Art. 5
Cosa deve fare una famiglia affidataria
Accettare il bambino affidatogli , provvedere al mantenimento e
alleducazione del minore in affidamento, favorire, in collaborazione con gli
operatori sociali, i rapporti ed il rientro nella famiglia d'origine.
L'intero
testo della legge 104 :
Aggiornamento alla GU 07/01/2000
214. MATERNITA' E INFANZIA
L. 4 maggio 1983, n. 184 (1).
Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei
minori (1/circ).
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 maggio 1983,
n. 133, S.O.
(1/circ) Con riferimento al presente
provvedimento è stata emanata la seguente circolare:
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza
sociale): Circ. 1 aprile 1999, n. 77.
TITOLO I
Dell'affidamento dei minori
1. Il minore ha diritto di essere educato
nell'ambito della propria famiglia.
Tale diritto è disciplinato dalle disposizioni
della presente legge e dalle altre leggi speciali.
2. Il minore che sia temporaneamente privo di un
ambiente familiare idoneo può essere affidato ad un'altra famiglia, possibilmente con figli
minori, o ad una persona singola, o ad una comunità di tipo familiare, al fine di assicurargli il
mantenimento, l'educazione e l'istruzione.
Ove non sia possibile un conveniente affidamento
familiare, è consentito il ricovero del minore in un istituto di assistenza pubblico o privato, da
realizzarsi di preferenza nell'ambito della regione di residenza del minore stesso.
3. L'istituto di assistenza pubblico o privato
esercita i poteri tutelari sul minore ricoverato o assistito, secondo le norme del capo I del titolo X del
libro I del codice civile, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore, ed in tutti i casi nei quali
l'esercizio della potestà dei genitori o della tutela sia impedito. All'istituto di assistenza spettano i
poteri e gli obblighi dell'affidatario di cui all'articolo 5.
Nel caso in cui i genitori riprendano l'esercizio
della potestà, l'istituto deve chiedere al giudice tutelare di fissare eventualmente limiti o condizioni a
tale esercizio.
(giurisprudenza)
4. L'affidamento familiare è disposto dal
servizio locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal
tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di età inferiore. Il giudice
tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.
Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la
potestà o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e
seguenti del codice civile.
Nel provvedimento di affidamento familiare
debbono essere indicate specificatamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell'esercizio
dei poteri riconosciuti all'affidatario. Deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata
dell'affidamento ed il servizio locale cui è attribuita la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere
costantemente informati il giudice tutelare od il tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di
provvedimento emesso ai sensi del primo o del secondo comma.
L'affidamento familiare cessa con provvedimento
della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la
situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in
cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.
Il giudice tutelare, trascorso il periodo di
durata previsto ovvero intervenute le circostanze di cui al comma precedente, richiede, se necessario, al
competente tribunale per i minorenni l'adozione di ulteriori provvedimenti nell'interesse del
minore.
Il tribunale, sulla richiesta del giudice
tutelare o d'ufficio nell'ipotesi di cui al secondo comma, provvede ai sensi dello stesso comma.
5. L'affidatario deve accogliere presso di sé il
minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle
indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del
codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni eventualmente stabilite dall'autorità affidante.
Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni dell'articolo 316 del codice civile.
L'affidatario deve agevolare i rapporti tra il
minore e i suoi genitori e favorirne il reinserimento nella famiglia di origine.
Le norme di cui ai commi precedenti si applicano,
in quanto compatibili, nel caso di minori ospitati presso una comunità alloggio o ricoverati presso
un istituto.
TITOLO II
Dell'adozione
Capo I - Disposizioni generali
(giurisprudenza)
6. L'adozione è permessa ai coniugi uniti in
matrimonio da almeno tre anni tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto e che
siano idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendono adottare.
L'età degli adottanti deve superare di almeno
diciotto e di non più di quaranta anni l'età dell'adottando (1/a).
Sono consentite ai medesimi coniugi più adozioni
anche con atti successivi (1/cost) (3/cost).
(1/a) La Corte costituzionale, con sentenza 18
marzo-1° aprile 1992, n. 148 (Gazz. Uff. 8 aprile 1992, n. 15 - Serie speciale), ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, nella parte in cui non consente l'adozione di uno o
più fratelli in stato di adottabilità, quando per uno di essi l'età degli adottanti supera di più di
quarant'anni l'età dell'adottando e dalla separazione deriva ai minori un danno grave per il venir meno della
comunanza di vita e di educazione; con sentenza 18-24 luglio 1996, n. 303 (Gazz. Uff. 31 luglio 1996,
n. 31 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, nella
parte in cui non prevede che il giudice possa disporre l'adozione, valutando esclusivamente l'interesse
del minore, quando l'età di uno dei coniugi adottanti superi di oltre quaranta anni l'età
dell'adottando, pur rimanendo la differenza di età compresa in quella che di solito intercorre tra genitori e figli, se
dalla mancata adozione deriva un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore; con sentenza
28 settembre-9 ottobre 1998, n. 349 (Gazz. Uff. 14 ottobre 1998, n. 41 - Serie speciale), ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, nella parte in cui non prevede che il
giudice possa disporre l'adozione, valutando esclusivamente l'interesse del minore, quando
l'età di uno dei coniugi adottanti non superi di almeno diciotto anni l'età dell'adottando, pur
rimanendo la differenza di età compresa in quella che di solito intercorre tra genitori e figli, se dalla mancata
adozione deriva un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore; con sentenza 5-9 luglio
1999, n. 283 (Gazz. Uff. 14 luglio 1999, n. 28, Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 6, secondo comma, nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre l'adozione,
valutando esclusivamente l'interesse del minore, quando l'età dei coniugi adottanti superi di
oltre quaranta anni l'età dell'adottando, pur rimanendo la differenza di età compresa in quella che di
solito intercorre tra genitori e figli, se dalla mancata adozione deriva un danno grave e non altrimenti
evitabile per il minore.
(1/cost) La Corte costituzionale con sentenza
13-24 luglio 1995, n. 361 (Gazz. Uff. 16 agosto 1995, n. 34, Serie speciale) ha dichiarato non fondata
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, sollevata in riferimento agli artt. 31 e 32 della
Costituzione.
(3/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 28
gennaio-5 febbraio 1998, n. 10 (Gazz. Uff. 11 febbraio 1998, n. 6, Serie speciale), ha
dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 30, sollevata in riferimento agli
artt. 2, 3, 10 e 31 della Costituzione.
7. L'adozione è consentita a favore dei minori
dichiarati in stato di adottabilità ai sensi degli articoli seguenti.
Il minore, il quale ha compiuto gli anni
quattordici, non può essere adottato se non presta personalmente il proprio consenso, che deve
essere manifestato anche quando il minore compia l'età sopraindicata nel corso del procedimento. Il
consenso dato può comunque essere revocato sino alla pronuncia definitiva dell'adozione.
Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve
essere personalmente sentito; se ha una età inferiore può, se opportuno, essere sentito, salvo che
l'audizione non comporti pregiudizio per il minore.
Capo II - Della dichiarazione di adottabilità (giurisprudenza)
8. Sono dichiarati anche d'ufficio in stato di
adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori in situazione di
abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a
provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio.
La situazione di abbandono sussiste, sempre che
ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, anche quando i minori siano ricoverati presso
istituti di assistenza o si trovino in affidamento familiare.
Non sussiste causa di forza maggiore quando i
soggetti di cui al primo comma rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi locali e tale
rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice.
(giurisprudenza)
9. Chiunque ha facoltà di segnalare alla
autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età.
I pubblici ufficiali, gli incaricati di un
pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità, debbono riferire al più presto al tribunale per
i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengono a conoscenza in ragione
del proprio ufficio.
La situazione di abbandono può essere accertata
anche d'ufficio dal giudice.
Gli istituti di assistenza pubblici o privati
devono trasmettere semestralmente al giudice tutelare del luogo, ove hanno sede, l'elenco di tutti i minori
ricoverati con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori,
dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il giudice tutelare, assunte
le necessarie informazioni, riferisce al tribunale per i minorenni sulle condizioni di quelli tra i
ricoverati che risultano in situazioni di abbandono, specificandone i motivi.
Il giudice tutelare, ogni sei mesi, procede ad
ispezioni negli istituti ai fini di cui al comma precedente.
Può procedere ad ispezioni straordinarie in ogni
tempo.
Chiunque, non essendo parente entro il quarto
grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza si protragga per un
periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al giudice tutelare,
che trasmette gli atti al tribunale per i minorenni con relazione informativa. L'omissione della
segnalazione può comportare l'inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità
all'ufficio tutelare.
Nello stesso termine di cui al comma precedente
uguale segnalazione deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia
parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi.
L'omissione della segnalazione può comportare la
decadenza dalla potestà sul figlio a norma dell'articolo 330 del codice civile e l'apertura
della procedura di adottabilità.
(giurisprudenza)
10. Il presidente del tribunale per i minorenni,
o un giudice da lui delegato, ricevute le informazioni di cui all'articolo precedente, dispone di urgenza
tramite i servizi locali e gli organi di pubblica sicurezza approfonditi accertamenti sulle condizioni
giuridiche e di fatto del minore, sull'ambiente in cui ha vissuto e vive ai fini di verificare se sussiste
lo stato di abbandono.
Il tribunale può disporre in ogni momento e fino
al provvedimento di affidamento preadottivo ogni opportuno provvedimento temporaneo nell'interesse
del minore, ivi comprese, se del caso, la sospensione della potestà dei genitori sul
figlio e dell'esercizio delle funzioni del tutore e la nomina di un tutore provvisorio.
In caso di urgente necessità, i provvedimenti di
cui al comma precedente possono essere adottati dal presidente del tribunale per i minorenni o da un
giudice da lui delegato.
Il tribunale, entro trenta giorni, deve
confermare, modificare o revocare i provvedimenti urgenti così assunti.
Il tribunale provvede in camera di consiglio,
sentito il pubblico ministero, i genitori, il tutore, il rappresentante dell'istituto presso cui il minore
è ricoverato o la persona cui egli è affidato e tenuto conto di ogni altra idonea informazione. Deve
inoltre essere sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età
inferiore. I provvedimenti adottati debbono essere comunicati al pubblico ministero ed ai genitori.
Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e
seguenti del codice civile (2/cost).
(2/cost) La Corte costituzionale con sentenza
8-10 maggio 1995, n. 160 (Gazz. Uff. 12 maggio 1995, n. 20, serie speciale), ha dichiarato non
fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, sollevata, in
riferimento all'art. 24 della Costituzione.
(giurisprudenza)
11. Quando dalle indagini previste nell'articolo
precedente risultano deceduti i genitori del minore e non risultano esistenti parenti entro il quarto
grado, il tribunale per i minorenni provvede a dichiarare lo stato di adottabilità, salvo che esistano
istanze di adozione ai sensi dell'articolo 44. In tal caso il tribunale per i minorenni decide nell'esclusivo
interesse del minore.
Nel caso in cui non risulti l'esistenza di
genitori naturali che abbiano riconosciuto il minore o la cui paternità o maternità sia stata dichiarata
giudizialmente, il tribunale per i minorenni, senza eseguire ulteriori accertamenti, provvede immediatamente
alla dichiarazione dello stato di adottabilità a meno che non vi sia richiesta di sospensione della
procedura da parte di chi, affermando di essere uno dei genitori naturali, chiede termine per provvedere
al riconoscimento. La sospensione può essere disposta dal tribunale per un periodo massimo di
due mesi sempreché nel frattempo il minore sia assistito dal genitore naturale o dai parenti
fino al quarto grado o in altro modo conveniente, permanendo comunque un rapporto con il genitore
naturale.
Nel caso di non riconoscibilità per difetto di
età del genitore, la procedura è rinviata anche d'ufficio sino al compimento del sedicesimo anno di età
del genitore naturale, purché sussistano le condizioni menzionate nel comma precedente. Al compimento
del sedicesimo anno, il genitore può chiedere ulteriore sospensione per altri due mesi.
Ove il tribunale sospenda o rinvii la procedura
ai sensi dei commi precedenti, nomina al minore, se necessario, un tutore provvisorio.
Se entro detti termini viene effettuato il
riconoscimento, deve dichiararsi chiusa la procedura, ove non sussista abbandono morale e materiale. Se
trascorrono i termini senza che sia stato effettuato il riconoscimento, si provvede senza altra
formalità di procedura alla pronuncia dello stato di adottabilità.
Il tribunale, in ogni caso, anche a mezzo dei
servizi locali, informa entrambi i presunti genitori, se possibile, o comunque quello reperibile, che si
possono avvalere delle facoltà di cui al secondo e terzo comma.
Intervenuta la dichiarazione di adottabilità e
l'affidamento preadottivo, il riconoscimento è privo di efficacia. Il giudizio per la dichiarazione
giudiziale di paternità o maternità è sospeso di diritto e si estingue ove segua la pronuncia di adozione
divenuta definitiva (2/cost).
(2/cost) La Corte costituzionale con sentenza
8-10 maggio 1995, n. 160 (Gazz. Uff. 12 maggio 1995, n. 20, serie speciale), ha dichiarato non
fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, sollevata, in
riferimento all'art. 24 della Costituzione.
(giurisprudenza)
12. Quando attraverso le indagini effettuate
consta l'esistenza dei genitori o di parenti entro il quarto grado indicati nell'articolo precedente, che
abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore, e ne è nota la residenza, il presidente del
tribunale per i minorenni con decreto motivato fissa la loro comparizione, entro un congruo termine, dinanzi a
sé o ad un giudice da lui delegato.
Nel caso in cui i genitori o i parenti risiedano
fuori dalla circoscrizione del tribunale per i minorenni che procede, la loro audizione può essere
delegata al tribunale per i minorenni del luogo della loro residenza.
In caso di residenza all'estero è delegata
l'autorità consolare competente.
Udite le dichiarazioni dei genitori o dei
parenti, il presidente del tribunale per i minorenni o il giudice delegato, ove ne ravvisi l'opportunità,
impartisce con decreto motivato ai genitori o ai parenti prescrizioni idonee a garantire l'assistenza
morale, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore, stabilendo al tempo stesso periodici
accertamenti da eseguirsi direttamente o avvalendosi del giudice tutelare o dei servizi locali, ai quali
può essere affidato l'incarico di operare al fine di più validi rapporti tra il minore e la famiglia.
Il presidente o il giudice delegato può,
altresì, chiedere al pubblico ministero di promuovere l'azione per la corresponsione degli alimenti a carico di
chi vi è tenuto per legge e, al tempo stesso, dispone, ove d'uopo, provvedimenti temporanei ai sensi del
secondo comma dell'articolo 10 (2/cost).
(2/cost) La Corte costituzionale con sentenza
8-10 maggio 1995, n. 160 (Gazz. Uff. 12 maggio 1995, n. 20, serie speciale), ha dichiarato non
fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, sollevata, in
riferimento all'art. 24 della Costituzione.
(giurisprudenza)
13. Nel caso in cui i genitori ed i parenti di
cui all'articolo precedente risultino irreperibili ovvero non ne sia conosciuta la residenza, la dimora o il
domicilio, il tribunale per i minorenni provvede alla loro convocazione ai sensi degli articoli 140 e 143
del codice di procedura civile, previe nuove ricerche tramite gli organi di pubblica sicurezza (2/cost).
(2/cost) La Corte costituzionale con sentenza
8-10 maggio 1995, n. 160 (Gazz. Uff. 12 maggio 1995, n. 20, serie speciale), ha dichiarato non
fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, sollevata, in
riferimento all'art. 24 della Costituzione.
14. Il tribunale per i minorenni può disporre,
prima della dichiarazione di adottabilità, la sospensione del procedimento, quando da particolari
circostanze emerse dalle indagini effettuate risulta che la sospensione può riuscire utile nell'interesse
del minore. In tal caso la sospensione è disposta con decreto motivato per un periodo non superiore ad
un anno, eventualmente prorogabile.
La sospensione è comunicata ai servizi locali
competenti perché adottino le iniziative opportune (2/cost).
(2/cost) La Corte costituzionale con sentenza
8-10 maggio 1995, n. 160 (Gazz. Uff. 12 maggio 1995, n. 20, serie speciale), ha dichiarato non
fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, sollevata, in
riferimento all'art. 24 della Costituzione.
(giurisprudenza)
15. A conclusione delle indagini e degli
accertamenti previsti dagli articoli precedenti, ove risulti la situazione di abbandono di cui all'articolo 8, lo
stato di adottabilità del minore è dichiarato dal tribunale per i minorenni quando:
1) i genitori e i parenti convocati ai sensi
degli articoli 12 e 13 non si sono presentati senza giustificato motivo;
2) l'audizione dei medesimi ha dimostrato il
persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilità ad ovviarvi;
3) le prescrizioni impartite ai sensi
dell'articolo 12 sono rimaste inadempiute per responsabilità dei genitori.
La dichiarazione dello stato di adottabilità del
minore è disposta dal tribunale per i minorenni in carnera di consiglio con decreto motivato,
sentito il pubblico ministero, nonché il rappresentante dell'istituto presso cui il minore è ricoverato
o la persona cui egli è affidato. Deve essere, parimenti, sentito il tutore, ove esista, ed il minore che
abbia compiuto i dodici anni e, se opportuno, anche il minore di età inferiore.
Il decreto è notificato per esteso al pubblico
ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell'articolo 12, al tutore, con contestuale
avviso agli stessi del loro diritto di proporre reclamo nelle forme e nei termini di cui all'articolo 17.
Il tribunale per i minorenni nomina, se
necessario, un tutore provvisorio ed adotta i provvedimenti opportuni nell'interesse del minore (2/cost).
(2/cost) La Corte costituzionale con sentenza
8-10 maggio 1995, n. 160 (Gazz. Uff. 12 maggio 1995, n. 20, serie speciale), ha dichiarato non
fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, sollevata, in
riferimento all'art. 24 della Costituzione.
16. Il tribunale per i minorenni, esaurita la
procedura prevista nei precedenti articoli e qualora ritenga che non sussistano i presupposti per la pronuncia
dello stato di adottabilità, dichiara che non vi è luogo a provvedere.
Si applicano gli ultimi due commi dell'articolo
15.
Si applicano gli articoli 330 e seguenti del
codice civile (2/cost).
(2/cost) La Corte costituzionale con sentenza
8-10 maggio 1995, n. 160 (Gazz. Uff. 12 maggio 1995, n. 20, serie speciale), ha dichiarato non
fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, sollevata, in
riferimento all'art. 24 della Costituzione.
(giurisprudenza)
17. Il pubblico ministero, i genitori, i parenti
indicati nell'articolo 12, primo comma, il tutore possono proporre ricorso avverso il provvedimento sullo
stato di adottabilità dinanzi allo stesso tribunale che lo ha pronunciato, entro trenta giorni dalla
notificazione.
A seguito della opposizione, il presidente del
tribunale per i minorenni nomina un curatore speciale al minore e fissa con decreto l'udienza di
comparizione dinanzi al tribunale da tenersi entro trenta giorni dal deposito del ricorso, disponendo la notifica
del decreto di comparizione al ricorrente ed al curatore speciale del minore nonché la convocazione per
l'udienza fissata delle persone indicate nel penultimo comma dell'articolo 15.
All'udienza fissata il tribunale per i minorenni
sente il ricorrente, le persone convocate, nonché quelle indicate dalle parti e, quindi, sulle conclusioni
di queste e del pubblico ministero, ove non occorra ulteriore istruttoria, decide immediatamente
dando lettura, del dispositivo della sentenza; questa deve essere depositata in cancelleria entro quindici
giorni dalla pronuncia e notificata d'ufficio nel testo integrale al pubblico ministero, all'opponente e
al curatore speciale del minore.
Avverso la sentenza il pubblico ministero,
l'opponente o il curatore speciale possono con ricorso proporre impugnazione, entro trenta giorni dalla
notifica, dinanzi alla sezione per i minorenni della corte d'appello, la quale, sentiti il ricorrente e il
pubblico ministero e, ove occorra, le persone indicate nel penultimo comma dell'articolo 15, ed effettuati
ogni altro accertamento ed indagine opportuni, decide nei modi stabiliti nel precedente comma.
