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Parrocchie.
Intestazione
A
seguito della legge 20.5.1985, n. 222, l’intestazione dovrà essere così
compilata:
“Parrocchia
………….. con sede in
…………….” seguita dal codice
fiscale e senza alcuna altra
indicazione.
(Nota
n. 3/1810 del 20.7.1987)
Planimetrie. Agenti
immobiliari. Visura e richiesta
Gli agenti di cui
sopra non essendo abilitati per legge alla redazione di elaborati tecnici
catastali, non possono beneficiare dell’ulteriore semplificazione introdotta
dalla circolare n. 15 del 1985, al paragrafo3, emanata in occasione
dell’applicazione della legge n. 47/85 (condono
edilizio).
(L. C. n. 1448 del 7.3.1990)
Planimetrie. Certificazione. Imposta di bollo
Nel caso in cui occorra
rilasciare copie di planimetrie di unità immobiliari rappresentate su una
scheda, o più schede, di formato superiore all'A4, si chiarisce che la
quantificazione dell'imposta di bollo, in armonia anche con quanto disposto con
il D.L. 323/96, convertito con legge 425/96 (vedi la nota alla tabella relativa
ai tributi speciali catastali), deve essere eseguita tenendo presente che la
pagina contenente documenti grafici va sempre riferita al formato A4.
Pertanto, per la
determinazione dell'imposta di bollo, va quantificato il numero di facciate di
formato A4 occorrenti per ricoprire completamente l'elaborato grafico, con
tutti i suoi riferimenti di natura catastale, indipendentemente dal formato del
supporto su cui il disegno è stato eseguito, e tenendo sempre presente che ogni
bollo è valido per quattro facciate.
(Nota n. C3/429 del 8.5.1997)
Lo spazio utilizzato per la firma, la data, le
clausole d’uso, etc… non deve essere conteggiato ai fini dell’imposta di bollo
rimanendo fermo che ogni planimetria di formato grande è assimilabile a metà di
un foglio bollato, mentre quella di formato piccolo è assimilabile ad un
quarto.
(L.
C. n. 3/126 del 17.1.1984)
Planimetrie.
Firma
La planimetria deve essere firmata da ingegnere o
architetto o perito edile o geometra iscritti nei rispettivi albi
professionali.
(Art.
57. DPR n. 1142/49)
(Osservazione)
Planimetrie.
Firma. Dottore agronomo e forestale
Si
ritiene che la planimetria possa essere firmata anche dal dottore agronomo e
forestale in quanto la legge 7 gennaio 1976, n. 3 (G.U. n. 17 del 21.1.1976)
stabilisce che “Rientrano nella competenza del dottore agronomo e del
dottore forestale:
m)
i lavori catastali, topografici e cartografici aventi attinenza sia col settore
rustico che con quello urbano.”
Planimetrie.
Firma. Perito agrario
La
Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 1991 ha pubblicato la legge 21
febbraio 1991, n. 54 recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 28
marzo 1968, n. 434, concernente l'ordinamento della professione di perito
agrario".
In
particolare l'art. 2 lettera d) della citata legge ha esteso l'esercizio delle
attività professionali della categoria in argomento, anche ai lavori catastali
relativi al catasto edilizio urbano, per quanto attiene alle iscrizioni e alle
variazioni inerenti le unità immobiliari urbane, le cui caratteristiche siano
rispondenti alle esigenze delle attività agricole esercitate, art. 1 D.L.
27.4.1990 n. 90, nelle piccole e medie aziende.
Pertanto
l'art. 57 del regolamento per la formazione del N.C.E.U. deve intendersi
integrato in modo da comprendere anche i periti agrari nell'elenco delle
categorie professionali abilitate alla firma delle planimetrie da prodursi, a
norma degli artt. 3, 6, commi 1 e 2, e 7 del regio decreto legge 13 aprile
1939, n. 652, convertito dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e dell'art. 8
della legge 1° ottobre 1969, n. 679, nell'ambito delle competenze sancite nel
citato art. 2 (lettera d) della legge in oggetto indicata.
(L.
C. n. 1263 del 2.4.1991)
Ad
integrazione e chiarimento della precedente, citata lettera circolare, il cui
argomento, va precisato, è da intendersi come esemplificazione delle attività
di natura catastale di pertinenza della categoria dei periti agrari, bisogna
osservare che questi ultimi, in forza dell'art. 2 lettera d) della legge in
oggetto, sono abilitati a "lavori catastali inerenti le piccole e medie
aziende e relativi sia al catasto terreni che al catasto urbano".
