ARTT. DEL PROGETTO DI L. 512

COMMENTO

==>art.1:"finalità".Spiega lo scopo della legge. ==>Ricalca l'art. 1 della L.R. 50/'93. Nulla da obiettare (d'ora in poi abbreviato in n.d.o.).
==>art.2:"funzioni amministrative".Accenna ai compiti della regione ed a quelli delle province. ==>Ricalca l'art. 2 della L.R. 50/'93. N.d.o.
==>art.3:"indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria e per il calendario venatorio".Specifica che la regione detta indirizzi per la redazione dei piani faunistico-venatori. ==>E' un art. nuovo, come titolo, non presente nella L.R. 50/'93. E' in linea, comunque, con lo spirito della L.R. in vigore.
==>art.4:"pianificazione faunistico-venatoria provinciale". ==>Ricalca quanto previsto dall'art. 9 della L.R. 50/'93 (d'ora in poi solo L.R.50). N. d.o.
==>art.5:"gestione venatoria".Specifica le modalità con le quali la provincia consente l'esercizio dell'attività venatoria, le modalità di accesso all'A.T.C., ecc. ==>Riprende parte di quanto previsto dagli artt. 9 e 21 della L.R.50. N.d.o.
==>art.6:"commissioni faunistico-venatorie".Tratta delle commissioni faunistico venatorie (regionale e provinciali). ==>Riprende,in pratica,l'art. 3 della L.R.50.N.d.o.
==>art.7:"cattura temporanea ed inanellamento". ==>Riprende l'art. 4 della L.R. 50. Si evidenzia, però, che manca, rispetto alla L.R. in vigore, la precisazione del divieto di vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellagione, nonché di produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica.
==>art.8:"soccorso della fauna selvatica in difficoltà". ==>Riprende l'art. 5 della L.R. in vigore.N.d.o.
==>art.9:"tassidermia ed imbalsamazione". ==>Ex art. 7 della L.R. 50. Manca il richiamo alla sospensione dell'autorizzazione nel caso in cui l'imbalsamatore non ottemperi agli obblighi previsti dalla legge.
==>art.10:"oasi di protezione". ==>Ex art. 10 L.R.50.N.d.o.
==>art.11:"zone di ripopolamento e cattura". ==>Ex. art. 11 L.R.50.Si prevede, però, che abbiano la durata minima di tre anni, invece di cinque.N.d.o.
==>art.12:"costituzione coattiva di oasi di produzione e di zone di ripopolamento e cattura". ==>Ex art. 12 L.R.50.N.d.o.
==>art.13:"centri pubblici di riproduzione di fauna selva­tica allo stato naturale". ==>Ex art. 13 L.R.50.N.d.o.
==>art.14:"esercizio dell'attività venatoria". ==>Ex art. 14 L.R.50.Manca la specificazione dell'orario di posa e di ritiro degli stampi e dei richiami vivi (precisando che sarà la provincia a stabilirlo).
==>art.15:"abilitazione".Spiega le norme per sostenere l'esame di caccia. ==>Ricalca l'omologo art. della L.R.50.N.d.o.
==>art.16:"calendario venatorio provinciale". ==>Ex art. 16 L.R.50.N.d.o.
==>art.17:"Controllo della fauna selvatica". Specifica gli interventi che le province possono attuare per controllare le popolazioni di fauna selvatica che diventino troppo numerose o che siano in pericolo a causa di calamità naturali o malattie. ==>Ex art. 17 L.R.50.N.d.o.
==>art.18:"allenamento, addestramento ed uso dei cani". ==>Ex omologo art. della L.R. 50. Rispetto ad esso, però, non specifica subito quali sono i periodi in cui è consentito allenare ed addestrare i cani, né in quali territori coltivati è vietato, in tempo di caccia, l'accesso degli stessi.Rimanda, ad onore del vero, tali specificazioni ad apposite disposizioni provinciali.
==>art.19:"esercizio della caccia in forma esclusiva". ==>Ripete gli stessi concetti espressi nell'art. 19 della L.R.50.N.d.o.
==>art.20:"esercizio venatorio da appostamento". ==>Ex art. 20 L.R.50.N.d.o.
==>art.21:"partecipazione economica".Specifica che il cacciatore che intende iscriversi ad un A.T.C. o ad un comprensorio alpino deve pagare un contributo. ==>E' un art. nuovo,per quanto riguarda il titolo. Riprende, comunque, il comma 11 dell'art. 21 della L.R.50. N.d.o.
==>art.22:"aree contigue a parco".Precisa che l'esercizio venatorio è consentito nelle aree contigue a parchi. ==>Riprende l'art. 26 della L.R.50.N.d.o.
==>art.23:"fondi chiusi". ==>Ex art. 27 L.R.50.N.d.o.
==>art.24:"indennizzo e contributi per la prevenzione dei danni prodotti dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria". ==>Ricalca l'art. 28 della L.R.50.N.d.o.
==>art.25:"aziende faunistico-venatorie". ==>Ex art. 29 della L.R.50. N.d.o.
==>art.26:"aziende agri-turistico-venatorie". ==>Ex art. 30 della L.R.50. N.d.o.
==>art.27:"centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale". ==>Ex art. 31 della L.R. 50. N.d.o.
==>art.28:"allevamenti". ==>Ex art. 32 L.R.50.N.d.o.
==>art.29:"tabellazione". ==>Ex art. 33 L.R.50.N.d.o.
==>art.30:"vigilanza venatoria". ==>Ex art. 34 L.R.50.N.d.o.
==>art.31:"divieti". ==>Manca un analogo art. nella L.R.50. Tuttavia riassume in un unico articolo molti dei divieti descritti in più artt. diversi della L.R.50. Viene introdotto il divieto di far vagare, al di fuori dei periodi di caccia, i cani che non siano tenuti al guinzaglio.
==>art.32:"sanzioni amm.ve". ==>Le sanzioni proposte sono "leggerine"; inoltre non si fa cenno alla sospensione del tesserino regionale nel caso di violazione a determinati artt. di legge.
==>art.33:"tasse di concessione regionale". ==>Ex art. 38 L.R.50.N.d.o.
==>art.34:"piano finanziario regionale per gli interventi faunistico-venatori". Specifica come devono essere ripartiti i proventi delle tasse regionali. ==>Ex art. 39 L.R.50.N.d.o.
==>art.35:"abrogazione". ==>N.d.o.

GIUDIZIO FINALE SUL PROGETTO DI LEGGE 512.

Il progetto di legge non è malvagio. Positivo è il fatto che si deleghino alle province molti compiti e si accentrino meno le decisioni a livello regionale.

Rispetto alla L.R.50 manca il richiamo al divieto di vendere e detenere trappole e reti da uccellagione; inoltre non si parla di sospensione dell'autorizzazione al tassidermista che non ottemperi agli obblighi previsti dal regolamento. Le sanzioni in caso di violazioni alla legge potrebbero essere più severe e manca la previsione della sospensione del tesserino regionale. La L.R. 50, ad ogni modo, va considerata sempre migliore di questo progetto di legge.

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