ARTT. PROGETTO DI L. 502

(O PROGETTO DI L. 45)

COMMENTO PROGETTO DI L. 502

(O PROGETTO DI L. 45)

==>art.1:"finalità".Precisa lo scopo e le ragioni dell'esistenza della legge. ==>Troppo generico è il richiamo al rispetto dei principi stabiliti dalle normative comunitarie e nazionali (ben più particolareggiato, invece, è lo stesso passo della legge in vigore). Non si fa cenno, inoltre, alle zone di protezione lungo le rotte di migrazione.
==>art.2: "funzioni amm.ve". Stabilisce quali sono gli enti che sovrintendono alla gestione della caccia. Accenna ai contributi da dare agli agricoltori che volessero attuare interventi diretti alla tutela e valorizzazione dell'ambiente in funzione della fauna selvatica (nella L.R. 50/'93, se ne parla nell'art. 9/2° lett. g). ==>Non si fa menzione, contrariamente a quanto previsto dalla legge in vigore, al fatto che le province e le regioni, per l'espletamento delle rispettive funzioni, si possono avvalere delle associazioni di protezione ambientale riconosciute. Si introduce un nuovo principio (aberrante): le province sono delegate alla gestione della fauna stanziale (la fauna selvatica viene distinta in stanziale, evidentemente considerata meno "appetibile", e che può quindi essere gestita dalle province, ed in migratoria, più "importante", che deve essere gestita dalla Giunta Regionale). Si accenna al concetto, anch'esso nuovo, dei "distretti", entità sub­provinciali che rappresenterebbero la brutta copia (tra l'altro solo per il frazionamento del territorio agro-silvo-pastorale e non per la gestione in toto di cacciatori e fauna selvatica) degli Ambiti Territoriali di Caccia.
==>art.3:"comparti venatori". Introduce il concetto dei comparti venatori, una suddivisione, in pratica, del territorio agro-silvo-pastorale della regione. ==>E' un' altra innovazione, assolutamente pazzesca (vedasi più sotto il perché).
==>art.4:"comparto faunistico delle Alpi". Specifica tale concetto. ==>Comprenderebbe, nel complesso, il territorio ora ricompreso nei comprensori alpini.
==>art.5:"comparto faunistico lagunare e vallivo. Comparto faunistico collinare e di pianura". Specifica tali concetti. Il comma 4 parla delle commissioni faunistico-venatorie provinciali, ricalcando quanto già previsto dall'art. 3 della legge vigente. ==>Questi due comparti ingloberebbero il territorio ora denominato lagunare e vallivo e tutto il resto del territorio agro-silvo-pastorale. Il concetto di "comparti" è una delle cose più assurde proposte in questa ipotesi di legge, il cui intento, senza ombra di dubbio, è quello di eliminare gli Ambiti Territoriali di Caccia (struttura, invece, importantissima perché lega il cacciatore al suo territorio, lo responsabilizza poiché lo fa partecipare in prima persona alla sua gestione ed a quella della fauna selvatica), delegittimare i poteri delle province ed accentrare tutto nelle mani della Giunta Regionale. Dividere molto sommariamente e superficialmente un territorio vastissimo, con peculiarità diversissime come quello di un'intera regione, in solo tre comparti vuol dire favorire il nomadismo venatorio, vuol dire fare le cose con pressappochismo, mancare di scientificità e cultura venatoria! Per es., che significa definire il comparto faunistico collinare di pianura (ibidem) "il territorio compreso tra il comparto faunistico alpino e quello lagunare e vallivo"? Dovrebbero esistere molte realtà intermedie tra i tre comparti proposti, con identità specifiche, come garantisce ora la divisione dei territori provinciali in sub-unità ricomprese negli Ambiti Territoriali. Non è possibile mettere l'intero territorio regionale in un unico calderone! Gran parte di quello che ora viene classificato come territorio lagunare e vallivo, perdendo la sua specificità, verrebbe inglobato nel "comparto-calderone"collinare e di pianura! Questo per esempio, significherebbe, in pratica, consentire a cacciatori esperti di caccia "collinare", di praticare dall'oggi al domani, la caccia alle anatre, senza conoscere i nuovi luoghi nei quali ora potrebbero avere accesso, e con certamente meno dimestichezza a riconoscere il volo ed il canto delle nuove specie di fauna selvatica che si troverebbero a tiro di fucile! Sparisce da questo progetto di L. l'articolo che parla della pianificazione faunistico-venatoria regionale e provinciale ed inoltre della commissione faunistico-venatoria regionale. Anche questi segnali testimoniano che l'intento è quello di accentrare le decisioni in materia di pianificazione venatoria nella Giunta Regionale a scapito di altri organi amministrativi periferici, meglio inseriti nel territorio.
