Il Parlamento

La Camera e il Senato

Il sistema parlamentare italiano è del tipo bicamerale; esso è formato dalla Camera dei deputati (formata da 630 deputati elettivi) e dal Senato della repubblica (formato da 315 senatori elettivi e da un piccolo numero da senatori a vita). Le due Camere si riuniscono sempre separatamente (tranne in alcuni casi particolari stabiliti dalla Costituzione)1 ; ogni decisione del parlamento (l' approvazione delle leggi, la fiducia al governo, ecc.) deve ottenere, separatamente, l'approvazione di ciascuna Camera. Il sistema bicamerale italiano è di tipo perfetto perché le due Camere hanno esattamente gli stessi poteri. Ogni proposta di legge, per diventare legge, deve infatti essere successivamente approvata, nella stessa forma, da entrambe le Camere; se una Camera modifica il testo approvato dalla prima, lo rinvia a quest'ultima per una nuova approvazione.

 
Il Parlamento in seduta comune

Entrambe le Camere sono formate da membri elettivi; nel Senato esistono, oltre ai membri elettivi, anche due tipi di senatori a vita:

a) cinque cittadini che possono essere nominati dal presidente della repubblica tra coloro che "hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, artistico, letterario" ;

b) tutti gli ex presidenti della repubblica che sono, di diritto, senatori a vita (art. 59). Il numero dei senatori a vita non è tale, evidentemente, da modificare la fisionomia de Senato che resta quindi, nella sostanza, una Camera elettiva.

 

Vi sono, inoltre, differenze circa l'età richiesta per la capacità elettorale attività: mentre per la Camera dei deputati sono elettori tutti i cittadini che hanno raggiunto la maggiore età (art. 56 e 48), per il Senato occorre avere compiuto il 25mo anno di età (art. 57). Sono quindi esclusi dalle lezioni per il Senato i giovani compresi tra i 18 e i 25 anni. Un'altra differenza è stabilita per l'età necessaria per l'eleggibilità che è fissata a 25 anni per i deputati e a 40 per i senatori.

I Parlamentari

Non occorrono particolari requisiti per diventare parlamentare. Tutti i cittadini italiani che hanno il diritto di voto (e non ne sono esclusi per una delle cause stabilite dall' art. 48) possono presentarsi canditati e quindi essere eletti al parlamento. Devono inoltre aver compiuto 25 anni per essere eletti deputati e 40 anni per essere eletti Senatori.

I cittadini italiani che diventano membri del parlamento acquistano una speciale protezione giuridica che non spetta a nessun altro cittadino. Tale protezione giuridica è costituita dalle immunità parlamentari. Si tratta di prerogative antiche, nate con il sorgere dei parlamenti moderni con lo scopo di difendere i parlamentari dal potere del re che, disponendo del potere esecutivo e del controllo sul potere giudiziario, avrebbe potuto facilmente limitare la libertà dei rappresentanti del popolo. E' evidente che il fine di questa protezione non è quello di conferire privilegi individuali ai parlamentari, ma di permettere al parlamento di agire in piena libertà e indipendenza al riparo dalle pressioni del potere esecutivo.

Scorcio dell'aula di Montecitorio

Il funzionamento delle Camere

La Camera e il Senato sono assemblee numerose e per poter funzionare si sono dotate di un'organizzazione interna e di precise regole di funzionamento. Alcune di queste regole sono stabilite dalla stessa Costituzione (vedi articoli 63 e 64); per il resto ciascuna Camera provvede con proprio regolamento approvato a maggioranza assoluta. Ciascuna Camera elegge un presidente che è coadiuvato da un ufficio di presidenza.

 
Banco della Presidenza dell'aula di Montecitorio

Per le opinioni più importanti le Camere si riuniscono in assemblea plenaria con la presenza di tutti i componenti ma gran parte del lavoro parlamentare si svolge all'interno di organismi più ristretti: le commissioni permanenti. Ciascuna di esse riunisce un numero ridotto di parlamentari e si occupa di una particolare materia (interni, esterni, difesa, giustizia ecc.). Tutti i progetti di legge che vengono sottoposti all'approvazione delle Camere passano prima di tutto al vaglio della commissione o delle commissioni competenti per materia. Mentre l'assemblea plenaria è la sede naturale per lo svolgimento dei dibattiti politici più importanti, le commissioni costituiscono una sede specializzata per affrontare le questioni con maggiore approfondimento.

