LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDI' 22 OTTOBRE 2002
112a Seduta

Presidenza del Presidente
ZANOLETTI

 

 
 

IN SEDE REFERENTE

(229) MUZIO ed altri. – Estensione delle prestazioni previste per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai soggetti danneggiati dall'esposizione all'amianto
(230) MUZIO ed altri. – Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto
(330) Tommaso SODANO ed altri. - Norme per il riconoscimento degli infortuni, delle malattie professionali e delle esposizioni da amianto
(349) BATTAFARANO ed altri
. – Integrazioni alla normativa in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, realizzazione di un programma di sorveglianza sanitaria e istituzione del Fondo nazionale per le vittime dell'amianto

(540) CARELLA ed altri. – Disciplina della sorveglianza sanitaria a tutela dei lavoratori esposti all'amianto
(590) BETTONI BRANDANI ed altri
. – Modifica alla normativa in materia di benefici in favore dei lavoratori esposti all'amianto
(760) FORCIERI ed altri
. – Modifica dell'articolo 13 delle legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto

(977) Tommaso SODANO ed altri. - Norme per l'epidemiologia delle patologie asbestocorrelate, per l'interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, per la sorveglianza sanitaria dei cittadini esposti ed ex esposti all'amianto, per l'informazione sui diritti e sugli obblighi dei cittadini e dei lavoratori esposti ed ex esposti e degli operatori sanitari coinvolti
(1240) RIPAMONTI. - Nuove norme in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto ed istituzione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'amianto
(1253) GABURRO ed altri. - Nuove norme in materia di prestazioni previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto e modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 2 ottobre 2002.

Il relatore FABBRI comunica che il Comitato ristretto costituito per l'esame dei disegni di legge in materia di amianto si è riunito mercoledì 16 ottobre, per prendere in esame le proposte del Governo, illustrate dal sottosegretario Brambilla, volte a modificare ed integrare lo schema di testo unificato predisposto dal Comitato medesimo ed illustrato alla Commissione nella seduta del 18 luglio. Il Comitato ristretto, nel prendere atto di tali proposte, gli ha conferito il mandato di predisporre un nuovo schema di testo unificato, apportando a quello precedente le necessarie modifiche ed integrazioni; nel corso della seduta, alcuni dei senatori intervenuti hanno altresì formulato osservazioni e rilievi sulle proposte del Governo, riservandosi di presentare proprie proposte correttive nella successiva fase emendativa.
Il relatore passa quindi ad illustrare dettagliatamente le modifiche apportate, premettendo che le proposte del Governo prendono comunque le mosse da una piena condivisione dell'impostazione complessiva del primo schema elaborato dal Comitato ristretto, in quanto si riconosce che esso mira a privilegiare gli aspetti di prevenzione, di sorveglianza sanitaria e di intervento anche di tipo economico al manifestarsi di neoplasie professionali, contemporaneamente salvaguardando le aspettative già maturate - soprattutto per effetto delle certificazioni rilasciate dall'INAIL - ed estendendo i benefici previdenziali di cui alla legge n. 257 del 1992 a soggetti prima non compresi, entro un termine ultimo che segna il superamento dell'attuale sistema.
Pertanto, gli emendamenti proposti dall'Esecutivo e recepiti dal relatore, sono finalizzati ad apportare alcune modifiche ed integrazioni dettate da esigenze tecniche, dall'esperienza finora maturata nell'applicazione della precedente normativa e dagli orientamenti nel frattempo consolidatisi in sede giurisprudenziale.
In primo luogo, fermi restando sia il coefficiente moltiplicativo dell'1,5, sia il limite minimo di dieci anni di esposizione, si è prevista l'estensione dei benefici previdenziali di cui al comma 8 dell'articolo 13 della legge n. 257 del 1992 non solo a soggetti non assicurati presso l'INAIL, ma anche a lavoratori non ricompresi nel campo di applicazione del testo unico antinfortunistico, come ad esempio i vigili del fuoco; per quanto riguarda l'accesso ai predetti benefici, è prevista l'esclusione per i trattamenti pensionistici anteriori alla data di entrata in vigore della nuova normativa, con salvaguardia delle situazioni dei ferrovieri e dei destinatari degli atti di indirizzo già collocati a riposto. Sono state inoltre precisate le compatibilità con altri benefici pensionistici che prevedono l'anticipazione dell'accesso al pensionamento o l'aumento dell'anzianità contributiva.

