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IN SEDE REFERENTE
(229)
MUZIO ed altri. – Estensione delle prestazioni
previste per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai soggetti
danneggiati dall'esposizione all'amianto
(230)
MUZIO ed altri. – Modifica all'articolo
13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di
pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto
(330)
Tommaso SODANO ed altri. - Norme per il riconoscimento
degli infortuni, delle malattie professionali e delle esposizioni da amianto
(349)
BATTAFARANO ed altri. – Integrazioni alla
normativa in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti
all'amianto, realizzazione di un programma di sorveglianza sanitaria e
istituzione del Fondo nazionale per le vittime dell'amianto
(540)
CARELLA ed altri. – Disciplina della sorveglianza
sanitaria a tutela dei lavoratori esposti all'amianto
(590)
BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifica alla
normativa in materia di benefici in favore dei lavoratori esposti all'amianto
(760)
FORCIERI ed altri. – Modifica dell'articolo 13
delle legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato
dei lavoratori esposti all'amianto
(977) Tommaso SODANO ed altri.
- Norme per l'epidemiologia delle patologie
asbestocorrelate, per l'interpretazione autentica
dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e
successive modificazioni, per la sorveglianza sanitaria dei cittadini esposti ed
ex esposti all'amianto, per l'informazione sui diritti e sugli obblighi dei
cittadini e dei lavoratori esposti ed ex esposti e degli operatori sanitari
coinvolti
(1240) RIPAMONTI. -
Nuove norme in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti
all'amianto ed istituzione del Fondo di solidarietà per le vittime
dell'amianto
(1253) GABURRO ed altri. - Nuove norme in
materia di prestazioni previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto e
modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta
del 2 ottobre 2002.
Il relatore FABBRI comunica
che il Comitato ristretto costituito per l'esame dei disegni di legge in materia
di amianto si è riunito mercoledì 16 ottobre, per prendere in esame le proposte
del Governo, illustrate dal sottosegretario Brambilla,
volte a modificare ed integrare lo schema di testo unificato predisposto dal
Comitato medesimo ed illustrato alla Commissione nella seduta del 18 luglio. Il
Comitato ristretto, nel prendere atto di tali proposte, gli
ha conferito il mandato di predisporre un nuovo schema di testo unificato,
apportando a quello precedente le necessarie modifiche ed integrazioni; nel
corso della seduta, alcuni dei senatori intervenuti hanno altresì
formulato osservazioni e rilievi sulle proposte del Governo, riservandosi di
presentare proprie proposte correttive nella successiva fase
emendativa.
Il relatore passa quindi ad illustrare
dettagliatamente le modifiche apportate, premettendo che le proposte del Governo
prendono comunque le mosse da una piena condivisione
dell'impostazione complessiva del primo schema elaborato dal Comitato ristretto,
in quanto si riconosce che esso mira a privilegiare gli aspetti di prevenzione,
di sorveglianza sanitaria e di intervento anche di tipo economico al
manifestarsi di neoplasie professionali, contemporaneamente salvaguardando le
aspettative già maturate - soprattutto per effetto delle certificazioni
rilasciate dall'INAIL - ed estendendo i benefici previdenziali di cui alla legge
n. 257 del 1992 a soggetti prima non compresi, entro un termine ultimo che segna
il superamento dell'attuale sistema.
Pertanto, gli emendamenti proposti dall'Esecutivo
e recepiti dal relatore, sono finalizzati ad apportare alcune modifiche ed
integrazioni dettate da esigenze tecniche, dall'esperienza finora maturata
nell'applicazione della precedente normativa e dagli orientamenti nel frattempo
consolidatisi in sede giurisprudenziale.
In primo luogo, fermi restando sia il coefficiente
moltiplicativo dell'1,5, sia il limite minimo di dieci anni
di esposizione, si è prevista l'estensione dei benefici previdenziali di
cui al comma 8 dell'articolo 13 della legge n. 257 del 1992 non solo a soggetti
non assicurati presso l'INAIL, ma anche a lavoratori non
ricompresi nel campo di applicazione del testo unico antinfortunistico,
come ad esempio i vigili del fuoco; per quanto riguarda l'accesso ai predetti
benefici, è prevista l'esclusione per i trattamenti pensionistici anteriori alla
data di entrata in vigore della nuova normativa, con salvaguardia delle
situazioni dei ferrovieri e dei destinatari degli atti di indirizzo già
collocati a riposto. Sono state inoltre precisate le compatibilità con
altri benefici pensionistici che prevedono
l'anticipazione dell'accesso al pensionamento o l'aumento dell'anzianità
contributiva.
