ARTT. DEL PROGETTO DI L. 528 COMMENTI
==>art.1:"finalità". Viene delineato lo scopo della legge. ==>Ricalca, a grandi linee, l'art. 1 della L.R.50; manca, però, un esplicito richiamo, a parte quello sulle rotte migratorie, al fatto che la Regione Veneto si attiene all'osservanza della Legge 157/'92 e delle altre norme internazionali.
==>art.2:"funzioni amm.ve". Specifica quali sono le funzioni della regione e quali quelle delle province in materia venatoria. ==>Ex art. 2 L.R.50.N.d.o.
==>art.3:"indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria e per il calendario venatorio provinciale". Precisa che la regione emana direttive per la redazione dei piani faunistico-venatori. ==>E' un art. nuovo, non presente nella L.R.50; comunque è in linea con lo spirito della L.R. in vigore.
==>art.4:"pianificazione faunistico-venatoria provinciale". ==>Ex art. 9 L.R.50.N.d.o.
==>art.5:"gestione venatoria". Delinea le modalità in base alle quali le province consentono l'esercizio dell'attività venatoria, l'accesso agli AA.TT.C., ecc. ==>Ex art. 9 e 21 L.R.50. N.d.o.
==>art.6:"commissioni faunistico-venatorie". Tratta della commissione faunistico-venatoria provinciale e regionale. ==>Ex art. 3 L.R.50.N.d.o.
==>art.7:"cattura temporanea ed inanellamento". ==>Riprende, in sostanza, l'art. 4 della L.R.50. Manca il richiamo all'obbligo di usare anelli inamovibili. Non viene detto del divieto di vendere a privati e detenere reti da uccellagione e trappole per la fauna selvatica.
==>art.8:"soccorso della fauna selvatica in difficoltà". ==>Ex art. 5 L.R.50.N.­d.o.
==>art.9:"tassidermia ed imbalsamazione". ==>Ex art. 7 della L.R.50. Manca, però, il richiamo alla sospensione dell'autorizzazione nel caso in cui l'imbalsamatore non ottemperi agli obblighi previsti dal relativo regolamento.
==>art.10:"oasi di protez.ne" ==>Ex art. 10 L.R.50.N.d.o.
=>art.11:"zone di ripopolamento e cattura". ==>Ex art. 11 L.R.50. Contrariamente a tale art.,però, questo progetto di L. prevede che le zone di ripopolamento e cattura abbiano la durata minima di 3 anni (rispetto ai 5 ora previsti). N.d.o.
==>art.12:"costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura". ==>Ex art. 12 L.R.50.N.d.o.
==>art.13:"centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale". ==>Ex art. 13 L.R.50.N.d.o.
==>art.14:"esercizio dell'attività venatoria". ==>Ex art. 14. Non è chiaro il motivo della specificazione sull'uso della barca; così come è riportato può ingenerare confusione, anzi può essere un pretesto per consentire la caccia da natanti.
==>art.15:"esame di abilitazione". Spiega le norme per sostenere l'esame di caccia. ==>Ex art. 15 L.R.50.N.d.o.
==>art.16:"calendario venatorio". ==>Ex art. 16 L.R.50.N.d.o.
==>art.17:"controllo della fauna selvatica". Specifica gli interventi che le province possono attuare per controllare le popolazioni di fauna selvatica che diventano troppo numerose o che sono in pericolo a causa di calamità naturali o malattie. ==>Ex art. 17 L.R.50.N.d.o.
==>art.18:"addestramento e allenamento dei cani da caccia. Gare cinofile". ==>Ex art. 18 L.R.50.N.d.o.
==>art.19:"esercizio della caccia in forma esclusiva". Tratta delle opzioni di caccia. ==>Ex art. 19 L.R.50.N.d.o.
==>art.20:"esercizio venatorio da appostamento". ==>Questo art. è un "collage" formato dall'art. 20 della L.R.50 e dall'art. 2, titolo 2, della L.R. 17/'96 (relativa al piano faunistico regionale). Manca, contrariamente a quanto specificato nell'art. 20 della L.R. 50, la precisazione del numero di cacciatori che possono accedere all'appostamento fisso e chi lo può fare oltre al titolare.Inaccettabile il principio in base al quale da natante saldamente ancorato si può cacciare.
==>art. 21 : "partecipazione economica". Specifica che il cacciatore che intende iscriversi ad un A.T.C. o a un C.A., deve pagare un contributo. ==>E' un art. nuovo, che, comunque, riprende il comma 11 dell'art. 21 L.R.50.
==>art.22:"aree contigue a parco". Precisa che l'esercizio venatorio è consentito nelle aree contigue a parchi. ==>Riprende l'art. 26 della L.R.50.N.d.o.
==>art.23:"fondi chiusi". ==>Riprende l'art. 27 della L.R.50.N.d.o.
==>art.24:"indennizzo per i danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria ai fondi agricoli e contributi per le opere di prevenzione". ==>Ricalca l'art. 28 della L.R.50.N.d.o.
==>art.25:"fondo di garanzia per i danni derivanti da incidenti stradali causati dalla fauna selvatica". ==>E' una fattispecie nuova, esclusivamente diretta al risarcimento danni causati da animali agli utenti della strada.
==>art.26:"aziende faunistico-venatorie". ==>Ex art. 29 L.R.50.N.d.o.
==>art.27:"aziende agrituri­stico-venatorie". ==>Ex art. 30 L.R.50.N.d.o.
==>art.28:"allevamenti". ==>Ex art. 32 L.R.50.N.d.o.
==>art.29:"tabellazione". ==>Ex art. 33 L.R.50.N.d.o.
==>art.30:"vigilanza venatoria". ==>Ex art. 34 L.R.50.N.d.o.
==>art.31:"divieti". ==>Manca un analogo art. nella L.R.50. Esso riassume in un unico art. molti dei divieti descritti in più disposizioni della L.R.50. Viene introdotto il divieto di far vagare, fuori dei periodi di caccia, i cani che non siano sotto il controllo del proprietario. Viene ribadito il concetto del divieto di caccia a rastrello in più di tre persone (presente nella L. 157/'92, ma senza sanzione) e quello di usare a scopo venatorio scafandri o tute impermeabili da sommozzatori (anche questo già presente nella L. 157/'92 ed autonomamente sanzionato).
==>art.32:"sanzioni amm.ve". ==>Le sanzioni sono troppo lievi. Sebbene sia previsto un aumento delle stesse in caso di recidiva, manca tuttavia la previsione della sospensione del tesserino regionale nell'ipotesi di violazione alle norme più gravi.
==>art.33:"tasse di concessione regionale". ==>Ex art. 38 L.R.50.N.d.o.
==>art.34:"piano finanziario regionale per gli interventi faunistico-venatori".Stabilisce come vengono suddivisi i proventi delle tasse sulle concessioni regionali. ==>Ex art. 39 L.R.50.N.d.o.
==>art.35:"abrogazioni". ==>Ex art. 40 L.R.50.N.d.o.
==>Allegati A-B-C ==>Ex analoghi all.ti L.R. 50. N.d.o.