Fatta salva l'esigenza di superare l'attuale sistema entro un termine definito, si è poi ritenuto tecnicamente più efficace porre il termine ultimo di centottanta giorni per la sola presentazione delle domande, consentendo al lavoratore di usufruire del beneficio al momento del pensionamento. Seguendo lo stesso criterio, si è ritenuto di eliminare ogni riferimento a futuri interventi governativi, dato che, di fatto, essi avrebbero comportato un prolungamento del sistema che, invece, si intende superare.

Un altro punto riguarda l'accertamento tecnico della esposizione all'amianto: su questo tema, essendo ampiamente condiviso il giudizio sulla centralità del ruolo dell'lNAIL, si è ritenuto di formalizzare per legge il meccanismo procedurale che ha provocato, in passato, varie situazioni di criticità, in quanto regolato solo da intese amministrative. In tale percorso procedurale, un determinante apporto viene richiesto al datore di lavoro. Si è ritenuto, inoltre, di eliminare il riferimento ad un comitato INAIL per l'esame dei ricorsi, trattandosi di una attività riconducibile alla procedura sopra indicata, nonché agli ordinari mezzi di tutela amministrativa.

Poiché la questione dei poteri sostitutivi del Governo in materia di interventi ambientali, di cui all'articolo 10 della legge n. 257 del 1992, appare estranea alla competenza del Ministero del lavoro, in quanto non riguardante i benefici pensionistici in argomento, è sembrato preferibile espungere tale problematica dal nuovo schema di testo unificato.

E' stato poi rivisitato tecnicamente l'elenco delle lavorazioni comportanti l'esposizione all'amianto, e, tenuto conto degli orientamenti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, di quelli seguiti dalla comunità scientifica e accolti dalla normativa prevenzionale in Italia - soprattutto con il decreto legislativo n. 277 del 1991 - e nei paesi maggiormente industrializzati, si è effettuata la scelta di confermare il criterio delle 100 fibre/litro, come valore limite di esposizione utile ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali, esplicitando per legge il parametro già adottato, in passato, in via amministrativa. Diversamente operando, si avrebbe un rilevante aumento della platea dei beneficiari, compresi i soggetti ai quali il riconoscimento dell'esposizione è stato già negato sulla base del predetto criterio delle 100 fibre/litro.

Coerentemente con le modifiche fin qui illustrate - prosegue il relatore - è stata riconsiderata la norma transitoria, includendovi, tra l'altro, la validità delle certificazioni derivanti da atti di indirizzo ministeriali, a suo tempo emanati.
La sorveglianza sanitaria degli esposti e l'assistenza specifica agli ammalati gravi viene affidata all'INAIL, per garantire la continuità e la omogeneità, su tutto il territorio nazionale, della tutela, dal momento dell'accertamento dell'esposizione fino al momento della conclamata patologia.
Nel confermare la ratio dell'intero impianto normativo, che intende portare ad esaurimento gli effetti della legge n. 257 del 1992 e intensificare la tutela della patologia al momento della sua insorgenza, si è ritenuto, peraltro, di limitare le prestazioni economiche integrative di quelle già comunque fornite dal sistema assicurativo pubblico, ai soli casi di patologie neoplastiche, che per la loro gravità, per la tragicità degli esiti e per la relativamente recente scoperta della loro origine professionale, costituiscono un fenomeno che richiede una particolare, specifica e maggiore tutela anche sul piano indennitario. Il numero dei casi che, ancorché in aumento, resta comunque limitato, non giustifica comunque la costituzione di un fondo autonomo, in quanto le prestazioni economiche integrative possono essere ricondotte negli ordinari meccanismi assicurativi dell'INAIL.
In coerenza con la previsione di prestazioni economiche integrative, per le neoplasie, si è ritenuto di esplicitare che tale erogazione ridefinisce gli ambiti della responsabilità civile per i datori di lavoro, peraltro nei limiti e alle condizioni fissate nel testo unico antinfortunistico. Viene ridefinita anche la responsabilità penale, sempre limitatamente alle neoplasie, riconoscendo per legge che la progressiva evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia rende problematica la riconduzione dei passati comportamenti aziendali ad ipotesi di reato, salvo nei casi di violazione di misure di sicurezza prescritte per legge o generalmente praticate all'epoca dell'ingenerarsi delle situazioni di rischio.
Per esigenze di carattere sistematico, si è ritenuto di porre il termine finale di centottanta giorni per la presentazione delle domande anche nelle fattispecie disciplinate dal comma 7 dell'articolo 13 della legge n. 257 del 1992, comma di cui è prevista l'abrogazione.
Per quel che riguarda la copertura finanziaria, il relatore, concludendo la sua esposizione, si riserva di integrare il testo dello schema unificato con un articolo aggiuntivo volto ad utilizzare l'accantonamento già previsto nel disegno di legge finanziaria, attualmente all'esame della Camera dei deputati.
Il relatore, sulla base del mandato ricevuti dal Comitato ristretto, deposita quindi un nuovo articolato, precisando che a quest'ultimo dovrebbero essere riferiti eventuali emendamenti.