Dovendosi
pertanto attribuire una portata necessariamente estensiva a quanto
esemplificato nelle precedenti disposizioni, va riconosciuto che gli
appartenenti alla categoria dei periti agrari sono di per se autorizzati a
redigere elaborati concernenti unità immobiliari da iscriversi, o già iscritte
in catasto urbano, purché ricadenti nell'ambito di piccole e medie aziende
agrarie.
Dovranno
escludersi pertanto denunce di accatastamento o variazioni relative a
fabbricati insistenti su porzioni di terreno che, staccate per frazionamento da
superfici sedi di piccole e medie aziende agrarie, di conseguenza non fanno più
parte di queste, essendo state sottratte all'attività agricola per essere
destinate alla edificazione residenziale urbana.
La
qualità di piccola o media azienda agraria, individuata come unità
strutturalmente funzionale, dovrà risultare, ove non diversamente
riscontrabile, da apposita dichiarazione in tal senso, resa in calce agli
elaborati, sotto la responsabilità del professionista che la sottoscrive.
(L.
C. n. 3662 del 14.10.1992)
Planimetrie. Funzionari tecnici di
uffici pubblici e Enti. Firma.
E’ stato da più parti richiesto se la documentazione
tecnica afferente le denunce di nuova costruzione di immobili di proprietà
dello Stato o di Enti territoriali, possa essere sottoscritta da funzionari
tecnici dipendenti dalle amministrazioni suddette, ancorché non iscritti ad
albi professionali. Al fine di facilitare il compito delle amministrazioni
pubbliche e di preminente interesse pubblico, si riconosce la validità delle
sottoscrizioni così apposte.
E’ il caso di chiarire che tra gli Enti vanno
considerati, oltre alla pubblica Amministrazione, gli Istituti nazionali di
previdenza e assistenza, gli I.A.C.P., l’ENEL ma non gli Enti morali, quelli di
sviluppo, le Casse di Risparmio e simili.
(Nota n. 3/789 del 18.3.1985)
Planimetrie.
Incaricati degli Istituti di credito. Visura
Gli incaricati degli
Istituti di credito, riconoscibili come tali da attestazioni degli istituti di
appartenenza, possono effettuare la visura od ottenere la copia delle
planimetrie del NCEU, esibendo i moduli delle domande di mutuo fondiario
debitamente compilati dagli interessati e recanti in calce una dichiarazione
con la quale gli stessi interessati abbiano autorizzato a quanto sopra gli
Istituti predetti.
E’ da notare che,
essendo tali dichiarazioni assimilate alle lettere di incarico professionale,
non occorre l’autenticazione delle firme di coloro chh appongono le
dichiarazioni stesse.
(Circolare n. 77 del
14.11.1967)
Planimetrie.
Incaricati delle Province e delle Regioni. Visura e richiesta
In riferimento alle
richieste di planimetrie le Province e le Regioni devono intendersi equiparate
ai Comuni.
(Nota n. 1238
dell’11.6.1975)
Planimetrie.
Incaricati dell’Università e dei Comuni. Visura
Si autorizzano gli
Uffici Tecnici Erariali – in deroga a quanto disposto dal § 51 dell’istruzione
per la conservazione del Nuovo Catasto edilizio Urbano – ad accogliere le
richieste delle Facoltà universitarie e delle Amministrazioni Comunali per la
visura ed il rilascio di copia di planimetrie di unità immobiliari urbane,
compatibilmente con lo svolgimento dei normali compiti di istituto.
In particolare dovrà
consentirsi l’effettuazione delle visure delle planimetrie in oggetto di studio
senza oneri, nonché la riproduzione delle planimetrie stesse dietro rimborso
del solo costo del materiale impiegato
Si precisa peraltro
che in nessun caso potranno essere accolte richieste riguardanti edifici per i
quali è d’obbligo la necessaria riservatezza quali prigioni, riformatori,
fortificazioni e loro dipendenze, caserme, istituti di credito, di cambio,
assicurazioni, ecc.
Su
tutte le copie
rilasciate in conformità di quanto dinanzi precisato
dovrà apporsi, mediante
timbro ad inchiostro grasso, la dicitura: “Copia rilasciata per
soli fini di
studio all’Università degli Studi di
……….…, Facoltà di
…………….. (oppure al
Comune di ………………..).