==>art.6:"esercizio dell'attività venatoria". ==>Ricalca, a grandi linee, quanto disposto dall'art. 12 della L. 157/'92.
==>art.7:"mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria". ==>Ripete, quanto stabilito dall'art. 13 della L. 157/'92 e dall'art. 14 della L.R. 50/'93.
==>art.8:"tesserino per l'esercizio venatorio". ==>Questo art., che solo in parte ricalca quanto disposto dall'art. 14 della L.R. in vigore, omettendo di precisare il dovere della scelta di una delle tre opzioni di caccia che in forma esclusiva il cacciatore ha l'obbligo di scegliere (ciò è previsto, tra l'altro, anche dall'art. 12/5° della L. 157),continua l'opera di questo progetto di legge tendente a consentire di tutto e di più al popolo delle doppiette, rendendo possibile, in teoria, a tutti,la caccia un giorno in forma vagante in zona Alpi,un altro da appostamento fisso ed un successivo in territorio lagunare e vallivo.
==>art.9:"abilitazione".Tratta delle modalità per il conseguimento della licenza di caccia. ==>Ricalca l'art. 15 della L.R. 50/'93.
==>art.10:"disciplina dell'attività venatoria". Specifica in quale territorio il cacciatore ha diritto di esercitare l'attività venatoria ed a quale tipo di fauna selvatica. ==>Un'altra "chicca": mentre ora il cacciatore è legato al territorio in quanto iscritto all'ambito di appartenenza, questo art. stabilisce, invece, che egli avrebbe il diritto a praticare l'attività venatoria alla fauna stanziale e migratoria su tutto il territorio della provincia di residenza (addirittura di altre province, previo consenso delle stesse). Qualche restrizione è prevista per l'accesso al compartimento faunistico lagunare e vallivo, disposizioni da emanarsi dovrebbero regolamentare le modalità di ingresso nei distretti, ma tutto rimane nel vago, poco chiaro, indefinito.
==>art.11:"calendario venatorio". ==>Dovrebbe riprendere quanto previsto dall'art. 16 della L.R. 50/'93, però omette, artatamente, il fatto che il calendario deve essere approvato dall'I.N.F.S. (del resto si continua secondo i piani che con questo progetto di legge qualcuno sembra essersi prefissato: fare decidere tutto alla Giunta Regionale senza consultare le province, i comitati direttivi degli ambiti, la commissione faunistica regionale ed ora anche l'I.N.F.S.) e viepiù introduce la possibilità di consentire l'attività venatoria alla quaglia, beccaccia e beccaccino a partire dal primo di agosto (anche questa è una "new entry", che si concretizza al meglio nell'art. successivo).
==>art.12:"Specie cacciabili e periodi di caccia". ==>Altra novità assoluta (ed inaccettabile)!: annullando, in pratica, quanto disposto dall'art. 18 della L.157/'92, viene allungata la stagione venatoria di quasi tre mesi! E' infatti previsto che si apra il primo giorno di agosto e si concluda l'ultimo di febbraio! Proposta che è eufemistico definire "demenziale"!
==>art.13:"Cattura e detenzione controllata di uccelli a scopo amatoriale e di richiamo". ==>Riprende parte dell'art. 4 della L.R. 50/'93, però, sempre in linea con la "deregulation" tipica di questo progetto di legge, non si precisa l'obbligo di usare richiami dotati di anelli inamovibili, di comunicare il rinvenimento di uccelli inanellati, il divieto di vendere a privati o di detenere da parte di questi reti da uccellagione o trappole per la fauna selvatica.
==>art.14:"Appostamenti fissi". ==>Nulla di particolare da rilevare rispetto all'art. 20 della L.R. 50.

