Legge regionale N. 1 del 12 gennaio 2000 REGIONE BASILICATA NUOVE NORME PER LA PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI NN. 38/1993 E 2/1997 Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA N. 4 DEL 20 GENNAIO 2000
IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga
La seguente legge: TITOLO I
Scopi e Finalità
Art. 1
Finalità
1. La Regione Basilicata,
nel rispetto dei principi della legge 11 agosto 1991, n. 266, riconosce il
volontariato quale espressione di partecipazione, pluralismo, sussidiarietà e
solidarietà; promuove le condizioni che ne agevolano lo sviluppo,
salvaguardandone l’autonomia, per il conseguimento di finalità di carattere
sociale, civile, e culturale.
2. Le finalità di carattere sociale, civile e culturale
di cui al precedente comma, vengono così individuate:
a) le finalità di carattere sociale sono quelle
rientranti nel campo degli interventi socio-assistenziali e socio-sanitari, con
particolare riferimento sia allo sviluppo di una cultura solidale, sia ad
interventi nelle fasce del bisogno sociale così come esso si concretizza nelle
sue manifestazioni tradizionali ma anche nelle forme più moderne di malattia,
disagio, povertà, diversità e marginalità;
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b) le finalità di carattere civile sono:
– quelle relative al miglioramento della qualità della vita, alla
promozione dei diritti delle persone;
– quelle relative alla previsione e alla prevenzione
delle varie ipotesi di rischio, con particolare riferimento alla protezione
civile e al soccorso delle popolazioni sinistrate.
– quelle tese alla tutela e alla valorizzazione
dell’ambiente nonchè alla protezione del territorio da ogni forma di degrado ed
inquinamento con particolare riguardo a quello urbano, boschivo, costiero,
fluviale e lacustre;
c) le finalità di carattere culturale sono quelle relative alla
tutela e alla valorizzazione della cultura, del patrimonio storico-artistico e
monumentale nonchè alla promozione e sviluppo delle attività ad esso connesse.
3. La Regione Basilicata riconosce la
interdisciplinarietà del volontariato, come espressione del terzo-settore
“non-profit” e ne incentiva l’affermazione sociale quale veicolo valoriale da
trasmettere alle giovani generazioni lucane.
Art. 2
Organizzazioni di Volontariato
1. Sono considerate organizzazioni di volontariato quelle
individuate dagli artt. 2 e 3 della legge 266/91.
2. Più esplicitamente sono da considerarsi associazioni di
volontariato quegli organismi liberamente costituiti e di qualunque forma
giuridica che si avvalgono in modo determinante e prevalente delle prestazioni
personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, al fine di svolgere senza
fine di lucro, anche indiretto, un’attività di solidarietà riconducibile alle
finalità di cui all’art. 1 della presente legge.
TITOLO II
Registro del Volontariato e
Art. 3
Registro Regionale delle
Organizzazioni di Volontariato
1. E’ istituito il Registro
regionale delle organizzazioni di volontariato, in attuazione dell’art. 6 della
legge 266/91 diviso nei settori Sociali, Civili e Culturali.
2. L’iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di
volontariato, consente alle organizzazioni di partecipare alle attività dei
settori di appartenenza collaborando, secondo gli istituti previsti dalla
presente legge, con gli Enti pubblici, permettendo, altresì, l’eventuale accesso
ai contributi e la stipula di convenzioni, secondo quanto previsto dal
successivo art. 5.
3. Le organizzazioni di volontariato operanti nel territorio regionale in
possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 della legge 266/91, che intendano
essere iscritti al registro regionale delle organizzazioni di volontariato,
devono presentare domanda al Presidente della Giunta regionale corredata dai
seguenti documenti:
a) copia dell’atto costitutivo e statuto o accordo degli
aderenti dell’associazione;
b) descrizione nominativa dei soggetti che ricoprono cariche associative;
c) numero degli aderenti;
d) elenco del personale subordinato o autonomo del quale si
avvale l’organizzazione;
e) elenco dei mezzi e delle strutture di proprietà e/o in uso
da parte della organizzazione;
f) relazione dettagliata concernente le attività svolte
e descrizione sintetica dei programmi che si intendono attivare.