Infine si richiama
l’attenzione dei dipendenti Uffici sulla necessità che le richieste delle
Università e dei Comuni abbiano sempre carattere di ufficialità, rechino la
firma rispettivamente del preside di facoltà, o dei Direttori di Istituto, oppure
quella del Sindaco o di un Assessore delegato dal Sindaco e contengano inoltre
l’entità presunta delle unità immobiliari per le quali si effettua la richiesta
stessa.
Circolare
n. 22 del 7.7.1973)
Planimetrie. Rilascio
Le
copie delle planimetrie delle unità immobiliari urbane possono essere
rilasciate soltanto a richiesta del proprietario, del possessore, di chi ha
diritti reali di godimento sull’unità immobiliare ed in genere di chi ha
legittimo interesse o possa dimostrare di agire per conto di questi.
(§ 51 Istruzione
provvisoria per la conservazione del nuovo Catasto edilizio urbano)
Planimetrie. Visura
Ciascun titolare del
diritto, cioè uno qualunque degli intestati in Catasto nella relativa partita,
può delegare chiunque ad effettuare preso gli Uffici Tecnici Erariali la visura
delle planimetrie delle unità immobiliari di sua pertinenza catastale, ovvero
ad ottenere la copia.
(Circolare n. 85 del
28.9.1966)
Planimetrie. Visura,
certificazione, rilascio. Delegati, parenti, professionisti, notai
La
visura e/o il rilascio di copia (certificazione) delle planimetrie catastali,
si potranno consentire alle seguenti categorie di soggetti, con le modalità
appresso indicate:
1. uno qualunque dei titolari dei diritti
gravanti sull'immobile, identificato mediante esibizione di documento;
2. persona delegata da uno qualunque dei
soggetti sopraindicati, attraverso delega redatta nella forma prescritta dalla
legge, con firma autenticata dei delegante. Tale delega, previa verifica
dell'identità dei soggetto delegato e il rilascio della prestazione richiesta,
deve essere acquisita e conservata agli atti d'ufficio;
3. coniuge o parente affine entro il quarto
grado di uno dei soggetto indicati al punto 1, ovvero a proprio dipendente in
caso di unità immobiliare urbana di proprietà di persone giuridiche, ai sensi
dell'art. 63 dei D.P.R n. 29 settembre 1973, n. 600. In tal caso, la delega non
è soggetta ad autentica, essendo sufficiente esibire un documento del soggetto
delegante (o consegnarne copia). Il soggetto delegato deve essere identificato
mediante l’esibizione di un documento.
4. professionista regolarmente iscritto
negli Albi Professionali di categorie abilitate alla presentazione degli atti
tecnici di aggiornamento del CEU, che dimostri di essere autorizzato allo
scopo, attraverso la consegna di specifica lettera d'incarico, sottoscritta da
uno dei soggetti titolari dei diritti e, per accettazione, dal professionista;
5. notaio incaricato della stipula di atti
concernenti beni immobili. In tale ipotesi la lettera di incarico è sostituita
da una dichiarazione sottoscritta dal
notaio, nella quale si attesta l’avvenuto conferimento dell’incarico di stipula
di un atto immobiliare riguardante le unità urbane di cui si chiede la
documentazione (visura e/o copia).
(Circolare n. 9 del
25.11.2003)
La
circolare n. 9 dei 25/11/2003, avente ad oggetto "Accesso alle planimetrie
delle unità immobiliari urbane", innova parzialmente quanto previsto in
materia dalla Procedura Operativa n. 3 "Consultazione banche dati catastali",
emessa dalla Direzione Centrale Cartografia, Catasto e Pubblicità Immobiliare
d'intesa con la Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi in data
23/05/2003, prot. 41708, in particolare per ciò che riguarda il modello di
richiesta dì accesso alle planimetrie catastali.
Al
fine di dare piena attuazione a quanto previsto dalla citata circolare, (n. 9 del 25.11.2003)
È
stato predisposto ed allegato alla presente un nuovo modello di delega che,
pertanto, sostituisce quello allegato alla Procedura Operativa 3/2003.
