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La Legge 46/90
La Legge 46/90 è stata una
svolta nell'ambito della sicurezza sugli impianti civili, in particolar modo per
gli impianti elettrici.
Con tale legge si è dato alle imprese installatrici in ambito civile, un
riferimento preciso, ma soprattutto la responsabilità giuridica dell'opera
realizzata.
Dall'altro lato si è dato all'utilizzatore dell'impianto, maggiore sicurezza e
serenità d'uso.
Tutti i nuovi impianti ad uso civile (art.1- L. 46/90 - per civile si intendono
anche esercizi commerciali, scuole, luoghi di culto, circoli e simili - art.1-
regol. attuaz.447/91), devono possedere il certificato di conformità. È
obbligo dell'installatore rilasciarlo, ed è diritto dell'utilizzatore farselo
rilasciare.
Per i vecchi impianti, nati prima dell'entrata in vigore della legge, ogni
proroga per l'adeguamento è ormai scaduta da anni, quindi dovrebbero essere
già tutti in regola, ma ancora oggi molti non lo sono.
Per tutti gli impianti non trovati in regola con le disposizioni di legge, sono
previste multe e sanzioni (art.16 - L. 46/90).
Adeguare l'impianto elettrico è, oltre che un dovere nei confronti della
legge, soprattutto un dovere per l'incolumità di se stessi e dei propri cari.
Fate controllare ed eventualmente sistemare il vostro impianto, da un
elettricista abilitato.
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Legge n. 46 del
13.03.1990
Norme per la sicurezza degli impianti |
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Sommario
Art. 1 – Ambito di applicazione.
Art. 2 – Soggetti Abilitati.
Art. 3 – Requisiti tecnico-professionali.
Art. 4 – Accertamento dei requisiti
tecnico-professionali.
Art. 5 – Riconoscimento dei requisiti
tecnico-professionali.
Art. 6 – Progettazione degli impianti.
Art. 7 – Installazione degli impianti.
Art. 8 – Finanziamento dell'attività di normazione
tecnica.
Art. 9 – Dichiarazione di conformità.
Art. 10 – Responsabilità del committente o del
proprietario.
Art. 11 – Certificato di abitabilità e di agibilità.
Art. 12 – Ordinaria manutenzione degli impianti e
cantieri.
Art. 13 – Deposito presso il comune del progetto, della
dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo.
Art. 14 – Verifiche.
Art. 15 – Regolamento di attuazione.
Art. 16 – Sanzioni.
Art. 17 – Abrogazione e adeguamento dei regolamenti
comunali e regionali.
Art. 18 – Disposizioni transitorie.
Art. 19 – Entrata in vigore.
Art. 1. Ambito di applicazione.
- Sono soggetti all'applicazione della presente legge i seguenti impianti
relativi agli edifici adibiti ad uso civile:
- gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di
utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire
dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;
- gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e
gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;
- gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido
liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;
- gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento,
di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a
partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;
- gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato
liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di
consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;
- gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di
ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
- gli impianti di protezione antincendio.
- Sono altresì soggetti all'applicazione della presente legge gli impianti
di cui al comma 1, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività
produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi.
Note:
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 marzo 1990, n. 59.
(2) Per il regolamento di attuazione, vedi il D.P.R.
6 dicembre 1991, n. 447, riportato al n. F/XVI.
Art. 2. Soggetti abilitati.
- Sono abilitate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e
alla manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 tutte le imprese,
singole o associate, regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui
al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed
integrazioni, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla
legge 8 agosto 1985, n. 443.
- L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso
dei requisiti tecnico-professionali, di cui all'articolo 3, da parte
dell'imprenditore, il quale, qualora non ne sia in possesso, prepone
all'esercizio delle attività di cui al medesimo comma 1 un responsabile
tecnico che abbia tali requisiti.
Art. 3. Requisiti tecnico-professionali.
- I requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 2, comma 2, sono i
seguenti:
- laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università
statale o legalmente riconosciuta;
- oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con
specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo
2, comma 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, previo
un periodo di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette
dipendenze di una impresa del settore;
- oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione
vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di
inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di
una impresa del settore;
- oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una
impresa del settore, nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa,
per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai
fini dell'apprendistato, in qualità di operaio installatore con
qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di
trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui
all'articolo 1.
