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CENNI STORICI

Il consolato del mare - collezione delle norme in uso presso i popoli del Mediterraneo, ritenuto non posteriore al 1400 - travasando e perfezionando una disposizione delle leggi marittime nord-europee del tempo, così tra l'altro, recita: «Colui che per ventura per piloto si sarà accordato e non salperà in quelle parti dove lui detto, et promesso et accordato havea... debba perdere la testa incontinente senza rimedio et senza mercede et il padrone della nave o naviglio lo può fare tagliare, o fare fare, che non è tenuto dimandare alla giustizia se non vuole».
E saggiamente continua:
«Imperò non sia solamente a volontà del padrone della nave... se quel piloto debba perdere lo capo o no, anzi debba essere in volontà del nocchiere e delli mercanti e di tutto il comunale della nave... et se tutti... o la maggior parte vedranno et conosceranno che quello debbe perderlo, lui lo debba perdere».
Erano, come a proposito dice uno studioso inglese della materia, "the bad old times» cioè i tristi tempi antichi.
In realtà però tempi non tanto antichi se si pensa che tracce del servizio di pilotaggio si trovano anche in documenti del IV millennio avanti Cristo.
A Ur, in Caldea, una delle più importanti città-stato della civiltà dei Sumeri, ai tempi di Abramo, primo patriarca del popolo ebreo, che ivi nacque, esistevano i piloti. Ur, con i suoi moli e banchine. fu il grande scalo marittimo di quello Stato, sebbene oggi i resti si trovino nell'entroterra, a causa di un naturale insabbiamento verificatosi attraverso i secoli.
Nel più antico testo legislativo in materia marittima, le leggi di Hammurabi, re di Babilonia (2285 a. C.), è precisato che il compenso del pilota era di due sicli (1 siclo era pari a grammi 8,41 di argento), e vi erano anche previste le sanzioni cui i piloti medesimi andavano soggetti in caso di naufragio o danni colposi.
Come è noto il Codice di Hammurabi è giunto fino a noi inciso in caratteri cuneiformi su una stele scoperta a Susa (Persia) nel 1901 e conservata nel Museo del Louvre a Parigi.
Si può pertanto affermare che l'istituto del pilotaggio fu già patrimonio giuridico dei popoli antichi.
I1 pilota entra anche nella leggenda: la perizia di un solo uomo a cui si affida la sorte di tanti, eccita la fantasia dei cultori delle arti e della poesia ed ecco Omero, immortalare Frontide, pilota di Menelao, onorato dal re Micene di un mausoleo innalzatogli vicino a Capo Sounion, a sud di Atene.
Ma se la leggenda vale a dimostrare l'alta considerazione che godevano i piloti presso i popoli antichi, passando alla realtà storica, si vede chiaramente come l'istituzione del pilota, sotto l'imperio del fattore economico, si diffuse negli usi dei popoli costretti inizialmente a provvedere da loro stessi alle prime necessità della navigazione, al di fuori di ogni intervento di governi e legislatori.
«Sta pure a carico del Capitano il non avere adoperato i pratici dei bassifondi (piloti cioè) nei luoghi dove è costume adoperarli» recita il titolo 2° del "DE LEGGE RHODA DE JACTU" da alcuni attribuito al 400, da altri al 900 a.C., norma accolta poi nelle leggi di Roma, dove si incontra il termine "gubernator" (derivato dal latino guberna, timone) nel senso di pilota, riportato successivamente nelle leggi marittime dell'Impero d'Oriente.
In un importante documento dell'anno 80 circa viene chiaramente attestato che sulle coste degli Indi veniva esercitato il pilotaggio.
Col quinto secolo si apre il periodo del medio Evo. Gli usi e le costumanze si trasformano in Statuti ed in Codici. I piloti sottostanno a precise disposizioni legislative, e contro di loro e in loro favore, pervenute sino a noi. Tra questi vanno ricordati: i "Roles d'Oleron" - riassunto di consuetudini vigenti nelle coste atlantiche francesi, Fiandra, Mar del Nord e Scozia, "Les lois de Westcapelle", "Gli usi d'Amsterdam, Enchuysen e Stavern", nel 1300 il "Diritto di Wisby" - città svedese nell'isola di Gotland, il "Consolato del Mare". il "Guidon de la mer', della metà del secolo XVI che spiega il termine "pilotages" inteso come i diritti spettanti ai piloti che i padroni ingaggiano entrando od uscendo dal porto, i "Recessi della Lega Anseatica" redatti a Lubecca nel 1447 che, tra l'altro, prevedono l'obbligo dell'uso del pilota sottopena di una ammenda di un marco d'oro e la ripartizione delle spese di pilotaggio tra nave e proprietari delle merci.