Il
nuovo modello va utilizzato per l'effettuazione della visura delle planimetrie
catastali e/o per il ritiro di copia (certificazione) delle stesse, da parte
delle seguenti categorie di soggetti:
-
persona incaricata da uno qualunque
dei titolari dei diritti gravanti sull'immobile (punto 2 delle Conclusioni
della circolare n. 9/2003). La delega deve essere redatta nelle forme
prescritte dalla legge; a riguardo si precisa che l'autenticità della
sottoscrizione del delegante è garantita anche con le modalità previste
dall'art. 38 dei D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
-
coniuge o parente affine entro il
quarto grado di uno dei titolari di diritti, sull'immobile, secondo le modalità
indicate al punto 3 dell'ultimo paragrafo della circolare citata
("Conclusioni");
-
professionista regolarmente iscritto
negli Albi Professionali di categorie abilitate alla presentazione di atti
tecnici di aggiornamento dei CEU ‑ in alternativa alla presentazione della
lettera d'incarico ‑ che dimostri di essere autorizzato allo scopo (punto 4 dei
richiamato ultimo paragrafo della circolare n. 9/2003). La firma del delegante,
in tale specifica ipotesi, può essere autenticata dallo stesso professionista
(cfr. art. 63, comma 2, dei D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600).
Il
ritiro della planimetria è consentito soltanto al delegante o al delegato.
Si
fa presente, altresì, che il modello di delega allegato ha mero valore
esemplificativo. L'utenza, pertanto, ha la possibilità di predisporre la delega
in formato libero, purché la stessa contenga gli stessi elementi e i dati
previsti nel modello.
La
lettera d'incarico al professionista dovrà contenere i seguenti dati:
•
estremi identificativi della persona che conferisce l'incarico, titolare dei
diritti sull'immobile;
•
estremi identificativi dei professionista;
•
oggetto dell'incarico professionale;
•
sottoscrizione dei titolare dei diritti e, per accettazione, dei
professionista; espressa autorizzazione di accedere alle planimetrie.
Per
i Notai, si fa espresso rinvio a quanto
precisato al punto 5 dell'ultimo paragrafo della circolare n. 9/2003.
Si
ritiene opportuno sottolineare che comunque rimane confermato il trattamento
riservato per le planimetrie rappresentanti caserme, banche ecc., secondo le
modalità stabilite dalla circolare n. 85 dei 28/9/1966. Pertanto per il
rilascio di dette planimetrie non si ritiene applicabile la disciplina
richiamata ai punti 3, 4 e 5 della circolare n. 9 dei 25 novembre 2003.
(Procedura Operativa n. 59
del 10.12.2003
Planimetrie
riservate. Visura
La procedura
agevolativa (Circc. 54/63 e 15/85) non si applica per le unità immobiliari
aventi requisiti di specifica riservatezza: prigioni e riformatori (categoria
B/3); istituti di credito, cambio ed assicurazione (categoria D/5); fabbricati
costituenti fortificazioni e loro dipendenze (categoria E/5).
(Circolare n. 85 del
28.9.1966)
Planimetrie.
Presentazione. Esonero
Non
si presentano planimetrie (per denuncie di nuove costruzioni/nuovi
accatastamenti o per denuncie di variazione) nei seguenti casi:
astrico
solare: DPR n. 650/72 – art. 15;
bene
in corso di definizione: circ. n.2/84;
bene
in corso di costruzione: circ. n.2/84;
cambio
di destinazione: circ. n.2/84;
modifiche
delle caratteristiche intrinseche: circ. n.2/84;
cambio
toponomastica: circ. n.2/84;
variazioni
del reddito: circ. n.2/84;
rettifiche
di errori non di intestazione: circ. n.2/84;
variazione
di identificativo: circ. n.2/84;
demolizione
totale: circ. n.2/84;
modifiche
interne alla u.i. comprese nella L. n. 47/85: circ. n.2/84;
nterventi
descritti nelle lettere a) e b) dell’art. 31 della L. n. 357/78 (se non hanno
interessato l’intero edificio e non abbiano comportato un aumento di valore di
ciascuna u.i. superiore al 20% di quello antecedente agli interventi stessi:
guida operativa “Docfa tecnico” 1995;
nterventi
di adeguamento funzionale distributivo dei locali e di adeguamento degli
impianti tecnologici alle normative tecniche e di sicurezza, di riparazione e
di rinnovo di impianti, di consolidamento e conservazione degli elementi
strutturali: guida operativa “Docfa tecnico” 1995.
(Nota
n. 12132 del 2.11.1996 D.C.T.
Planimetrie. Rilascio. Tributi speciali
Possono essere richieste e quindi rilasciate con
un’unica certificazione più planimetrie di u.i.u., sempreché interessanti un
medesimo intestato ed ubicate nello stesso comune.
(L.
