"Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184,
recante «Disciplina dell’adozione
e dell’affidamento dei minori», nché al titoonlo VIII del libro primo del
codice civile"
(Testo approvato in via definitiva dal Senato della
Repubblica il 1 marzo 2001, non ancora promulgato o pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale)
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TITOLO I
DIRITTO DEL MINORE
ALLA PROPRIA FAMIGLIA
Art. 1.
1. Il titolo della
legge 4 maggio 1983, n. 184, di seguito denominata «legge n. 184»,
è sostituito dal seguente: «Diritto del minore ad una famiglia».
2. La rubrica del
Titolo I della legge n. 184 è sostituita dalla seguente: «Princìpi
generali».
3. L’articolo
1 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 1. – 1. Il
minore ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria
famiglia.
2.
Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà
genitoriale non possono essere di ostacolo all’esercizio del diritto del
minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti
interventi di sostegno e di aiuto.
3. Lo Stato,
le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze,
sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei
limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al
fine di prevenire l’abbandono e di consentire al minore di essere educato
nell’ambito della propria famiglia. Essi promuovono altresì iniziative di
formazione dell’opinione pubblica sull’affidamento e l’adozione e di
sostegno all’attività delle comunità di tipo familiare, organizzano corsi
di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché
incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che
intendono avere in affidamento o in adozione minori. I medesimi enti possono
stipulare convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro che operano
nel campo della tutela dei minori e delle famiglie per la realizzazione delle
attività di cui al presente comma.
4. Quando la
famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all’eduzione del
minore, si applicano gli istituti di cui alla presente legge.
5. Il diritto
del minore a vivere, crescere ed essere educato nell’ambito di una famiglia
è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di
religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non
in contrasto con i princìpi fondamentali dell’ordinamento».
TITOLO II
AFFIDAMENTO DEL MINORE
Art. 2.
1. All’articolo 2
della legge n. 184 sono premesse le seguenti parole: «Titolo I-bis.
Dell’affidamento del minore».
2. L’articolo 2
della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art.
2. – 1. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare
idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi
dell’articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli
minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento,
l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha
bisogno.
2. Ove non
sia possibile l’affidamento nei termini di cui al comma 1, è consentito
l’inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza,
in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede
preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il
nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a sei anni
l’inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare.
3. In caso di
necessità e urgenza l’affidamento può essere disposto anche senza porre in
essere gli interventi di cui all’articolo 1, commi 2 e 3.
4. Il
ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante
affidamento ad una famiglia e, ove ciò non sia possibile, mediante
inserimento in comunità di tipo familiare caratterizzate da organizzazione e
da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia.
5. Le
regioni, nell’ambito delle proprie competenze e sulla base di criteri
stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono gli standard
minimi dei servizi e dell’assistenza che devono essere forniti dalle comunità
di tipo familiare e dagli istituti e verificano periodicamente il rispetto dei
medesimi».
Art. 3.
1. L’articolo 3
della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 3. – 1. I
legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare e degli istituti di
assistenza pubblici o privati esercitano i poteri tutelari sul minore
affidato, secondo le norme del capo I del titolo X del libro primo del codice
civile, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore in tutti i casi
nei quali l’esercizio della potestà dei genitori o della tutela sia
impedito.
2. Nei casi
previsti dal comma 1, entro trenta giorni dall’accoglienza del minore, i
legali rappresentanti devono proporre istanza per la nomina del tutore. Gli
stessi e coloro che prestano anche gratuitamente la propria attività a favore
delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o
privati non possono essere chiamati a tale incarico.
3. Nel caso
in cui i genitori riprendano l’esercizio della potestà, le comunità di
tipo familiare e gli istituti di assistenza pubblici o privati chiedono al
giudice tutelare di fissare eventuali limiti o condizioni a tale esercizio».
Art. 4.
1. L’articolo 4
della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 4. – 1. L’affidamento
familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato
dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito
il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore,
in considerazione della sua capacità di discernimento. Il giudice tutelare
del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.
2. Ove manchi
l’assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il
tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice
civile.
3. Nel
provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate specificatamente
le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell’esercizio dei poteri
riconosciuti all’affidatario, e le modalità attraverso le quali i genitori
e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il
minore. Deve altresì essere indicato il servizio sociale locale cui è
attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la
vigilanza durante l’affidamento con l’obbligo di tenere costantemente
informati il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni, a seconda che si
tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2. Il servizio sociale
locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché
la vigilanza durante l’affidamento, deve riferire senza indugio al giudice
tutelare o al tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova, a
seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2, ogni
evento di particolare rilevanza ed è tenuto a presentare una relazione
semestrale sull’andamento del programma di assistenza, sulla sua presumibile
ulteriore durata e sull’evoluzione delle condizioni di difficoltà del
nucleo familiare di provenienza.