Avverso la sentenza della corte d'appello è
ammesso ricorso per Cassazione per violazione di legge entro trenta giorni dalla notificazione.
18. La dichiarazione definitiva dello stato di
adottabilità è trascritta, a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, su apposito registro
conservato presso la cancelleria del tribunale stesso.
La trascrizione deve essere effettuata entro il
decimo giorno successivo a quello della comunicazione che il decreto di adottabilità è divenuto
definitivo. A questo effetto, il cancelliere del giudice della impugnazione deve inviare immediatamente apposita
comunicazione al cancelliere del tribunale per i minorenni.
(giurisprudenza)
19. Durante lo stato di adottabilità è sospeso
l'esercizio della potestà dei genitori.
Il tribunale per i minorenni nomina un tutore,
ove già non esista, e adotta gli ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.
20. Lo stato di adottabilità cessa per adozione
o per il raggiungimento della maggiore età da parte dell'adottando.
(giurisprudenza)
21. Lo stato di adottabilità cessa altresì per
revoca, nell'interesse del minore, in quanto siano venute meno le condizioni di cui all'articolo 8,
successivamente alla pronuncia del decreto di cui all'articolo 15.
La revoca è pronunciata dal tribunale per i
minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero, oppure dei genitori.
Il tribunale provvede in camera di consiglio,
sentito il pubblico ministero.
Nel caso in cui sia in atto l'affidamento
preadottivo, lo stato di adottabilità non può essere revocato.
Capo III - Dell'affidamento preadottivo
22. I coniugi che intendono adottare devono
presentare domanda al tribunale per i minorenni, specificando l'eventuale disponibilità ad
adottare più fratelli. È ammissibile la presentazione di più domande anche successive a più tribunali per i
minorenni, purché in ogni caso se ne dia comunicazione. I tribunali cui la domanda e
presentata possono richiedere copia degli atti di parte ed istruttori, relativi ai medesimi coniugi, agli
altri tribunali; gli atti possono altresì essere comunicati d'ufficio. La domanda decade dopo due anni dalla
presentazione e può essere rinnovata.
Il tribunale per i minorenni, accertati
previamente i requisiti di cui all'articolo 6, dispone l'esecuzione delle adeguate indagini di cui al comma seguente
e sceglie fra le coppie che hanno presentato domanda quella maggiormente in grado di
corrispondere alle esigenze del minore.
Le indagini dovranno riguardare in particolare
l'attitudine a educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare
degli adottanti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore.
Il tribunale per i minorenni, in camera di
consiglio, sentiti il pubblico ministero, gli ascendenti degli adottanti ove esistano, il minore che abbia
compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, omessa ogni altra formalità di
procedura, dispone l'affidamento preadottivo e ne determina le modalità. Il minore che abbia
compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'affidamento alla coppia prescelta.
Il tribunale per i minorenni deve in ogni caso
informare i richiedenti sui fatti rilevanti, relativi al minore, emersi dalle indagini.
Non può essere disposto l'affidamento di uno
solo di più fratelli, tutti in stato di adottabilità, salvo che non sussistano gravi ragioni.
Il decreto è comunicato al pubblico ministero ed
al tutore.
Il provvedimento di affidamento preadottivo,
divenuto definitivo, è trascritto a cura del cancelliere entro dieci giorni sul registro di cui
all'articolo 18.
Il tribunale per i minorenni vigila sul buon
andamento dell'affidamento preadottivo direttamente o avvalendosi del giudice tutelare e dei servizi
locali.
23. L'affidamento preadottivo è revocato dal
tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero o del tutore o di coloro che
esercitano la vigilanza di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, quando si rivelano
gravi difficoltà di idonea convivenza.
Il provvedimento relativo alla revoca è adottato
dal tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, con decreto motivato.
Debbono essere sentiti, oltre il pubblico
ministero ed il presentatore dell'istanza di revoca, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se
opportuno, anche il minore di età inferiore, gli affidatari, il tutore, il giudice tutelare ed i servizi locali,
se incaricati della vigilanza. Deve procedersi ad ogni opportuno accertamento ed indagine.
Il decreto è comunicato al pubblico ministero,
al presentatore dell'istanza di revoca, agli affidatari ed al tutore.
Il decreto che dispone la revoca dell'affidamento
preadottivo, divenuto definitivo, è annotato a cura del cancelliere entro dieci giorni sul registro
di cui all'articolo 18.
In caso di revoca, il tribunale per i minorenni
adotta gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 10.
Si applicano gli articoli 330 e seguenti del
codice civile.
(giurisprudenza)
24. Il pubblico ministero e il tutore possono
impugnare il decreto del tribunale relativo all'affidamento preadottivo o alla sua revoca, entro dieci giorni
dalla comunicazione, con reclamo alla sezione per i minorenni della corte d'appello.
La corte d'appello, sentiti il ricorrente, il
pubblico ministero e, ove occorra, le persone indicate nell'articolo 23 ed effettuati ogni altro
accertamento ed indagine opportuni, decide in camera di consiglio con decreto motivato.
Capo IV - Della dichiarazione di adozione (giurisprudenza)
25. Il tribunale per i minorenni che ha
dichiarato lo stato di adottabilità, decorso un anno dell'affidamento, sentiti i coniugi adottanti, il
minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, il pubblico
ministero, il tutore, il giudice tutelare ed i servizi locali, se incaricati della vigilanza, verifica che
ricorrano tutte le condizioni previste dal presente capo e, senza altra formalità di procedura, provvede
sull'adozione con decreto motivato in camera di consiglio, decidendo di fare luogo o di non fare luogo
all'adozione. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso
all'adozione nei confronti della coppia prescelta.
Qualora la domanda di adozione venga proposta da
coniugi che hanno discendenti legittimi o legittimati, questi, se maggiori degli anni
quattordici, debbono essere sentiti.
Nell'interesse del minore il termine di cui al
primo comma può essere prorogato di un anno, d'ufficio o su domanda dei coniugi affidatari, con
ordinanza motivata.
Se uno dei coniugi muore o diviene incapace
durante l'affidamento preadottivo, l'adozione, nell'interesse del minore, può essere ugualmente
disposta ad istanza dell'altro coniuge nei confronti di entrambi, con effetto, per il coniuge deceduto,
dalla data della morte.
Se nel corso dell'affidamento preadottivo
interviene separazione tra i coniugi affidatari, l'adozione può essere disposta nei confronti di uno solo o di
entrambi, nell'esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta.
Il decreto che decide sull'adozione è comunicato
al pubblico ministero, ai coniugi adottanti ed al tutore.
Nel caso di provvedimento negativo viene meno
l'affidamento preadottivo ed il tribunale per i minorenni assume gli opportuni provvedimenti
temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 10.
Si applicano gli articoli 330 e seguenti del
codice civile.
(giurisprudenza)
26. Il pubblico ministero, i coniugi adottanti ed
il tutore possono impugnare il decreto del tribunale relativo all'adozione entro trenta giorni dalla
comunicazione, con reclamo alla sezione per i minorenni della corte d'appello.
La corte d'appello, sentiti il ricorrente, il
pubblico ministero e, ove occorra, le persone indicate nell'articolo 25, primo comma, effettuato ogni
altro accertamento e indagine opportuni, decide in camera di consiglio, con decreto motivato.
Avverso il decreto della corte d'appello è
ammesso, entro trenta giorni, ricorso in Cassazione per violazione di legge.
Il provvedimento che pronuncia l'adozione,
divenuto definitivo, è trascritto a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, entro il decimo giorno
successivo a quello della relativa comunicazione, sul registro di cui all'articolo 18 e comunicato
all'ufficiale di stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato. A questo
effetto, il cancelliere del giudice dell'impugnazione deve inviare immediatamente apposita comunicazione al
cancelliere del tribunale per i minorenni.
(giurisprudenza)
27. Per effetto dell'adozione l'adottato acquista
lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome.
Se l'adozione è disposta nei confronti della
moglie separata, ai sensi dell'articolo 25, quinto comma, l'adottato assume il cognome della famiglia di
lei.
Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato
verso la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali.
28. Qualunque attestazione di stato civile
riferita all'adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l'esclusione
di qualsiasi riferimento alla paternità e alla maternità del minore e della annotazione di cui all'ultimo
comma dell'articolo 26.
L'ufficiale di stato civile e l'ufficiale di
anagrafe debbono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa
comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell'autorità
giudiziaria.
TITOLO III
Dell'adozione internazionale
Capo I - Dell'adozione di minori stranieri (2)
(giurisprudenza)
29. 1. L'adozione di minori stranieri ha luogo
conformemente ai princìpi e secondo le direttive della Convenzione per la tutela dei minori e la
cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, di seguito denominata
«Convenzione», a norma delle disposizioni contenute nella presente legge (2).
(2) L'intero Capo I (artt da 29 a 39) è stato
così sostituito, con gli articoli da 29 a 39-quater, dall'art.
3, L. 31 dicembre 1998, n. 476, riportata al n.
XXV.
(2) L'intero Capo I (artt da 29 a 39) è stato
così sostituito, con gli articoli da 29 a 39-quater, dall'art. 3, L. 31 dicembre 1998, n. 476, riportata al n.
XXV.
29-bis. 1. Le persone residenti in Italia, che si
trovano nelle condizioni prescritte dall'articolo 6 e che intendono adottare un minore straniero residente
all'estero, presentano dichiarazione di disponibilità al tribunale per i minorenni del distretto in cui
hanno la residenza e chiedono che lo stesso dichiari la loro idoneità all'adozione.
2. Nel caso di cittadini italiani residenti in
uno Stato straniero, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 36, comma 4, è competente il tribunale per i
minorenni del distretto in cui si trova il luogo della loro ultima residenza; in mancanza, è competente il
tribunale per i minorenni di Roma.
3. Il tribunale per i minorenni, se non ritiene
di dover pronunciare immediatamente decreto di inidoneità per manifesta carenza dei requisiti,
trasmette, entro quindici giorni dalla presentazione, copia della dichiarazione di disponibilità ai servizi
degli enti locali.