C. n. 3/126 del 17.1.1984)
Planimetrie. Presentazione. Tributi speciali. Esonero
Non va esatto il surrichiamato tributo speciale (£
50.000) quando il dichiarante, pur non essendo obbligato alla denuncia in
catasto (in quanto la rendita catastale dell’u.i. rimane invariata) preferisce
ugualmente presentare la planimetria. Ad esempio:
per fornire all’Amministrazione una documentazione
da questa smarrita;
perché la planimetria giacente in Ufficio è riprodotta
su un supporto scadente che ne impedisce una chiara riproduzione;
perché. In occasione della presentazione di un
elaborato planimetrico completo di tutto l’edificio condominiale, vuole rendere
più attuale la rappresentazione planimetrica dell’u.i.u..
(Nota n. 13647/15.10.1996 D.C.T. )
Il tributo non è dovuto inoltre nei casi di denunce
di variazioni determinate da rettifiche o integrazioni formali (ad esempio
variazioni di toponomastica, di piano, di interno,…) ovvero finalizzate – ai
sensi dell’art. 4, commi 1 e 3, del decreto del Ministro delle finanze n. 701
del 1994 – al classamento di unità immobiliari già accatastate e/o dichiarate.
(Circolare n. 189/T del 10.7.1996)
La
scrivente ritiene opportuno richiamare l'attenzione degli Uffici sulla corretta
applicazione delle norme contenute nella circolare 9 del 26 novembre 2001, con
uno specifico riferimento al punto 4 della stessa: la causale n. 6
"Presentazione planimetria mancante" deve essere usata esclusivamente
qualora si sia in presenza di accertamento d'ufficio e, di conseguenza, agli
atti non sia conservata l'immagine planimetrica.
E'
ovvio, pertanto, che in queste circostanze è dovuto il pagamento del tributo
speciale, in quanto, alla base di tutto, vi è stato un comportamento emissivo
da parte del contribuente, che è venuto meno, a suo tempo, ad un preciso
obbligo normativo.
Viceversa,
il versamento non è dovuto qualora il contribuente ripresenti, di propria
volontà, una planimetria che non risulti momentaneamente reperibile agli atti
d'ufficio, ovvero ci si trovi in una delle condizioni previste dalla circolare
189/T del 19 luglio 1996 (mancanza dell'obbligo di definire la rendita
catastale, denunce di variazione determinate da rettifiche o integrazioni
formali, denunce finalizzate al classamento presentate ai sensi dell'art. 4
commi 1 e 3 del D.M. 701/94).
E'
appena il caso dì ricordare che in tutti questi casi potrà essere usata la
causale n. 5 "Altre", esplicitando nel campo libero la motivazione
(es. planimetria non reperibile in atti, ecc.).
(Nota n. 69885 del
3.10.2002)
Planimetrie e certificati. Tributi speciali.
Non è applicabile il tributo speciale di lire 2.500
previsto per il rilascio di ogni singola planimetria qualora la facciata in
considerazione contenga esclusivamente l’autentica dell’Ufficio. Al contrario
nelle certificazioni poiché l’importo del tributo speciale di lire 2.500 è
proporzionale alle righe contenute nelle pagine componenti il certificato,
detto tributo speciale si applica contabilizzando anche le righe attestanti
l’autentica dell’Ufficio.
(Nota n. C3/1524 del
18.9.1996)
Per le planimetrie non deve essere aggiunto alcun
altro tributo per lo spazio utilizzato per la firma, la data, le clausole
d’uso, etc…
(L.
C. n. 3/126 del 17.1.1984)
Nel caso di riproduzione di schede
(certificazioni), la data, la firma, le clausole d’uso, etc., ovunque trovino
posto, devono essere considerate nel conteggio delle pagine come apposte su
altra facciata: questa pertanto, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 5 del DPR
642 del 26.10.1972, va comunque conteggiata tanto per l’imposta di bollo quanto
per i tributi speciali.
(L. C. n. 23 del 4.8.1977)
Planimetrie.
Redazione
Le planimetrie da
presentare insieme alle dichiarazioni a norma dell'art. 7 della legge devono
essere disegnate ad inchiostro in scala 1:200 esclusivamente su fogli di carta
millimetrata, di determinati tipi e formati, stampati dallo Stato e messi in
vendita presso gli uffici tecnici erariali, presso gli uffici dei comuni e
presso i rivenditori secondari di valori bollati.
E' tollerato l'uso delle scale 1: 100,
ovvero 1:50.
Le planimetrie devono essere eseguite
secondo le regole correnti dei disegni edili.