4. Nel
provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato il periodo di
presumibile durata dell’affidamento che deve essere rapportabile al
complesso di interventi volti al recupero della famiglia d’origine. Tale
periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile,
dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell’affidamento rechi
pregiudizio al minore.
5.
L’affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che
lo ha disposto, valutato l’interesse del minore, quando sia venuta meno la
situazione di difficoltà temporanea della famiglia d’origine che lo ha
determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio
al minore.
6. Il giudice
tutelare, trascorso il periodo di durata previsto, ovvero intervenute le
circostanze di cui al comma 5, sentiti il servizio sociale locale interessato
ed il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età
inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, richiede,
se necessario, al competente tribunale per i minorenni l’adozione di
ulteriori provvedimenti nell’interesse del minore.
7. Le
disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche
nel caso di minori inseriti presso una comunità di tipo familiare o un
istituto di assistenza pubblico o privato».
Art. 5.
1. L’articolo 5
della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 5. – 1. L’affidatario
deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e
alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori
per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del
codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite
dall’autorità affidante. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni dell’articolo 316 del codice civile. In ogni caso l’affidatario
esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli
ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie.
L’affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di
potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato.
2. Il
servizio sociale, nell’ambito delle proprie competenze, su disposizione del
giudice ovvero secondo le necessità del caso, svolge opera di sostegno
educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza ed
il rientro nella stessa del minore secondo le modalità più idonee,
avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre strutture del
territorio e dell’opera delle associazioni familiari eventualmente indicate
dagli affidatari.
3. Le norme
di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, nel caso di minori
ospitati presso una comunità di tipo familiare o che si trovino presso un
istituto di assistenza pubblico o privato».
4. Lo Stato,
le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze e nei
limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono
con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia
affidataria».
TITOLO III
DELL’ADOZIONE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 6.
1. L’articolo 6
della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 6. – 1. L’adozione
è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi
non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni
separazione personale neppure di fatto.
2. I coniugi
devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere
i minori che intendano adottare.
3. L’età
degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di
quarantacinque anni l’età dell’adottando.
4. Il
requisito della stabilità del rapporto di cui al comma 1 può ritenersi
realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e
continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui
il tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità della
convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.
5. I limiti
di cui al comma 3 possono essere derogati, qualora il tribunale per i
minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non
altrimenti evitabile per il minore.
6. Non è
preclusa l’adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia
superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni, ovvero
quando essi siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno
sia in età minore, ovvero quando l’adozione riguardi un fratello o una
sorella del minore già dagli stessi adottato.
7. Ai
medesimi coniugi sono consentite più adozioni anche con atti successivi e
costituisce criterio preferenziale ai fini dell’adozione l’avere già
adottato un fratello dell’adottando o il fare richiesta di adottare più
fratelli, ovvero la disponibilità dichiarata all’adozione di minori che si
trovino nelle condizioni indicate dall’articolo 3, comma 1, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, concernente l’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate».
8. Nel caso
di adozione dei minori di età superiore a dodici anni o con handicap
accertato ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
lo Stato, le regioni e gli enti locali possono intervenire, nell’ambito
delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei
rispettivi bilanci, con specifiche misure di carattere economico,
eventualmente anche mediante misure di sostegno alla formazione e
all’inserimento sociale, fino all’età di diciotto anni degli adottati».
Art. 7.
1. L’articolo 7
della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 7. – 1.
L’adozione è consentita a favore dei minori dichiarati in stato di
adottabilità ai sensi degli articoli seguenti.
2. Il minore,
il quale ha compiuto gli anni quattordici, non può essere adottato se non
presta personalmente il proprio consenso, che deve essere manifestato anche
quando il minore compia l’età predetta nel corso del procedimento. Il
consenso dato può comunque essere revocato sino alla pronuncia definitiva
dell’adozione.
3. Se
l’adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito;
se ha un’età inferiore, deve essere sentito, in considerazione della sua
capacità di discernimento».
Capo II
DELLA DICHIARAZIONE
DI ADOTTABILITÀ
Art. 8.
1. L’articolo
8 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 8. – 1.
Sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del
distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia accertata la situazione di
abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori
o dei parenti tenuti a provvedervi, purchè la mancanza di assistenza non sia
dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio.
2. La
situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al
comma 1, anche quando i minori si trovino presso istituti di assistenza
pubblici o privati o comunità di tipo familiare ovvero siano in affidamento
familiare.
3. Non
sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui al comma 1 rifiutano
le misure di sostegno offerte dai servizi sociali locali e tale rifiuto viene
ritenuto ingiustificato dal giudice.
4. Il
procedimento di adottabilità deve svolgersi fin dall’inizio con
l’assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti, di cui
al comma 2 dell’articolo 10».
Art. 9.
1. L’articolo 9
della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 9. – 1.
Chiunque ha facoltà di segnalare all’autorità pubblica situazioni di
abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un
pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità debbono
riferire al più presto al procuratore della Repubblica presso il tribunale
per i minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni
minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del
proprio ufficio.
2. Gli
istituti di assistenza pubblici o privati e le comunità di tipo familiare
devono trasmettere semestralmente al procuratore della Repubblica presso il
tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede l’elenco di tutti i
minori collocati presso di loro con l’indicazione specifica, per ciascuno di
essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia
e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il procuratore della
Repubblica presso il tribunale per i minorenni, assunte le necessarie
informazioni, chiede al tribunale, con ricorso, di dichiarare l’adottabilità
di quelli tra i minori segnalati o collocati presso le comunità di tipo
familiare o gli istituti di assistenza pubblici o privati o presso una
famiglia affidataria, che risultano in situazioni di abbandono, specificandone
i motivi.
3. Il
procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che
trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione informativa, ogni sei
mesi, effettua o dispone ispezioni negli istituti di assistenza pubblici o
privati ai fini di cui al comma 2. Può procedere a ispezioni straordinarie in
ogni tempo.
4. Chiunque,
non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria
abitazione un minore, qualora l’accoglienza si protragga per un periodo
superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al
procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.
L’omissione della segnalazione può comportare l’inidoneità ad ottenere
affidamenti familiari o adottivi e l’incapacità all’ufficio tutelare.
5. Nello
stesso termine di cui al comma 4, uguale segnalazione deve essere effettuata
dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia parente entro il quarto
grado il figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi. L’omissione
della segnalazione può comportare la decadenza dalla potestà sul figlio a
norma dell’articolo 330 del codice civile e l’apertura della procedura di
adottabilità».
Art. 10.
1. L’articolo 10
della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 10. – 1.
Il presidente del tribunale per i minorenni o un giudice da lui delegato,
ricevuto il ricorso di cui all’articolo 9, comma 2, provvede all’immediata
apertura di un procedimento relativo allo stato di abbandono del minore.
Dispone immediatamente, all’occorrenza, tramite i servizi sociali locali o
gli organi di pubblica sicurezza, più approfonditi accertamenti sulle
condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull’ambiente in cui ha vissuto
e vive ai fini di verificare se sussiste lo stato di abbandono.
2. All’atto
dell’apertura del procedimento, sono avvertiti i genitori o, in mancanza, i
parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il
minore. Con lo stesso atto il presidente del tribunale per i minorenni li
invita a nominare un difensore e li informa della nomina di un difensore di
ufficio per il caso che essi non vi provvedano. Tali soggetti, assistiti dal
difensore, possono partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal
tribunale, possono presentare istanze anche istruttorie e prendere visione ed
estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo previa autorizzazione del
giudice.
3. Il
tribunale può disporre in ogni momento e fino all’affidamento preadottivo
ogni opportuno provvedimento provvisorio nell’interesse del minore, ivi
compresi il collocamento temporaneo presso una famiglia o una comunità di
tipo familiare, la sospensione della potestà dei genitori sul minore, la
sospensione dell’esercizio delle funzioni del tutore e la nomina di un
tutore provvisorio.
4. In caso di
urgente necessità, i provvedimenti di cui al comma 3 possono essere adottati
dal presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato.
5. Il
tribunale, entro trenta giorni, deve confermare, modificare o revocare i
provvedimenti urgenti assunti ai sensi del comma 4. Il tribunale provvede in
camera di consiglio con l’intervento del pubblico ministero, sentite tutte
le parti interessate ed assunta ogni necessaria informazione. Deve inoltre
essere sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di
età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. I
provvedimenti adottati debbono essere comunicati al pubblico ministero ed ai
genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del codice
civile».
Art. 11.
1. All’articolo
11, primo comma, della legge n. 184, dopo le parole: «parenti entro il
quarto grado» sono inserite le seguenti: «che abbiano rapporti significativi
con il minore».
Art. 12.
1.
All’articolo 12, quinto comma, della legge n. 184, le parole «ai sensi
del secondo comma dell’articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «ai
sensi del comma 3 dell’articolo 10».
Art. 13.
1. L’articolo 14
della legge n.184 è sostituito dal seguente:
«Art. 14. – 1.
Il tribunale per i minorenni può disporre, prima della dichiarazione di
adottabilità, la sospensione del procedimento, quando da particolari
circostanze emerse dalle indagini effettuate risulta che la sospensione può
riuscire utile nell’interesse del minore. In tal caso la sospensione è
disposta con ordinanza motivata per un periodo non superiore a un anno.
2. La
sospensione è comunicata ai servizi sociali locali competenti perché
adottino le iniziative opportune».
Art. 14.
1. L’articolo 15 della
legge n.184 è sostituito dal seguente:
«Art. 15. – 1.
A conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti dagli articoli
precedenti, ove risulti la situazione di abbandono di cui all’articolo 8, lo
stato di adottabilità del minore è dichiarato dal tribunale per i minorenni
quando:
a)
i genitori ed i parenti convocati ai sensi degli articoli 12 e 13 non si sono
presentati senza giustificato motivo;
b)
l’audizione dei soggetti di cui alla lettera a) ha dimostrato il
persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non
disponibilità ad ovviarvi;
c)
le prescrizioni impartite ai sensi dell’articolo 12 sono rimaste inadempiute
per responsabilità dei genitori.
2. La
dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è disposta dal
tribunale per i minorenni in camera di consiglio con sentenza, sentito il
pubblico ministero, nonché il rappresentante dell’istituto di assistenza
pubblico o privato o della comunità di tipo familiare presso cui il minore è
collocato o la persona cui egli è affidato. Devono essere, parimenti, sentiti
il tutore, ove esista, ed il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche
il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di
discernimento.
3. La
sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai
parenti indicati nel primo comma dell’articolo 12, al tutore, nonché al
curatore speciale ove esistano, con contestuale avviso agli stessi del loro
diritto di proporre impugnazione nelle forme e nei termini di cui
all’articolo 17».
Art. 15.
1. L’articolo 16
della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 16. – 1.
Il tribunale per i minorenni, esaurita la procedura prevista nei precedenti
articoli e qualora ritenga che non sussistano i presupposti per la pronuncia
per lo stato di adottabilità dichiara che non vi è luogo a provvedere.
2. La
sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai
parenti indicati nel primo comma dell’articolo 12, nonché al tutore e al
curatore speciale ove esistano. Il tribunale per i minorenni adotta i
provvedimenti opportuni nell’interesse del minore.
3. Si
applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile».
Art. 16.
1. L’articolo 17
della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 17. – 1.
Avverso la sentenza il pubblico ministero e le altre parti possono proporre
impugnazione avanti la Corte d’appello, sezione per i minorenni, entro
trenta giorni dalla notificazione. La Corte, sentite le parti e il pubblico
ministero ed effettuato ogni altro opportuno accertamento, pronuncia sentenza
in camera di consiglio e provvede al deposito della stessa in cancelleria,
entro quindici giorni dalla pronuncia. La sentenza è notificata d’ufficio
al pubblico ministero e alle altre parti.
2. Avverso la
sentenza della Corte d’appello è ammesso ricorso per Cassazione, entro
trenta giorni dalla notificazione, per i motivi di cui ai numeri 3, 4 e 5 del
primo comma dell’articolo 360 del codice di procedura civile. Si applica
altresì il secondo comma dello stesso articolo.
3. L’udienza
di discussione dell’appello e del ricorso deve essere fissata entro sessanta
giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi».
Art. 17.
1. L’articolo 18
della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 18. – 1.
La sentenza definitiva che dichiara lo stato di adottabilità è trascritta, a
cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, su apposito registro
conservato presso la cancelleria del tribunale stesso. La trascrizione deve
essere effettuata entro il decimo giorno successivo a quello della
comunicazione che la sentenza di adottabilità è divenuta definitiva. A
questo effetto, il cancelliere del giudice dell’impugnazione deve inviare
immediatamente apposita comunicazione al cancelliere del tribunale per i
minorenni».
Art. 18.
1. L’articolo 21
della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 21. – 1.
Lo stato di adottabilità cessa altresì per revoca, nell’interesse del
minore, in quanto siano venute meno le condizioni di cui all’articolo 8,
comma 1, successivamente alla sentenza di cui al comma 2 dell’articolo 15.
2. La revoca
è pronunciata dal tribunale per i minorenni d’ufficio o su istanza del
pubblico ministero, dei genitori, del tutore.
3. Il
tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
4. Nel caso
in cui sia in atto l’affidamento preadottivo, lo stato di adottabilità non
può essere revocato».
Capo III
DELL’AFFIDAMENTO PREADOTTIVO
Art. 19.
1. L’articolo 22
della legge n.184 è sostituito dal seguente:
«Art. 22. – 1.
Coloro che intendono adottare devono presentare domanda al tribunale per i
minorenni, specificando l’eventuale disponibilità ad adottare più fratelli
ovvero minori che si trovino nelle condizioni indicate dall’articolo 3,
comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate. È ammissibile la presentazione di più domande anche successive
a più tribunali per i minorenni, purchè in ogni caso se ne dia comunicazione
a tutti i tribunali precedentemente aditi. I tribunali cui la domanda è
presentata possono richiedere copia degli atti di parte ed istruttori,
relativi ai medesimi coniugi, agli altri tribunali; gli atti possono altresì
essere comunicati d’ufficio. La domanda decade dopo tre anni dalla
presentazione e può essere rinnovata.
2. In ogni
momento a coloro che intendono adottare devono essere fornite, se richieste,
notizie sullo stato del procedimento.
3. Il
tribunale per i minorenni, accertati previamente i requisiti di cui
all’articolo 6, dispone l’esecuzione delle adeguate indagini di cui al
comma 4, ricorrendo ai servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o
associati, nonché avvalendosi delle competenti professionalità delle aziende
sanitarie locali ed ospedaliere, dando precedenza nella istruttoria alle
domande dirette all’adozione di minori di età superiore a cinque anni o con
handicap accertato ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio
1992, n. 104.
4. Le
indagini, che devono essere tempestivamente avviate e concludersi entro
centoventi giorni, riguardano in particolare la capacità di educare il
minore, la situazione personale ed economica, la salute, l’ambiente
familiare dei richiedenti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano
adottare il minore. Con provvedimento motivato, il termine entro il quale
devono concludersi le indagini può essere prorogato una sola volta e per non
più di centoventi giorni.
5. Il
tribunale per i minorenni, in base alle indagini effettuate, sceglie tra le
coppie che hanno presentato domanda quella maggiormente in grado di
corrispondere alle esigenze del minore.
6. Il
tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, sentiti il pubblico
ministero, gli ascendenti dei richiedenti ove esistano, il minore che abbia
compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in
considerazione della sua capacità di discernimento, omessa ogni altra
formalità di procedura, dispone, senza indugio, l’affidamento preadottivo,
determinandone le modalità con ordinanza. Il minore che abbia compiuto gli
anni quattordici deve manifestare espresso consenso all’affidamento alla
coppia prescelta.
7. Il
tribunale per i minorenni deve in ogni caso informare i richiedenti sui fatti
rilevanti, relativi al minore, emersi dalle indagini. Non può essere disposto
l’affidamento di uno solo di più fratelli, tutti in stato di adottabilità,
salvo che non sussistano gravi ragioni. L’ordinanza è comunicata al
pubblico ministero, ai richiedenti ed al tutore. Il provvedimento di
affidamento preadottivo è immediatamente, e comunque non oltre dieci giorni,
annotato a cura del cancelliere a margine della trascrizione di cui
all’articolo 18.
8. Il tribunale per
i minorenni vigila sul buon andamento dell’affidamento preadottivo
avvalendosi anche del giudice tutelare e dei servizi locali sociali e
consultoriali. In caso di accertate difficoltà, convoca, anche separatamente,
gli affidatari e il minore, alla presenza, se del caso, di uno psicologo, al
fine di valutare le cause all’origine delle difficoltà. Ove necessario,
dispone interventi di sostegno psicologico e sociale».
Art. 20.
1. L’articolo 23 della
legge n.184 è sostituito dal seguente:
«Art. 23. – 1.
L’affidamento preadottivo è revocato dal tribunale per i minorenni
d’ufficio o su istanza del pubblico ministero o del tutore o di coloro che
esercitano la vigilanza di cui all’articolo 22, comma 8, quando vengano
accertate difficoltà di idonea convivenza ritenute non superabili. Il
provvedimento relativo alla revoca è adottato dal tribunale per i minorenni,
in camera di consiglio, con decreto motivato. Debbono essere sentiti, oltre al
pubblico ministero ed al presentatore dell’istanza di revoca, il minore che
abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in
considerazione della sua capacità di discernimento, gli affidatari, il tutore
e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno.
2. Il decreto
è comunicato al pubblico ministero, al presentatore dell’istanza di revoca,
agli affidatari ed al tutore. Il decreto che dispone la revoca
dell’affidamento preadottivo è annotato a cura del cancelliere entro dieci
giorni a margine della trascrizione di cui all’articolo 18.
3. In caso di
revoca, il tribunale per i minorenni adotta gli opportuni provvedimenti
temporanei in favore del minore ai sensi dell’articolo 10, comma 3. Si
applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile».
Capo IV
DELLA DICHIARAZIONE DI ADOZIONE
Art. 21.
1. L’articolo
25 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 25. – 1.
Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità,
decorso un anno dall’affidamento, sentiti i coniugi adottanti, il minore che
abbia compiuto gli anni dodici e il minore di età inferiore, in
considerazione della sua capacità di discernimento, il pubblico ministero, il
tutore e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno,
verifica che ricorrano tutte le condizioni previste dal presente capo e, senza
altra formalità di procedura, provvede sull’adozione con sentenza in camera
di consiglio, decidendo di fare luogo o di non fare luogo all’adozione. Il
minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso
consenso all’adozione nei confronti della coppia prescelta.
2. Qualora la
domanda di adozione venga proposta da coniugi che hanno discendenti legittimi
o legittimati, questi, se maggiori degli anni quattordici, debbono essere
sentiti.
3.
Nell’interesse del minore il termine di cui al comma 1 può essere prorogato
di un anno, d’ufficio o su domanda dei coniugi affidatari, con ordinanza
motivata.
4. Se uno dei
coniugi muore o diviene incapace durante l’affidamento preadottivo,
l’adozione, nell’interesse del minore, può essere ugualmente disposta ad
istanza dell’altro coniuge nei confronti di entrambi, con effetto, per il
coniuge deceduto, dalla data della morte.