4. I servizi socio-assistenziali degli enti
locali singoli o associati, anche avvalendosi per quanto di competenza delle aziende sanitarie locali e
ospedaliere, svolgono le seguenti attività:
a) informazione sull'adozione internazionale e
sulle relative procedure, sugli enti autorizzati e sulle altre forme di solidarietà nei confronti dei
minori in difficoltà, anche in collaborazione con gli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter;
b) preparazione degli aspiranti all'adozione,
anche in collaborazione con i predetti enti;
c) acquisizione di elementi sulla situazione
personale, familiare e sanitaria degli aspiranti genitori adottivi, sul loro ambiente sociale, sulle
motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di un'adozione internazionale, sulla loro
capacità di rispondere in modo adeguato alle esigenze di più minori o di uno solo, sulle eventuali
caratteristiche particolari dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere, nonché acquisizione di ogni
altro elemento utile per la valutazione da parte del tribunale per i minorenni della loro idoneità
all'adozione.
5. I servizi trasmettono al tribunale per i
minorenni, in esito all'attività svolta, una relazione completa di tutti gli elementi indicati al comma 4, entro
i quattro mesi successivi alla trasmissione della dichiarazione di disponibilità (3).
(3) L'intero Capo I (artt da 29 a 39) è stato
così sostituito, con gli articoli da 29 a 39-quater, dall'art. 3, L. 31 dicembre 1998, n. 476, riportata al n.
XXV.
(giurisprudenza)
30. 1. Il tribunale per i minorenni, ricevuta la
relazione di cui all'articolo 29-bis, comma 5, sente gli aspiranti all'adozione, anche a mezzo di un
giudice delegato, dispone se necessario gli opportuni approfondimenti e pronuncia, entro i due mesi
successivi, decreto motivato attestante la sussistenza ovvero l'insussistenza dei requisiti per
adottare.
2. Il decreto di idoneità ad adottare ha
efficacia per tutta la durata della procedura, che deve essere promossa dagli interessati entro un anno dalla
comunicazione del provvedimento. Il decreto contiene anche indicazioni per favorire il migliore
incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare.
3. Il decreto è trasmesso immediatamente, con
copia della relazione e della documentazione esistente negli atti, alla Commissione di cui all'articolo
38 e, se già indicato dagli aspiranti all'adozione, all'ente autorizzato di cui all'articolo 39-ter.
4. Qualora il decreto di idoneità, previo
ascolto degli interessati, sia revocato per cause sopravvenute che incidano in modo rilevante sul giudizio di
idoneità, il tribunale per i minorenni comunica immediatamente il relativo provvedimento alla
Commissione ed all'ente autorizzato di cui al comma 3.
5. Il decreto di idoneità ovvero di inidoneità
e quello di revoca sono reclamabili davanti alla corte d'appello, a termini degli articoli 739 e 740 del
codice di procedura civile, da parte del pubblico ministero e degli interessati (3) (3/cost).
(3) L'intero Capo I (artt da 29 a 39) è stato
così sostituito, con gli articoli da 29 a 39-quater, dall'art. 3, L. 31 dicembre 1998, n. 476, riportata al n.
XXV.
(3/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 28
gennaio-5 febbraio 1998, n. 10 (Gazz. Uff. 11 febbraio 1998, n. 6, Serie speciale), ha
dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 30, sollevata in riferimento agli
artt. 2, 3, 10 e 31 della Costituzione.
(giurisprudenza)
31. 1. Gli aspiranti all'adozione, che abbiano
ottenuto il decreto di idoneità, devono conferire incarico a curare la procedura di adozione ad uno degli
enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter.
2. Nelle situazioni considerate dall'articolo 44,
primo comma, lettera a), il tribunale per i minorenni può autorizzare gli aspiranti adottanti,
valutate le loro personalità, ad effettuare direttamente le attività previste alle lettere b), d), e), f) ed h) del
comma 3 del presente articolo.
3. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico
di curare la procedura di adozione:
a) informa gli aspiranti sulle procedure che
inizierà e sulle concrete prospettive di adozione;
b) svolge le pratiche di adozione presso le
competenti autorità del Paese indicato dagli aspiranti all'adozione tra quelli con cui esso intrattiene
rapporti, trasmettendo alle stesse la domanda di adozione, unitamente al decreto di idoneità ed
alla relazione ad esso allegata, affinché le autorità straniere formulino le proposte di incontro tra
gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare;
c) raccoglie dall'autorità straniera la proposta
di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare, curando che sia accompagnata da
tutte le informazioni di carattere sanitario riguardanti il minore, dalle notizie riguardanti la sua famiglia
di origine e le sue esperienze di vita;
d) trasferisce tutte le informazioni e tutte le
notizie riguardanti il minore agli aspiranti genitori adottivi, informandoli della proposta di incontro
tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare e assistendoli in tutte le attività da svolgere
nel Paese straniero;
e) riceve il consenso scritto all'incontro tra
gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare, proposto dall'autorità straniera, da parte degli
aspiranti all'adozione, ne autentica le firme e trasmette l'atto di consenso all'autorità straniera,
svolgendo tutte le altre attività dalla stessa richieste; l'autenticazione delle firme degli aspiranti
adottanti può essere effettuata anche dall'impiegato comunale delegato all'autentica o da un notaio o
da un segretario di qualsiasi ufficio giudiziario;
f) riceve dall'autorità straniera attestazione
della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 4 della Convenzione e concorda con la stessa,
qualora ne sussistano i requisiti, l'opportunità di procedere all'adozione ovvero, in caso contrario, prende
atto del mancato accordo e ne dà immediata informazione alla Commissione di cui all'articolo
38 comunicandone le ragioni; ove sia richiesto dallo Stato di origine, approva la decisione di
affidare il minore o i minori ai futuri genitori adottivi;
g) informa immediatamente la Commissione, il
tribunale per i minorenni e i servizi dell'ente locale della decisione di affidamento dell'autorità
straniera e richiede alla Commissione, trasmettendo la documentazione necessaria, l'autorizzazione
all'ingresso e alla residenza permanente del minore o dei minori in Italia;
h) certifica la data di inserimento del minore
presso i coniugi affidatari o i genitori adottivi;
i) riceve dall'autorità straniera copia degli
atti e della documentazione relativi al minore e li trasmette immediatamente al tribunale per i
minorenni e alla Commissione;
l) vigila sulle modalità di trasferimento in
Italia e si adopera affinché questo avvenga in compagnia degli adottanti o dei futuri adottanti;
m) svolge in collaborazione con i servizi
dell'ente locale attività di sostegno del nucleo adottivo fin dall'ingresso del minore in Italia su richiesta
degli adottanti;
n) certifica la durata delle necessarie assenze
dal lavoro, ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 39-quater, nel caso in cui le
stesse non siano determinate da ragioni di salute del bambino, nonché la durata del periodo di permanenza
all'estero nel caso di congedo non retribuito ai sensi della lettera c) del medesimo comma 1 dell'articolo
39-quater;
o) certifica, nell'ammontare complessivo agli
effetti di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera l-bis), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese
sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione (4).
(4) L'intero Capo I (artt da 29 a 39) è stato
così sostituito, con gli articoli da 29 a 39-quater, dall'art. 3, L. 31 dicembre 1998, n. 476, riportata al n.
XXV.
(giurisprudenza)
32. 1. La Commissione di cui all'articolo 38,
ricevuti gli atti di cui all'articolo 31 e valutate le conclusioni dell'ente incaricato, dichiara che
l'adozione risponde al superiore interesse del minore e ne autorizza l'ingresso e la residenza permanente in
Italia.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 non è
ammessa:
a) quando dalla documentazione trasmessa
dall'autorità del Paese straniero non emerge la situazione di abbandono del minore e la
constatazione dell'impossibilità di affidamento o di adozione nello Stato di origine;
b) qualora nel Paese straniero l'adozione non
determini per l'adottato l'acquisizione dello stato di figlio legittimo e la cessazione dei rapporti
giuridici fra il minore e la famiglia di origine, a meno che i genitori naturali abbiano espressamente
consentito al prodursi di tali effetti.
3. Anche quando l'adozione pronunciata nello
Stato straniero non produce la cessazione dei rapporti giuridici con la famiglia d'origine, la stessa
può essere convertita in una adozione che produca tale effetto, se il tribunale per i minorenni la
riconosce conforme alla Convenzione. Solo in caso di riconoscimento di tale conformità, è ordinata
la trascrizione.
4. Gli uffici consolari italiani all'estero
collaborano, per quanto di competenza, con l'ente autorizzato per il buon esito della procedura di adozione.
Essi, dopo aver ricevuto formale comunicazione da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 39,
comma 1, lettera h), rilasciano il visto di ingresso per adozione a beneficio del minore adottando (4).
(4) L'intero Capo I (artt da 29 a 39) è stato
così sostituito, con gli articoli da 29 a 39-quater, dall'art. 3, L. 31 dicembre 1998, n. 476, riportata al n.
XXV.
(giurisprudenza)
33. 1. Fatte salve le ordinarie disposizioni
relative all'ingresso nello Stato per fini familiari, turistici, di studio e di cura, non è consentito l'ingresso
nello Stato a minori che non sono muniti di visto di ingresso rilasciato ai sensi dell'articolo 32 ovvero che
non sono accompagnati da almeno un genitore o da parenti entro il quarto grado.
2. È fatto divieto alle autorità consolari
italiane di concedere a minori stranieri il visto di ingresso nel territorio dello Stato a scopo di adozione, al di
fuori delle ipotesi previste dal presente Capo e senza la previa autorizzazione della Commissione di cui
all'articolo 38.
3. Coloro che hanno accompagnato alla frontiera
un minore al quale non viene consentito l'ingresso in Italia provvedono a proprie spese al suo
rimpatrio immediato nel Paese d'origine. Gli uffici di frontiera segnalano immediatamente il caso alla
Commissione affinché prenda contatto con il Paese di origine del minore per assicurarne la migliore
collocazione nel suo superiore interesse.
