RIMBORSO DELLA "TASSA SUL MEDICO"

 

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Con il collegato alla finanziaria 2000 è stato previsto il rimborso dell’80% della quota fissa individuale annua per l’assistenza medica di base (cosiddetta tassa sul medico di famiglia) versata nel 1993 nella misura di £.85.000 a persona. Il rimborso si può ottenere utilizzando alternativamente uno dei seguenti sistemi:

  • in compensazione (con il modello F24 ) a partire dai versamenti che dovranno essere effettuati a far data dal 1° gennaio 2001;

  • oppure portato in diminuzione dalle imposte dovute per il periodo d’imposta 2000 in sede di dichiarazione dei redditi (modd. 730/2001 e UNICO persone fisiche 2001);

  • oppure, per i contribuenti che percepiscono redditi erogati da un sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) la restituzione può essere effettuata dallo stesso sostituto con minori ritenute Irpef, a condizione che gliene sia stata fatta espressa richiesta. Per tale richiesta non è necessario alcun modulo, ma è sufficiente una semplice comunicazione in carta libera.

L’importo restituito non dovrà essere assoggettato a tassazione separata anche se a suo tempo fu dedotto dal reddito complessivo come onere deducibile.

Per i contribuenti che non possono utilizzare i suddetti meccanismi, sono fissate altre modalità di restituzione con provvedimento del 19 febbraio 2001 N. 2001/32457 pubblicato sulla G.U. n. 45 del 23 febbraio 2001.

Si precisa che la richiesta di restituzione al sostituto d’imposta, redatta in carta libera e sottoscritta dall’interessato, deve essere presentata entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge 21 novembre 2000, n. 342, ossia entro il 10 dicembre 2001.

Nella suddetta istanza, il contribuente, è tenuto a fornire apposita dichiarazione, dalla quale risulti:

  • di aver effettuato il versamento relativo alla quota di assistenza medica di base;

  • l’esatto ammontare del versamento;

  • che l’importo di cui al punto precedente non è stato o non sarà utilizzato in compensazione con il mod. F24;

  • che l'importo di cui al punto precedente non è stato chiesto o non sarà chiesto presentando la dichiarazione dei redditi;

  • che non è stata presentata o non sarà presentata istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria.