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DPR 6 dicembre 1991 n.
447
"Regolamento di attuazione della legge 5
marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti" |
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Art. 1. - AMBITO DI APPLICAZIONE
- Per edifici adibiti ad uso civile, ai fini del primo comma dell'art. 1
della legge 5-3-1990,
n. 46, di seguito denominata "legge", si intendono le
unità immobiliari o la parte di esse destinate ad uso abitativo, a studio
professionale o a sede di persone giuridiche private, associazioni, circoli
o conventi e simili.
- Sono soggetti all'applicazione della legge, per quanto concerne i soli
impianti elettrici di cui all'art. 1, primo comma, lettera a), della legge,
anche gli edifici adibiti a sede di società, ad attività industriale,
commerciale o agricola o comunque di produzione o di intermediazione di beni
o servizi, gli edifici di culto, nonché gli immobili destinati ad uffici,
scuole, luoghi di cura, magazzini o depositi o in genere a pubbliche finalità,
dello Stato o di enti pubblici territoriali, istituzionali o economici.
- Per impianti di utilizzazione dell'energia elettrica si intendono i
circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a
spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli
utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Nell'ambito degli impianti
elettrici rientrano anche quelli posti all'esterno di edifici se gli stessi
sono collegati ad impianti elettrici posti all'interno. Gli impianti
luminosi pubblicitari rientrano altresì nello stesso ambito qualora siano
collegati ad impianti elettrici posti all'interno.
- Per impianto radiotelevisivo ed elettronico si intende la parte
comprendente tutte le componenti necessarie alla trasmissione ed alla
ricezione dei segnali e dei dati ad installazione fissa funzionanti in
bassissima tensione, mentre tutte le componenti funzionanti a tensione di
rete nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da
ritenersi appartenenti all'impianto elettrico. Per gli impianti telefonici
interni collegati alla rete pubblica, continua ad applicarsi il decreto
4-10-1982 del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10-1-1983, con riferimento
all'autorizzazione, all'installazione e agli ampliamenti degli impianti
stessi.
- Per impianto del gas a valle del punto di consegna si intende l'insieme
delle tubazioni e dei loro accessori dal medesimo punto di consegna
all'apparecchio utilizzatore, l'installazione ed i collegamenti del
medesimo, le predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione del
locale dove deve essere installato l'apparecchio, le predisposizioni edili
e/o meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione.
- Per impianti di protezione antincendio si intendono gli idranti, gli
impianti di spegnimento di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di
rilevamento di gas, fumo e incendio.
Art. 2.
REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI
- Con la dizione "alle dirette dipendenze di un'impresa del
settore" di cui all'art. 3, primo comma, lettere b) e c), della legge
deve intendersi non solo il rapporto di lavoro subordinato ma altresì ogni
altra forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa
artigiana da parte del titolare, dei soci o dei familiari.
Art. 3.
CERTIFICATO DI RICONOSCIMENTO DEI
REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALIL'art. 3 è stato abrogato, a
partire dal 15 dicembre 1994, dal primo comma dell'art. 7 del D.P.R.
18-4-1994, n. 392.
Art. 4.
PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI
- Fatta salva l'applicazione di norme che impongono una progettazione
degli impianti, la redazione del progetto di cui all'art. 6 della legge è
obbligatoria per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento dei
seguenti impianti:
- ) per gli impianti elettrici di cui all'art. 1, primo comma,
lettera a), della legge, per tutte le utenze condominiali di uso comune
aventi potenza impegnata superiore a 6kW e per utenze domestiche di
singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq; per gli
impianti effettuati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati
ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni
caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA rese dagli
alimentatori;
- ) per gli impianti di cui all'art. 1, secondo comma, della legge
relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al
terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione
superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le
utenze sono alimentate in bassa tensione qualora la superficie superi i
200 mq;
- ) il progetto è comunque obbligatorio per gli impianti elettrici
con potenza impegnata superiore o uguale a 1,5 kW per tutta l'unità
immobiliare provvista, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a
normativa specifica del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), in caso
di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di
esplosione o maggior rischio di incendio;
- ) per gli impianti di cui all'art. 1, primo comma, lettera b),
della legge, per gli impianti elettronici in genere, quando coesistono
con impianti elettrici con obbligo di progettazione nonché per gli
impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume
superiore a 200 mc dotati di impianti elettrici soggetti a normativa
specifica CEI o in edifici con volume superiori a 200 mc e con
un'altezza superiore a 5 metri;
- ) per gli impianti di cui all'art. 1, primo comma, lettera c),
della legge, per le canne fumarie collettive ramificate, nonché per gli
impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una
potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
- ) per gli impianti di cui all'art. 1, primo comma, lettera e),
della legge, per il trasporto e l'utilizzazione di gas combustibili con
portata termica superiore a 34,8 kW o di gas medicali per uso
ospedaliero e simili, nel caso di stoccaggi;
- ) per gli impianti di cui all'art. 1, primo comma, lettera g),
della legge, qualora siano inseriti in un'attività soggetta al rilascio
del certificato prevenzione incendi e comunque quando gli idranti sono
in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in
numero pari o superiore a 10.