4. Il divieto di cui al comma 1 non opera nel
caso in cui, per eventi bellici, calamità naturali o eventi eccezionali secondo quanto previsto dall'articolo
18 della legge 6 marzo 1998, n. 40, o per altro grave impedimento di carattere oggettivo, non sia
possibile l'espletamento delle procedure di cui al presente Capo e sempre che sussistano motivi di esclusivo
interesse del minore all'ingresso nello Stato. In questi casi gli uffici di frontiera segnalano
l'ingresso del minore alla Commissione ed al tribunale per i minorenni competente in relazione al luogo di
residenza di coloro che lo accompagnano.
5. Qualora sia comunque avvenuto l'ingresso di un
minore nel territorio dello Stato al di fuori delle situazioni consentite, il pubblico ufficiale o
l'ente autorizzato che ne ha notizia lo segnala al tribunale per i minorenni competente in relazione al luogo
in cui il minore si trova. Il tribunale, adottato ogni opportuno provvedimento temporaneo nell'interesse
del minore, provvede ai sensi dell'articolo 37-bis, qualora ne sussistano i presupposti, ovvero
segnala la situazione alla Commissione affinché prenda contatto con il Paese di origine del minore e si
proceda ai sensi dell'articolo 34 (4).
(4) L'intero Capo I (artt da 29 a 39) è stato
così sostituito, con gli articoli da 29 a 39-quater, dall'art. 3, L. 31 dicembre 1998, n. 476, riportata al n.
XXV.
34. 1. Il minore che ha fatto ingresso nel
territorio dello Stato sulla base di un provvedimento straniero di adozione o di affidamento a scopo di
adozione gode, dal momento dell'ingresso, di tutti i diritti attribuiti al minore italiano in
affidamento familiare.
2. Dal momento dell'ingresso in Italia e per
almeno un anno, ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi
socio-assistenziali degli enti locali e gli enti autorizzati, su richiesta
degli interessati, assistono gli affidatari, i genitori
adottivi e il minore. Essi in ogni caso riferiscono al tribunale per i minorenni sull'andamento
dell'inserimento, segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni interventi.
3. Il minore adottato acquista la cittadinanza
italiana per effetto della trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile (4).
(4) L'intero Capo I (artt da 29 a 39) è stato
così sostituito, con gli articoli da 29 a 39-quater, dall'art. 3, L. 31 dicembre 1998, n. 476, riportata al n.
XXV.
35. 1. L'adozione pronunciata all'estero produce
nell'ordinamento italiano gli effetti di cui all'articolo 27.
2. Qualora l'adozione sia stata pronunciata nello
Stato estero prima dell'arrivo del minore in Italia, il tribunale verifica che nel provvedimento
dell'autorità che ha pronunciato l'adozione risulti la sussistenza delle condizioni delle adozioni
internazionali previste dall'articolo 4 della Convenzione.
3. Il tribunale accerta inoltre che l'adozione
non sia contraria ai princìpi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori,
valutati in relazione al superiore interesse del minore, e se sussistono la certificazione di conformità alla
Convenzione di cui alla lettera i) e l'autorizzazione prevista dalla lettera h) del comma 1
dell'articolo 39, ordina la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.
4. Qualora l'adozione debba perfezionarsi dopo
l'arrivo del minore in Italia, il tribunale per i minorenni riconosce il provvedimento dell'autorità
straniera come affidamento preadottivo, se non contrario ai princìpi fondamentali che regolano nello Stato
il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore, e stabilisce la
durata del predetto affidamento in un anno che decorre dall'inserimento del minore nella nuova famiglia.
Decorso tale periodo, se ritiene che la sua permanenza nella famiglia che lo ha accolto è
tuttora conforme all'interesse del minore, il tribunale per i minorenni pronuncia l'adozione e ne dispone la
trascrizione nei registri dello stato civile. In caso contrario, anche prima che sia decorso il periodo
di affidamento preadottivo, lo revoca e adotta i provvedimenti di cui all'articolo 21 della
Convenzione. In tal caso il minore che abbia compiuto gli anni 14 deve sempre esprimere il consenso circa i
provvedimenti da assumere; se ha raggiunto gli anni 12 deve essere personalmente sentito; se di età
inferiore può essere sentito ove sia opportuno e ove ciò non alteri il suo equilibrio psico-emotivo,
tenuto conto della valutazione dello psicologo nominato dal tribunale.
5. Competente per la pronuncia dei provvedimenti
è il tribunale per i minorenni del distretto in cui gli aspiranti all'adozione hanno la residenza nel
momento dell'ingresso del minore in Italia.
6. Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 36,
non può comunque essere ordinata la trascrizione nei casi in cui:
a) il provvedimento di adozione riguarda
adottanti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana sull'adozione;
b) non sono state rispettate le indicazioni
contenute nella dichiarazione di idoneità;
c) non è possibile la conversione in adozione
produttiva degli effetti di cui all'articolo 27;
d) l'adozione o l'affidamento stranieri non si
sono realizzati tramite le autorità centrali e un ente autorizzato;
e) l'inserimento del minore nella famiglia
adottiva si è manifestato contrario al suo interesse (5).
(5) L'intero Capo I (artt da 29 a 39) è stato
così sostituito, con gli articoli da 29 a 39-quater, dall'art. 3, L. 31 dicembre 1998, n. 476, riportata al n.
XXV.
36. 1. L'adozione internazionale dei minori
provenienti da Stati che hanno ratificato la Convenzione, o che nello spirito della Convenzione abbiano
stipulato accordi bilaterali, può avvenire solo con le procedure e gli effetti previsti dalla presente
legge.
2. L'adozione o l'affidamento a scopo adottivo,
pronunciati in un Paese non aderente alla Convenzione né firmatario di accordi bilaterali,
possono essere dichiarati efficaci in Italia a condizione che:
a) sia accertata la condizione di abbandono del
minore straniero o il consenso dei genitori naturali ad una adozione che determini per il minore
adottato l'acquisizione dello stato di figlio legittimo degli adottanti e la cessazione dei rapporti giuridici
fra il minore e la famiglia d'origine;
b) gli adottanti abbiano ottenuto il decreto di
idoneità previsto dall'articolo 30 e le procedure adottive siano state effettuate con l'intervento
della Commissione di cui all'articolo 38 e di un ente autorizzato;
c) siano state rispettate le indicazioni
contenute nel decreto di idoneità;
d) sia stata concessa l'autorizzazione prevista
dall'articolo 39, comma 1, lettera h).
3. Il relativo provvedimento è assunto dal
tribunale per i minorenni che ha emesso il decreto di idoneità all'adozione. Di tale provvedimento è
data comunicazione alla Commissione, che provvede a quanto disposto dall'articolo 39, comma 1,
lettera e).
4. L'adozione pronunciata dalla competente
autorità di un Paese straniero a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento della pronuncia di aver
soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni,
viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento del tribunale per i minorenni,
purché conforme ai princìpi della Convenzione (5).
(5) L'intero Capo I (artt da 29 a 39) è stato
così sostituito, con gli articoli da 29 a 39-quater, dall'art. 3, L. 31 dicembre 1998, n. 476, riportata al n.
XXV.
(giurisprudenza)
37. 1. Successivamente all'adozione, la
Commissione di cui all'articolo 38 può comunicare ai genitori adottivi, eventualmente tramite il tribunale per
i minorenni, solo le informazioni che hanno rilevanza per lo stato di salute dell'adottato.
2. Il tribunale per i minorenni che ha emesso i
provvedimenti indicati dagli articoli 35 e 36 e la Commissione conservano le informazioni acquisite
sull'origine del minore, sull'identità dei suoi genitori naturali e sull'anamnesi sanitaria del minore e
della sua famiglia di origine.
3. Per quanto concerne l'accesso alle altre
informazioni valgono le disposizioni vigenti in tema di adozione di minori italiani (6).
(6) L'intero Capo I (artt da 29 a 39) è stato
così sostituito, con gli articoli da 29 a 39-quater, dall'art. 3, L. 31 dicembre 1998, n. 476, riportata al n.
XXV.
37-bis. 1. Al minore straniero che si trova nello
Stato in situazione di abbandono si applica la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e
di provvedimenti necessari in caso di urgenza (6).
(6) L'intero Capo I (artt da 29 a 39) è stato
così sostituito, con gli articoli da 29 a 39-quater, dall'art. 3, L. 31 dicembre 1998, n. 476, riportata al n.
XXV.
(giurisprudenza)
38. 1. Ai fini indicati dall'articolo 6 della
Convenzione è costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per le adozioni
internazionali.
2. La Commissione è composta da:
a) un presidente nominato dal Presidente del
Consiglio dei ministri nella persona di un magistrato avente esperienza nel settore minorile ovvero un
dirigente dello Stato avente analoga specifica esperienza;
b) due rappresentanti della Presidenza del
Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari sociali;
c) un rappresentante del Ministero degli affari
esteri;
d) un rappresentante del Ministero dell'interno;
e) due rappresentanti del Ministero di grazia e
giustizia;
f) un rappresentante del Ministero della sanità;
g) tre rappresentanti della Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il presidente dura in carica due anni e
l'incarico può essere rinnovato una sola volta.
4. I componenti della Commissione rimangono in
carica quattro anni. Con regolamento adottato dalla Commissione è assicurato l'avvicendamento
graduale dei componenti della Commissione stessa allo scadere del termine di permanenza in carica. A
tal fine il regolamento può prorogare la durata in carica dei componenti della Commissione per
periodi non superiori ad un anno.
5. La Commissione si avvale di personale dei
ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni pubbliche (6).
(6) L'intero Capo I (artt da 29 a 39) è stato
così sostituito, con gli articoli da 29 a 39-quater, dall'art. 3, L. 31 dicembre 1998, n. 476, riportata al n.
XXV.