Devono inoltre contenere le seguenti
indicazioni:
numero della scheda con la quale l'unità
immobiliare è stata dichiarata;
comune, via e numero civico relativi al
fabbricato nel quale l'unità immobiliare è situata;
ditta proprietaria; tale indicazione quando
si tratti di condominio, può essere limitata alle generalità del primo
intestatario;
altezza media di ciascun vano;
destinazione dei locali accessori;
piano o piani nei quali si estende l'unità
immobiliare;
confini dell'unità immobiliare verso le
altre proprietà e verso le aree pubbliche. Le prime si indicano scrivendo le
generalità del privato o dell'ente pubblico proprietario confinate; le seconde
si indicano a mezzo della denominazione stradale.
(Art. 57 DPR n. 1142 del 1.12.1949)
Ogni
planimetria deve definire compiutamente la rappresentazione grafica dell'unità
urbana e pertanto vanno compilate tante schede quante sono le unità dichiarate.
La
scala di rappresentazione deve essere uguale per tutto il fabbricato e scelta
dal professionista tra le scale 1:100 o 1:200 per unità censibili nei gruppi A ‑
B‑ C ‑ e non inferiore a 1:500 per i gruppi D ‑ E.
Essa
deve contenere:
il
Comune ed eventualmente la sezione censuaria ed i dati toponomastici;
la
ditta, anche abbreviata nel caso di molti intestati;
i
riferimenti di posizione (fabbricato, palazzina, scala, piano, interno, ecc.);
la
rappresentazione dell’'u.i.u., l'altezza interna ed i confinanti espressi con
il solo riferimento di posizione (interno n….., box n….., condominio di Via
………………………, ecc.).
Nel
caso di notevole dimensione è consentito rappresentare la pertinenza scoperta e
il contorno della parte coperta in scala 1:500 e quindi la parte coperta in
scala 1:100 o 1:200, oppure utilizzare la carta lucida millimetrata, completata
con le stesse notizie previste nel modello usuale;
e)
l'orientamento e la scala di rappresentazione;
f)
i riferimenti di foglio, particella, subalterno, ovviamente corrispondenti a
quelli attribuiti nell'elaborato planimetrico e Mod. 55, da indicarsi nello
spazio bianco riservato per l'annotazione d'ufficio;
g)
la data, il timbro e la firma del professionista.
(Circolare
n. 15 del 29.7.1985)
Planimetria. Tributo speciale.
Il tributo speciale di L.
50.000 si applica per ogni unità immobiliare di nuova costruzione ovvero
derivata da denuncia di variazione, presentata con le procedure sia
tradizionali che informatizzate.
In relazione ai requisiti
di autonomia funzionale e reddituale che ordinariamente caratterizzato l'unità
immobiliare catastale, il tributo non è dovuto per tutti i beni immobili
dichiarati in catasto, per i quali non sussiste l'obbligo di definire la
rendita catastale. E' il caso, per esempio, delle demolizioni totali, delle
unità in corso di costruzione o di definizione, dei beni comuni non sensibili,
delle aree urbane e dei lastrici solari. Il tributo non è dovuto inoltre nei
casi di denunce di variazioni determinate da rettifiche o integrazioni formali
(ad esempio variazioni di toponomastica, di piano, di interno..), ovvero
finalizzate ‑ ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 3, del decreto del Ministro delle
finanze n. 701 del 1994 ‑ al classamento di unità immobiliari già accatastate
e/o dichiarate, diverse da quelle (prive di rendita catastale) indicate nel
precedente capoverso.
(Circolare
n. 189/T del 19.7.1996)
Planimetrie e atti
del cessato catasto. Visure e rilascio
Se le richieste
riguardano planimetrie e grafici del cessato catasto o comunque materiale che
non fa più parte dei documenti ufficiali della “conservazione” bensì riveste
solo un interesse storico, nulla osta che la consultazione di tali documenti
avvenga gratuitamente e che se ne possa trarre copia a spese degli interessati.
(Circolare n. 27 del
17 marzo 1970)
Planimetrie. Rilascio. I.N.P.S.
Non si possono rilasciare all’I.N.P.S. le planimetrie di
soggetti privati ai fini del controllo del conteggio dell’equo canone. Non
vale, infatti, richiamarsi al comma 11, art. 3, della legge n. 166/91 che non
considera violazione del segreto d’ufficio lo scambio di informazioni “ai fini
della verifica sulla correttezza dei comportamenti dei soggetti tenuti
all’adempimento degli obblighi contributivi e fiscali”
Non si ritiene che la richiesta avanzata dall’I.N.P.S.
possa rientrare nel disposto del citato comma.
