ARTT. PROGETTO DI L. 529

COMMENTI

==>art.1:"finalità". Definisce scopo e criteri informatori della legge. ==>Ex art. 1 L.R.50.N.d.o.
==>art.2:"funzione amm.va". Specifica quali sono le funzioni della regione e quali quelle delle province. ==>Ex art. 2 L.R.50.N.d.o.
==>art.3:"attività di ricerca e promozione della conoscenza della fauna selvatica e degli habitat". Delinea i criteri che regione, province ed associazioni devono seguire per migliorare le conoscenze su animali e flora di loro competenza. ==>E' un articolo nuovo. Buoni sono gli intenti che emergono dalla sua lettura.
==>art.4:"indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria". ==>Ex art. 8 L.R.50.N.d.o.
==>art.5:"piani faunistico-venatori provinciali". ==>Ex art. 9 L.R.50.N.d.o.
==>art.6:"densità venatoria". Specifica i criteri per determinare la densità venatoria massima. ==>Fattispecie nuova rispetto alla L.R.50.N.d.o.
==>art.7:"ripristino e creazione di biotopi". ==>Fattispecie nuova rispetto alla L.R.50, ricalca parte del comma 3 dell'art. 1.
==>art.8:"valorizzazione ambientale e faunistica dei fondi rustici". Tratta delle misure che può attuare la provincia per incentivare l'impegno dei proprietari e dei conduttori dei fondi rustici a creare habitat naturali per l'incremento della fauna selvatica. ==>Fattispecie nuova. Riprende concetti della L.R. 17/96 e dell'art. 9 della L.R.50.
==>art.9:"utilizzazione dei fondi rustici ai fini della gestione programmata della caccia". Stabilisce i criteri per la concessione dei contributi ai proprietari dei fondi rustici che creino habitat naturali per l'incremento della fauna selvatica. ==>Ex art. 27 L.R.50.N.d.o.
==>art.10:"tutela delle attività agricole". Specifica i criteri per la salvaguardia delle colture agricole. ==>Riprende, in parte, l'art. 15/7 L.157/'92.
==>art.11:"fondi agricoli sottratti all'attività venatoria".Spiega le procedure che deve seguire colui il quale intenda vietare la cacia nel proprio fondo. ==>Riprende, in parte, l'art. 15/3 L.157/'92. N.d.o.
==>art.12:"controllo delle specie di fauna selvatica". Precisa gli interventi da attuare in caso di crescita anomala della fauna selvatica. ==>Ex art. 19 L.157/'92 e 17 L.R. 50. N.d.o.
==>art.13:"prelievo e cattura temporanea di fauna selvatica a scopo scientifico". Si parla dell'inanellamento a scopo scientifico. ==>Ex art. 4/2° L.157/'92.
==>art.14:"destinazione della fauna selvatica catturata o abbattuta". Specifica il destino della fauna selvatica catturata o abbattuta ai sensi dell'art. 12. ==>Fattispecie nuova.N.d.o.
==>art.15:"danni prodotti dalla fauna selvatica". ==>Ex art. 28 L.R.50.N.d.o.
==>art.16:"fondo per danni". ==>Ex art. 28 L.R.50.N.d.o.
==>art.17:"zone di protezione della fauna selvatica". ==>Ex artt. titolo II L.R. 50. N.d.o.
==>art.18:"gestione faunistico-venatoria nelle aree contigue ai parchi". ==>Ex art. 26 L.R.50.N.d.o.
==>art.19:"zone di rifugio". Trattasi di un ulteriore tipo di zona protetta. ==>E' una fattispecie nuova. N.d.o.
==>art.20:"aree di rispetto all'interno degli AA.TT.C.". ==>Riprende l'art. 21/13 L. R. 50.
==>art.21:"tabelle di segnalazione delle zone protette". ==>Ex art. 33 L.R. 50.N.d.o.
==>art.22:"utilizzazione del demanio regionale a fini faunistici". Tratta dell'utilizzazione a fini faunistici, previo parere dell'I.N.F.S., dei terreni del demanio regionale. ==>Articolo nuovo. N.d.o.
==>art.23:"controllo sanitario della fauna selvatica". ==>Ex art. 17 L.R.50.N.d.o.
==>art.24:"cattura, immissione, ripopolamento". ==>Fattispecie nuova ed autonoma, comunque derivante dall'art. 10/7 L. 157/'92 e 9/2°m L.R.50. N.d.o.
==>art.25:"perimetrazione degli AA.TT.C. e delle riserve alpine". Tratta delle caratteristiche e della tabellazione degli AA.TT.C. e delle riserve alpine. ==>Fattispecie nuova ed autonoma;ricalca,comunque, quanto già stabilito dalla L.R. sugli AA.TT.C. e sulla tabellazione. N.d.o.
==>art.26:gestione degli AA.TT.C. e delle riserve alpine". ==>Fattispecie nuova ed autonoma; ricalca, comunque, le norme già esistenti sulla materia. N.d.o.
==>art.27:"compiti dei consorzi di gestione degli AA. TT. C. e delle riserve alpine". ==>Riprende quanto già previsto sulla materia dalla legislazione vigente nazionale e regionale. Da apprezzare il fatto che amplia i poteri degli AA.TT.C.
==>art.28:"modalità di assegnazione dei cacciatori agli AA.TT.C.". ==>Anche questo art., in linea con il resto della proposta di legge, detta valide norme che legano il cacciatore al suo territorio di residenza. Bene!
==>art.29:"permessi d'ospite". ==>Specifica dettagliatamente come ed a chi possono essere rilasciati i permessi d'ospite. Ancora bene!
==>art.30:"divieti e facoltà negli AA.TT.C.". ==>Anche questo art., come gli ultimi sopra, è una fattispecie autonoma nuova. Molto interessanti e da condividere i divieti e le prescrizioni suggerite.