5. Se nel
corso dell’affidamento preadottivo interviene separazione tra i coniugi
affidatari, l’adozione può essere disposta nei confronti di uno solo o di
entrambi, nell’esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o i
coniugi ne facciano richiesta.
6. La
sentenza che decide sull’adozione è comunicata al pubblico ministero, ai
coniugi adottanti ed al tutore.
7. Nel
caso di provvedimento negativo viene meno l’affidamento preadottivo ed il
tribunale per i minorenni assume gli opportuni provvedimenti temporanei in
favore del minore ai sensi dell’articolo 10, comma 3. Si applicano gli
articoli 330 e seguenti del codice civile».
Art. 22.
1. L’articolo
26 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 26. – 1.
Avverso la sentenza che dichiara se fare luogo o non fare luogo
all’adozione, entro trenta giorni dalla notifica, può essere proposta
impugnazione davanti alla sezione per i minorenni della Corte d’appello da
parte del pubblico ministero, dagli adottanti e dal tutore del minore. La
Corte d’appello, sentite le parti ed esperito ogni accertamento ritenuto
opportuno, pronuncia sentenza. La sentenza è notificata d’ufficio alle
parti per esteso.
2. Avverso la
sentenza della Corte d’appello è ammesso ricorso per Cassazione, che deve
essere proposto entro trenta giorni dalla notifica della stessa, solo per i
motivi di cui al primo comma, numero 3, dell’articolo 360 del codice di
procedura civile.
3.
L’udienza di discussione dell’appello e del ricorso per Cassazione deve
essere fissata entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti
introduttivi.
4. La
sentenza che pronuncia l’adozione, divenuta definitiva, è immediatamente
trascritta nel registro di cui all’articolo 18 e comunicata all’ufficiale
dello stato civile che la annota a margine dell’atto di nascita
dell’adottato. A questo effetto, il cancelliere del giudice
dell’impugnazione deve immediatamente dare comunicazione della definitività
della sentenza al cancelliere del tribunale per i minorenni.
5. Gli
effetti dell’adozione si producono dal momento della definitività della
sentenza».
Art. 23.
1. All’articolo 27,
secondo comma, della legge n. 184, le parole «ai sensi dell’articolo
25, quinto comma» sono sostituite dalle seguenti «ai sensi dell’articolo
25, comma 5».
Art. 24.
1. L’articolo 28
della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 28. – 1.
Il minore adottato è informato di tale sua condizione ed i genitori adottivi
vi provvedono nei modi e termini che essi ritengono più opportuni.
2. Qualunque
attestazione di stato civile riferita all’adottato deve essere rilasciata
con la sola indicazione del nuovo cognome e con l’esclusione di qualsiasi
riferimento alla paternità e alla maternità del minore e dell’annotazione
di cui all’articolo 26, comma 4.
3.
L’ufficiale di stato civile, l’ufficiale di anagrafe e qualsiasi altro
ente pubblico o privato, autorità o pubblico ufficio debbono rifiutarsi di
fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali
possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione
espressa dell’autorità giudiziaria. Non è necessaria l’autorizzazione
qualora la richiesta provenga dall’ufficiale di stato civile, per verificare
se sussistano impedimenti matrimoniali.
4. Le
informazioni concernenti l’identità dei genitori biologici possono essere
fornite ai genitori adottivi, quali esercenti la potestà dei genitori, su
autorizzazione del tribunale per i minorenni, solo se sussistono gravi e
comprovati motivi. Il tribunale accerta che l’informazione sia preceduta e
accompagnata da adeguata preparazione e assistenza del minore. Le informazioni
possono essere fornite anche al responsabile di una struttura ospedaliera o di
un presidio sanitario, ove ricorrano i presupposti della necessità e della
urgenza e vi sia grave pericolo per la salute del minore.
5. L’adottato,
raggiunta l’età di venticinque anni, può accedere a informazioni che
riguardano la sua origine e l’identità dei propri genitori biologici. Può
farlo anche raggiunta la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati
motivi attinenti alla sua salute psico-fisica. L’istanza deve essere
presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza.
6. Il
tribunale per i minorenni procede all’audizione delle persone di cui ritenga
opportuno l’ascolto; assume tutte le informazioni di carattere sociale e
psicologico, al fine di valutare che l’accesso alle notizie di cui al comma
5 non comporti grave turbamento all’equilibrio psico-fisico del richiedente.
Definita l’istruttoria, il tribunale per i minorenni autorizza con decreto
l’accesso alle notizie richieste.
7.
L’accesso alle informazioni non è consentito se l’adottato non sia stato
riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e qualora anche uno solo dei
genitori biologici abbia dichiarato di non voler essere nominato, o abbia
manifestato il consenso all’adozione a condizione di rimanere anonimo.
8. Fatto
salvo quanto previsto dai commi precedenti, l’autorizzazione non è
richiesta per l’adottato maggiore di età quando i genitori adottivi sono
deceduti o divenuti irreperibili».
TITOLO IV
DELL’ADOZIONE IN CASI
PARTICOLARI
Capo I
DELL’ADOZIONE IN CASI
PARTICOLARI
E DEI SUOI EFFETTI
Art. 25.
1. L’articolo 44
della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 44. – 1.
I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di
cui al comma 1 dell’articolo 7:
a)
da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da
preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre
e di madre;
b)
dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altro
coniuge;
c)
quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall’articolo 3, comma
1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di
madre;
soppressa
d) quando
vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.
2.
L’adozione, nei casi indicati nel comma 1, è consentita anche in presenza
di figli legittimi.
3. Nei casi
di cui alle lettere a), c), e d) del comma 1 l’adozione
è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato. Se
l’adottante è persona coniugata e non separata, l’adozione può essere
tuttavia disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi.
4. Nei casi
di cui alle lettere a) e d) del comma 1 l’età
dell’adottante deve superare di almeno diciotto anni quella di coloro che
egli intende adottare».
Art. 26.
1. L’articolo 45
della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 45. – 1.
Nel procedimento di adozione nei casi previsti dall’articolo 44 si
richiede il consenso dell’adottante e dell’adottando che abbia compiuto il
quattordicesimo anno di età.
2. Se
l’adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito;
se ha una età inferiore, deve essere sentito, in considerazione della sua
capacità di discernimento.
3. In ogni
caso, se l’adottando non ha compiuto gli anni quattordici, l’adozione deve
essere disposta dopo che sia stato sentito il suo legale rappresentante.
4. Quando
l’adozione deve essere disposta nel caso previsto dall’articolo 44, comma
1, lettera c), deve essere sentito il legale rappresentante
dell’adottando in luogo di questi, se lo stesso non può esserlo o non può
prestare il proprio consenso ai sensi del presente articolo a causa delle sue
condizioni di minorazione».
Art. 27.
1. L’articolo 47
della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 47. – 1.
L’adozione produce i suoi effetti dalla data della sentenza che la
pronuncia. Finché la sentenza non è emanata, tanto l’adottante quanto
l’adottando possono revocare il loro consenso.
2. Se uno dei
coniugi muore dopo la prestazione del consenso e prima della emanazione della
sentenza, si può procedere, su istanza dell’altro coniuge, al compimento
degli atti necessari per l’adozione.
3. Se
l’adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte
dell’adottante».
Art. 28.
1. L’articolo 49
della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 49. – 1.
L’adottante deve fare l’inventario dei beni dell’adottato e trasmetterlo
al giudice tutelare entro trenta giorni dalla data della comunicazione della
sentenza di adozione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
contenute nella sezione III del capo I del titolo X del libro primo del codice
civile.
2.
L’adottante che omette di fare l’inventario nel termine stabilito o fa un
inventario infedele può essere privato dell’amministrazione dei beni dal
giudice tutelare, salvo l’obbligo del risarcimento dei danni».
Capo II
DELLE FORME DELL’ADOZIONE
IN CASI PARTICOLARI
Art. 29.
1. La lettera a)
del terzo comma dell’articolo 57 della legge n. 184 è sostituita dalla
seguente:
«a)
l’idoneità affettiva e la capacità di educare e istruire il minore, la
situazione personale ed economica, la salute, l’ambiente familiare degli
adottanti;».
TITOLO V
MODIFICHE AL TITOLO VIII DEL
LIBRO PRIMO DEL CODICE CIVILE
Art. 30.
1. L’articolo 313
del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 313. -
(Provvedimento del tribunale) – Il tribunale, in camera di consiglio,
sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di procedura,
provvede con sentenza decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione.
L’adottante, il
pubblico ministero, l’adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione,
possono proporre impugnazione avanti la Corte d’appello, che decide in
camera di consiglio, sentito il pubblico ministero».
Art. 31.
1. L’articolo 314
del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 314. - (Pubblicità)
– La sentenza definitiva che pronuncia l’adozione è trascritta a cura del
cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a
quello della relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque giorni
dal deposito, da parte del cancelliere del giudice dell’impugnazione, su
apposito registro e comunicata all’ufficiale di stato civile per
l’annotazione a margine dell’atto di nascita dell’adottato.
Con la procedura di
cui al primo comma deve essere altresì trascritta ed annotata la sentenza di
revoca della adozione, passata in giudicato.
L’autorità
giudiziaria può inoltre ordinare la pubblicazione della sentenza che
pronuncia l’adozione o della sentenza di revoca nei modi che ritiene
opportuni».
TITOLO VI
NORME FINALI, PENALI
E TRANSITORIE
Art. 32.
1. All’articolo
35, comma 4, della legge n. 184, le parole: «può essere sentito ove sia
opportuno e» sono sostituite dalle seguenti: «deve essere sentito».