- I progetti debbono contenere gli schemi dell'impianto e i disegni
planimetrici, nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla
tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento
dell'impianto stesso, con particolare riguardo all'individuazione dei
materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di
sicurezza da adottare. Si considerano redatti secondo la buona tecnica
professionale i progetti elaborati in conformità alle indicazioni delle
guide dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del CEI.
- Qualora l'impianto a base di progetto sia variato in opera, il progetto
presentato deve essere integrato con la necessaria documentazione tecnica
attestante tali varianti in corso d'opera, alle quali, oltre che al
progetto, l'installatore deve fare riferimento nella sua dichiarazione di
conformità.
Art. 5.
INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI
- I materiali e componenti costruiti secondo le norme tecniche per la
salvaguardia della sicurezza dell'UNI e del CEI, nonché nel rispetto della
legislazione tecnica vigente in materia di sicurezza, si considerano
costruiti a regola d'arte.
- Si intendono altresì costruiti a regola d'arte i materiali ed i
componenti elettrici dotati di certificati o attestati di conformità alle
norme armonizzate previste dalla legge 18-10-1977, n. 791, o dotati altresì
di marchi di cui all'allegato IV del decreto del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato 13-6-1989, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24-7-1989.
- Gli impianti realizzati in conformità alle norme tecniche dell'UNI e
del CEI, nonché alla legislazione tecnica vigente si intendono costruiti a
regola d'arte.
- Nel caso in cui per i materiali e i componenti gli impianti non siano
state seguite le norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza dell'UNI
e del CEI, l'installatore dovrà indicare nella dichiarazione di conformità
la norma di buona tecnica adottata.
- In tale ipotesi si considerano a regola d'arte i materiali, componenti
ed impianti per il cui uso o la cui realizzazione siano state rispettate le
normative emanate dagli organismi di normalizzazione di cui all'allegato II
della direttiva n. 83/189/CEE, se dette norme garantiscono un livello di
sicurezza equivalente.
- Per interruttori differenziali ad alta sensibilità si intendono quelli
aventi corrente differenziale nominale non superiore ad 1A. Gli impianti
elettrici devono essere dotati di interruttori differenziali con il livello
di sensibilità più idoneo ai fini della sicurezza nell'ambiente da
proteggere e tale da consentire un regolare funzionamento degli stessi. Per
sistemi di protezione equivalente ai fini del secondo comma dell'art. 7
della legge, si intende ogni sistema di protezione previsto dalle norme CEI
contro i contatti indiretti.
- Con riferimento alle attività produttive, si applica l'elenco delle
norme generali di sicurezza riportate nell'art. 1 del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 31-3-1989.
- Per l'adeguamento degli impianti già realizzati alla data di entrata
in vigore della legge è consentita una suddivisione dei lavori in fasi
operative purché l'adeguamento complessivo avvenga comunque nel triennio
previsto dalla legge, vengano rispettati i principi di progettazione
obbligatoria con riferimento alla globalità dei lavori e venga rilasciata
per ciascuna fase la dichiarazione di conformità che ne attesti l'autonoma
funzionalità e la sicurezza. Si considerano comunque adeguati gli impianti
elettrici preesistenti che presentino i seguenti requisiti: sezionamento e
protezione contro le sovracorrenti, posti all'origine dell'impianto,
protezione contro i contatti diretti, protezione contro i contatti indiretti
o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale
nominale non superiore a 30 mA.
Art. 6.
