VERBALE DEL 23.7.1997 DELLA SEDUTA DELLA SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE DELLA REGIONE VENETO: I VARI SINDACI DEL DELTA, GLI AMBIENTALISTI, I CACCIATORI ED I RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DISCUTONO CON I CONSIGLIERI REGIONALI LA PROPOSTA DI LEGGE RELATIVA ALL'ISTITUZIONE DEL PARCO DEL DELTA DEL PO

1)INTERVENTO DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Iniziamo la seduta. C'è una sovrapposizione di cose impreviste in Consiglio, per cui chiederò scusa anche agli ospiti dopo. Iniziamo con l'illustrazione del disegno di legge proposto dalla Giunta. L'architetto Lombroso è qui presente per illustrare questo disegno di legge. So anche e le anticipo, ma non abbiamo qui i documenti relativi, che in Giunta dovevano essere deliberati degli emendamenti allo stesso disegno di legge, ma non ci sono ancora arrivati, per cui viene presentato il disegno di legge senza gli emendamenti per ora. Grazie, al lei architetto Lombroso.

2)ARCHITETTO LOMBROSO

Il disegno di legge si compone di 38 articoli.

La legge è una legge che riprende pari pari quelle che sono le indicazioni, sia della legge regionale 40 sui Parchi, sia le indicazioni della legge quadro, la 394. Quindi è una elencazione abbastanza conforme alle altre leggi che riguardano i Parchi del Veneto, e quindi tiene solo parzialmente conto di quella che è la realtà che c'è al di sotto di questo Parco, cioè del Piano di area.

La legge parte con il titolo primo, che riguarda le norme generali che parlano dell'istituzione del Parco individuato sulla tavola adottata dalla Giunta regionale in scala 1 a 50 mila, in cui è stato segnato il perimetro stesso del Parco. Fa riferimento, l'articolo 1, alla gestione che è affidata all'Ente Parco e quindi a quello che sarà l'istituto dello Statuto dell'Ente che dovrà regolare la gestione del Parco stesso.

L'art. 2 parla delle finalità,e qui c'è un lungo elenco di tutti quelli che sono gli elementi, evidenzia gli elementi importanti del territorio del Delta ed indica quelle che sono le modalità per una riqualificazione del territorio, una valorizzazione del territorio, sia da un punto di vista naturalistico che sociale ed economico.

Importante sull'art. 2 è l'indicazione della necessità di una promozione attraverso l'adozione di un Piano economico sociale di carattere pluriennale, che si inserisce sull'individuazione del Parco e quindi sul Piano di area per lo sviluppo e la tutela della comunità del Delta del Po. Direi che questo è un elemento che ritroviamo poi spesso anche negli articoli successivi proprio per avviare, attraverso questo Piano economico sociale, un reale recupero territoriale.

Quindi una legge non solo che mi dà vincoli, ma che cerca, attraverso anche questi aiuti e queste incentivazioni, il reale recupero sociale, economico ed ambientale del territorio.

L'articolo 3 dà l'indicazione di quello che sarà il contenuto del Parco interregionale a seguito dell'intesa  firmata nel dicembre del 1996 con il Ministero e la Regione Emilia Romagna, per cui questo è il primo passo per l'individuazione del Parco regionale a cui succederà il Parco interregionale che darà le direttive, così come dice la legge 394, per l'attuazione di alcuni elementi e il coordinamento di alcuni elementi caratteristici dei due Parchi.

L'articolo 4 del titolo terzo indica i contenuti del piano del Parco con quelli che sono gli obiettivi del Piano, dando anche l'indicazione - e qui è importante questo elemento dell'articolo 4 del titolo terzo - che il piano ambientale recepisce il Piano di area. Questo perché? Perché in questa fase è stata fatta una certa indicazione di perimetro. Entro questo perimetro ci sono alcuni elementi che dovranno essere definiti forse meglio anche in seguito alla zonizzazione e in seguito al Piano, differenziando quelle che sono le zone individuate che qui non sono individuate naturalmente. Per cui avremo zone di riserva, ma avremo anche zone ad urbanizzazione controllata. Per cui abbiamo qui individuati e segnati a livello di Piano di area alcuni fatti importanti, tipo le zone turistiche, le spiagge e tipo la portualità minore. Così come a livello già di delibera sono stati individuati alcuni elementi da salvaguardare nella loro funzionalità economica e sono ad esempio le licenze delle valli. La stessa cosa dovrà essere fatta per portualità minore turistica e per le zone di attrezzature turistiche di spiaggia, al fine di poter continuare quella che è un'attività economica compatibile e fondamentale per la sopravvivenza economica della zona.

