IL LAVORO PARASUBORDINATO |
E' un contributo introdotto dalla legge di riforma del sistema delle pensioni (L. 335 del 8 agosto 1995), dovuto all'I.N.P.S. da alcune categorie di lavoratori autonomi la cui attività non è coperta da assicurazione previdenziale.
Sono interessati al versamento del contributo:
Il contributo è incentrato sulla tipologia di reddito prodotto.
I redditi professionali sono quelli derivanti da arti e professioni svolte abitualmente, anche se non in via esclusiva.
I redditi della collaborazione coordinata e continuativa sono quelli derivanti:
Sono tenuti al versamento del contributo:
I beneficiari dal 1 gennaio 1999 di borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca sono obbligati all'iscrizione all'INPS. Entro trenta giorni dalla comunicazione di ammissione ai corsi di dottorato da parte dell'Università, gli interessati devono presentare domanda di iscrizione, in qualità di collaboratori. L'ente erogatore, in qualità di committente, dovrà effettuare i pagamenti della contribuzione dovuta.
Non sono tenuti al versamento del contributo:
* i compensi corrisposti ai giudici di pace; * le indennità di carica e di presenza degli amministratori locali; * le somme erogate ai soggetti impegnati in lavori socialmente utili.
Per la durata di un quinquennio a decorrere, rispettivamente, dal 30 giugno 1996 per coloro che risultano già pensionati o iscritti a forme obbligatori e dal 1 aprile 1996 per coloro che non risultano iscritti a forme pensionistiche, chi svolge un'attività che rientra tra quelle per le quali è dovuto il contributo:
Per pagare il contributo del 10% gli interessati devono presentare domanda di iscrizione all'INPS utilizzando i modelli in distribuzione presso tutte le sedi, specificando i propri dati anagrafici, il codice fiscale, il proprio domicilio, il tipo di attività svolta, la data di inizio dell'attività e i dati del committente.
La domanda, in caso di svolgimento di attività professionale deve essere presentata alla sede INPS nel cui ambito territoriale risiede il professionista. Deve invece essere presentata alla sede INPS nel cui ambito territoriale è ubicata l'azienda committente, nel caso di attività di collaborazione coordinata e continuativa. E' data, comunque, possibilità di presentare la domanda in qualsiasi sede dell'INPS se ciò è più comodo per gli interessati.
Il contributo va versato all'INPS con il modello F24. Il modello deve essere utilizzato sia dai professionisti, sia dalle imprese committenti per il versamento a favore dei collaboratori. Il versamento del contributo va effettuato in momenti diversi a seconda che i redditi derivino da attività professionale o da collaborazione coordinata e continuativa.
Il contributo, completamente a carico del professionista, va calcolato sul reddito prodotto nello stesso anno al quale il contributo si riferisce. Si fa riferimento al reddito netto risultante dalla dichiarazione annuale ai fini IRPEF. E' evidente che l'esatto ammontare del reddito si conosce soltanto l'anno successivo, per cui gli interessati devono versare il contributo con il meccanismo degli acconti e saldi negli stessi termini previsti per i versamenti IRPEF. Scadenza fiscale: saldo anno precedente e primo acconto anno in corso.
Scadenza fiscale: secondo acconto.
Il contributo è per due terzi a carico dell'azienda committente e per un terzo a carico del lavoratore. Il versamento va effettuato dall'impresa committente, entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento dei compensi, tramite modello di versamento F24, che è di tipo "cumulativo".