==>art.31:"azienda faunistico-venatoria". ==>Ex art. 29 L.R. 50. Manca l'accenno, previsto dall'art. 29/6 della L.R.50, dell'obbligo, da parte del concessionario dell'azienda, o da parte di un suo delegato, di rilasciare un foglio di autorizzazione al cacciatore ammesso a praticare l'attività venatoria all'interno dell'azienda stessa, ove annotare numero e specie di animali abbattuti. Da condividere la precisazione che agli organi di vigilanza deve sempre essere consentito l'accesso alle aziende faunistico-venatorie.
==>art.32:"azienda agrituristico-venatoria". ==>Ex art. 30 L.R.50.N.d.o.
==>art.33:"centro privato di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale". ==>Ex art. 31 L.R.50.N.d.o.
==>art.34:"allevamenti di fauna selvatica". ==>Ex art. 32 L.R. 50. N.d.o.
==>art.35:"tasse regionali". ==>Ex art. 38 L.R.50.N.d.o.
==>art.36:"tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio". ==>Autonoma e nuova fattispecie, ricompresa, comunque, nell'omologo art. 38 della L.R. 50. N.d.o.
==>art.37:"Zone add.all. cani e gare cinofile". ==>Ex art.9/2 L.R.50.N.d.o.
==>art.38:"fondi chiusi". ==>Ex art. 15/8 L. 157/'92 e 27/2 L.R. 50.N.d.o.
==>art.39:"abilitazione all'esercizio venatorio". Precisa le norme per conseguire la licenza di caccia. ==>Ex art. 15 ed all. A della L.R. 50. N.d.o.
==>art.40:"esercizio venatorio". ==>Ex art. 14 L.R. 50. N.d.o.
==>art.41:"opzione sulla forma di caccia prescelta". ==>Ex art. 19 L.R. 50. N.d.o.
==>art.42:"tesserino regionale". ==>Ex art. 14/4 L.R.50.N.d.o.
==>art.43:"tesserino d'ambito di caccia". Si prevede la compilazione del tesserino dell'A.T.C. ==>Fattispecie nuova.N.d.o.
==>art.44:"calendario venatorio". ==>Ex art. 16 L.R.50.N.d.o.
==>art.45:"provvedimenti limitativi". Stabilisce che la provincia può vietare o ridurre la caccia in tutto il territorio di competenza. ==>Fattispecie nuova. N.d.o.
==>art.46:"appostamenti fissi di caccia e rilascio delle autorizzazioni". ==>Ex art. 20 L.R.50.N.d.o.
==>art.47:"esercizio venatorio da appostamento temporaneo". ==>Fattispecie dotata di nuova ed autonoma valenza.N.d.o.
==>art.48:"cattura di uccelli a fini di richiamo". ==>Ex art. 4 L.R.50.N.d.o.
==>art.49:"detenzione e uso dei richiami vivi". ==>Fattispecie dotata di nuova ed autonoma valenza per la L.R. N.d.o.
==>art.50:"controllo dei cani e dei gatti ai fini della tutela della fauna selvatica". ==>Fattispecie dotata di nuova ed autonoma valenza per la L.R. sulla caccia. Troppo drastico, e quindi da non condividere, il concetto secondo il quale è autorizzato l'abbattimento dei cani vaganti che il personale della vigilanza non riesce a catturare; così come l'abbattimento di gatti vaganti a distanza superiore a 200 metri dalle abitazioni.
==>art.51:"tassidermia ed imbalsamazione". ==>Ex art. 7 L.R.50. Non si riporta, però, la possibilità della sospensione dell'autorizzazione alla tassidermia nel caso in cui l'imbalsamatore non rispetti le leggi che disciplinano la materia.
==>art.52:"vigilanza d'istituto e volontaria". ==>Ex art. 24 L.R.50.N.d.o. Manca, però, il richiamo al fatto che le associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale possono presentare domanda alla Giunta Regionale per l'organizzazione di corsi per guardie venatorie volontarie.
==>art.53:"coordinamento dei servizi di vigilanza". ==>Fattispecie nuova. Riprende ed accentua il principio in base al quale la provincia coordina i vari servizi di vigilanza venatoria.
==>art.54:"divieti". ==>Fattispecie nuova, dotata di autonoma valenza, rispetto alla vigente normativa, nella quale i divieti non erano elencati in un solo art. Manca l'obbligo di comunicare alla provincia il rinvenimento di capi di fauna selvatica morti, feriti o in difficoltà, di abbattere o catturare le femmine accompagnate dai piccoli o comunque lattanti e i piccoli del camoscio, del daino e del muflone di età inferiore ad un anno, fatta eccezione per la caccia di selezione; così come manca la menzione al divieto di detenere e/o usare fonti luminose atte alla ricerca della fauna selvatica durante le ore notturne. Inaccettabile il concetto che dai natanti ancorati si può sparare. Manca il richiamo al divieto di praticare l'esercizio venatorio nei fondi con presenza di bestiame allo stato brado e semibrado.
==>art.55:"sanzioni". ==>Dettagliato e preciso l'elenco delle sanzioni."Sostanziose" le cifre proposte. Va apprezzato anche il fatto di avere contemplato un aumento di esse in caso di recidiva e di avere previsto la sospensione del tesserino.
==>art.56:"abrogazioni". ==>Ex art. 40 L.R.50.N.d.o.
==>art.57:"norma finanziaria". Stabilisce come deve essere effettuata la ripartizione dei proventi delle tasse. ==>Ex art. 39 L.R.50.N.d.o.