2. All’articolo
52, secondo comma, della legge n. 184, le parole: «e, se opportuno,
anche di età inferiore» sono sostituite dalle seguenti: «e anche di età
inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento».
3. All’articolo
79, terzo comma, della legge n. 184, le parole: «, se opportuno,» sono
sostituite dalle seguenti: «, in considerazione della loro capacità di
discernimento,».
Art. 33.
1. All’articolo
43, primo comma, della legge n. 184, le parole: «di cui al sesto,
settimo e ottavo comma dell’articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «di
cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 9».
Art. 34.
1. L’articolo
70 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 70. – 1.
I pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio che omettono di
riferire alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni
sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a
conoscenza in ragione del proprio ufficio, sono puniti ai sensi
dell’articolo 328 del codice penale. Gli esercenti un servizio di pubblica
necessità sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la
multa da lire 500.000 a lire 2.500.000.
2. I
rappresentanti degli istituti di assistenza pubblici o privati che omettono di
trasmettere semestralmente alla procura della Repubblica presso il tribunale
per i minorenni l’elenco di tutti i minori ricoverati o assistiti, ovvero
forniscono informazioni inesatte circa i rapporti familiari concernenti i
medesimi, sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la
multa da lire 500.000 a lire 5.000.000».
Art. 35.
1. Il primo comma
dell’articolo 71 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Chiunque, in
violazione delle norme di legge in materia di adozione, affida a terzi con
carattere definitivo un minore, ovvero lo avvia all’estero perché sia
definitivamente affidato, è punito con la reclusione da uno a tre anni».
2. Il sesto comma
dell’articolo 71 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Chiunque svolga
opera di mediazione al fine di realizzare l’affidamento di cui al primo
comma è punito con la reclusione fino ad un anno o con multa da lire 500.000
a lire 5.000.000.»
Art. 36.
1. Il primo comma
dell’articolo 73 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Chiunque essendone
a conoscenza in ragione del proprio ufficio fornisce qualsiasi notizia atta a
rintracciare un minore nei cui confronti sia stata pronunciata adozione o
rivela in qualsiasi modo notizie circa lo stato di figlio legittimo per
adozione è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire
200.000 a lire 2.000.000».
Art. 37.
1. All’articolo
330, secondo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o
abusa del minore».
2. All’articolo
333, primo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o
abusa del minore».
3. All’articolo
336 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Per i
provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono
assistiti da un difensore, anche a spese dello Stato nei casi previsti dalla
legge».
Art. 38.
1. L’articolo 80
della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 80. – 1.
Il giudice, se del caso ed anche in relazione alla durata dell’affidamento,
può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali
relative al minore siano erogati temporaneamente in favore dell’affidatario.
2. Le
disposizioni di cui all’articolo 12 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, all’articolo 6 della legge 9
dicembre 1977, n. 903, e alla legge 8 marzo 2000, n. 53, si
applicano anche agli affidatari di cui al comma 1.
3. Alle
persone affidatarie si estendono tutti i benefici in tema di astensione
obbligatoria e facoltativa dal lavoro, di permessi per malattia, di riposi
giornalieri, previsti per i genitori biologici.
4. Le regioni
determinano le condizioni e modalità di sostegno alle famiglie, persone e
comunità di tipo familiare che hanno minori in affidamento, affinchè tale
affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l’idoneità
all’accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche».
Art. 39.
1. Dopo i primi due
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente
con cadenza triennale, il Ministro della giustizia e il Ministro per la
solidarietà sociale, di concerto con la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
nell’ambito delle rispettive competenze, trasmettono al Parlamento una
relazione sullo stato di attuazione della presente legge, al fine di
verificarne la funzionalità in relazione alle finalità perseguite e la
rispondenza all’interesse del minore, in particolare per quanto attiene
all’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 6, commi 3 e 5,
della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall’articolo 6
della presente legge.
Art. 40.
1. Per le finalità
perseguite dalla presente legge è istituita, entro e non oltre centottanta
giorni dalla data della sua entrata in vigore, anche con l’apporto dei dati
forniti dalle singole regioni, presso il Ministero della giustizia, una banca
dati relativa ai minori dichiarati adottabili, nonché ai coniugi aspiranti
all’adozione nazionale e internazionale, con indicazione di ogni
informazione atta a garantire il miglior esito del procedimento. I dati
riguardano anche le persone singole disponibili all’adozione in relazione ai
casi di cui all’articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come
sostituito dall’articolo 25 della presente legge.
2. La banca dati è
resa disponibile, attraverso una rete di collegamento, a tutti i tribunali per
i minorenni e deve essere periodicamente aggiornata con cadenza trimestrale.
3. Con regolamento
del Ministro della giustizia sono disciplinate le modalità di attuazione e di
organizzazione della banca dati, anche per quanto attiene all’adozione dei
dispositivi necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati.
4. Dall’attuazione
del presente articolo non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato.
Art. 41.
1. La presente legge entra
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale
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