==>art. 15:"Appostamenti temporanei".

==>E' un art. nuovo, che non compare nella L.R. 50/93. Riprende, in parte, l'art. 14/13° della L.157/'92. Nulla di particolare da segnalare.
==>art.16:"Uso dei cani in tempo di caccia. Addestramento dei cani in tempo di divieto". ==>Riprende l'art. 18 della L.R. 50/'93. Da osservare che, sempre in linea con la politica dell'andare a caccia senza "lacci e lacciuoli", non è previsto il divieto di accesso dei cani nei terreni coltivati a riso, soia, tabacco ed ortaggi.
==>art.17:"Controllo della fauna selvatica". ==>Ricalca pedissequamente lo stesso art., avente anche lo stesso titolo, della L.R. 50/'93.
==>art.18:"Centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale". ==>Vedasi art. 13 della L.R. 50/'93.
==>art.19:"Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale". ==>Ex art. 31 della LR 50/93. Omette, però, ancora una volta di prevedere il parere dell'I.N.F.S.
==>art.20:"allevamenti di selvaggina". ==>Riprende l'art. 32 della L.R. 50; nulla da evidenziare.
==>art.21:"oasi di protezione". ==>Ricalca, a grandi linee, l'art. 10 della L.R. 50/'93, però prevede più potere decisionale da parte della Giunta Regionale nella loro individuazione e meno potere discrezionale delle province.
==>art.22:"zone di ripopolamento e cattura". ==>Riprende l'art. 11 della L.R. 50/'93. Anche in questo caso, però, con la variazione evidenziata sopra.
==>art.23:"ripopolamento". ==>E' una novità, nel senso che esiste per la prima volta un articolo che parla specificatamente del ripopolamento. Nulla da segnalare; ricalca quanto previsto dall'art. 27/4° della LR 50/'93.
==>art.24:"aziende faunistico-venatorie". ==>Riprende l'art. 29 della L.R. 50/'93. Non è specificato, però, che ad ogni cacciatore ammesso a praticare la caccia in tali aziende il concessionario rilascia un foglio di autorizzazione composto di madre e figlia, sul quale, a fine caccia, il concessionario stesso, o un suo delegato, annota numero e specie dei capi di selvaggina abbattuti. Anche questa "dimenticanza" può essere inserita nel contesto della politica della "deregulation".
==>art.25:"aziende agri-turistico-venatorie". ==>Ricalca, a grandi linee, l'art. 30 della L.R. 50/'93. Sempre in linea con il solito "trend" di cui sopra, però, non si fa cenno al fatto che il proprietario dell'azienda possa fissare un tempo massimo di permanenza del cacciatore nel territorio dell'azienda nell'arco della giornata e possa stabilire giorni di attività per singole specie con riguardo al rapporto cacciatore/territorio.
==>art.26:"istituzione di aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie". ==>E' una novità, rispetto alla L.R. 50/'93. Mancando ogni riferimento alla pianificazione faunistico-venatoria regionale (art. 8 della L.R. 50/'93), si sostiene, molto vagamente, che la Giunta regionale (sempre lei!) emana indirizzi per l'istituzione delle aziende faunistico venatorie ed agri-turistico-venatorie. Manca,tra l'altro, un qualcosa di analogo all'all. B della L.R. 50/'93, dove, invece, è spiegata dettagliatamente e senza possibilità di equivoco la modalità di istituzione dei due tipi di aziende.
==>art.27:"inclusione coattiva di terreni in aziende faunistico-venatorie". ==>Altra novità assoluta: la (onnipotente) Giunta Regionale, nel caso in cui per "accertate ragioni tecniche ed ambientali o per una più consona perimetrazione" sia necessario ricomprendere nelle aziende faunistico-venatorie terreni per i quali non sia stato dato il preventivo consensopuò emanare , coattivamente un provvedimento d'inclusione di detti terreni quali, comunque è preclusa la caccia) nelle (nei aziende faunistico venatorieserie: alla Giunta ... Della Regionale, pur di consentire la caccia, tutto è concesso!
==>art.28:"fondi chiusi". ==>Ricalca il combinato di­sposto dell'art. 27/2° della LR 50/'93 e 15/8°della L. 157/'92 integrandoli in una fattispecie autonoma. Nulla da segnalare.
==>art.29:"tassidermia ed imbalsamazione". ==>Ripete l'art. 7 della L.R. 50/'93, però, sempre in linea con la tendenza "soft" di questo progetto di legge, non è prevista la sospensione dell'autorizzazione nel caso in cui il tassidermista non ottemperi agli obblighi previsti dal relativo regolamento regionale sulla tassidermia.
==>art.30:"risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica". ==>Ricalca, a grandi linee, l'art. 28 della L.R. 50/'93. Nulla da rilevare.
==>art.31:"tabellazione". ==>Ex art. 33 della LR 50/93. Nulla da segnalare.
==>art.32:"vigilanza venatoria". ==>Dovrebbe riprendere l'art. 34 della L.R. 50/'93, artatamente, però, rispetto a quello, nel progetto di legge in esame, si dimentica di citare che, tra le strutture regionali e provinciali che possono presentare alla Giunta Regionale domanda per l'organizzazione di corsi delle guardie venatorie volontarie, vi sono le associazioni di protezione ambientale. Ciò può sembrare, a chi è troppo diffidente, che il "lapsus" nasconda in realtà il chiaro intento di non volere "tra i piedi" tale gruppo di guardie venatorie volontarie, che, si sa, sono le più temute e motivate nell'espletare il proprio servizio.