(Nota n. C1/1163 del 16.12.1993)
Planimetrie cartacee. Rilascio. Visura.
Come è noto la visura mediante stampa, a norma di legge,
è ammessa per la documentazione costituente la base informativa pubblica del
catasto compresa la mappa catastale, mentre la planimetria è un elaborato
grafico di ausilio all’attività tecnica connessa all’attribuzione del
classamento e non costituisce elemento di cui è consentita la pubblica consultazione.
(Circolare n. 15/T del 27.1.1997)
Planimetrie raster.
Rilascio. Comuni
Si esprime parere favorevole circa la possibilità di
fornire ai Comuni i dati suddetti (i file aster delle planimetrie),
anche se relativi ad ambiti circoscritti od all’intero territorio comunale,
solo previa dichiarazione da parte dell’Ente che quanto ricevuto verrà
utilizzato esclusivamente per i controlli relativi ai tributi e non verrà
rilasciato a soggetti esterni.
E’ inoltre necessario che il Comune richiedente nomini
un consegnatario responsabile della riservatezza degli atti in questione e che
si impegni a consentire che l’Ufficio Provinciale del Territorio competente
possa condurre eventuali verifiche in merito alla conservazione ed all’utilizzo
dei file.
Gli Enti locali, sebbene esentati dal pagamento dei
diritti, devono comunque corrispondere un rimborso spese, nel caso in cui la
prestazione richiesta consista nel rilascio del documento e non esclusivamente
nella consultazione dello stesso. Il rimborso spese dovuto dai Comuni per il
servizio in oggetto è fissato in ragione di 1 euro ogni 10 planimetrie, o
frazione di 10. Si applicano altresì gli oneri consistenti nella maggiorazione
del 30%, rappresentativa dell’incidenza dovuta all’impiego di personale e di
ogni altro costo aggiuntivo, e nell’onere, posto a carico del soggetto
richiedente, di rendere disponibile il supporto informatico sul quale
registrare i dati.
Solo qualora la richiesta di dati inoltrata
dall’ente locale fosse relativa ad un accertamento nei confronti di un singolo
contribuente e non estesa a tutto o a parte del territorio comunale, il
rilascio delle planimetrie raster dovrà avvenire in totale esenzione di
spese e diritti.
(Nota n. 89598 del 23.11.2004)
Poligoni
e campi di tiro a segno. Proprietà dello Stato. Intestazione
Negli
atti catastali dovrà provvedersi alla voltura al Demanio pubblico dello Stato
dei poligoni e campo di tiro a segno, di proprietà dello Stato, qualunque sia
il titolo di provenienza.
(Circolare
n. 96 del 19.11.1957).
Posti barca. Classamento
Si
ritiene che, di norma, i posti barca vadano ricompresi nella redditività
complessiva delle strutture portuali (cat. D/8) di cui fanno parte.
(Nota
n. 25521 del 10.5.2001)
Privati.
Intestazione
I
beni posseduti a titolo di proprietà o in pieno godimento da una persona
fisica, che ne ha la libera amministrazione, si intestano alla medesima con
l’indicazione del cognome, del nome del luogo e data di nascita.
(§
14. Istruzione XIV - D.M. 1° marzo 1949)
Professionista.
Responsabilità
Pertanto i contenuti geometrici degli atti di aggiornamento dovranno
essere gestiti, attraverso opportuni archivi magnetici, in modo da raggiungere
i seguenti scopi fondamentali:
la definizione più completa della professionalità e delle responsabilità del tecnico redattore del
documento di aggiornamento in relazione al fatto che gli elementi metrici in esso contenuti vengono
trasformati e conservati sotto forma di coordinate calcolate esclusivamente in funzione di un punto scelto come
origine locale e di una direzione
scelta per l'orientamento. Gli atti di aggiornamento - e particolarmente i tipi di frazionamento - consentono di configurare nel professionista
il responsabile di fronte all'Ufficiale rogante, alle parti ed al
Catasto dell'individuazione fisica dell'immobile oggetto del trasferimento.
A tal fine assume particolare rilevanza la professionalità dell'utenza
tecnica esterna alla quale deve essere richiesta capacità di impostare metodi e
misure, scrupolo nell'effettuarle, tenacia ed acutezza nel ricercare conferme
con misure di controllo, diligenza nella esposizione degli schemi di rilievo e
calcolo, chiarezza e compiutezza di informazioni, in guisa che le risultanze
possano essere acquisite con significativa validità dal Catasto e
dall'ulteriore utenza esterna.
