LEGGI E STRUMENTI URBANISTICI
I piani comunali
L’attribuzione al livello provinciale delle
scelte strutturali di pertinenza dell’area vasta; non evita necessariamente
di riproporre alla scala comunale la distinzione fra piano direttore e
piano d’intervento. È però vero che, una volta definite le
scelte strutturali a scala provinciale, non tutti i comuni presenteranno
la stretta necessità d’un piano direttore, potendo invece moltissimi
affidare le proprie necessità di trasformazione ad un più
semplice piano di intervento. Non si equivochi però la distinzione
fra i due tipi di piano comunale, confondendola con quelle di cui alla
legge urbanistica del 1942 fra piano regolatore e programma di fabbricazione,
ovvero tra piano regolatore generale e piano particolareggiato. Infatti
nella legge n. 1150/1942 il piano regolatore è allo stesso tempo
piano direttore e piano d’intervento: presenta insieme contenuti strutturali
di medio periodo e vincoli espropriativi immediatamente cogenti. E ciò
spiega anche perché, una volta fallita la riforma urbanistica generale,
il carattere direttore del piano comunale sia stato progressivamente trasformato
in senso attuativo: guadagnando in operatività, ma perdendo in flessibilità.
La contraddizione fra operatività
e flessibilità è però esplosa in termini squisitamente
giuridici, sul tema della indennizzabilità dei vincoli espropriativi;
non risolta, prima dalla mancata riforma urbanistica del 1963 e successivamente
dalla tentata separazione del diritto di proprietà dal diritto di
edificazione della legge n. 10/1977. Dividere la pianificazione comunale
in un primo strumento di tipo strutturale e a carattere direttore (spesso
sostituito dal piano di area vasta), e in un secondo strumento di tipo
attuativo (indispensabile per tutti i comuni) con caratteristiche d’intervento
diretto, potrà dare un contributo notevole a superare l’annosa incostituzionalità
dell’urbanistica italiana.
Il Piano comunale strutturale, strumento
urbanistico obbligatorio soltanto per i comuni indicati dal Piano territoriale
provinciale, sarà dunque un piano a carattere strutturale e direttore,
con il compito di definire lo scenario relativo alle politiche e alle grandi
scelte previste sul territorio per il medio periodo: piano comunale che,
oltre a confermare o a proporre di modificare le scelte strutturali già
indicate dal Piano territoriale provinciale, aggiungerà quelle proprie
del livello comunale. L’amministrazione comunale, nella prima parte del
proprio mandato, potrà sottoporre a verifica il Piano comunale strutturale
e potrà modificarlo una sola volta, e in modo organico. Rispetto
alla attuale procedura delle osservazioni e controdeduzioni, che di fatto
fa emergere solo interessi individuali, dovranno comunque essere privilegiate
forme di partecipazione che permettano l’espressione degli interessi diffusi.
I tempi d’adozione da parte del Comune e d’approvazione da parte della
Provincia saranno drasticamente ridotti dalla partecipazione di quest’ultima
fin dal momento della formazione.
I contenuti urbanistici del Piano comunale
strutturale resteranno quelli tradizionali, relativi al sistema degli insediamenti
(residenziali, industriali e terziari) e dei servizi (attrezzature puntuali,
infrastrutture a rete e verde pubblico); a questi si aggiungeranno i nuovi
contenuti relativi al sistema ambientale, in particolare quelli relativi
alla attuazione del Piano territoriale provinciale per quanto riguarda
il paesaggio, la rigenerazione fisiologica del tessuto urbano e territoriale,
il sistema idrogeologico e lo smaltimento dei rifiuti. La definizione cartografica
delle previsioni del Piano comunale strutturale sarà quella necessaria
a individuare correttamente le scelte strategiche del piano stesso.
Le previsioni del Piano comunale strutturale
saranno direttamente cogenti e incidenti soltanto per quanto riguarda i
vincoli paesistico-ambientali, che la giurisprudenza ha sempre considerato
validi a tempo indeterminato. Tutte le altre previsioni di contenuto urbanistico
e ambientale diventeranno invece cogenti nel tempo soltanto per tramite
dei successivi Piani comunali operativi, ovvero per effetto dell’approvazione
dei progetti esecutivi individuati dal piano stesso (infrastrutture, grandi
attrezzature).