4. L’iscrizione al registro regionale del volontariato è disposta con
provvedimento della Giunta Regionale che decide entro 60 giorni dalla data di
assunzione a protocollo della domanda completa di tutta la documentazione di cui
al precedente punto 3.
5. Le organizzazioni di volontariato iscritte al registro di cui al comma 1
trasmettono entro il 30 giugno di ogni anno alla Regione copia del bilancio o in
mancanza, del rendiconto economico nonchè una relazione dettagliata
sull’attività svolta con la relativa documentazione e le eventuali variazioni
alla documentazione di cui al comma 3 lettere a), b) e c).
6. La Giunta Regionale, entro 60 giorni dal termine di cui al precedente
comma 5, dispone, con provvedimento motivato, la cancellazione delle
organizzazioni che non abbiano ottemperato alle prescrizioni di cui al comma 5
ovvero per le quali siano venuti a mancare i requisiti di cui all’art. 3 della
legge 266/91.
7. La perdita dei requisiti previsti dalla presente legge comporta la
cancellazione dal registro.
8. Ai fini dell’applicazione del comma 5 dell’art. 6 della legge 266/91 la
Giunta Regionale, comunica alle organizzazioni di volontariato interessate le
motivazioni dell’eventuale rifiuto dell’iscrizione e della cancellazione dal
registro.
9. La tenuta del registro e l’attività istruttoria finalizzata alle
iscrizioni, alle conferme e alle cancellazioni e il periodico aggiornamento sono
affidati alla Presidenza della Giunta Regionale.
10. La Regione pubblica all’inizio di ogni anno il registro aggiornato
delle organizzazioni di volontariato sul Bollettino Ufficiale della Regione e ne
invia copia all’Osservatorio Nazionale del Volontariato.
Art. 4
Diritto di Accesso ai Documenti Amministrativi e d’Informazione
1. Per un corretto esercizio delle funzioni di controllo democratico
degli atti e di trasparenza dell’azione amministrativa alle organizzazioni di
volontariato iscritte nel registro di cui all’art. 3 ed a chiunque vi abbia
interesse per tutelare una situazione giuridicamente rilevante è riconosciuto il
diritto di accedere alle informazioni ed agli atti amministrativi nei modi
previsti dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come disciplinato
dall’art. 11 della legge 266/91 e dalla vigente normativa regionale in materia.
Art. 5
Convenzioni
1. Ai sensi del primo comma dell’art. 7 della L. 266/91, la Regione,
gli Enti strumentali regionali e gli Enti Locali, per la realizzazione di
progetti, di interventi e di servizi, possono stipulare convenzioni con
organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale da almeno sei
mesi, che dimostrino capacità operativa e attitudine alle prestazioni richieste.
2. L’opera fornita dalle organizzazioni di volontariato rivestendo
una riconosciuta funzione di promozione e innovazione sociale, civile e
culturale può essere sussidiaria all’azione della Regione e degli Enti ad essa
collegati.