PILOTI E PILOTAGGIO
Mentre prendono sempre più corpo le norme relative al pilotaggio, anche i piloti acquistano sempre maggior prestigio nel ceto marittimo e presso gli stessi sovrani delle nazioni marinare.
Ecco infatti Sebastiano Caboto (1474-1557) che viene insignito da Enrico VIII del titolo onorifico di "Gran Pilota d'Inghilterra", e da Carlo V nominato "Pilota Maggiore di Spagna e Commissario per gli esami di pilota".
Anche la pubblicazione dei primi "portolani", a parere di molti studiosi della storia del pilotaggio, è dovuta indubbiamente ad opera di gente marittima pratica dei luoghi e, quindi, per la maggior parte a piloti pratici locali.
Nella Biblioteca Casanatense di Roma si conserva un portolano del 1490 in cui, tra l'altro, si danno consigli particolari per entrare nel porto di Genova: ciò avvalora l'ipotesi che possa essere stato redatto da piloti.
Anche il mondo comunista, , ha nel 1964, onorato i piloti dei porti emettendo in occasione della "Esposizione Filatelica Nazionale" una apposita serie di francobolli.
Non è stata da meno la Germania di Bonn. L'11 ottobre 1979, in occasione del venticinquennale della promulgazione del vigente Regolamento di Pilotaggio, ha emesso un apposito francobollo con un annullo speciale per rimarcare l'importanza del servizio di pilotaggio in ordine alla sicurezza della navigazione nelle acque portuali ed immediate adiacenze.
Intanto avanza il progresso economico e scientifico, e con esso le norme sul pilotaggio e sul diritto della navigazione si evolvono, si aggiornano, si uniformano anche a livello di rapporti fra Stati (convenzioni internazionali).
Per quanto concerne la legislazione italiana si passa dagli statuti del 1600 (Consolato del Mare - Statuto Civile di Genova del 1610 - quello di Toscana del 1652 - ecc.) al Codice per la Veneta Marina Mercantile del 1786, al Codice del Commercio e navigazione Albertino del 1842, al Codice di Commercio del 1882, al Regolamento del 31 marzo 1895 n. 108, al R.D. 29 aprile 1926 che unificò tutte le precedenti frammentarie disposizioni, sino ad arrivare al vigente Codice della Navigazione e relativo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328).
LEGISLAZIONE DEL PILOTAGGIO IN ITALIA

II servizio di pilotaggio nei porti nazionali è attualmente disciplinato dalla Sezione I, Capo Il, artt. 86-96 del Codice della Navigazione approvato con R.D. 30.03.1942 n. 327 e dagli artt. 98-137 del relativo Regolamento di Esecuzione di cui al D.P.R. 15.02.1952 n. 328. Quest'ultimo, nel decorso quarantennio, in materia di pilotaggio, ha subito diverse modificazioni ed integrazioni per cui, più avanti, viene riportato un testo aggiornato unicamente alle relative norme del Codice.
Tali norme stabiliscono che nei porti e negli altri luoghi di approdo o di transito delle navi, dov'è riconosciuta la necessità del servizio di pilotaggio, viene istituita, con decreto del Capo dello Stato, una Corporazione di piloti.
Si ritiene opportuno chiarire che tale termine va inteso nel senso tradizionale di persona giuridica che lo Stato istituisce per legge, come il collegio dei notari, gli ordini dei sanitari, ecc.
Sul piano storico corporazione deriva da "corpora o collegia opificum" unione di persone eser-citanti lo stesso mestiere a cui - secondo Plutarco - sin dall'età regia sarebbe stato riconosciuto carattere ufficiale.
Per inciso, speculando sulla etimologia di "pilota" si riscontra che le origine di detta voce si perdono nella notte dei tempi: chi pensa derivi dal celtico "pill" cioè tronco scavato ed usato per barca, chi dal latino "pileum" dottoral berretto di antichi astrologi, chi infine dai termini olandesi "peilen" e "loot" letteralmente "sondare con piombo" cioè "esperto di fondali marini".
Le Corporazioni sono distinte in due categorie a seconda dell'importanza del traffico del porto e delle difficoltà di pilotaggio (vedere più avanti D.M. 25.06.1977, aggiornato).