(Circolare n. 2 del 26.2.1988)
Nei casi in cui si eccedono tali tolleranze il tipo dovrà redigersi
sulla base di quanto disposto dalla vigente normativa e più specificatamente in
relazione a quanto stabilito nel comma 5, art. 6 del D.P.R. 650/72. In
particolare la relazione tecnica dovrà giustificare le anomalie riscontrate fra
situazioni di fatto, di diritto e/o catastali. Sulla base delle indagini
esperite e dei documenti tecnici o giuridici consultati a supporto della
situazione di fatto riscontrata, il
tecnico professionista redattore del tipo di aggiornamento in questione dovrà formulare e sottoscrivere le
proprie osservazioni
relativamente alle anomalie di cui trattasi.
Da parte dell’ufficio dovrà eseguirsi approvazione entro i termini di legge,
avviando, qualora ritenute necessarie, le attività tecniche previste all’art. 9
del citato D.P.R. (L’ufficio tecnico erariale ha facoltà di effettuare in
qualsiasi momento controlli sopralluogo della rispondenza topografica delle
misure riportate sui tipi di frazionamento e sui tipi particellari …)
E’ appena il caso di ricordare, infatti, che l’attività istituzionale
dell’Amministrazione è limitata all’accettazione, conservazione e
pubblicizzazione dei documenti di aggiornamento. Le responsabilità tecnico-giuridiche
inerenti la predisposizione o l’utilizzazione di tali dati investono altri
soggetti ai quali tali responsabilità competono.
(Circolare n. 11 del
24.12.1988)
La legge 01.10.1969, n. 679, e il
D.P.R. n. 650 del 26.10.1972 hanno introdotto un nuovo modo di disciplinare la
normativa dei frazionamenti catastali perseguendo inoltre obiettivi di fondo
sostanzialmente innovativi di tre tipi:
1)......
2) ......
3)
instaurare un rapporto nuovo con l'utenza coinvolgendola nella gestione
dell'Istituto.
L'obiettivo
di cui al punto 3 può considerarsi definitivamente raggiunto:
•
per la categoria dei tecnici
professionisti esterni con il D.P.R. n. 650/72 in virtù dei seguenti
articoli:
1.
art. 1 ultimo comma in base al quale i tipi di frazionamento e i tipi
particellari vengono assoggettati alla consultazione del pubblico ed al
rilascio delle copie alla stregua degli atti ufficiali del Catasto ricevendo
cosi il crisma di documentazione ufficiale;
2.
art. 5, art. 6 che disciplinano i frazionamenti, con speciale riguardo
all'ultimo comma dell'ari 5 ove si vincolano i rogiti, per quanto concerne le
indicazioni metriche, alle risultanze delle misurazioni che non possono essere
in ogni caso in contrasto con quelle espressamente indicate nel tipo di
frazionamento o sul disegno ad esso allegato.
In
base alla normativa appena descritta il tecnico professionista diventa partecipe,
in prima persona, dell'aggiornamento del Catasto ed il
suo elaborato, di cui è tenuto civilmente responsabile, in seguito alla verifica
di corretta redazione secondo le buone norme tecniche, viene riconosciuto come
un atto del Catasto a tutti gli effetti, configurando in tal modo,
nell'Istituto catastale, un organismo che riceva ed archivi i documenti di
aggiornamento redatti dagli altri.
(Circolare n. 2 del
15.1.1987)
Professionisti fuori
provincia
L’Ufficio,
già all’atto della ricezione della documentazione presentata dai tecnici in
ottemperanza agli incarichi conferiti dai soggetti obbligati, ha comunque
conoscenza dell’Ordine o del Collegio di appartenenza, del numero di iscrizione
e in genere delle informazioni di carattere anagrafico relative al
professionista.
Dette
informazioni possono eventualmente essere utilizzate per l’accertamento
d’ufficio da parte del responsabile del procedimento, volto alla verifica, ove
sorgessero dubbi sulla legittimazione del tecnico alla redazione degli atti
catastali.
(Nota n. 45343 del 19.6.2002)
(Osservazione:
in altri termini non occorre nessuna autocertificazione, comprovante
l’appartenenza all’Ordine Professionale, da parte del professionista che operi
in una provincia diversa da quella in cui ha sede l’Ordine al quale è
iscritto).
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