Poichè il modello F24 non consente di identificare quali siano i collaboratori per i quali sono versati i contributi, a partire dal 1998 le imprese committenti di collaborazione coordinata e continuativa e dei venditori porta a porta hanno l'obbligo di presentare trimestralmente all'INPS una denuncia dei lavoratori. I committenti possono utilizzare il modello cartaceo (denominato GLA/D) oppure un supporto magnetico (che può essere, a richiesta, fornito dall'INPS). La presentazione delle denuncie trimestrali va effettuata:
es.: per il 2° trimestre 2000 entro il 31.7.2000
es.: per il 2° trimestre 2000 entro il 31.8.2000 Nel modello devono essere indicati, in particolare:
Il contributo è di misura diversa, 10% o 13% a seconda dei casi:
Il contributo è dovuto entro il limite di un massimale annuo rivalutato sulla base degli indici ISTAT di variazione del costo della vita. Nell'anno 2000 il massimale è di Lire 144.263.000 annue Il massimale non è frazionabile a mese e va rispettato indipendentemente dal periodo di attività svolta. Non è previsto alcun minimale contributivo annuo, per cui i contributi possono essere versati anche per redditi molto modesti. Si deve però tener conto che per poter accreditare ai fini pensionistici l'intero anno di assicurazione la legge vuole che il contributo sia versato su un reddito minimale. Il minimale è quello stesso stabilito per i commercianti e per l'anno 2000 è pari a Lire 22.688.224.- Di seguito si riporta una tabella dei massimali per i periodi 1996/2000. Per gli stessi periodi sono indicati anche i minimali di reddito annui validi ai fini della pensione.
La finanziaria 2000 ha stabilito, per coloro che non siano contemporaneamente iscritti ad altra forma obbligatoria o non siano titolari di pensione, l'innalzamento graduale dell'aliquota per l'assicurazione pensionistica nella misura dell' 1% ogni due anni a partire dal 2000, fino al raggiungimento dell'aliquota del 19%.
L'imponibile contributivo è pari a: A) per i collaboratori, all'ammontare dei compensi liquidati nel trimestre mentre le somme documentate o rimborsate per spese di viaggio, alloggio e vitto purchè relative a prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale. Tale ammontare va ridotto del 5% a titolo di deduzione forfettaria. Sulla quota eccedente i 100 milioni non si applica la deduzione. Esempio:
A tale importo si sottrae la percentuale del 5% di deduzione forfetaria: 100.000.000 x 5% = 5.000.000. Pertanto l'imponibile contributivo è pari a L. 95.000.000. N.B. Dal 1.1.1999 (Legge finanziaria 2000): la riduzione forfetaria è pari al 6%, se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa di importo complessivo non superiore ai 40 milioni e il reddito della abitazione principale non superiore a 1.800.000
B) per i venditori porta a porta, all'ammontare delle provvigioni ricevute: tali soggetti non hanno la riduzione forfetaria del 5%, non avendo l'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi; C) per i professionisti, all'ammontare dell'imponibile da dichiarare ai fini irpef
Se il compenso per il lavoro svolto nell'intero anno viene pagato prima della fine dell'anno, il versamento del contributo sarà effettuato dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello dell'erogazione del compenso. In questo caso, le denuncie trimestrali dovranno riportare nel campo "periodi di attività" l'intero anno solare.
Il pagamento del contributo alla Gestione Separata comporta l'assicurazione obbligatoria contro i "rischi" di vecchiaià, invalidità e morte. Pertanto, al verificarsi di detti eventi agli interessati, in possesso dei requisiti previsti e su domanda, vengono pagate le seguenti prestazioni:
Tali prestazioni sono attribuite in base ai criteri esistenti per la gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali. La domanda di pensione va presentata, su apposito modulo, a qualsiasi ufficio INPS direttamente o per il tramite di uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge, che assistono gratuitamente i lavoratori.
I collaboratori e i professionisti che non siano titolari di altre posizioni assicurative e per i quali il contributo versato sia pari al 13% beneficiano delle prestazioni assistenziali di maternità e di assegno per il nucleo familiare e, dall'anno 2000, anche della tutela nei casi di malattia, limitatamente alle degenze ospedaliere.
La disciplina per il nucleo familiare è stata estesa agli iscritti alla gestione (liberi professionisti e collaboratori coordinati continuativi) che a partire da gennaio 1998 sono soggetti al contributo del 12% successivi innalzamenti. In questa aliquota è compresa la quota 0,50% per finanziare il fondo maternità, assegni familiari e malattia.
L'assegno spetta nei casi in cui:
L'assegno spetta, una volta soddisfatte le condizioni redittuali, ai seguenti nuclei:
La domanda deve essere fatta, compilando l'apposito modulo, presso la sede dell'INPS nella cui circoscrizione territoriale risiede il lavoratore.
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