Le Camere sono organi collegiali, organi formati, cioè, da una pluralità di persone che agiscono in modo unitario. Si pone perciò il problema di stabilire delle regole in base alle quali imputare all'organo, (in questo caso le Camere) la volontà espressa dai singoli membri.

 

Le deliberazioni delle Camere (compresa l'approvazione delle leggi) sono adottate mediante votazione, secondo le seguenti norme:

  • Numero legale: perché le deliberazioni delle Camere siano valide occorre che sia presente la maggioranza dei loro componenti (art. 64 comma 3);
  • Maggioranze richieste: di regola, come stabilisce la Costituzione (art. 64 comma 3), è sufficiente che la deliberazione sia approvata a maggioranza semplice, ossia della maggioranza dei parlamentari presenti in aula al momento della votazione. Questa regola vale anche per l'approvazione delle leggi.

In casi particolari, indicati dalla Costituzione, la maggioranza dei presenti non è sufficiente: occorre la maggioranza assoluta, cioè la metà più uno dei membri della Camera (indipendentemente dal numero dei presenti). Tale maggioranza è richiesta per quelle deliberazioni, particolarmente importanti, per cui si ritiene necessaria la garanzia di una maggioranza effettiva; per esempio per le leggi costituzionali (art. 138 comma 1), per i regolamenti parlamentari (art. 64 comma 1), per l'elezione del presidente della repubblica dopo il terzo scrutinio (art. 83 comma 3). In altri casi sono richieste maggioranze ancora più elevate (per esempio i due terzi dei voti: art. 83 comma 3, art. 138 comma 3).

Le votazioni si svolgono, di regola, a scrutinio palese: ciascun parlamentare esprime il proprio voto pubblicamente, assumendosi con ciò la responsabilità delle sue scelte davanti agli elettori e all'opinione pubblica. Lo scrutinio segreto non è ammesso che per questioni di particolare delicatezza indicate dai regolamenti parlamentari.

 

La durata delle Camere

Ciascuna Camera resta in carica per 5 anni; tale periodo di tempo viene chiamato legislatura. Alla fine della legislatura il presidente della repubblica dichiara lo scioglimento delle Camere e contemporaneamente indice nuove elezioni.

Le Camere possono anche essere sciolte prima della scadenza prevista e in questo caso si tengono elezioni anticipate. Mentre lo scioglimento delle Camere dopo 5 anni è un atto fisiologico (e dovuto), lo scioglimento anticipato è un rimedio eccezionale (e discrezionale).

La Costituzione (art. 88) stabilisce che lo scioglimento delle Camere è disposto dal Presidente della Repubblica, sentiti i loro presidenti; e che tale facoltà non può essere esercitata negli ultimi sei mesi del suo mandato (si vuole con questo evitare che un presidente che ambisca a essere rieletto possa sciogliere le Camere sperando di poter ottenere, attraverso i risultati delle nuove elezioni, attraverso i risultati delle nuove elezioni, un parlamento a lui favorevole).

Aula di Palazzo Madama
 

La Costituzione non prevede, invece, in quali circostanze lo scioglimento delle Camere possa essere deciso. Tuttavia, durante la storia della repubblica italiana, si è formata una prassi secondo cui lo scioglimento anticipato delle Camere è considerato un rimedio eccezionale. Esso può quindi aver luogo soltanto quando nel parlamento non è possibile formare nessuna maggioranza in grado di sostenere un governo. E' necessario quindi che ci sia una crisi di governo, ma non è sufficiente: bisogna che risulti impossibile formarne uno nuovo. Normalmente accade che siano gli stessi partiti a proporre le elezioni anticipate quando si accorgono che i dissensi tra i loro sono così ampi da non permettere un accordo di maggioranza. L'ultima parola spetta però al presidente della repubblica che, essendo formalmente titolare di questo potere, può accogliere subito tale richiesta o insistere perché si trovi la strada dell'accordo. In questo modo lo scioglimento delle Camere rappresenta una valvola di sicurezza per il sistema costituzionale: serve per sbloccare (attraverso il ricorso al giudizio degli elettori) una situazione che appare senza vie di uscita. Il fatto che in Italia si sia ricorso più volte alle elezioni anticipate non significa che esse siano diventate normali, ma che la situazione politica è diventata, a partire dagli anni Settanta, notevolmente instabile.

 
Legislature della Repubblica Italiana
 
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