Sull'art. 4 si fa ancora riferimento al Piano sociale ed economico, di cui all'art. 2, per dare degli incentivi e una possibilità di incremento anche alle zone all'esterno del perimetro qui individuato e quindi alle zone che non chiamiamo aree contermini, ma alle zone del Piano di area.

L'articolo 5 mi dà l'indicazione di quello che sono i contenuti del Piano del Parco con il perimetro, con l'articolazione in zone, con i biotopi, con le zone di mobilizzazione controllata, quello che dovrà essere il Piano del Parco.

L'articolo 6 mi dà gli elaborati veri e propri, e l'articolo 7 i procedimenti per l'approvazione del Piano del Parco, con la pubblicazione del deposito di 60 giorni, con le possibilità di osservazioni, la delibera dell'Ente Parco di controdeduzione alle osservazioni ed infine l'invio in Regione per l'approvazione da parte del Consiglio regionale.

L'articolo 8 indica esattamente quelli che sono gli elementi di vincolo immediato da quelle che sono le direttive, recependo quella che è l'indicazione del Piano di area.

L'articolo 11 parla delle norme di salvaguardia che valgono fino all'approvazione del Piano di area.

L'articolo 12 parla del Piano pluriennale economico sociale.

Dall'articolo 14 si parla di tutti i vari Enti di gestione del Parco, che vanno dal Consiglio al Comitato esecutivo, al Presidente, alla Consulta della autonomie locali al Collegio dei revisori dei conti, con l'indicazione dei compiti e della composizione in modo che siano rappresentati tutti gli Enti possibili interessati con l'indicazione del numero dei componenti e delle varie presenze.

Queste sono le normative che recepiscono integralmente la legge 40 due Parchi e su questo, infatti, non c'è assolutamente niente di nuovo rispetto a quella che è la legge regionale vigente.

Direi che questa legge, nella sua impostazione, tiene conto sì di quella che è la base, che è il Piano di area, però non chiarisce esattamente quello che è il rapporto tra Piano di area e il perimetro del Parco.

Questo è un punto che forse è opportuno chiarire per quanto riguarda la zona di spiagge o per quanto riguarda la portualità minore che qui non è stata  individuata, ma essendo già in funzione, vigente, deve essere correttamente gestita.

Questi sono i contenuti fondamentali di questa legge che è la base per poi arrivare al Piano ambientale, quindi successivamente, con l'accordo con l'Emilia Romagna, per arrivare ad individuare quelli che sono gli elementi di studio unitario per l'approfondimento di certi problemi e per addivenire a delle direttive comuni sulla gestione degli elementi aventi caratteristiche simili dei due Parchi regionali.

3)PRESIDENTE

Grazie all'architetto Lombroso dell'illustrazione del disegno di legge. Adesso possiamo proseguire con le consultazioni che sono state calendarizzate a scaglioni. Qualcuno potrebbe fare delle domande, chi vuole fare delle domande?

4)LUCA BELLOTTI (A.N.)

Prima di fare delle domande, non voglio nemmeno entrare nel merito dell'illustrazione del disegno di legge presentato, però su una questione così delicata, così tortuosa e difficile, che è tutta la procedura per questa istituzione di questo presunto Parco, io chiedo il rispetto delle procedure.

Oggi non vengono rispettate su una cosa così delicata e importante.

Noi abbiamo aperto le consultazioni senza che vi sia il numero legale per poter iniziare un procedimento regolare, quindi io  personalmente chiedo il rispetto solamente delle procedure prima di entrare nel merito delle questioni presentate dall'architetto Lombroso.