39. 1. La Commissione per le adozioni
internazionali:
a) collabora con le autorità centrali per le
adozioni internazionali degli altri Stati, anche raccogliendo le informazioni necessarie, ai fini
dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia di adozione;
b) propone la stipulazione di accordi bilaterali
in materia di adozione internazionale;
c) autorizza l'attività degli enti di cui
all'articolo 39-ter, cura la tenuta del relativo albo, vigila sul loro operato, lo verifica almeno ogni tre anni, revoca
l'autorizzazione concessa nei casi di gravi inadempienze, insufficienze o violazione delle
norme della presente legge. Le medesime funzioni sono svolte dalla Commissione con riferimento
all'attività svolta dai servizi per l'adozione internazionale, di cui all'articolo 39-bis;
d) agisce al fine di assicurare l'omogenea
diffusione degli enti autorizzati sul territorio nazionale e delle relative rappresentanze nei Paesi
stranieri;
e) conserva tutti gli atti e le informazioni
relativi alle procedure di adozione internazionale;
f) promuove la cooperazione fra i soggetti che
operano nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori;
g) promuove iniziative di formazione per quanti
operino o intendano operare nel campo dell'adozione;
h) autorizza l'ingresso e il soggiorno permanente
del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione;
i) certifica la conformità dell'adozione alle
disposizioni della Convenzione, come previsto dall'articolo 23, comma 1, della Convenzione
stessa;
l) per le attività di informazione e formazione,
collabora anche con enti diversi da quelli di cui all'articolo 39-ter.
2. La decisione dell'ente autorizzato di non
concordare con l'autorità straniera l'opportunità di procedere all'adozione è sottoposta ad esame
della Commissione, su istanza dei coniugi interessati;
ove non confermi il precedente diniego, la
Commissione può procedere direttamente, o delegando altro ente o ufficio, agli incombenti di cui
all'articolo 31.
3. La Commissione attua incontri periodici con i
rappresentanti degli enti autorizzati al fine di esaminare le problematiche emergenti e coordinare
la programmazione degli interventi attuativi dei princìpi della Convenzione.
4. La Commissione presenta al Presidente del
Consiglio dei ministri, che la trasmette al Parlamento, una relazione biennale sullo stato delle adozioni
internazionali, sullo stato della attuazione della Convenzione e sulla stipulazione di accordi
bilaterali anche con Paesi non aderenti alla stessa (6)
(6) L'intero Capo I (artt da 29 a 39) è stato
così sostituito, con gli articoli da 29 a 39-quater, dall'art. 3, L. 31 dicembre 1998, n. 476, riportata al n.
XXV.
39-bis. 1. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano nell'ambito delle loro competenze:
a) concorrono a sviluppare una rete di servizi in
grado di svolgere i compiti previsti dalla presente legge;
b) vigilano sul funzionamento delle strutture e
dei servizi che operano nel territorio per l'adozione internazionale, al fine di garantire livelli
adeguati di intervento;
c) promuovono la definizione di protocolli
operativi e convenzioni fra enti autorizzati e servizi, nonché forme stabili di collegamento fra gli
stessi e gli organi giudiziari minorili.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano possono istituire un servizio per l'adozione internazionale che sia in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 39-ter e svolga per le coppie che lo richiedano al momento della presentazione
della domanda di adozione internazionale le attività di cui all'articolo 31, comma 3.
3. I servizi per l'adozione internazionale di cui
al comma 2 sono istituiti e disciplinati con legge regionale o provinciale in attuazione dei
princìpi di cui alla presente legge. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono delegate le
funzioni amministrative relative ai servizi per l'adozione internazionale (7).
(7) L'intero Capo I (artt da 29 a 39) è stato
così sostituito, con gli articoli da 29 a 39-quater, dall'art. 3, L. 31 dicembre 1998, n. 476, riportata al n.
XXV.
39-ter. 1. Al fine di ottenere l'autorizzazione
prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera c), e per conservarla, gli enti debbono essere in possesso
dei seguenti requisiti:
a) essere diretti e composti da persone con
adeguata formazione e competenza nel campo dell'adozione internazionale, e con idonee
qualità morali;
b) avvalersi dell'apporto di professionisti in
campo sociale, giuridico e psicologico, iscritti al relativo albo professionale, che abbiano la capacità di
sostenere i coniugi prima, durante e dopo l'adozione;
c) disporre di un'adeguata struttura
organizzativa in almeno una regione o in una provincia autonoma in Italia e delle necessarie strutture
personali per operare nei Paesi stranieri in cui intendono agire;
d) non avere fini di lucro, assicurare una
gestione contabile assolutamente trasparente, anche sui costi necessari per l'espletamento della
procedura, ed una metodologia operativa corretta e verificabile;
e) non avere e non operare pregiudiziali
discriminazioni nei confronti delle persone che aspirano all'adozione, ivi comprese le discriminazioni di
tipo ideologico e religioso;
f) impegnarsi a partecipare ad attività di
promozione dei diritti dell'infanzia, preferibilmente attraverso azioni di cooperazione allo sviluppo,
anche in collaborazione con le organizzazioni non governative, e di attuazione del principio di
sussidiarietà dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori;
g) avere sede legale nel territorio nazionale
(7).
(7) L'intero Capo I (artt da 29 a 39) è stato
così sostituito, con gli articoli da 29 a 39-quater, dall'art. 3, L. 31 dicembre 1998, n. 476, riportata al n.
XXV.
39-quater. 1. Fermo restando quanto previsto in
altre disposizioni di legge, i genitori adottivi e coloro che hanno un minore in affidamento preadottivo
hanno diritto a fruire dei seguenti benefìci:
a) l'astensione dal lavoro, quale regolata
dall'articolo 6, primo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, anche se il minore adottato ha superato i
sei anni di età;
b) l'assenza dal lavoro, quale regolata
dall'articolo 6, secondo comma, e dall'articolo 7 della predetta legge n. 903 del 1977, sino a che il
minore adottato non abbia raggiunto i sei anni di età;
c) congedo di durata corrispondente al periodo di
permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione (7).
(7) L'intero Capo I (artt da 29 a 39) è stato
così sostituito, con gli articoli da 29 a 39-quater, dall'art. 3, L. 31 dicembre 1998, n. 476, riportata al n.
XXV.
Capo II - Dell'espatrio di minori a scopo di
adozione
40. I residenti all'estero, stranieri o cittadini
italiani, che intendono adottare un cittadino italiano minore di età, devono presentare domanda al
console italiano competente per territorio, che la inoltra al tribunale per i minorenni del distretto dove
si trova il luogo di dimora del minore, ovvero il luogo del suo ultimo domicilio; in mancanza di dimora o di
precedente domicilio nello Stato, è competente il tribunale per i minorenni di Roma.
Agli stranieri stabilmente residenti in Paesi che
hanno ratificato la Convenzione, in luogo della procedura disciplinata dal primo comma si
applicano le procedure stabilite nella Convenzione per quanto riguarda l'intervento ed i compiti delle
autorità centrali e degli enti autorizzati. Per il resto si applicano le disposizioni della presente legge
(7/a).
(7/a) Comma aggiunto dall'art. 5, L. 31 dicembre
1998, n. 476, riportata al n. XXV.
41. Il console del luogo ove risiedono gli
adottanti vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo avvalendosi, ove lo ritenga
opportuno, dell'ausilio di idonee organizzazioni assistenziali italiane o straniere.
Qualora insorgano difficoltà di ambientamento
del minore nella famiglia dei coniugi affidatari o si verifichino, comunque, fatti incompatibili con
l'affidamento preadottivo, il console deve immediatamente darne notizia scritta al tribunale
per i minorenni che ha pronunciato l'affidamento.
Il console del luogo ove risiede il minore vigila
per quanto di propria competenza perché i provvedimenti dell'autorità italiana relativi al
minore abbiano esecuzione e se del caso provvede al rimpatrio del minore.
Nel caso di adozione di minore stabilmente
residente in Italia da parte di cittadini stranieri residenti stabilmente in Paesi che hanno ratificato la
Convenzione, le funzioni attribuite al console dal presente articolo sono svolte dall'autorità centrale
straniera e dall'ente autorizzato (7/a).
(7/a) Comma aggiunto dall'art. 5, L. 31 dicembre
1998, n. 476, riportata al n. XXV.
42. Qualora sia in corso nel territorio dello
Stato un procedimento di adozione di un minore affidato a stranieri, o a cittadini italiani residenti
all'estero, non può essere reso esecutivo un provvedimento di adozione dello stesso minore pronunciato da
autorità straniera.
43. Le disposizioni di cui al sesto, settimo e
ottavo comma dell'articolo 9 si applicano anche ai cittadini italiani residenti all'estero.
Per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni
consolari, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 34, 35 e 36 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, numero 200.
Competente ad accertare la situazione di
abbandono del cittadino minore di età che si trovi all'estero e a disporre i conseguenti provvedimenti
temporanei nel suo interesse ai sensi dell'articolo 10, compreso se del caso il rimpatrio, è il
tribunale per i minorenni del distretto ove si trova il luogo di ultimo domicilio del minore; in mancanza di
precedente domicilio nello Stato è competente il tribunale per i minorenni di Roma.
TITOLO IV
Dell'adozione in casi particolari
Capo I - Dell'adozione in casi particolari e dei
suoi effetti
(giurisprudenza)
44. I minori possono essere adottati anche quando
non ricorrono le condizioni di cui al primo comma dell'articolo 7:
a) da persone unite al minore, orfano di padre e
di madre, da vincolo di parentela fino al sesto grado o da rapporto stabile e duraturo
preesistente alla perdita dei genitori;
b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia
figlio anche adottivo dell'altro coniuge;
c) quando vi sia la constatata impossibilità di
affidamento preadottivo.
L'adozione, nei casi indicati nel precedente
comma, è consentita anche in presenza di figli legittimi.
Nei casi di cui alle lettere a) e c) l'adozione
è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato.
Se l'adottante è persona coniugata e non
separata, il minore deve essere adottato da entrambi i coniugi.
In tutti i casi l'adottante deve superare di
almeno diciotto anni l'età di coloro che intende adottare (8).
(8) La Corte costituzionale, con sentenza 31
gennaio-2 febbraio 1990, n. 44 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1990, n. 6 - Serie speciale), ha dichiarato
l'illegittimità dell'art. 44, quinto comma, nella parte in cui, limitatamente al disposto della lettera b) del
primo comma, non consente al giudice competente di ridurre, quando sussistano validi motivi per la
realizzazione dell'unità familiare, l'intervallo di età a diciotto anni.
45. Per l'adozione si richiede il consenso
dell'adottante e dall'adottando.
Se l'adottando non ha compiuto i quattordici anni
il consenso è dato dal suo legale rappresentante (9).
Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve
essere personalmente sentito; se ha una età inferiore può, se opportuno, essere sentito.