GIUDIZIO FINALE SUL PROGETTO DI LEGGE528

I troppi richiami all'uso delle barche durante l'esercizio dell'attività venatoria, fanno ritenere che questo progetto di legge tenga in molta (troppa) considerazione la caccia in territorio lagunare e vallivo, al punto da consentire legittimo la caccia da natanti. Trattasi di un tormentone che, ogni tanto, qualcuno cerca di riproporre. Poiché la L. quadro è chiara nell'affermare che è vietato cacciare da natanti, tout court, principio riconfermato, tra l'altro, da sentenze e direttive di magistrati, il tentativo, invece, di legittimarlo con questo progetto di legge è uno dei motivi per cui esso non può essere approvato.

Ulteriori ragioni perché debba esserne decretato l'insuccesso risiedono nel fatto che in esso non viene vietata la vendita e la detenzione delle trappole per la fauna selvatica e delle reti da uccellagione, manca il richiamo alla previsione della sospensione della licenza al tassidermista che non rispetti le norme di legge sull'imbalsamazione, non è specificato il numero di cacciatori che possono accedere agli appostamenti fissi, le sanzioni previste in caso di violazioni alla legge sono troppo lievi e manca l'ipotesi di sospensione del tesserino regionale nel caso si commettano le mancanze più gravi.

Nel complesso, tra quelle da scartare, può essere considerata la terza tra le peggiori.

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