Fatta salva l'esigenza di
superare l'attuale sistema entro un termine definito, si è poi ritenuto
tecnicamente più efficace porre il termine ultimo di
centottanta giorni per la sola presentazione delle domande, consentendo al
lavoratore di usufruire del beneficio al momento del pensionamento. Seguendo lo
stesso criterio, si è ritenuto di eliminare ogni riferimento a futuri interventi
governativi, dato che, di fatto, essi avrebbero comportato un prolungamento del
sistema che, invece, si intende superare.
Un altro punto riguarda
l'accertamento tecnico della esposizione all'amianto:
su questo tema, essendo ampiamente condiviso il giudizio sulla centralità del
ruolo dell'lNAIL, si è ritenuto di formalizzare per
legge il meccanismo procedurale che ha provocato, in passato, varie situazioni
di criticità, in quanto regolato solo da intese amministrative. In tale percorso
procedurale, un determinante apporto viene richiesto
al datore di lavoro. Si è ritenuto, inoltre, di eliminare il riferimento ad un
comitato INAIL per l'esame dei ricorsi, trattandosi di una
attività riconducibile alla procedura sopra indicata, nonché agli
ordinari mezzi di tutela amministrativa.
Poiché la questione dei
poteri sostitutivi del Governo in materia di
interventi ambientali, di cui all'articolo 10 della legge n. 257 del 1992,
appare estranea alla competenza del Ministero del lavoro, in quanto non
riguardante i benefici pensionistici in argomento, è sembrato preferibile
espungere tale problematica dal nuovo schema di testo unificato.
E' stato poi rivisitato
tecnicamente l'elenco delle lavorazioni comportanti l'esposizione all'amianto,
e, tenuto conto degli orientamenti della giurisprudenza costituzionale e di
legittimità, di quelli seguiti dalla comunità scientifica e accolti dalla
normativa prevenzionale in Italia - soprattutto con
il decreto legislativo n. 277 del 1991 - e nei paesi maggiormente
industrializzati, si è effettuata la scelta di
confermare il criterio delle 100 fibre/litro, come valore limite di esposizione
utile ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali, esplicitando per
legge il parametro già adottato, in passato, in via amministrativa.
Diversamente operando, si avrebbe un rilevante aumento della
platea dei beneficiari, compresi i soggetti ai quali il riconoscimento
dell'esposizione è stato già negato sulla base del predetto criterio delle 100
fibre/litro.
Coerentemente con le
modifiche fin qui illustrate - prosegue il relatore - è stata riconsiderata la
norma transitoria, includendovi, tra l'altro, la validità delle certificazioni
derivanti da atti di indirizzo ministeriali, a suo
tempo emanati.
La sorveglianza sanitaria degli esposti e
l'assistenza specifica agli ammalati gravi viene
affidata all'INAIL, per garantire la continuità e la omogeneità, su tutto il
territorio nazionale, della tutela, dal momento dell'accertamento
dell'esposizione fino al momento della conclamata patologia.
Nel confermare la ratio dell'intero
impianto normativo, che intende portare ad esaurimento gli effetti della legge
n. 257 del 1992 e intensificare la tutela della patologia al momento della sua
insorgenza, si è ritenuto, peraltro, di limitare le prestazioni economiche
integrative di quelle già comunque fornite dal
sistema assicurativo pubblico, ai soli casi di patologie neoplastiche, che per
la loro gravità, per la tragicità degli esiti e per la relativamente recente
scoperta della loro origine professionale, costituiscono un fenomeno che
richiede una particolare, specifica e maggiore tutela anche sul piano
indennitario. Il numero dei casi che, ancorché in aumento, resta
comunque limitato, non giustifica comunque la
costituzione di un fondo autonomo, in quanto le prestazioni economiche
integrative possono essere ricondotte negli ordinari meccanismi assicurativi
dell'INAIL.
In coerenza con la previsione di prestazioni
economiche integrative, per le neoplasie, si è ritenuto di
esplicitare che tale erogazione ridefinisce gli ambiti della
responsabilità civile per i datori di lavoro, peraltro nei limiti e alle
condizioni fissate nel testo unico antinfortunistico. Viene
ridefinita anche la responsabilità penale, sempre limitatamente alle neoplasie,
riconoscendo per legge che la progressiva evoluzione delle conoscenze
scientifiche in materia rende problematica la riconduzione dei passati
comportamenti aziendali ad ipotesi di reato, salvo nei casi di violazione di
misure di sicurezza prescritte per legge o generalmente praticate all'epoca
dell'ingenerarsi delle situazioni di rischio.