Art. 4. Accertamento dei requisiti
tecnico-professionali. (abrogato dal DPR 392/94)
- L'accertamento dei requisiti tecnico-professionali è espletato
per le imprese artigiane dalle commissioni provinciali per
l'artigianato. Per tutte le altre imprese è espletato da una
commissione nominata dalla giunta della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e composta da un minimo di
cinque ad un massimo di nove membri dei quali un membro in
rappresentanza degli ordini professionali, un membro in
rappresentanza dei collegi professionali, un membro in
rappresentanza degli enti erogatori di energia elettrica e di gas ed
i restanti membri designati dalle organizzazioni delle categorie più
rappresentative a livello nazionale degli esercenti le attività
disciplinate dalla presente legge; la commissione è presieduta da
un docente universitario di ruolo di materia tecnica o da un docente
di istituto tecnico industriale di ruolo di materia tecnica.
- Le imprese, alle quali siano stati riconosciuti i requisiti
tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di
riconoscimento, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di
attuazione di cui all'articolo 15.
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Note:
Con D.M. 11 giugno 1992 (Gazz. Uff. 18 giugno 1992, n. 142) sono stati
approvati i modelli dei certificati di riconoscimento dei requisiti
tecnico-professionali delle imprese e del responsabile tecnico ai fini della
sicurezza degli impianti.
Art. 5. Riconoscimento dei requisiti
tecnico-professionali. (abrogato dal DPR 392/94)
- Hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti
tecnico-professionali, previa domanda da presentare entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla
commissione provinciale per l'artigianato, coloro che dimostrino di
essere iscritti, alla medesima data, da almeno un anno nell'albo
provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985,
n. 443, come imprese installatrici o di manutenzione degli impianti
di cui all'articolo 1.
- Hanno altresì diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti
tecnico-professionali, previa domanda da presentare entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, coloro che
dimostrino di essere iscritti, alla medesima data, da almeno un anno
nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934,
n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni, come imprese
installatrici o di manutenzione negli impianti di cui all'articolo
1.(5)
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Art. 6. Progettazione degli impianti.
- Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di
cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell'articolo 1 è
obbligatoria la redazione del progetto da parte di professionisti, iscritti
negli albi professionali, nell'ambito delle rispettive competenze.
- La redazione del progetto per l'installazione, la trasformazione e
l'ampliamento degli impianti di cui al comma 1 è obbligatoria al di sopra
dei limiti dimensionali indicati nel regolamento di attuazione di cui
all'articolo 15.
- Il progetto di cui al comma 1 è depositato:
- presso gli organi competenti al rilascio di licenze di impianto o di
autorizzazioni alla costruzione quando previsto dalle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti;
- presso gli uffici comunali, contestualmente al progetto edilizio, per
gli impianti il cui progetto non sia soggetto per legge ad approvazione.
Art 7. Installazione degli impianti.
- Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola
d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte.
I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di
sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato
elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto
dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a
regola d'arte.
- In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti di
messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità o di
altri sistemi di protezione equivalenti.
- Tutti gli impianti realizzati alla data di entrata in vigore della
presente legge devono essere adeguati, entro tre anni da tale data, a quanto
previsto dal presente articolo.
Art. 8. Finanziamento dell'attività di normazione tecnica.
- Il 3 per cento del contributo dovuto annualmente dall'Istituto nazionale
per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attività
di ricerca di cui all'articolo 3, terzo comma, del decreto-legge 30 giugno
1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n.
597, è destinato all'attività di normazione tecnica, di cui all'articolo 7
della presente legge, svolta dall'UNI e dal CEI.
- La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare del contributo
versato dall'INAIL nel corso dell'anno precedente, è iscritta a carico del
capitolo 3030, dello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1990 e a carico
delle proiezioni del corrispondente capitolo per gli anni seguenti.
Art. 9. Dichiarazione di conformità.
- Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al
committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel
rispetto delle norme di cui all'articolo 7. Di tale dichiarazione,
sottoscritta dal titolare dell'impresa installatrice e recante i numeri di
partita IVA e di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia
dei materiali impiegati nonché, ove previsto, il progetto di cui
all'articolo 6.
Art. 10. Responsabilità del committente o del proprietario.
- Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di
installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli
impianti di cui all'articolo 1 ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo
2.
Art. 11. Certificato di abitabilità e di agibilità.
- Il sindaco rilascia il certificato di abitabilità o di agibilità dopo
aver acquisito anche la dichiarazione di conformità o il certificato di
collaudo degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto
dalle leggi vigenti.