ATTIVITA' DI NORMAZIONE TECNICA
- L'UNI ed
il CEI
svolgono l'attività di elaborazione di specifiche tecniche per la
salvaguardia della sicurezza di cui all'art. 7 della legge, anche sulla base
di indicazioni del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale e di
osservazioni della commissione permanente di cui all'art. 15, secondo comma,
della legge ed inviano semestralmente alla Direzione generale predetta la
descrizione dei lavori svolti in tale settore, per l'attribuzione delle
somme, di cui all'art. 8 della legge, che verranno erogate secondo criteri
da determinarsi con regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro.
Art. 7.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
- La dichiarazione di conformità viene resa sulla base di modelli
predisposti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentiti l'UNI e il CEI.
- La dichiarazione di conformità è rilasciata anche sugli impianti
realizzati dagli uffici tecnici interni delle ditte non installatrici,
intendendosi per uffici tecnici interni le strutture aziendali preposte
all'impiantistica.
Il terzo comma è stato abrogato, a partire dal 15 dicembre 1994, dal
primo comma dell'art. 7 del D.P.R.
18-4-1994, n. 392.
Art. 8.
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
- Per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in
servizio privato continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 5
della legge 24-10-1942, n. 1415.
- Per interventi di ordinaria manutenzione degli impianti si intendono
tutti quelli finalizzati a contenere il degrado normale d'uso nonché a far
fronte ad eventi accidentali che comportino la necessità di primi
interventi, che comunque non modifichino la struttura essenziale
dell'impianto o la loro destinazione d'uso.
Art. 9.
VERIFICHE
- Per l'esercizio della facoltà prevista dall'art. 14 della legge, gli
enti interessati operano la scelta del libero professionista nell'ambito di
appositi elenchi conservati presso le camere di commercio o comprendenti più
sezioni secondo le rispettive competenze. Gli elenchi sono formati
annualmente sulla base di documentata domanda di iscrizione e approvati dal
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
- Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentiti gli ordini e i collegi professionali, sono
adottati schemi uniformi di elenchi e di sezioni a cui dovranno adeguarsi
gli elenchi e le sezioni predisposti dalle camere di commercio.
- I soggetti direttamente obbligati ad ottemperare a quanto previsto
dalla legge devono conservare tutta la documentazione amministrativa e
tecnica e consegnarla all'avente causa in caso di trasferimento
dell'immobile a qualsiasi titolo, nonché devono darne copia alla persona
che utilizza i locali.
- All'atto della costruzione o ristrutturazione dell'edificio contenente
gli impianti di cui all'art. 1, commi primo e secondo, della legge, il
committente o il proprietario affiggono ben visibile un cartello che, oltre
ad indicare gli estremi della concessione edilizia ed informazioni relative
alla parte edile, deve riportare il nome dell'installatore dell'impianto o
degli impianti e, qualora sia previsto il progetto, il nome del progettista
dell'impianto o degli impianti.
Art. 10.
SANZIONI
- Le sanzioni amministrative, di cui all'art. 16, primo comma, della
legge, vengono determinate nella misura variabile tra il minimo e il
massimo, con riferimento alla entità e complessità dell'impianto, al grado
di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della
violazione.
- Le sanzioni amministrative sono aggiornate ogni cinque anni con
regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sulla base dell'evoluzione tecnologica in materia di prevenzione e sicurezza
e della svalutazione monetaria.
- Le violazioni della legge accertate, mediante verifica o in qualunque
altro modo, a carico delle imprese installatrici sono comunicate alla
commissione di cui all'art. 4 della legge, competente per territorio, che
provvede all'iscrizione nell'albo provinciale delle imprese artigiane o nel
registro delle ditte in cui l'impresa inadempiente risulta iscritta,
mediante apposito verbale.
- La violazione reiterata per più di tre volte delle norme relative alla
sicurezza degli impianti da parte delle imprese abilitate comporta altresì,
in casi di particolare gravità, la sospensione temporanea dell'iscrizione
delle medesime imprese dal registro delle ditte o dall'albo provinciale
delle imprese artigiane, su proposta dei soggetti accertatori e su giudizio
delle commissioni che sovrintendono alla tenuta dei registri e degli albi.
- Dopo la terza violazione delle norme riguardanti la progettazione e i
collaudi, i soggetti accertatori propongono agli ordini professionali
provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei
rispettivi albi.
- All'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono
gli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Il presente decreto entra in vigore il 1º marzo 1992.
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