ARTT. DEL PROGETTO DI L. 513

COMMENTI

==>art.1:"finalità". Si specifica lo scopo della legge. ==>Rispetto all'analogo art. della L.R.50, non si fa cenno al fatto che la legge deve attenersi alla L.157/'92 ed alle direttive CEE; inoltre non si fa menzione delle rotte migratorie.
==>art.2:"funzioni amm.ve". Spiega le funzioni della regione e delle province in materia di caccia. ==>Ricalca l'omologo art. 2 della L.R.50. N.d.o.
==>art.3:"indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria e per il calendario venatorio provinciale". Specifica che la regione emana direttive per la redazione dei piani faunustico-venatori. ==>E' un art. nuovo, non presente nella L.R.50, comunque è in linea con lo spirito della L.R. in vigore.
==>art.4:"pianificazione faunistico-venatoria provinciale". ==>Ex art. 9 L.R. 50.N. d. o.
==>art.5:"gestione venatoria". Specifica le modalità con le quali le province consentono l'esercizio dell'attività venatoria, quelle di accesso all'A.T.C., ecc. ==>Ex art. 9 e 21 della L.R. 50. N.d.o.
==>art.6:"commissioni faunistiche-venatorie". Tratta delle commissioni faunistico-venatorie provinciali e regionale. ==>Riprende,in pratica,l'art. 3 della L.R.50.N.d.o.
==>art.7:"cattura temporanea ed inanellamento". ==>Riprende l'art. 4 della L.R. 50. Si evidenzia, però, che manca, rispetto alla legge in vigore, la precisazione del divieto di vendere a privati e detenere da parte di questi, reti da uccellagione, nonché produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica.
==>art.8:"soccorso della fauna selvatica in difficoltà". ==>Riprende l'art. 5 della L.R.50 in vigore. N.d.o.
==>art.9:"tassidermia ed imbalsamazione". ==>Ex art. 7 della L.R.50. Manca il riferimento alla sospensione dell'autorizzazione nel caso in cui l'imbalsamatore non ottemperi agli obblighi previsti dal relativo regolamento.
==>art.9:"oasi di protezione". ==>Ex art. 10 della L.R.50. N.d.o. Manca, però, un art. che tratti delle zone di ripopolamento e cattura.
==>art.11:"costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura". ==>Ex art. 12 della L.R.50. Si osservi, però, come già detto sopra, che in questo progetto di legge non si dà la definizione delle zone di ripopolamento e cattura, pur prevedendone la costituzione coattiva; non si parla nemmeno dei centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale.
==>art.12:"esercizio dell'attività venatoria". ==>Ex art. 14 L.R.50. Manca la specificazione dell'orario di posa e di ritiro degli stampi e dei richiami vivi (precisando che sarà la provincia a stabilirlo). Manca l'obbligo di scegliere l'opzione di caccia.
==>art.13:"esame d'abilitazione". Spiega le norme per sostenere l'esame di caccia. ==>Ricalca l'omologo art. 15 della L.R.50. N.d.o .
==>art.14:"calendario venatorio provinciale". ==>Riprende l'art. 14 della L.R. 50. Non è positivo il fatto che si sostenga che l'esercizio venatorio vada dal 1° settembre al 31 gennaio. La "preapertura" diverrebbe una prassi.
==>art.15:"controllo della fauna selvatica". Specifica gli interventi che le province possono attuare per controllare le popolazioni di fauna selvatica che diventino troppo numerose o che siano in pericolo a causa di calamità naturali o malattie. ==>Ex art. 17 L.R.50. N.d.o.
==>art.16:"addestramento ed allenamento dei cani da caccia. Gare cinofile". ==>Ricalca l'art. 18 della L.R.50. Manca la specificazione che al cacciatore è consentito esercitare l'attività venatoria con un massimo di due cani. Non viene precisato in quali terreni coltivati è vietato l'accesso dei cani. Rimanda tale puntualizzazione ad apposite disposizioni provinciali.
==>art.17:"esercizio della caccia in forma esclusiva". ==>Assoluta novità di questa legge: violando i dettami del comma 5 dell'art. 12 della L. 157/'92, stabilisce che nella Regione Veneto l'attività venatoria è consentita senza la preventiva scelta dell'opzione di caccia. Principio da scartare senza la minima esitazione, perché potrebbe favorire il nomadismo venatorio.
==>art.18:"esercizio venatorio da appostamento". ==>Ex art. 20 L.R.50.N.d.o.
==>art.19:"partecipazione economica". Specifica che il cacciatore che intende iscriversi ad un A.T.C. o ad un C.A. deve pagare un contributo. ==>E' un nuovo art. Riprende, comunque, l'art. 21/11° della L.R. 50.
==>art.20:"aree contigue a parco". Precisa che l'esercizio venatorio è consentito nelle aree contigue a parchi. ==>Riprende l'art. 26 della L.R. 50. N.d.o.
==>art.21:"fondi chiusi". ==>Riprende l'art. 27 della L.R. 50. N.d.o.
==>art.22:"indennizzo per i danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria ai fondi agricoli e contributi per le opere di prevenzione". ==>Ricalca l'art. 28 della L.R. 50. N.d.o.
==>art.23:"fondo di garanzia per i danni derivanti da incidenti stradali causati dalla fauna selvatica". ==>E' una fattispecie nuova, esclusivamente diretta al risarcimento danni causati dagli animali agli utenti della strada. N.d.o.
==>art.24:"aziende faunistico-venatorie". ==>Ex art. 29 della L.R.50. N.d.o.
==>art.25:"aziende agri-turistico-venatorie". ==>Ex art. 30 della L.R.50. N.d.o.
==>art.26:"allevamenti". ==>Ex art. 32 L.R.50.N.d.o.
==>art.27:"tabellazione". ==>Ex art. 33 L.R.50.N.d.o.
==>art.28:"vigilanza venatoria". ==>Ex art. 34 L.R.50.N.d.o.
==>art.29:"divieti". ==>Manca un analogo art. nella L.R.50, nella quale i vari divieti sono riportati in più artt. Questo, invece, ha la funzione di riassumerli tutti assieme. Viene introdotto il divieto di far vagare, al di fuori dei periodi di caccia, i cani che non siano tenuti al guinzaglio.
==>art.30:"sanzioni amm.ve". ==>Le sanzioni previste sono troppo basse; inoltre non si fa cenno alla sospensione del tesserino regionale nel caso di violazione a determinati artt. di legge.
==>art.31:"tasse di concessione regionale". ==>Ex art. 38 L.R.50.N.d.o.
==>art.32:"piano finanziario regionale per gli interventi faunistico-venatori". Specifica come devono essere ripartiti i proventi delle tasse regionali. ==>Ex art. 39 L.R.50.N.d.o.
==>art.33:"abrogazioni". ==>Nulla da segnalare.
==>allegati A-B-C ==>Come quelli della L.R.50. N.d.o.

GIUDIZIO FINALE SUL PROGETTO DI LEGGE 513

Il progetto di legge non è buono: non si fa riferimento all'istituzione delle rotte di migrazione, al divieto di vendere e detenere trappole e reti da uccellagione.

Grave è il tentativo di togliere l'obbligo dell'opzione di caccia in forma esclusiva, perché potrebbe favorire il nomadismo venatorio.

Si dà per scontato che la caccia possa cominciare quasi un mese prima; le sanzioni per le trasgressioni alla legge sono troppo basse e non è prevista la sospensione del tesserino regionale. Dopo il progetto di legge nr. 502, certamente il peggiore, viene senz'altro questo.

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