Per esigenze di carattere
sistematico, si è ritenuto di porre il termine finale di centottanta giorni per
la presentazione delle domande anche nelle fattispecie disciplinate dal comma 7
dell'articolo 13 della legge n. 257 del 1992, comma di cui è prevista
l'abrogazione.
Per quel che riguarda la copertura finanziaria, il
relatore, concludendo la sua esposizione, si riserva
di integrare il testo dello schema unificato con un articolo aggiuntivo volto ad
utilizzare l'accantonamento già previsto nel disegno di legge finanziaria,
attualmente all'esame della Camera dei deputati.
Il relatore, sulla base del
mandato ricevuti dal Comitato ristretto, deposita quindi un nuovo
articolato, precisando che a quest'ultimo dovrebbero essere riferiti eventuali
emendamenti.
Il sottosegretario BRAMBILLA si riserva di
illustrare in una prossima seduta i dati - in corso di
elaborazione presso i competenti uffici del Ministero del lavoro -
relativi alla platea dei potenziali beneficiari e alla conseguente
quantificazione degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del
provvedimento in discussione, la cui impostazione generale è stata testé
efficacemente delineata dal relatore Fabbri. Fa quindi presente che il Governo
sta valutando la possibilità di precisare ulteriormente l'indicazione
relativa agli oneri finanziari e alla conseguente
copertura degli stessi, eventualmente adeguando l'accantonamento già iscritto
nel disegno di legge finanziaria 2003 al fabbisogno che verrà rilevato
relativamente alle fattispecie indicate nel testo in discussione, compresi gli
effetti degli atti di indirizzo prodotti nel 2000 e nel 2001.
Il senatore BATTAFARANO, riservandosi di entrare
nel merito di singoli aspetti del nuovo schema di testo unificato
testé illustrato dal relatore in sede di
presentazione degli emendamenti, osserva che anche la recente pubblicazione, su
un autorevole quotidiano, di notizie in merito alla entità del fenomeno
dell'esposizione all'amianto e ai conseguenti possibili oneri a carico della
finanza pubblica, induce a porsi alcuni interrogativi su questioni rilevanti per
il futuro di numerosi lavoratori. In particolare, nel nuovo testo predisposto
dal relatore, occorrerebbe comprendere meglio quali sono le conseguenze delle
norme che subordinano il riconoscimento del beneficio previdenziale di cui
all'articolo 13 della legge n. 257 del 1992 non solo alla durata decennale del
periodo di esposizione, ma anche alla concentrazione
media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al
giorno. Poiché il comma 2 dell'articolo 2 precisa che per periodo
di esposizione si intende il periodo di attività
effettivamente svolta, sorge il dubbio che il nuovo testo abbia adottato criteri
forse eccessivamente restrittivi rispetto alla legislazione vigente. Non è
chiaro, a tale proposito, se e come verranno
computati i periodi di inattività dei lavoratori, derivanti, ad esempio, dal
ricorso alla cassa integrazione, né se venga salvaguardata comunque la posizione
di coloro che hanno già ottenuto il riconoscimento dell'esposizione da parte
dell'INAIL.
Il sottosegretario BRAMBILLA precisa che le
formulazioni adottate nel nuovo schema di testo unificato riprendono quelle
della giurisprudenza costituzionale e di merito; d'altra parte, il criterio
della concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore
medio su otto ore al giorno costituisce il parametro
su cui fino ad ora sono state valutate in sede amministrativa le richieste di
riconoscimento dell'esposizione pervenute all'INPS e all'INAIL. Nulla
viene variato in modo sostanziale rispetto al passato
e pertanto non vi è alcun motivo per intervenire sui riconoscimenti già
effettuati, che conservano la loro efficacia.
Il relatore FABBRI osserva che la formulazione
adottata nel testo da lui illustrato utilizza i termini ricorrenti anche nella
letteratura scientifica per indicare una condizione di esposizione ad agenti
chimici.
Poiché non vi sono altre richieste di intervento,
su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di fissare per martedì 19
novembre 2002, alle ore 18, il termine per la presentazione degli emendamenti,
che si intendono riferiti al nuovo schema di testo unificato, pubblicato in
allegato al resoconto della seduta odierna.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI GIOVEDI' 24
OTTOBRE
Il PRESIDENTE, accogliendo una richiesta pervenuta
da alcuni gruppi politici, propone di sconvocare la
seduta già convocata per giovedì 24 ottobre 2002.
Conviene la Commissione.
La seduta termina alle ore 15,40.
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