Il Governo

Il Governo è l'espressione della maggioranza parlamentare, cioè della coalizione di partiti che hanno ottenuto il maggior numero di seggi in Parlamento.

Il Governo è un organo costituzionale complesso, composto a sua volta da altri organi dotati di autonomia e di specifiche funzioni, ma che ne rappresentano gli elementi essenziali ed indispensabili.

 
Banchi del Governo a Montecitorio Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio e i Ministri da lui proposti. Il Consiglio dei Ministri costituisce un organo collegiale a sé stante. I Ministri sono responsabili, individualmente, degli atti dei loro dicasteri e, collegialmente, di quelli deliberati dal Consiglio dei Ministri.
L'organizzazione del Governo può anche presentarsi più articolata di quella essenziale definita in Costituzione. Tale struttura può essere integrata dal Vicepresidente del Consiglio, da Ministri senza portafoglio (cosė denominati perché non hanno la responsabilità di un ministero) e da Sottosegretari di Stato. Questi ultimi coadiuvano i Ministri nella loro attività, esercitando le competenze dagli stessi espressamente delegate. Al contrario dei Ministri senza portafoglio, i quali fanno parte a pieno titolo del Consiglio dei Ministri, i Sottosegretari non prendono parte alle sedute del Consiglio con la sola eccezione del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, cui sono affidate le funzioni di segretario del Consiglio dei Ministri.

Il governo è il più "forte" degli organi costituzionali. Dispone direttamente del comando sulla pubblica amministrazione e quindi dell'uso della forza pubblica (esercito, polizia) e delle risorse finanziarie dello stato (riscuote imposte ed effettua le spese).

Tiene i rapporti con gli altri stati, e in grado di prendere decisioni rapide perché è un organo ristretto e politicamente omogeneo (a differenza del parlamento che è formato da due Camere numerose e politicamente disomogenee) ed è in grado di metterle in pratica: rappresenta quindi il motore dell'intera macchina statale.

Nella forma di governo parlamentare italiana, il governo gode di una legittimazione democratica derivata: è infatti espressione della maggioranza politica che si costituisce in seno al parlamento; per governare deve ottenere la sua fiducia ed è obbligato a dimettersi quando tale fiducia viene a mancare. La forza e la stabilità del governo derivano in questi casi dalla coesione della maggioranza parlamentare che lo sostiene. Esso è formato dal partito che conquista la maggioranza alle elezioni e resta in carica fino alle elezioni successive. Nei sistemi multi partitici, se nessun partito è in grado di ottenere da solo la maggioranza alle elezioni, il governo viene formato da un accordo tra più partiti che insieme dispongono della maggioranza dei seggi in parlamento. I governi di coalizione, si rivelano spesso meno stabili perché formati da partiti diversi che possono avere punti di vista divergenti su molte questioni.

 

LA COMPOSIZIONE DEL GOVERNO

Il governo è composto da più organi: il presidente del consiglio e i ministri che insieme formano il consiglio dei ministri (art. 92 comma 1). Le loro attribuzioni sono stabilite per grandi linee dalla Costituzione (art. 95) e, in modo più completo, dalla "legge generale sul governo" che, pur essendo stata espressamente prevista dalla Costituzione, è stata approvata soltanto nel 1988 (legge n. 400). I membri del governo non devono essere necessariamente membri del parlamento (peraltro i casi di ministri scelti fuori del parlamento sono poco frequenti).

 

Il presidente del consiglio ha una posizione di preminenza sugli altri membri del governo. Innanzi tutto egli ha il compito di formare il governo, una volta ricevuto l'incarico da parte del capo dello stato, e di scegliere, quindi, i ministri (art. 92 comma 2). Le sue dimissioni provocano la caduta dell'intero governo. Inoltre egli "dirige la politica generale del governo", "mantiene l'unità dell'indirizzo politico, amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri" (art. 95 comma 1). Convoca le riunioni del Consiglio dei Ministri, ne stabilisce l'ordine del giorno e lo presiede.