==>art.33:"divieti". ==>E' un art. nuovo. Nella L.R. 50/'93 i vari divieti (ed anche gli obblighi, il cui mancato rispetto comporta ugualmente una sanzione) sono descritti in più artt. Qui si tende a condensarli in un'unico art. Molte, troppe, però, sono le "dimenticanze" che balzano agli occhi, facendo una comparazione tra i divieti previsti dal progetto di legge in esame e quelli della L. in vigore. Alcuni li abbiamo già evidenziati precedentemente; elenchiamone, ora, altri: manca il richiamo al divieto di esercitare la caccia all'aspetto alla beccaccia e la caccia da appostamento sotto qualsiasi forma al beccaccino; manca il richiamo all'obbligo di comunicare alla provincia competente per territorio, entro 24 ore, il rinvenimento di capi di fauna selvatica morti, feriti, o in difficoltà; manca l'obbligo, per coloro i quali hanno appena conseguito la licenza di caccia, di praticare l'esercizio venatorio, nei dodici mesi successivi, solo se accompagnati da un altro cacciatore in possesso di licenza di caccia rilasciata da almeno tre anni e che non abbia commesso violazioni alle norme venatorie che prevedano la sospensione o revoca della licenza di caccia; manca il richiamo al divieto di abbattere o catturare le femmine accompagnate dai piccoli o comunque lattanti e i piccoli del camoscio, del capriolo, del cervo, del daino e del muflone di età inferiore ad un anno, fatta eccezione per la caccia di selezione; manca un accenno al divieto di praticare l'esercizio venatorio nei fondi con presenza di bestiame allo stato brado e semibrado a meno di 100 metri dalla mandria, dal gregge o dal branco. Non si affronta il problema di soccorrere la fauna selvatica in difficoltà, né dell'allestimento di centri (gestiti anche dalle associazioni ambientaliste) per la cura degli animali feriti. Nella L.R. 50/'93, nell'art. 14/8° lett. c, si dice che è vietato anche detenere fonti luminose atte alla ricerca della fauna selvatica durante le ore notturne; mentre nell'art. del progetto di legge in esame si parla solo di divieto di uso di tali fonti luminose. Unica cosa positiva di questo art. 33 (gli altri divieti da esso elencati, ossia quello di cacciare in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione,è già ribadito dagli artt. 15/7° e 31/1° lett. e della L. 157/'92, ed il divieto di uso di scafandri o tute impermeabili da sommozzatori è riportato dagli artt. 21/1°lett. h e 30/1° lett. h della L. 157/'92) è il fatto che si introduce il divieto di cacciare in rastrello in più di tre persone (nella L. 157/'92 è uno di quei comportamenti vietati ma mancanti di sanzione).
==>art.34:"tasse di concessione regionale". ==>Ricalca l'omologo art. 38 della L.R. 50/'93.
==>art.35:"sanzioni". ==>Rispetto al corrispettivo art. 35 della L.R. 50/'93, che prevede sanzioni amministrative anche di 800.000 lire, tutte le sanzioni suggerite da questa proposta di legge ipotizzano il pagamento di sole 100.000 lire in caso di contestazione della violazione.Pur preventivando (altra sporadica cosa positiva della proposta di legge) un aumento delle sanzioni in caso di recidiva (possibilità non ipotizzata, invece nella legge attualmente in vigore), si precisa però, parlando della sanzione accessoria della sospensione del tesserino regionale (casistica già prevista dalla L.R. 50/'93), che verrà applicata a decorrere dall'inizio della stagione venatoria successiva a quella in cui è stata commessa la violazione (altro intollerabile atto di bontà nei confronti del bracconiere, che può così anche valutare di non andare a caccia nella stagione successiva, scampando la punizione!).Si precisa, infine,che il progetto di legge,prevedendo l'abolizione della legge relativa al piano faunistico regionale,andrebbe ad eliminare anche le sanzioni amm.ve ipotizzate dalla violazione alle normative in essa contenute,come,per es., l'obbligo di annotare sul tesserino lagunare l'abbattimento dei capi di selvaggina.
==>art.36:"ricorsi amministrativi". ==>Ricalca l'omologo art. 37 della L.R. 50/'93. Nulla da rilevare.
==>art.37:"norma finanziaria". ==>E' il corrispettivo dell'art. 39 della L.R. 50/'93. Nulla da evidenziare.
==>art.38:"associazioni venatorie". ==>Manca un analogo art. nella LR 50/'93. Riprende l'art. 34 della L. 157/'92.
==>art.39:"norme transitorie". ==>Nella logica della proposta di legge, tra le varie cose previste dall'art. in esame, si ipotizza il "siluramento" di ogni A.T.C., entro 30 gg. dall'entrata in vigore della legge stessa.

