SENTENZA A SEGUITO DI DIBATTIMENTO

(Art. 567 C.P.P.)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Rovigo - sezione distaccata di ADRIA

dott. LORENZO MIAZZI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale

NEI CONFRONTI DI:

V. E.,nato nel 1959 a Porto Tolle, ivi residente

Libero - presente

IMPUTATO:

del reato p.e p. dall'art. 11/3° comma lett. F) e 30/1°comma L. 394/91 perché introduceva senza autorizzazione n. 1 fucile da caccia cal. 12 con relativo munizionamento all'interno del territorio del Parco regionale del Delta del Po.

In Scardovari di Porto Tolle il 26/12/1998.

N.5/99 R.G.N.G.

Sent. N.2043/2001

N.10244/2000Reg.gen.

SENTENZA

in data 2 FEB. 2001

depositata in cancelleria

il 13 MAR. 2001

CANCELLIERE

Zampollo Giuliana

Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO: M.llo Nicola D'Angelo,

dell'avv. Luca Azzano Cantarutti difensore di fiducia dell'imputato,

dell'avv. Valerio Malaspina difensore di fiducia della costituita PARTE CIVILE WWF

Le parti hanno concluso come segue:

PUBBLICO MINISTERO: £. 2.000.000.= di ammenda

DIFENSORE DI PARTE CIVILE: affermarsi la penale responsabilità dell'imputato, condannarsi lo stesso ad una pena che riterrà di giustizia, condannarsi l'imputato alla rifusione del danno morale e patrimoniale da liquidarsi in £. 10.000.000.=, oltre gli interessi legali; deposita nota spese della quale chiede la liquidazione.

IL DIFENSORE DELL'IMPUTATO: assoluzione perché il fatto non sussiste, minimo della pena, attenuanti generiche nel caso di pena pecuniaria, senza sospensione, non menzione; nel caso di assoluzione rimborso spese sostenute come da nota che dimette.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rovigo emetteva il 10.7.1999 decreto penale di condanna nei confronti di E. V. perché introduceva senza autorizzazione un fucile da caccia cal. 12, con relativo munizionamento, all'interno del territorio del Parco Regionale del Delta del Po.

A seguito di opposizione al decreto penale, l'imputato veniva ritualmente tratto a giudizio, per rispondere del reato a lui ascritto. Il dibattimento veniva fissato per il 29.9.2000; in tale udienza, revocato il decreto penale opposto, chiedeva di costituirsi parte civile l'associazione W.W.F.; il difensore dell'imputato si opponeva. Il giudice rigettava le eccezioni come da ordinanza che veniva letta e allegata.

Il giudice rinviava il processo al 15.12.2000 e poi al 2.2.2001.

Veniva quindi aperto il dibattimento e, sulle richieste di prove delle parti, il giudice decideva ammettendo le prove come da ordinanza a verbale.

Per primo veniva assunto il teste dell'accusa Fabio Roccato, agente di polizia giudiziaria in servizio presso il Commissariato di Porto Tolle, il quale riferiva sulle modalità dell'accertamento del reato; venivano quindi sentiti gli altri due testimoni, Ivano Guidi che aveva redatto gli atti assieme al Roccato e Giancarlo Canella richiesto dalla difesa, che riferiva sulle attività dell'associazione di cacciatori di cui faceva parte.

Esaurita l'assunzione delle prove, all'esito della discussione e sulle conclusioni delle parti riportate a verbale, il giudice dichiarava chiuso il dibattimento ed emetteva quindi la sentenza.

FATTO

Dall'istruzione dibattimentale il fatto è emerso nitidamente e non residuano dubbi su quanto avvenuto.

Il giorno 26.12.1998, alle ore 12,00 circa, due poliziotti appartenenti al Commissariato di Porto Tolle (Roccato e Guidi) in servizio di pattuglia per il controllo del territorio in località Scardovari di Porto Tolle nella parte sud della sacca omonima, detta sacca Bottonera, vedevano una barca con una persona a bordo provenire dalla sacca e attraverso un canale introdursi all'interno del Parco del Delta del Po portandosi in un cavana; ne scendeva l'imputato il quale si portava verso la sua autovettura, una Fiat Panda Rossa.

Veniva effettuato un controllo e il sig. E. V. esibiva i documenti di caccia che risultavano in regola e in cui erano segnati i capi abbattuti; era in possesso di un fucile cal. 12 che aveva nella barca e poi in mano mentre lo portava in macchina, scarico e dentro il fodero. Aveva anche le relative cartucce che deteneva dentro un apposito contenitore stagno ("tambucio"); nella barca vi erano anche stampi di Anatidi (fg. 4,9).

Nella zona durante l'operazione di polizia non era presente né visibile alcuna altra persona.

Il luogo dei fatti. Il luogo, ampiamente descritto dai testi anche con l'ausilio della cartina planimetrica del Parco del Delta del Po, è una cavana in comunicazione, attraverso un canaletto, con il Po di Gnocca e con la sacca Bottonera. Dalla cavana con una strada golenale campestre si accede alla strada asfaltata che si trova sulla sommità arginale del Po di Gnocca, più o meno all'altezza di una curva secca a gomito che questa fa per dirigersi verso la Sacca degli Scardovari (fig. 7,8).

Sia la cavana, che la stradella campestre rientrano nel territorio del Parco del Delta del Po. Nel punto in cui era parcheggiata l'auto e nella cavana dove era posizionata la barca quindi la caccia è vietata, mentre nella sacca Bottonera è consentita. Dalla testimonianza di Roccato si evince altresì che la stradella campestre porta solo alla cavana e che quindi l'ingresso nella stessa può avvenire solo per questo motivo.

Dalla cavana attraverso un canaletto tipico in mezzo ad un canneto ("paradello") si giunge nella Sacca dove la caccia è libera; tutto il "paradello" è però è compreso nel Parco.