(9) La Corte costituzionale, con sentenza 10-18
febbraio 1988, n. 182 (Gazz. Uff. 24 febbraio 1988, n. 8 - Serie speciale), ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, secondo comma, nella parte in cui è previsto il consenso anziché
l'audizione del legale rappresentante del minore.
(giurisprudenza)
46. Per l'adozione è necessario l'assenso dei
genitori e del coniuge dell'adottando.
Quando è negato l'assenso previsto dal primo
comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, può, ove ritenga il rifiuto
ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunziare ugualmente l'adozione, salvo che
l'assenso sia stato rifiutato dai genitori esercenti la potestà o dal coniuge, se convivente,
dell'adottando. Parimenti il tribunale può pronunciare l'adozione quando è impossibile ottenere l'assenso per
incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo.
(giurisprudenza)
47. L'adozione produce i suoi effetti dalla data
del decreto che la pronuncia.
Finché il decreto non è emanato, tanto
l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso.
Se uno dei coniugi muore dopo la prestazione del
consenso e prima della emanazione del decreto, si può procedere, su istanza dell'altro coniuge, al
compimento degli atti necessari per l'adozione.
Se l'adozione è ammessa, essa produce i suoi
effetti dal momento della morte dell'adottante.
(giurisprudenza)
48. Se il minore è adottato da due coniugi, o
dal coniuge di uno dei genitori, la potestà sull'adottato ed il relativo esercizio spettano ad entrambi.
L'adottante ha l'obbligo di mantenere l'adottato,
di istruirlo ed educarlo conformemente a quanto prescritto dall'articolo 147 del codice civile.
Se l'adottato ha beni propri, l'amministrazione
di essi, durante la minore età dell'adottato stesso, spetta all'adottante, il quale non ne ha l'usufrutto
legale, ma può impiegare le rendite per le spese di mantenimento, istruzione ed educazione del minore
con l'obbligo di investirne l'eccedenza in modo fruttifero. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 382 del codice civile.
49. L'adottante deve fare l'inventario dei beni
dell'adottato e trasmetterlo al giudice tutelare entro un mese dalla data del decreto di adozione. Si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella sezione III del capo I del titolo X del
libro primo del codice civile.
L'adottante che omette di fare l'inventario nel
termine stabilito o fa un inventario infedele può essere privato dell'amministrazione dei beni dal giudice
tutelare, salvo l'obbligo del risarcimento dei danni.
50. Se cessa l'esercizio da parte, dell'adottante
o degli adottanti della potestà, il tribunale per i minorenni su istanza dell'adottato, dei suoi
parenti o affini o del pubblico ministero, o anche d'ufficio, può emettere i provvedimenti opportuni circa la
cura della persona dell'adottato, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei suoi beni, anche se
ritiene conveniente che l'esercizio della potestà sia ripreso dai genitori. Si applicano le norme di cui agli
articoli 330 e seguenti del codice civile.
51. La revoca dell'adozione può essere
pronunciata dal tribunale su domanda dell'adottante, quando l'adottato maggiore di quattordici anni abbia
attentato alla vita di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso
colpevole verso di loro di delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non
inferiore nel minimo a tre anni.
Se l'adottante muore in conseguenza
dell'attentato, la revoca dell'adozione può essere chiesta da coloro ai quali si devolverebbe l'eredità in
mancanza dell'adottato e dei suoi discendenti.
Il tribunale, assunte informazioni ed effettuato
ogni opportuno accertamento e indagine, sentiti il pubblico ministero, l'adottante e l'adottato,
pronuncia la sentenza.
Il tribunale, sentito il pubblico ministero ed il
minore, può emettere altresì i provvedimenti opportuni con decreto in camera di consiglio circa la cura
della persona del minore, la rappresentanza e l'amministrazione dei beni.
Si applicano gli articoli 330 e seguenti del
codice civile.
Nei casi in cui siano adottati i provvedimenti di
cui al quarto comma, il tribunale li segnala al giudice tutelare ai fini della nomina di un tutore.
52. Quando i fatti previsti nell'articolo
precedente sono stati compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli
ascendenti di lui, la revoca può essere pronunciata su domanda dell'adottato o su istanza del pubblico
ministero.
Il tribunale, assunte informazioni ed effettuato
ogni opportuno accertamento e indagine, sentiti il pubblico ministero, l'adottante e l'adottato che
abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di età inferiore, pronuncia sentenza.
Inoltre il tribunale, sentiti il pubblico
ministero ed il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di età inferiore, può dare
provvedimenti opportuni con decreto in camera di consiglio circa la cura della persona del minore, la sua
rappresentanza e l'amministrazione dei beni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio della
potestà sia ripreso dai genitori.
Si applicano gli articoli 330 e seguenti del
codice civile.
Nei casi in cui siano adottati i provvedimenti di
cui al terzo comma il tribunale li segnala al giudice tutelare al fine della nomina di un tutore.
53. La revoca dell'adozione può essere promossa
dal pubblico ministero in conseguenza della violazione dei doveri incombenti sugli adottanti. Si applicano le disposizioni di cui ai precedenti
articoli.
54. Gli effetti dell'adozione cessano quando
passa in giudicato la sentenza di revoca.
Se tuttavia la revoca è pronunziata dopo la
morte dell'adottante per fatto imputabile all'adottato, l'adottato e i suoi discendenti sono esclusi
dalla successione dell'adottante.
55. Si applicano al presente capo le disposizioni
degli articoli 293, 294, 295, 299, 300 e 304 del codice civile.
Capo II - Delle forme dell'adozione in casi
particolari.
56. Competente a pronunciarsi sull'adozione è il
tribunale per i minorenni del distretto dove si trova il minore.
Il consenso dell'adottante e dell'adottando che
ha compiuto i quattordici anni e del legale rappresentante dell'adottando deve essere
manifestato personalmente al presidente del tribunale o ad un giudice da lui delegato (10).
L'assenso delle persone indicate nell'articolo 46
può essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per
scrittura privata autenticata.
Si applicano gli articoli 313 e 314 del codice
civile, ferma restando la competenza del tribunale per i minorenni e della sezione per i minorenni e della
sezione per i minorenni della corte di appello.
(10) La Corte costituzionale, con sentenza 10-18
febbraio 1988, n. 182 (Gazz. Uff. 24 febbraio 1988, n. 8 - Serie speciale), ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 56, secondo comma, nella parte in cui è previsto il consenso anziché
l'audizione del legale rappresentante il minore.
57. Il tribunale verifica:
1) se ricorrono le circostanze di cui
all'articolo 44;
2) se l'adozione realizza il preminente interesse
del minore.
A tal fine il tribunale per i minorenni, sentiti
i genitori dell'adottando, dispone l'esecuzione di adeguate indagini da effettuarsi, tramite i servizi locali
e gli organi di pubblica sicurezza, sull'adottante, sul minore e sulla di lui famiglia.
L'indagine dovrà riguardare in particolare:
a) l'attitudine a educare il minore, la
situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare degli adottanti;
b) i motivi per i quali l'adottante desidera
adottare il minore;
c) la personalità del minore;
d) la possibilità di idonea convivenza, tenendo
conto della personalità dell'adottante e del minore.
TITOLO V
Modifiche al titolo VIII del libro I del codice
civile
58. L'intitolazione del titolo VIII del libro I
del codice civile è sostituita dalla seguente: «Dell'adozione di persone maggiori di età».
59. L'intitolazione del capo I del titolo VIII
del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente:
«Dell'adozione di persone maggiori di età e dei
suoi effetti».
60. Le disposizioni di cui al capo I del titolo
VIII del libro I del codice civile non si applicano alle persone minori di età.
61. L'articolo 299 del codice civile è
sostituito dal seguente:
«Art. 299. - Cognome dell'adottato. - L'adottato
assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio.
L'adottato che sia figlio naturale non
riconosciuto dai propri genitori assume solo il cognome dell'adottante. Il riconoscimento successivo
all'adozione non fa assumere all'adottato il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, salvo che
l'adozione sia successivamente revocata. Il figlio naturale che sia stato riconosciuto dai propri genitori e
sia successivamente adottato, assume il cognome dell'adottante.
Se l'adozione è compiuta da coniugi, l'adottato
assume il cognome del marito.
Se l'adozione è compiuta da una donna maritata,
l'adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei».
62. L'articolo 307 del codice civile è
sostituito dal seguente:
«Art. 307. - Revoca per indegnità
dell'adottante. - Quando i fatti previsti dall'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante contro
l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può essere
pronunciata su domanda dell'adottato».
63. L'intitolazione del capo II del titolo VIII
del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente:
«Delle forme dell'adozione di persone di
maggiore età».
64. L'articolo 312 del codice civile è
sostituito dal seguente:
«Art. 312. - Accertamenti del tribunale. - Il
tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica:
1) se tutte le condizioni della legge sono state
adempiute;
2) se l'adozione conviene all'adottando».
65. L'articolo 313 del codice civile è
sostituito dal seguente:
«Art. 313. - Provvedimento del tribunale. - Il
tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di
procedura, provvede con decreto motivato decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione.
L'adottante, il pubblico ministero, l'adottando,
entro trenta giorni dalla comunicazione, possono impugnare il decreto del tribunale con reclamo
alla corte di appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero».
66. I primi due commi dell'articolo 314 del
codice civile sono sostituiti dai seguenti:
«Il decreto che pronuncia l'adozione, divenuto
definitivo, è trascritto a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno
successivo a quello della relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito,
da parte del cancelliere del giudice dell'impugnazione, su apposito registro e comunicato all'ufficiale
di stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato.
Con la procedura di cui al comma precedente deve
essere altresì trascritta ed annotata la sentenza di revoca della adozione, passata in giudicato».
(giurisprudenza)
67. Sono abrogati: il secondo e il terzo comma
dell'articolo 293, il secondo e il terzo comma dell'articolo 296, gli articoli 301, 302, 303,
308 e 310 del codice civile.
È abrogato altresì il capo III del titolo VIII
del libro I del codice civile.