Poiché i piloti espletano mansioni di pubblico interesse; lo Stato esercita su di essi un particolare controllo sin dal momento del loro reclutamento.
Difatti l'ammissione nelle Corporazioni avviene per concorso bandito dal comandante del com-partimento marittimo, nella cui giurisdizione si trova la Corporazione interessata, e lo stesso capo del compartimento nomina la commissione sanitaria, presiede quella d'esami che, nominata dal direttore marittimo, è composta anche dal capo o sottocapo o da un pilota appartenente alla corporazione alla quale si riferisce il concorso e dal capo, sottocapo di altra corporazione della stessa categoria di quella per la quale si svolge il concorso.
Il candidato viene ammesso al concorso per titoli ed esami qualora in accertato possesso dei seguenti requisiti:

- titolo di capitano di lungo corso;
- età non inferiore a ventotto e non superiore a trentacinque anni;
- periodo minimo di sei anni di navigazione di coperta su navi militari o mercantili nazionali (escluse quelle addette ai servizi portuali e locali) di cui almeno tre anni di navigazione come ufficiale di coperta su navi mercantili di stazza lorda non inferiore alle 1500 tonnellate di stazza
PILOTI E PILOTAGGIO
lorda o a 500 di dislocamento per quelle militari. Di quest'ultimo periodo almeno un anno deve essere da primo ufficiale o ufficiale in seconda per le navi militari;
- non interdizione dai titoli o dalla professione per oltre due anni, salvo riabilitazione;
idoneità fisica (vedere relativo decreto interministeriale in appresso riportato) accertata da ap-posita commissione medica.

Gli esami consistono in una prova orale, su argomenti, stabiliti con proprio decreto (vedere in fondo D.M. 14 maggio 1981) dal Ministero della Marina Mercantile, relativi all'attività ed alla normativa delle navi nei porti nazionali nonché sulla conoscenza pratico-professionale della lingua inglese.
Per quest'ultima prova, la commissione d'esami esprime unicamente un giudizio di indoneità senza alcun voto, mentre per gli esami su tutti gli altri argomenti, ogni componente la commissione dispone di dieci voti.
Quanto ai titoli (art. 105 del Regolamento al Codice della Navigazione) la valutazione viene fatta dalla commissione di esami sulla base di un punteggio prestabilito dalle stesse norme regolamentari.
I concorrenti, che abbiano conseguito nell'esame orale una votazione media (cioè la media dei voti espressi dai singoli commissari) non inferiore a sei, e che abbiano superato la prova di idoneità nella lingua inglese, sono classificati con graduatoria in base ai quozienti ottenuti dividendo la somma dei punti assegnati per i titoli e per la prova sugli argomenti professionali per l'età dei concorrenti diminuita di 18.
La graduatoria dei concorrenti idonei - valida dodici mesi - deve essere convalidata ed approvata dal direttore marittimo competente per territorio.
I vincitori, nel limite dei posti messi a concorso vengono nominati aspiranti piloti e dopo un anno di servizio (periodo riducibile, previa approvazione del Ministro della marina mercantile, a sei mesi in caso di comprovate esigenze di servizio) sottoposti ad ulteriore prova di idoneità, davanti ad una speciale commissione, prima di essere nominati piloti effettivi.
La nomina viene perfezionata, pena la decadenza, solo se entro un mese, dal superamento della predetta prova di idoneità pratica, il nominato abbia provveduto a versare la quota-parte di cauzione (che serve a coprire, nel limite dell'ammontare globale della stessa, le obbligazioni derivanti da dimostrata inesattezza delle informazioni ed indicazioni fornite dal pilota). Mentre il controvalore della quota di comproprietà dei beni della Corporazione, generalmente consistenti nella sede, relativi arredi, macchine di ufficio e, soprattutto, nei mezzi nautici deve essere versata entro un periodo di tempo non superiore ai due anni.
I predetti beni sono soggetti a regime speciale, in quanto non si ha la piena disponibilità di essi e sono, altresì, inespropriabili, ai sensi dell'art. 514, n. 5 del Codice di Procedura Civile, trattandosi di beni che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un esercizio pubblico.
11 Regolamento dispone che ad uno dei piloti il Comandante del Compartimento conferisce l'incarico di capo, ed eventualmente ad uno, o due, a seconda che l'organico della corporazione sia superiore a dieci od a venti piloti, quello di sottocapo.