3. Le convenzioni di cui al comma 1, devono prevedere:
a) l’attività oggetto di convenzione e le modalità di
svolgimento, anche al fine di garantire il raccordo con i programmi e
l’integrazione fra le diverse azioni degli Enti di cui al precedente comma 1
oltre che con le norme di funzionamento del settore;
b) l’entità delle prestazioni del personale volontario
necessario allo svolgimento dell’attività in modo continuativo;
c) l’entità del contributo assegnato all’organizzazione per i
costi di gestione e per le spese eventualmente sostenute e documentate
strettamente connesse alla tipologia del progetto dell’intervento o del servizio
oggetto della convenzione;
d) l’impegno a svolgere con continuità le prestazioni
convenzionate;
e) le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della
loro qualità;
f)
le cause e le modalità di risoluzione della convenzione e di revoca dei
contributi;
g) la precisa individuazione delle modalità e dei
tempi di corresponsione dei contributi dovuti e di rendicontazione delle spese
sostenute;
h) le eventuali prestazioni specializzate fornite da terzi
purchè indispensabili alla realizzazione del progetto, intervento o servizio e
retribuite che non possono comunque rientrare tra quelle affidate in convenzione
all’associazione di volontariato;
i) l’obbligo della copertura assicurativa per
responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni e le malattie, connessi
allo svolgimento delle attività i cui oneri sono a carico dell’Ente pubblico che
stipula la convenzione;
l) la durata del rapporto convenzionale;
m) disposizioni dirette a garantire il rispetto dei diritti e della
dignità degli utenti.
4. La convenzione deve riservare all’Ente pubblico un potere di
sorveglianza sulla permanenza delle condizioni di idoneità dell’organizzazione,
sotto il profilo delle persone e dei mezzi necessari allo svolgimento
dell’attività oggetto della convenzione.
5. L’Ente pubblico che stipula la convenzione, svolge attività di
sorveglianza sull’effettiva realizzazione dei servizi di volontariato per i
quali sono state stipulate convenzioni, sono stati concessi fondi pubblici, e/o
beni mobili e immobili.
6. L’Ente pubblico dichiara la risoluzione della convenzione quando
sia constatata l’inadempienza delle principali clausole contrattuali o
l’inidoneità dell’organizzazione ai sensi del comma 4.
7. L’organizzazione di
volontariato del settore protezione civile deve in ogni caso indicare
preventivamente il personale, i mezzi e le attrezzature occorrenti ed assicurare
che i soci che prestano attività volontaria siano provvisti di cognizioni
teoriche e pratiche adeguate ai compiti da svolgere e siano sottoposti ad
accertamenti di idoneità fisica, nonchè professionale ove prescritta.
Art. 6
Attestato di “Operatore Volontario”
1. Il personale volontario, al termine del periodo di attività
previsto dalle convenzioni, qualora ne venga accertata la partecipazione con
particolare dedizione e profitto ai servizi convenzionati di cui al precedente
art. 5, riceverà a richiesta dell’associazione di appartenenza un attestato di
partecipazione, rilasciato dagli Enti di cui al comma 1 dell’art. 5.
Art. 7
Criteri di priorità nella stipula delle convenzioni
1. Nella scelta delle organizzazioni di volontariato destinatarie
delle convenzioni, la Regione e gli Enti ad essa collegati considerano requisiti
e criteri di priorità le loro attitudini e capacità operative, desunte in
particolare da:
a) qualità e completezza dei progetti e ove dimostrabile, delle
attività svolte;
b) capacità professionale dei volontari impegnati rispetto al
settore di appartenenza;
c) regolarità e continuità dimostrata nelle iniziative intraprese;
d) sedi di operatività sul territorio.
2. La scelta deve essere motivata con espresso riferimento ai
criteri di priorità indicati al precedente comma 1.
Art. 8
Prestazioni di Volontariato e Strutture Pubbliche
1. Le attività di volontariato all’interno di strutture pubbliche e
convenzionate con la Regione devono essere prestate da organizzazioni iscritte
al registro di cui all’art. 3.
2. Sono esclusi dal precedente comma 1 i tirocini
professionali realizzati presso le strutture pubbliche, non configurandosi come
attività di volontariato.
3. Le prestazioni sono oggetto di convenzione che devono essere
stipulate direttamente dall’Ente pubblico titolare della struttura o dal
soggetto giuridico titolare della struttura convenzionata con la Regione, nei
limiti e nei termini previsti dal rapporto di convenzione.
4. Le convenzioni contengono le modalità di svolgimento delle
attività tenendo conto dei criteri fissati nel precedente art. 5.