==>art.40:"abrogazioni".

==>Nulla da commentare.

GIUDIZIO FINALE SUL PROGETTO DI LEGGE NR. 502 (6ª LEGISLATURA) O NUMERO 45 (7ª LEGISLATURA, IN QUANTO E' STATO RIPRESENTATO PIE' PARI NELLA LEGISLATURA TUTT'ORA IN VIGORE)

Se questo progetto di legge venisse approvato, riporterebbe indietro il mondo venatorio di moltissimi anni, proprio adesso che, grazie agli Ambiti Territoriali di Caccia le cose hanno iniziato a cambiare.

Troppe sono le aberrazioni che emergono dall'analisi di questa proposta di legge, troppe sono le concessioni ai cacciatori, antidemocratico è il tentativo di accentrare tutte le decisioni nelle mani della Giunta Regionale (o forse del solo assessore regionale competente), scavalcando o azzerando commissioni, Ambiti, Province, ecc.

Antiscientifico è evitare volutamente di consultare l'I.N.F.S., illegale il tentativo di tollerare comportamenti vietati dalla stessa legge quadro nazionale.

Una pazzia l'idea di prolungare, tra anticipo e posticipo, la durata della caccia di quasi tre mesi; un ritorno al passato favorire il nomadismo venatorio.

Diseducativo l'abbassamento delle sanzioni nel caso di trasgressioni alle norme; terroristico il tentativo di escludere gli ambientalisti dai nuovi corsi per guardie venatorie volontarie...In sostanza, proposta di legge da non prendere nemmeno in considerazione!

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