Le nomine avvengono mediante scelta tra i membri di una terna designata dall'assemblea dei piloti effettivi, tenuto conto della competenza tecnica, della capacità direttiva, dei maggiori titoli, di cui all'art. 105 del regolamento, e dall'anzianità di pilota.
L'incarico di capo o sottocapo pilota, dura quattro anni, è rinnovabile e può assumerlo solo chi abbia, rispettivamente, cinque o due anni di servizio effettivo.
Il ministro della Marina Mercantile, nell'interesse del servizio può, tuttavia, autorizzare la deroga a tale norma sull'anzianità.
Le attribuzioni dal capo-pilota sono:

- disciplinari;
- tecniche;
- amministrative.

Il Capo Pilota divide la cura e le responsabilità solidali dell'amministrazione con uno o due piloti designati annualmente dall'assemblea dei piloti, ed è coadiuvato e sostituito, in caso di assenza dal sotto-capo più anziano di età o, in mancanza, da un pilota scelto dall'autorità marittima.
In caso di gravi mancanze o di comprovata incapacità il capo ed il o i sottocapi piloti, possono essere revocati dall'incarico con provvedimento del Ministro per la marina mercantile, salva l'appli-cazione delle altre pene disciplinari previste dall'art. 1254 del Codice della Navigazione.
Il pilota (in senso generale, compreso quindi capo e sottocapi), in caso di condanna passata in giudicato, per i reati che, a norma del Regolamento Marittimo, ne impediscono la iscrizione nelle matricole della gente di mare o nel registro dei piloti, viene cancellato, nel rispetto della procedura di cui all'art. 1263 del Codice delle Navigazione (contestazione degli addebiti), con provvedimento del Ministro per la Marina Mercantile (art. 1254 C.N. primo e secondo comma) il quale, in caso di gravi irregolarità nel funzionamento della corporazione, può inoltre nominarvi un commissario stra-ordinario con conseguente decadenza di tutte le cariche in seno alla stessa.
E infine prerogativa del Ministro della Marina Mercantile l'approvazione delle tariffe di pilotaggio che vengono, preventivamente elaborate - secondo un modello matematico ed in aderenza alle di-
disposizioni regolamentari - d'intesa con le varie organizzazioni dell'Utenza.
Altre prerogative dell'Autorità governativa nell'ambito della vita della corporazione sono: la vi-gilanza sui piloti nell'esercizio della loro attività, seguire le infermità degli stessi e disporne, nelle forme di legge, gli opportuni accertamenti, esonerare con proprio provvedimento coloro che sono colpiti dai limiti di età o che siano ritenuti inidonei per minorate condizioni psico-fisiche, controllare, alla fine di ogni esercizio, il rendiconto annuale della contabilità e della relativa ripartizione dei compensi. All'uopo deve, preventivamente, vistare gli ordini di introito emessi dalla corporazione per le prestazioni di pilotaggio eseguite.
Deve, inoltre, accertare periodicamente, la sufficienza dei mezzi tecnici e nautici necessari al-l'espletamento del servizio nonché curare e tenere l'apposito registro in cui vengono iscritti i piloti ed infine autorizzare, nell'interesse del servizio e fatte salve le esigenze del medesimo, la frequenza - in Italia o all'estero - di corsi di aggiornamento tecnico-professionali, per quei piloti scelti dalla assemblea della Corporazione.
Il pilotaggio può essere facoltativo od obbligatorio e tale può essere reso con decreto del Direttore Marittimo o del Capo dello Stato , a seconda che, la obbligatorietà che si vuole sancire, sia di carattere temporaneo o permanente.
Attualmente in Italia, analogamente a quanto già da anni è in vigore nei principali paesi marittimi stranieri, negli approdi sede di corporazione il pilotaggio è obbligatorio per tutte le navi mercantili superiori a 500 tonn. s.l. con eccezione per i porti canali di Fiumicino ed Anzio, dove la obbligatorietà è estesa a natanti, rispettivamente superiori a 19 tonnellate di stazza netta ed a 200 di stazza lorda.
Dal I gennaio 1990, fermo restando l'obbligatorietà del pilotaggio nei porti nazionali entro i limiti sopra indicati, è stato istituito - in ossequio allo spirito della Legge n. 160 del 5 maggio 1989, per le navi di cabotaggio sino a 2000 t.s.l. e, alla partenza, per traghetti sino a 10.000 t.s.l., il pilotaggio via V.H.F., che, sperimentalmente, era già stato adottato in alcuni porti.