaggio ad altre società operanti nel mercato libero.

 

 


Ultimo aggiornamento: 29-05-06