Associazione Esposti Amianto

e ad altri rischi ambientali del Veneto

 

 

SENATO DELLA REPUBBLICA
—————— XIV LEGISLATURA ——————

492a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 13 NOVEMBRE 2003

(Pomeridiana)

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Presidenza del vice presidente CALDEROLI

Omissis ................................

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 45 PRECEDENTEMENTE ACCANTONATI E ORDINE DEL GIORNO G45.800

45.0.550

SCHIFANI, NANIA, MORO, D’ONOFRIO

Respinto

Dopo l’articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45.0.550

        1. All’articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

        "6-bis. Sono comunque fatte salve le disposizioni previgenti a favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, compresi coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto fruiscano dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento. All’onere relativo all’applicazione del presente comma, valutato in 80 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236"».

45.0.500

FORCIERI, LONGHI, MORANDO, CADDEO, PIZZINATO, GIARETTA, RIPAMONTI, MARINO, BATTAGLIA GIOVANNI, MONTAGNINO, BATTAFARANO, MUZIO, ROTONDO, DETTORI, PILONI, DI SIENA, GRUOSSO, SALVI, DI GIROLAMO, TONINI, STANISCI, BETTONI BRANDANI, BONFIETTI, BASSO, BRUNALE, CALVI, CHIUSOLI, PASCARELLA, GUERZONI, MACONI, MASCIONI, MURINEDDU, NIEDDU, PAGANO, PASQUINI, PIATTI, TESSITORE, VISERTA COSTANTINI, GIOVANELLI, BUDIN, PASSIGLI, GARRAFFA, BARATELLA, FASSONE, VILLONE, IOVENE, DE ZULUETA, GASBARRI, CORRADO

Ritirato

Dopo l’articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45.0.500

        1. All’articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

        "6-bis. Sono comunque fatte salve le disposizioni previgenti a favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, compresi coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto fruiscano dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento. All’onere relativo all’applicazione del presente comma, valutato in 80 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236"».

45.0.800

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Id. em. 45.0.550

Dopo l’articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45.0.800

        1. All’articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

        "6-bis. Sono comunque fatte salve le disposizioni previgenti a favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, compresi coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto fruiscano dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento. All’onere relativo all’applicazione del presente comma, valutato in 80 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236"».

45.0.810

RIPAMONTI, MALABARBA, BATTAFARANO, MONTAGNINO, PAGLIARULO

Respinto

Dopo l’articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45.0.810

        1. All’articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

        "6-bis. Sono comunque fatte salve le disposizioni previgenti dei lavoratori che abbiano già maturato, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, compresi coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto fruiscano dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento. Al fine del recepimento delle sentenze della Corte costituzionale che allargano i benefici a tutte le categorie di lavoratori esposti all’amianto, ai lavoratori che hanno fatto la domanda di riconoscimento dell’esposizione e dei benefici previdenziali o che la faranno prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 30 settembre 2003, n. 296, o che hanno in corso una causa legale per il medesimo motivo, continua ad applicarsi l’articolo 13, comma 8 della legge 257 del 1992, come sostituito dalla legge 271 del 1993. All’onere relativo all’applicazione del presente comma, valutato in 200 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236"».

 

CANCELLATO DAL GOVERNO  E SOSTITUITO DAL COMMA 132, ART. 3 DEL NUOVO TESTO

45.0.1000

IL RELATORE

Approvato

Dopo l’articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45.0.1000

        1. In favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27 maggio 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. Restano valide le certificazioni già rilasciate dall’INAIL. All’onere relativo all’applicazione del presente articolo, valutato in 23 milioni di euro per l’anno 2004, 93 milioni di euro per l’anno 2005 e 174 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’occ upazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

CANCELLATO DAL GOVERNO E SOSTITUITO DAL COMMA 132, ART. 3 DEL NUOVO TESTO

G45.800

ZANOLETTI, FABBRI, TOFANI, BATTAFARANO, VANZO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

         impegna il Governo ad individuare una soluzione, o per via legislativa o, laddove possibile, per via amministrativa, al fine, in particolare, di garantire i predetti diritti.

  1. ai lavoratori in possesso della certificazione INAIL, che maturano i requisiti pensionistici successivamente alla data del 2 ottobre 2003;

     

  2. ai lavoratori in possesso della certificazione INAIL che, alla data del 2 ottobre 2003, hanno dato preavviso relativamente alla risoluzione del rapporto di lavoro;

     

  3. ai lavoratori che sono stati licenziati o si sono dimessi e che non avendo ancora raggiunto i requisiti per il diritto alla pensione, nonostante il riconoscimento dei benefici previdenziali dell'amianto, stanno effettuando i versamenti volontari dei contributi;

     

  4. ai lavoratori ai quali l'INAIL ha riconosciuto l'esposizione all'amianto richiesta dalla legge, ma non ancora rilasciato il relativo certificato.

     

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(*) Accolto dal Governo

Omissis ................................