GIUDIZIO FINALE SUL PROGETTO DI LEGGE NR. 529

E' senza dubbio la migliore proposta di legge delle cinque esaminate. Presenta alcuni difetti veniali; per es. non si fa menzione alla commissione faunistico-venatoria regionale ed a quelle provinciali (utili organi in seno ai quali sono rappresentate tutte le associazioni più importanti che si occupano della fauna selvatica), non si fa più riferimento all'obbligo di comunicare alla provincia competente per territorio, entro 24 ore, il rinvenimento di capi di fauna selvatica morti, feriti o in difficoltà, né all'istituzione di convenzioni, con associazioni protezionistiche, finalizzate alla cura degli animali al fine della loro successiva liberazione. Non è precisato il numero di cani che ogni singolo cacciatore può utilizzare durante l'esercizio venatorio, ed il numero complessivo di quelli che possono essere adoperati dai cacciatori che praticano l'attività venatoria a rastrello.

Non piace il mancato richiamo al fatto che le associazioni di protezione ambientale possono fare domanda alla Giunta Regionale per l'istituzione dei corsi per guardie venatorie volontarie.

Tra i difetti più gravi, invece, va menzionato la non condivisione del principio in base al quale i cani vaganti che non si riescono a catturare debbano essere abbattuti e tanto­meno quello secondo il quale debbano fare la stessa fine i gatti che si trovino a più di 200 metri dalle abitazioni. Assunti di questo genere significano dare prioritaria importanza alla tutela degli animali cacciabili rispetto alla fauna in generale (ed in ogni caso è tutto da dimostrare che cani e gatti possano essere considerati "competitori" rispetto ai cacciatori nell'approvvigionamento della selvaggina!).

Altra teoria da non appoggiare è quella che sostiene che dai natanti ancorati è possibile cacciare (di questo abbiamo già discusso a proposito del progetto analizzato in precedenza).

Fatte queste premesse, comunque, va apprezzato il criterio informatore di questo progetto di legge, ossia quello di conferire maggiori poteri agli AA.TT.C. e di responsabilizzare maggiormente i cacciatori, legandoli al loro territorio ed impedendo il nomadismo venatorio.

Va condiviso, inoltre, l'inasprimento delle sanzioni e dei divieti.

Per concludere, apportate le migliorie suggerite, se proprio la L.R.50 deve andare in pensione, questa proposta potrebbe esserne la valida sostituta.

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