TITOLO III
Gli Strumenti e gli Organismi
Art. 9
Assemblea Regionale del VolontariatO
1. La Regione Basilicata riconosce la Assemblea Regionale del
Volontariato nelle forme autonome di organizzazione di cui essa vorrà dotarsi e
comunque nel rispetto della legislazione vigente.
2. L’Assemblea avanza proposte e valutazioni sugli indirizzi
generali delle politiche sociali regionali, sulle leggi, sui piani e sui
programmi che riguardano il Volontariato.
3. L’Assemblea Regionale del Volontariato si dota di un proprio
autonomo regolamento in virtù del quale determina le proprie rappresentanze,
rinnovabili ad ogni legislatura, individua e seleziona le sue politiche,
realizza i suoi rapporti istituzionali.
4. Il regolamento di cui al punto 3 viene depositato presso la
Segreteria dell’Osservatorio regionale del volontariato di cui al successivo
art. 10.
5. L’Assemblea elegge ai sensi del successivo punto d), comma 3,
dell’art. 10 i nove rappresentanti in seno all’Osservatorio regionale.
Art. 10
Osservatorio Regionale per il Volontariato
1. E’ istituito l’Osservatorio regionale per il volontariato al fine
di favorire la promozione e lo sviluppo delle attività di volontariato nella
regione.
2. L’Osservatorio regionale per
il volontariato:
a) esprime pareri sui criteri generali per la tenuta e la gestione
del Registro regionale (motivazioni espresse all’art. 3 comma 9);
b) avanza proposte alla Giunta e al Consiglio regionale sulle
materie che interessano le attività delle organizzazioni di volontariato;
c) provvede alla diffusione della conoscenza delle attività svolte
dalle organizzazioni di volontariato;
d) promuove ricerche e studi;
e) fornisce ogni utile elemento per la conoscenza, la promozione e
lo sviluppo del volontariato;
f) promuove e sostiene iniziative di formazione e di
aggiornamento del personale volontario;
g) indice almeno ogni 3 anni una conferenza regionale sul
volontariato con tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori
interessati;
h) propone criteri, esprime pareri e formula proposte
sull’erogazione dei contributi di cui al successivo art.13;
i) viene obbligatoriamente convocato almeno quattro volte
l’anno.
L’Osservatorio regionale per il volontariato è istituito con Decreto del
Presidente della Giunta Regionale e rimane in carica per la durata della
legislatura nel corso della quale è intervenuta la nomina e comunque fino
all’insediamento del nuovo Osservatorio.
3. Esso è composto:
a) dal Presidente della Giunta Regionale o da un Assessore delegato,
con funzioni di presidente;
d) da due Consiglieri regionali designati dal Consiglio
regionale;
c) da un rappresentante dei Comuni designato dall’ANCI regionale e
da un rappresentante designato dall’UPI regionale;
d) da nove rappresentanti delle organizzazioni di volontariato
eletti dall’Assemblea Regionale del Volontariato entro 90 giorni dall’inizio
della legislatura;
e) da un Dirigente Generale della Regione nominato dalla Giunta
Regionale.
4. L’Osservatorio elegge un Vice
Presidente tra i componenti di cui alla lettera d) del comma 3 del presente
articolo.
5. Le designazioni dei componenti devono pervenire entro e non oltre
30 giorni dalla richiesta del Presidente della Giunta regionale.
In relazione alle materie trattate dall’Osservatorio il Presidente dello stesso
può invitare funzionari regionali, tecnici ed esperti.
I compiti di segreteria sono svolti da personale regionale appositamente
designato dalla Giunta Regionale.
L’Osservatorio si dota di un regolamento interno.