5)PRESIDENTE

Mi sembra di aver capito, di interpretare le parole del consigliere Bellotti come una verifica del numero legale qui in Commissione.

6)LUCA BELLOTTI (A.N.)

Il numero legale per le consultazioni deve essere rispettato.

7)PRESIDENTE

A questo punto chiedo alla Segreteria della Seconda Commissione di fare una verifica del numero legale, eventualmente una proposta, che sento da parte del consigliere Bellotti, di sospendere per 10 minuti per vedere se si riesce a recuperare il numero legale, visto che in questo momento mi sembra di capire che manca.

8)ELDER CAMPION (P.D.S.)

A me va bene questa procedura, la si segua sempre e si ricordi che la maggioranza di questa Regione non garantisce mai il numero legale nelle Commissioni. Quindi si decida se si vuole andare avanti con i lavori del Consiglio regionale oppure no.

9)PRESIDENTE

Con questo sospendiamo per 10 minuti, ma io volevo evidenziare al collega Campion che ha messo in evidenza al plurale "Commissioni", perché è giusto. Io, come ho già fatto molte altre volte, ho evidenziato che, salvo questa volta e la volta scorsa, il numero legale era stato sempre garantito, anche tramite deleghe, dalla maggioranza. Dispiace anche a me che questa volta per un argomento così importante non ci sia il numero legale. Ho premesso in apertura di seduta che in effetti oggi c'è una concomitanza fuori dall'usuale di riunioni di Commissioni, comunque questo non doveva recare danno, con un accordo organizzativo, al funzionamento delle stesse, ma si è aggiunto anche un incontro con una delegazione improvvisa, che si è formata improvvisamente, che ha fatto una richiesta improvvisa relativamente alla questione della Pedemontana che ci ha privato di un numero consistente di Consiglieri sia di maggioranza che di minoranza.

La seduta viene sospesa alle ore 11,46 e riprende alle ore 12,05.

10)PRESIDENTE

Si riprende la seduta interrotta per un breve lasso di tempo.

Vorrei che la dottoressa esprimesse il suo parere relativamente alla regolare prosecuzione dei lavori di questa seduta -  che consistono, da adesso in poi, nelle consultazioni già convocate - per sapere se la regolamentazione del Consiglio lo permette.

La dottoressa Gallinaro esprima il suo parere.

11)DOTT.SSA GALLINARO

Le norme del regolamento dicono che, per la legalità della seduta, è previsto che ci sia in prima e in seconda convocazione quanto richiesto dall'articolo 19 del regolamento. Una volta che la seduta è regolarmente iniziata non è previsto nulla per quello che riguarda le Commissioni. Quindi si deve ritenere che si applicano le norme che valgono per il Consiglio regionale. Per il Consiglio regionale l'articolo 68 dice che i lavori del Consiglio di svolgono con qualsiasi numero dei Consiglieri presenti. La presidenza verifica di propria iniziativa, o su richiesta, l'esistenza del numero legale quando il Consiglio stia per procedere a votazioni che non riguardano il processo verbale o questioni procedurali.

12)PRESIDENTE

Riprendiamo in funzione di quello che ha detto l'Ufficio legale, tramite la parola della dottoressa Gallinaro che ha letto l'articolo 68 del regolamento: il Presidente può continuare. Io decido di continuare anche perché i n questo momento oltretutto abbiamo il numero legale. Quindi continuiamo e prima di iniziare con le consultazioni mi sembra che qualcuno volesse porre delle questioni all'architetto Lombroso. Se c'è qualcuno si faccia avanti, altrimenti proseguiamo celermente e velocemente alle consultazioni perché gli ospiti che sono stati convocati per mezz'ora fa hanno il diritto di non attendere più di tanto. Qualcuno vuole, intervenire?

Si proceda con la consultazione. Il primo turno di consultazione riguarda gli Enti locali, li facciamo entrare.