Il Piano comunale operativo sarà
invece strumento urbanistico obbligatorio per tutti i comuni, i quali,
in caso di inadempienza, saranno sostituiti dalla Provincia; i suoi contenuti
urbanistici e ambientali corrispondenti per materia, ma non per modalità
di trattazione a quelli del Piano comunale strutturale, saranno quelli
relativi a tutti e soli gli interventi pubblici e privati da realizzare
nel corso d’un mandato amministrativo. La formazione del Piano comunale
operativo, in presenza del Piano comunale strutturale, sarà l’occasione
per il Comune di proporre eventuali modificazioni a quest’ultimo. L’istituzione
del Piano comunale operativo supera in sostanza l’obiezione di incostituzionalità
relativa ai vincoli urbanistici; questi infatti - pubblici o privati -
soltanto con il Piano comunale operativo diventano tutti direttamente esecutivi
e dovranno essere effettivamente realizzati nel corso del mandato amministrativo.
Ma soprattutto il Piano comunale operativo, che riassorbe le finalità
del Programma pluriennale d’attuazione, impegna in modo in modo formale
la politica urbanistica e ambientale di un intero mandato amministrativo,
consentendo al bilancio urbanistico-ambientale consuntivo, obbligatorio
a fine mandato, una totale verifica delle proposte inizialmente formulate.
E non a caso un piano di questo tipo viene già e da più parti
definito il “piano del Sindaco”.
In assenza del Piano comunale strutturale,
il Piano comunale operativo desume la sua strategia urbanistica e ambientale
direttamente dal Piano territoriale provinciale. La formazione del Piano
comunale operativo - sostenuta dal sistema dell’informazione territoriale
costantemente aggiornato - dovrà essere in ogni caso completata
entro breve tempo dall’inizio del mandato amministrativo: a tale scopo,
il Comune formula e raccoglie i programmi pubblici dei diversi enti e livelli,
e vaglia le richieste d’intervento degli operatori privati ai fini della
loro inclusione nel piano, dispone anche il programma finanziario per gli
eventuali espropri previsti e per le opere pubbliche da realizzare, nonché
il programma degli oneri di urbanizzazione e delle cessioni risultanti
dagli interventi privati. Il Piano comunale operativo definisce infine
il programma degli interventi, distinguendo quelli previsti attraverso
piani attuativi o attraverso concessioni esecutive.
Le procedure di formazione del Piano comunale
operativo dovranno essere improntate alla massima trasparenza, non solo
dimostrando la coerenza del suo contenuto con il Piano strutturale (comunale
o provinciale), ma anche esplicitando la natura perequativa delle proposte
di intervento degli operatori privati accettate dal Comune, e verificando
la fattibilità complessiva del piano.
Il meccanismo attuativo sarà infatti
ridotto a due sole forme di intervento. La pletora di piani urbanistici
esecutivi serve ormai soltanto ad aggirare le regole generali, a complicare
gli interventi degli operatori e a moltiplicare la burocrazia. Saranno
allora tutti ridotti ad un solo piano attuativo, promosso indifferentemente
dal Comune, da altro ente pubblico o da privati, uguale per l’edilizia
residenziale pubblica o per gli insediamenti produttivi e terziari, per
le nuove costruzioni o per il recupero dell’esistente; tutti ugualmente
sottoposti agli stessi oneri di cessione d’area, di pagamento di contributi,
di eventuale esproprio. La maggiore o minore valenza sociale dell’intervento
non sembra una buona ragione per ridurre i servizi, tagliando oneri, contributi
o cessione di aree, e neppure per aumentare o abbassare l’indennità
di esproprio: la socialità di un intervento andrà interamente
garantita dall’operatore pubblico che lo realizza. Nello stesso tempo non
potranno esserci piani attuativi capaci di modificare la disciplina urbanistica
vigente: che sarà modificabile nelle sedi, nei tempi e nei modi
previsti e validi per qualunque intervento.
L’approvazione dei Piani comunali strutturali
è di competenza provinciale e le relative istruttorie saranno svolte
da appositi organi tecnici del Consiglio provinciale, al quale spettano
le pronunce definitive. Il Piano comunale operativo (che sia o meno in
presenza del Piano comunale strutturale) è approvato - con procedure
garantiste degli interessi privati e collettivi, ma drasticamente accelerate
- dal Consiglio comunale. La Provincia riceverà il piano dopo l’adozione
e potrà formulare - in tempi contenuti - osservazioni in merito
alla coerenza con il piano strutturale ed eventuali richieste di modifica.
Quanto alle concessioni esecutive saranno anche queste di un solo tipo,
riguardino un edificio urbano, una strada provinciale o un’opera di risanamento
ambientale. Mentre per gli interventi di manutenzione e le opere minori
l’attuale disciplina autorizzativa dovrà essere rivista e resa coerente
a finalità di certezza del diritto, di semplicità e rapidità
delle procedure, ma anche e soprattutto di qualità degli interventi.
Nel quadro decentrato, ma più efficiente, predisposto per il meccanismo
attuativo, sarà utile attribuire alla giunta comunale l’approvazione
dei piani attuativi trasferendo ai funzionari comunali competenti il rilascio
delle concessioni esecutive.