Ciascun ministro è a capo di un particolare ramo della pubblica amministrazione che viene chiamato ministero. Il numero e le competenze dei ministeri sono stabiliti per legge (art. 95 comma 3). I ministri hanno quindi una doppia funzione: come capi dei rispettivi ministeri sono collocati al vertice di un particolare ramo della pubblica amministrazione e sono quindi organi amministrativi; come membri del governo essi contribuiscono a definirne l'indirizzo politico e sono quindi organi costituzionali. Accanto ai ministri responsabili di un ministero, possono esservene altri, chiamati ministri senza portafoglio, che non hanno alle loro dipendenze un settore dell'amministrazione ma svolgono incarichi particolari, come "funzione pubblica", "rapporti con il parlamento", "affari regionali", "protezione civile", "politiche comunitarie", "interventi nel Mezzogiorno", "aree urbane", "affari sociali". Essi fanno comunque parte a pieno titolo del consiglio dei ministri. Il loro numero e la natura dei loro incarichi variano da un governo all'altro.

Orologio dell'aula di Montecitorio
 

I ministri sono assistiti da uno o più sottosegretari, che vengono designati dal consiglio dei ministri e decadono con le dimissioni del governo. A differenza dei ministri essi non partecipano alle riunioni del consiglio. Il loro compito è quello di coadiuvare il ministro a cui fanno capo nelle funzioni che egli delega loro e di rappresentarlo nelle sedute del parlamento.

Il consiglio dei ministri è un organo collegiale composto dal presidente del consiglio (che lo convoca e lo presiede) e dai ministri. Le sue riunioni non sono pubbliche; non sono ammessi i giornalisti, non ne vengono pubblicati i resoconti. Il consiglio dei ministri è la sede in cui viene definita la politica generale del governo.

Tutte le decisioni più importanti del governo devono essere discusse e approvate nel consiglio dei ministri. Tra di esse, le dichiarazioni programmatiche, i disegni di legge da sottoporre al parlamento, i decreti - legge, i decreti legislativi, i regolamenti governativi, le nomine dei più alti funzionari dello stato.

 

LA FORMAZIONE DEL GOVERNO

Si procede alla formazione di un nuovo governo quando il precedente ha rassegnato le dimissioni, quando cioè si è aperta una crisi di governo. Si ha comunque la formazione di un nuovo governo all'inizio di ogni legislatura: infatti quando si insediano le nuove Camere, subito dopo le elezioni, il governo in carica ha l'obbligo di rassegnare le dimissioni.

Biblioteca di Palazzo Chigi Poiché nelle forme di governo parlamentare il governo è espressione della maggioranza del parlamento, la Costituzione avrebbe potuto far eleggere direttamente il governo del parlamento stesso. Ha invece preferito affidare la nomina del nuovo governo al presidente della repubblica, prevedendo l'intervento del parlamento (con il voto di fiducia) in un momento successivo. L'art. 92 comma 2 stabilisce infatti che "il presidente della repubblica nomina il presidente del consiglio e, su proposta di questo, i ministri".

Per ottenere la pienezza dei suoi poteri il governo deve ottenere la fiducia del parlamento. A questo fine, entro dieci giorni dalla sua formazione (cioé del giuramento), il governo deve presentarsi davanti a ognuna delle due camere (art. 94 comma 3). In queste sedi il presidente del consiglio espone il programma del suo governo; sulle sue dichiarazioni si svolge una discussione che si conclude (separatamente nelle due Camere) con la votazione della mozione di fiducia.

La mozione di fiducia è un documento, presentato dai parlamentari della maggioranza, in cui si afferma che la Camera approva le dichiarazioni programmatiche del presidente del consiglio e accorda la fiducia al governo. Con il voto di fiducia di entrambe le Camere la crisi di governo è risolta e il governo può operare nella pienezza dei suoi poteri.

 

I Governi della repubblica Italiana
 
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