Io rapidamente saluto e ringrazio gli ospiti della loro presenza e adesso procediamo celermente. I lavori in corso riguardano tutta la progettualità proposta in termini di legge in Consiglio da parte di un gruppo di Consiglieri, ma adesso si aggiunge anche un disegno di legge che viene dalla Giunta, che è legato ad una perimetrazione che avete ricevuto tutti e che comunque qui è presente ed è a disposizione di tutti, nel senso che è apposta su quel cavalletto, per leggere la quale ricordo, e forse questo non l'avete ricevuto che esiste una stampigliatura a margine, in fondo, che fa parte integrante della perimetrazione. Questa stampigliatura consiste in tre diciture che permettono di meglio leggere la cartografia della perimetrazione. Se voi non l'avete eventualmente vi può essere spiegata rapidamente dal qui presente architetto Lombroso.

13)ELDER CAMPION (P.D.S.)

Vorrei solo che per la chiarezza anche di chi viene consultato, l'architetto Lombroso chiarisse un passaggio che ha fatto durante l'illustrazione e che era attinente alla questione delle spiagge, dei porti, solo per chiarezza rispetto a chi deve intervenire.

14)ARCHITETTO LOMBROSO

La delibera di Giunta regionale, con la quale è stato approvato il disegno di legge per l'istituzione del Parco regionale con l'allegata planimetria, poneva alcuni punti quali elementi importanti, proprio al fine di poter continuare certe attività in essere e non bloccarne quindi lo sviluppo.

La stampigliatura che è segnata lì sotto tendeva proprio a questo e quindi la tavola deve essere letta secondo i seguenti criteri. Per gli scanni è da considerarsi esclusa dall'ambito del Parco la fascia perimetrale per una lunghezza di 30 metri. Per tutti i rami deltizi, i confini del Parco coincidono sempre con il profilo dell'unghia arginale a campagna proprio perché da noi qui, in scala 50 mila o in scala 100 mila - perché abbiamo fatto anche una tavola a scala 100 mila - questi elementi sono difficilmente leggibili. Era impossibile individuarlo a questo livello, ma deve essere individuato a livello di Piano ambientale. Tendeva inoltre ad escludere dall'ambito del Parco regionale del Delta del Po i centri aziendali vallivi che saranno puntualmente individuati in sede di istituzione del Parco e di dare atto pertanto che ad essi si applicava solamente la normativa contenuta degli strumenti urbanistici comunali vigenti e dal Piano di area del Delta del Po. Questo era già individuato e descritto nella delibera di approvazione del decreto.

La legge fa sempre riferimento a quelle che sono poi le indicazioni del Piano di area, peraltro le indicazioni che dovranno essere recepite in maniera corretta dal Piano ambientale perché il Piano ambientale, che deve essere fatto secondo le direttive della legge 40 che è la legge sui parchi regionali, avrà una zonizzazione che non coincide esattamente, proprio come dizione stessa, con l'indicazione del Piano di area.

I centri abitati nel Piano di area sono individuati come centri abitati, la legge dice che sono zone di urbanizzazione controllata, quindi c'è da aggiornare certe dizioni e certe indicazioni secondo quella che è la legge 40. Quindi il disegno di legge fa riferimento al Piano di area.

In questo caso mi sembra importante, devono essere chiariti a livello già di cartografia e di chiarimento poi da inserire in legge, quelli che sono degli elementi già esistenti, già avviati e in cui esistono già attività economiche importanti, quali le spiagge e le attrezzature turistiche, i porticcioli turistici già esistenti, pescherecci che non sono individuati naturalmente su questa tavola, sono individuati a livello di Piano di area ma sarà necessario in legge segnare esattamente che l'esistenza di quelle attività sono chiaramente trasferite e confermate entro il perimetro del Parco. Non sono nel perimetro nel Parco, ma sono esattamente confermate, così come sono confermate dal Piano di area, il Piano di area è generico su tutto il territorio, su queste devono essere esattamente individuate. Potrebbe anche essere che viene precisato il fatto sia a livello di legge, sia a livello di indicazione cartografica con porticcioli turistici, porticcioli pescherecci e zone turistiche.

15)PRESIDENTE

Possono iniziare gli interventi. Prego.