Il sottosegretario BRAMBILLA si riserva di illustrare in una prossima seduta i dati - in corso di elaborazione presso i competenti uffici del Ministero del lavoro - relativi alla platea dei potenziali beneficiari e alla conseguente quantificazione degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del provvedimento in discussione, la cui impostazione generale è stata testé efficacemente delineata dal relatore Fabbri. Fa quindi presente che il Governo sta valutando la possibilità di precisare ulteriormente l'indicazione relativa agli oneri finanziari e alla conseguente copertura degli stessi, eventualmente adeguando l'accantonamento già iscritto nel disegno di legge finanziaria 2003 al fabbisogno che verrà rilevato relativamente alle fattispecie indicate nel testo in discussione, compresi gli effetti degli atti di indirizzo prodotti nel 2000 e nel 2001.

Il senatore BATTAFARANO, riservandosi di entrare nel merito di singoli aspetti del nuovo schema di testo unificato testé illustrato dal relatore in sede di presentazione degli emendamenti, osserva che anche la recente pubblicazione, su un autorevole quotidiano, di notizie in merito alla entità del fenomeno dell'esposizione all'amianto e ai conseguenti possibili oneri a carico della finanza pubblica, induce a porsi alcuni interrogativi su questioni rilevanti per il futuro di numerosi lavoratori. In particolare, nel nuovo testo predisposto dal relatore, occorrerebbe comprendere meglio quali sono le conseguenze delle norme che subordinano il riconoscimento del beneficio previdenziale di cui all'articolo 13 della legge n. 257 del 1992 non solo alla durata decennale del periodo di esposizione, ma anche alla concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno. Poiché il comma 2 dell'articolo 2 precisa che per periodo di esposizione si intende il periodo di attività effettivamente svolta, sorge il dubbio che il nuovo testo abbia adottato criteri forse eccessivamente restrittivi rispetto alla legislazione vigente. Non è chiaro, a tale proposito, se e come verranno computati i periodi di inattività dei lavoratori, derivanti, ad esempio, dal ricorso alla cassa integrazione, né se venga salvaguardata comunque la posizione di coloro che hanno già ottenuto il riconoscimento dell'esposizione da parte dell'INAIL.

Il sottosegretario BRAMBILLA precisa che le formulazioni adottate nel nuovo schema di testo unificato riprendono quelle della giurisprudenza costituzionale e di merito; d'altra parte, il criterio della concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno costituisce il parametro su cui fino ad ora sono state valutate in sede amministrativa le richieste di riconoscimento dell'esposizione pervenute all'INPS e all'INAIL. Nulla viene variato in modo sostanziale rispetto al passato e pertanto non vi è alcun motivo per intervenire sui riconoscimenti già effettuati, che conservano la loro efficacia.

Il relatore FABBRI osserva che la formulazione adottata nel testo da lui illustrato utilizza i termini ricorrenti anche nella letteratura scientifica per indicare una condizione di esposizione ad agenti chimici.

Poiché non vi sono altre richieste di intervento, su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di fissare per martedì 19 novembre 2002, alle ore 18, il termine per la presentazione degli emendamenti, che si intendono riferiti al nuovo schema di testo unificato, pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.


SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI GIOVEDI' 24 OTTOBRE

Il PRESIDENTE, accogliendo una richiesta pervenuta da alcuni gruppi politici, propone di sconvocare la seduta già convocata per giovedì 24 ottobre 2002.

Conviene la Commissione.


La seduta termina alle ore 15,40.