TITOLO IV
Formazione Professionale
Art. 11
Attività Formativa
1. La Regione Basilicata promuove e contribuisce
all’attività di formazione e di aggiornamento rivolta ai soci delle
organizzazioni iscritte al Registro regionale e prevede, nell’ambito dei piani
annuali di Formazione Professionale, la creazione, il sostegno ed il
rafforzamento delle professionalità proprie dei settori in cui opera il
volontariato.
TITOLO V
Mezzi e Risorse per il Volontariato
Art. 12
Mezzi e Strutture
1. L’Osservatorio regionale del
volontariato di cui all’art. 10 ha la propria sede presso la presidenza della
Giunta Regionale alla quale compete garantire il necessario supporto
organizzativo e di segreteria per l’espletamento dei compiti e delle funzioni ad
esso affidate dalla presente legge.
2. I costi di gestione e funzionamento relativi alla applicazione
del precedente comma 1, sono a carico del fondo di dotazione finanziaria.
Art. 13
Gestione del “Fondo per l’Attuazione della Legge Quadro sul Volontariato e della
Relativa Normativa Regionale
1. La Regione Basilicata interviene, compatibilmente con le risorse
finanziarie, a sostegno delle organizzazioni di volontariato iscritte al
Registro Regionale in forma di contributo:
– a sostegno delle attività delle associazioni di volontariato
per la formazione e l’aggiornamento dei volontari impegnati in attività
specifiche;
– a sostegno di progetti innovativi, presentati da
associazioni di volontariato, finalizzati allo sviluppo ed al miglioramento
della specificità delle attività di volontariato nei vari settori;
– per il finanziamento di studi, indagini e ricerche proposti
dall’Osservatorio regionale per il Volontariato.
2. La Giunta Regionale, sulla base delle proposte
dell’Osservatorio Regionale per il Volontariato, definisce i criteri e le
modalità di concessione dei contributi alle Associazioni iscritte al Registro
Regionale, nonchè il riparto degli stessi.
Art. 14
Beni e Strutture
1. L’Amministrazione Regionale e
gli Enti ad essa collegati possono mettere a disposizione delle organizzazioni
di volontariato iscritte al Registro Regionale, anche in comodato gratuito,
servizi, strutture mobili e immobili con vincolo di destinazione allo
svolgimento delle attività di volontariato, secondo i criteri e le modalità
previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
TITOLO VI
Norme TrAnsitorie e Finali
Art. 15
Norma Transitoria
1. Dopo l’entrata in vigore della presente legge e comunque non
oltre 30 giorni dalla pubblicazione, il Presidente della Giunta Regionale
convoca le associazioni di volontariato iscritte a quella data al Registro
regionale del volontariato di cui
2.Le associazioni convocate istituiscono autonomamente la Assemblea
regionale del volontariato, così come previsto dall’art. 9 della presente
legge.
3. Le Associazioni di Volontariato regolarmente iscritte al Registro
Regionale alla data
4. L’insediamento
dell’Osservatorio avviene entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, secondo le modalità, le rappresentanze e gli strumenti
individuati dal precedente art. 10.
Art. 16
Abrogazioni
1. Le Leggi regionali 16 luglio 1993 n.38 e 3 gennaio 1997 n.2 sono
abrogate.
Art. 17
Norma Finanziaria
1. Alla spesa connessa agli adempimenti della presente legge si farà
fronte per l’esercizio finanziario 1999 con le disponibilità, già previste per
l’abrogata L.R. 16 luglio 1993 n. 38, del capitolo n.3260 che assume la nuova
denominazione di “Fondo per l’attuazione della nuova legge per la promozione del
volontariato”. Le leggi di bilancio per gli anni successivi fisseranno gli
importi dei relativi stanziamenti, tenendo conto della interdisciplinarietà
degli interventi che riguardano più settori e materie le quali interagiscono con
le funzioni dei diversi Dipartimenti ed Uffici della Regione Basilicata.
Art. 18
Pubblicazione
1. La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Basilicata. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione Basilicata.
Potenza, 12 gennaio 2000
DINARDO
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