TITOLO VI
Norme finali, penali e transitorie
(giurisprudenza)
68. Il primo comma dell'articolo 38 delle
disposizioni di attuazione del codice civile è sostituito dal
seguente:
«Sono di competenza del tribunale per i
minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 171, 194, secondo comma, 250, 252, 262, 264, 316,
317-bis, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, nonché nel caso di minori dall'articolo
269, primo comma, del codice civile».
69. In aggiunta a quanto disposto nell'articolo
51 delle disposizioni di attuazione del codice civile, nel registro delle tutele devono essere annotati i
provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 10 della presente legge.
70. I pubblici ufficiali o gli incaricati di un
pubblico servizio che omettono di riferire al tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in
situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio, sono puniti ai sensi
dell'articolo 328 del codice penale. Gli esercenti un servizio di pubblica necessità sono puniti con
la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire 400.000.
I rappresentanti degli istituti di assistenza
pubblici o privati che omettono di trasmettere semestralmente al giudice tutelare l'elenco di
tutti i minori ricoverati o assistiti ovvero forniscono informazioni inesatte circa i rapporti familiari
concernenti i medesimi, sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa fino a
lire 2.000.000.
(giurisprudenza)
71. Chiunque, in violazione delle norme di legge
in materia di adozione, affida a terzi con carattere di definitiva un minore, ovvero lo avvia all'estero
perché sia definitivamente affidato, è punito con la reclusione da una a tre anni.
Se il fatto è commesso dal tutore ovvero da
altra persona cui il minore è affidato per ragioni di educazione, di istruzione, di vigilanza e di
custodia, la pena è aumentata della metà.
Se il fatto è commesso dal genitore la condanna
comporta la perdita della relativa potestà e l'apertura della procedura di adottabilità; se è commesso
del tutore consegue la rimozione dall'ufficio; se è commesso dalla persona cui il minore è affidato
consegue la inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio
tutelare.
Se il fatto è commesso da pubblici ufficiali, da
incaricati di un pubblico servizio, da esercenti la professione sanitaria o forense, da appartenenti
ad istituti di assistenza pubblici o privati nei casi di cui all'articolo 61, numeri 9 e 11, del codice
penale, la pena è raddoppiata.
La pena stabilita nel primo comma del presente
articolo si applica anche a coloro che, consegnando o promettendo denaro od altra utilità a terzi,
accolgono minori in illecito affidamento con carattere di definitività. La condanna comporta la
inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.
Chiunque svolge opera di mediazione al fine di
realizzare l'affidamento di cui al primo comma è punito con la reclusione fino ad un anno o con
multa fino a lire 2.000.000.
72. Chiunque, per procurarsi denaro o altra
utilità, in violazione delle disposizioni della presente legge, introduce nello Stato uno straniero minore di
età perché sia definitivamente affidato a cittadini italiani è punito con la reclusione da uno a tre
anni.
La pena stabilita nel precedente comma si applica
anche a coloro che, consegnando o promettendo danaro o altra utilità a terzi, accolgono
stranieri minori di età in illecito affidamento con carattere di definitività. La condanna comporta l'inidoneità
a ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.
72-bis. 1. Chiunque svolga per conto di terzi
pratiche inerenti all'adozione di minori stranieri senza avere previamente ottenuto l'autorizzazione
prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera c), è punito con la pena della reclusione fino a un anno o con la
multa da uno a dieci milioni di lire.
2. La pena è della reclusione da sei mesi a tre
anni e della multa da due a sei milioni di lire per i legali rappresentanti ed i responsabili di associazioni
o di agenzie che trattano le pratiche di cui al comma 1.
3. Fatti salvi i casi previsti dall'articolo 36,
comma 4, coloro che, per l'adozione di minori stranieri, si avvalgono dell'opera di associazioni,
organizzazioni, enti o persone non autorizzati nelle forme di legge sono puniti con le pene di cui al comma 1
diminuite di un terzo (11).
(11) Articolo aggiunto dall'art. 6, L. 31
dicembre 1998, n. 476, riportata al n. XXV.
(giurisprudenza)
73. Chiunque essendone a conoscenza in ragione
del proprio ufficio fornisce qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore nei cui confronti sia
stata pronunciata adozione o rivela in qualsiasi modo notizie circa lo stato di figlio legittimo per
adozione è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire 900.000.
Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale
o da un incaricato di pubblico servizio, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si
applicano anche a chi fornisce tali notizie successivamente all'affidamento preadottivo e
senza l'autorizzazione del tribunale per i minorenni.
(giurisprudenza)
74. Gli ufficiali di stato civile trasmettono
immediatamente al competente tribunale per i minorenni comunicazione, sottoscritta dal dichiarante,
dell'avvenuto riconoscimento da parte di persona coniugata di un figlio naturale non riconosciuto
dall'altro genitore. Il tribunale dispone l'esecuzione di opportune indagini per accertare la veridicità
del riconoscimento.
Nel caso in cui vi siano fondati motivi per
ritenere che ricorrano gli estremi dell'impugnazione del riconoscimento il tribunale per i minorenni
assume, anche d'ufficio, i provvedimenti di cui all'articolo 264, secondo comma, del codice civile.
75. L'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato comporta l'assistenza legale alle procedure previste ai sensi della presente legge.
La liquidazione delle spese, delle competenze e
degli onorari viene effettuata dal giudice con apposita ordinanza, a richiesta del difensore, allorché
l'attività di assistenza di quest'ultimo è da ritenersi cessata.
Si applica la disposizione di cui all'articolo
14, secondo comma, della legge 11 agosto 1973, n. 533.
(giurisprudenza)
76. Alle procedure relative all'adozione di
minori stranieri in corso o già definite al momento di entrata in vigore della presente legge continuano
ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data medesima (12).
(12) La Corte costituzionale, con sentenza 1°
luglio 1986, n. 199 (Gazz. Uff. 25 luglio 1986, n. 36 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 76 nella parte in cui preclude l'applicazione dell'art. 37 alle procedure già
iniziate nei confronti di minore straniero in stato di abbandono in Italia.
77. Gli articoli da 404 a 413 del codice civile
sono abrogati. Per le affiliazioni già pronunciate alla data di entrata in vigore della presente legge si
applicano i divieti e le autorizzazioni di cui all'articolo 87 del codice civile.
78. Il quarto comma dell'articolo 87 del codice
civile è sostituito dal seguente:
«Il tribunale, su ricorso degli interessati, con
decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il
matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione o di filiazione naturale.
L'autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l'affinità deriva da matrimonio
dichiarato nullo».
(giurisprudenza)
79. Entro tre anni dall'entrata in vigore della
presente legge i coniugi che risultino forniti dei requisiti di cui all'art. 6 possono chiedere al tribunale
per i minorenni di dichiarare, sempreché il provvedimento risponda agli interessi dell'adottato e
dell'affiliato, con decreto motivato, l'estensione degli effetti della adozione nei confronti degli affiliati o adottati
ai sensi dell'art. 291 del codice civile, precedentemente in vigore, se minorenni all'epoca del relativo
provvedimento (13).
Il tribunale dispone l'esecuzione delle opportune
indagini di cui all'articolo 57, sugli adottanti e sull'adottato o affiliato.
Gli adottati o affiliati che abbiano compiuto gli
anni dodici e, se opportuno, anche i minori di età inferiore devono essere sentiti; se hanno
compiuto gli anni quattordici devono prestare il consenso.
Il coniuge dell'adottato o affiliato, se
convivente non legalmente separato, deve prestare l'assenso.
I discendenti degli adottati o affilianti che
hanno superato gli anni quattordici devono essere sentiti.
Se gli adottati o affiliati sono figli legittimi
o riconosciuti è necessario l'assenso dei genitori. Nel caso di irreperibilità o di rifiuto non motivato, su
ricorso degli adottanti o affilianti, sentiti il pubblico ministero, i genitori dell'adottato o affiliato e
quest'ultimo, se ha compiuto gli anni dodici, decide il tribunale con sentenza che, in caso di
accoglimento della domanda, tiene luogo dell'assenso mancante.
Al decreto relativo all'estensione degli effetti
dell'adozione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 25, 27 e 28, in quanto compatibili.
Il decreto del tribunale per i minorenni che nega
l'estensione degli effetti dell'adozione può essere impugnato anche dall'adottato o affiliato se
maggiorenne.
(13) La Corte costituzionale con sentenza 1°
luglio 1986, n. 198 (Gazz. Uff. 25 luglio 1986, n. 36 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 79, primo comma, nella parte in cui, nella ipotesi di coniugi non più uniti in
matrimonio alla data della presentazione della domanda di estensione degli effetti dell'adozione, non
consente di pronunziare l'estensione stessa nei confronti degli adottati ai sensi dell'art. 291 del codice
civile, precedentemente in vigore. La stessa Corte, con sentenza 10-18 febbraio 1988, n. 183 (Gazz. Uff.
24 febbraio 1988, n. 8 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 79, primo
comma, nella parte in cui non consente l'estensione degli effetti dell'adozione legittimante nei confronti
dei minori adottati con adozione ordinaria quando la differenza di età tra adottanti e adottato
superi i 40 anni.
80. Il giudice, se del caso ed anche in relazione
alla durata dell'affidamento, può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali
relative al minore siano erogati temporaneamente in favore dell'affidatario.
Le disposizioni di cui all'articolo 15 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, e gli articoli 6
e 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, si applicano anche agli affidatari di cui al comma precedente.
Le regioni determinano le condizioni e modalità
di sostegno alle famiglie, persone e comunità di tipo familiare che hanno minori in affidamento
affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente
dalle condizioni economiche.
81. L'ultimo comma dell'articolo 244 del codice
civile è sostituito dal seguente:
«L'azione può essere altresì promossa da un
curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio
minore che ha compiuto i sedici anni, o del pubblico ministero quando si tratta di minore di età
inferiore».
82. Gli atti, i documenti ed i provvedimenti
relativi alle procedure previste dalla presente legge nei riguardi di persone minori di età, sono esenti
dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai pubblici uffici.
Sono ugualmente esenti gli atti ed i documenti
relativi all'esecuzione dei provvedimenti pronunciati dal giudice nei procedimenti su indicati.
Agli oneri derivanti dall'attuazione della
presente legge, valutati in annue lire 100.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo
1589 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1983 e
corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.