Art. 12. Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri.
- Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio
del certificato di collaudo, nonché dall'obbligo di cui all'articolo 10, i
lavori concernenti l'ordinaria manutenzione degli impianti di cui
all'articolo 1.
- Sono altresì esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del
rilascio del certificato di collaudo le installazioni per apparecchi per usi
domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti
di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della
dichiarazione di conformità di cui all'articolo 9.
Art. 13. Deposito presso il comune del progetto, della
dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo.
- Qualora nuovi impianti tra quelli di cui ai commi 1, lettere a), b), c),
e), e g), e 2 dell'articolo 1 vengano installati in edifici per i quali è
già stato rilasciato il certificato di abitabilità, l'impresa
installatrice deposita presso il comune entro trenta giorni dalla
conclusione dei lavori, il progetto di rifacimento dell'impianto e la
dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti
installati, ove previsto da altre norme o dal regolamento di attuazione di
cui all'articolo 15.
- In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto e la
dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo, ove previsto, si
riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di
rifacimento. Nella relazione di cui all'articolo 9 dovrà essere
espressamente indicata la compatibilità con gli impianti preesistenti.
Art. 14. Verifiche.
- Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformità
degli impianti alle disposizioni della presente legge e della normativa
vigente, i comuni, le unità sanitarie locali, i comandi provinciali dei
vigili del fuoco e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro (ISPESL) hanno facoltà di avvalersi della collaborazione dei
liberi professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze, di cui
all'articolo 6, comma 1, secondo le modalità stabilite dal regolamento di
attuazione di cui all'articolo 15.
- Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi dalla
presentazione della relativa richiesta.
Art. 15. Regolamento di attuazione.
- Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è
emanato, con le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, il regolamento di attuazione. Nel regolamento di attuazione sono
precisati i limiti per i quali risulti obbligatoria la redazione del
progetto di cui all'articolo 6 e sono definiti i criteri e le modalità di
redazione del progetto stesso in relazione al grado di complessità tecnica
dell'installazione degli impianti, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica,
per fini di prevenzione e di sicurezza.
Commi abrogati dal DPR 392/94:
2. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato è istituita una commissione permanente, presieduta dal
direttore generale della competente Direzione generale del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o da un suo delegato,
e composta da sei rappresentanti designati dalle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative delle categorie imprenditoriali e
artigiane interessate, da sei rappresentanti delle professioni designati
pariteticamente dai rispettivi consigli nazionali e da due
rappresentanti degli enti erogatori di energia elettrica e di gas.
3. La commissione permanente di cui al comma 2 collabora ad indagini
e studi sull'evoluzione tecnologica del comparto (6).
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Note:
(6) Vedi, anche, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608, riportato alla voce
Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato, e le
relative tabelle annesse.
Art. 16. Sanzioni.
- Alla violazione di quanto previsto dall'articolo 10 consegue, a carico del
committente o del proprietario, secondo le modalità previste dal
regolamento di attuazione di cui all'art. 15, una sanzione amministrativa da
lire centomila a lire cinquecentomila. Alla violazione delle altre norme
della presente legge consegue, secondo le modalità previste dal medesimo
regolamento di attuazione, una sanzione amministrativa da lire un milione a
lire dieci milioni.
- Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 15 determina le modalità
della sospensione delle imprese dal registro o dall'albo di cui all'articolo
2, comma 1, e dei provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti
iscritti nei rispettivi albi, dopo la terza violazione delle norme relative
alla sicurezza degli impianti, nonché gli aggiornamenti dell'entità delle
sanzioni amministrative di cui al comma 1.
Art. 17. Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali
e regionali.
- I comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti,
qualora siano in contrasto con la presente legge.
Art. 18. Disposizioni transitorie.
- Fino all'emanazione del regolamento di attuazione di cui all'articolo 15
sono autorizzate ad eseguire opere di installazione, di trasformazione, di
ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 le
imprese di cui all'articolo 2, comma 1, le quali sono tenute ad eseguire gli
impianti secondo quanto prescritto dall'articolo 7 ed a rilasciare al
committente o al proprietario la dichiarazione di conformità recante i
numeri di partita IVA e gli estremi dell'iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura.
- La dichiarazione di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti la
dichiarazione di conformità di cui all'articolo 9.
Art. 19. Entrata in vigore.
- La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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