Associazione Esposti Amianto

e ad altri rischi ambientali del Veneto

 
 

 

Commento alle proposte del governo di modifica della legge 257/92

 (cosiddetto articolato Brambilla)

PREMESSA

Preceduto dalla grancassa del quotidiano della confindustria “il sole 24ore” il relatore on. Fabbri (22.10.2002), ha presentato alla 11a Commissione senatoriale il nuovo schema di testo relativo alla modifica dell’art. 13 , legge 257/92, già illustrato il 16 ottobre scorso, al Comitato ristretto, dal sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Brambilla.  La bozza governativa peggiora ulteriormente il testo unificato elaborato dalla Commissione ristretta dell’ 11a Commissione lavoro del senato;

difatti:

1-      viene introdotto il limite delle 100 fibre litro;

2-      viene cancellato il Comitato nazionale per il riconoscimento  dell’esposizione all’amianto;

3-      viene cancellato il ”fondo per le vittime dell’amianto”;

4-      tentativo di eliminazione delle responsabilità penali e civili dei datori di lavoro;

5-      cancellazione dello spirito “risarcitorio” nei confronti degli esposti all’amianto, introdotto con la conversione in legge del D. M. 4 giugno 1993 (legge 271/93);

Secondo il sottosegretario Brambilla, i criteri ispiratori della bozza governativa  dovrebbero essere i seguenti:

a)    intervento di tipo economico al manifestarsi di neoplasie professionali;

b)    salvaguardia delle aspettative già maturate per effetto delle certificazioni rilasciate dall’INAIL;

c)     estensione dei benefici previdenziali a soggetti prima non compresi;

d)    prefissione di un termine ultimo che consenta il superamento dell’attuale sistema.

Tutto questo,

basandosi sulla ”esperienza finora maturata nell’applicazione della precedente normativa” e sugli “orientamenti nel frattempo consolidati in sede giurisprudenziale”.

Quanto all’accertamento tecnico dell’esposizione all’amianto si afferma di  richiedere  “un determinante apporto al datore di lavoro”.

Quanto all’elenco delle lavorazioni ed alla soglia di rischio si afferma che nella bozza si è tenuto conto:

1)      degli orientamenti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità;

2)      di quelli seguiti dalla comunità scientifica e accolti dalla normativa prevenzionale in Italia (non il D.L. 277/91) poiché “diversamente operando si avrebbe un rilevante aumento della platea dei beneficiari”.

Il relatore afferma ancora: “che da un lato le patologie neoplastiche …. per la relativamente recente scoperta della loro origine professionale (mesoteliomi e carcinomi polmonari) richiedono una maggior tutela anche sul piano indennitario, dall’altro essendo di numero limitato non giustificano la costituzione di un fondo autonomo, essendo allo scopo sufficienti gli ordinari meccanismi assicurativi dell’INAIL”.

Quanto alla responsabilità penale degli imprenditori si afferma che: “la progressiva evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia, rende problematica la riconduzione dei passati comportamenti aziendali ad ipotesi di reato” salvo che non vi siano palesi violazioni delle misure di sicurezza prescritte per legge o “generalmente praticate all’epoca dell’ingenerarsi delle situazioni di rischio”.

La bozza Governativa è  in molti punti, in contraddizione con le sue stesse premesse.

Difatti, al punto “estensione del beneficio a soggetti prima non compresi” si vuole sottolineare che la nuova classificazione ridurrebbe ai minimi termini i “benefici” o addirittura lascerebbe fuori importanti categorie di lavoratori, esposti in maniera massiccia, quali i macchinisti delle ferrovie, il personale di macchina in navigazione, gli addetti a reparti di produzione in cui l’amianto, all’interno o all’esterno del ciclo di produzione, senza essere manipolato direttamente dagli addetti, può sottoporre gli stessi al rischio di massicce esposizioni alle fibre, liberate per effetto dal calore o azioni meccaniche, quali continui scuotimenti, vibrazioni, sfregamenti, ecc.; lavoratori tutti che sono stati e sono a rischio amianto.

Il relatore afferma in particolare che sia la prefissione di una soglia di rischio che l’esclusione dalla normativa di favore, dei pensionati ante ’92, sono conformi sia ai dettami della scienza medica che agli orientamenti consolidati in materia giurisprudenziale.

In base all’”art. 2 punto 1 sono considerati esposti i lavoratori di cui alle mansioni indicate nell’art. 1 con esposizione decennale a una concentrazione di fibre non inferiore a 100 fibre per litro”

Questa soglia non ha ragione di esistere.

Si muore di mesotelioma anche con esposizione per un anno e anche meno ed a  concentrazione di fibre inferiore alle 100 ff/lt, anche se, salvo rari casi, le esposizioni sono state comunque ultradecennali e molto elevate.

In realtà tale secondo limite è stato introdotto per rendere più difficile il riconoscimento del diritto perché al tempo non v’erano prescrizioni di sorta, non ci sono stati, di regola, né controlli né monitoraggi degli ambienti; e dunque è difficile stabilire con assoluta certezza il suo superamento.

E in effetti l’INAIL da questa soglia, che nella legge non era menzionata, e che l’Istituto aveva arbitrariamente introdotto in una sua Nota Tecnica, aveva preso pretesto per rigettare l’80% delle domande.

L’introduzione di questa soglia nel nuovo testo di legge non farebbe che legittimare questo indirizzo, in contrasto con la ratio risarcitoria della legge e con le conclusioni in materia della comunità scientifica (non esiste una soglia di rischio  per le neoplasie amianto correlate, ed, ancor meno, per il mesotelioma).

Pure contraria alla ratio legislativa è l’esclusione dei pensionati ante ’92: anch’essi sono stati esposti, anche per essi v’è una ridotta speranza di vita, fra l’altro statisticamente maggiore di quella dei pensionati post ’92, perché sono stati esposti negli anni ’60-’70 in cui massiccio era l’impiego dell’amianto nelle lavorazioni industriali.

L’introduzione del termine tombale dei 180 gg. dalla approvazione del nuovo testo di legge (di cui al punto d) viene giustificata con l’esigenza del superamento dell’attuale sistema.

Il relatore non spiega però perché si intenda “superare il sistema” forse perché gli sembra evidente che si voglia limitare nel tempo un diritto dei lavoratori sancito, fra l’altro dall’art. 38 della Costituzione, e cioè il diritto alla salute.

Questo limite appare non solo impopolare ma anche vessatorio, perché da un lato quasi tutti gli esposti per lo meno nelle zone più sensibilizzate sindacalmente, sono stati informati di questo diritto, e quindi inciderebbe su pochi soggetti; ma proprio per questo appare evidente l’intento governativo di chiudere una partita che in una precisa ottica di contenimento della spesa è disposta a passar sopra al rispetto di diritti di eguaglianza e di parità di trattamento che pure sarebbero costituzionalmente garantiti.

 

La nuova ottica governativa (favore agli imprenditori e compressione dei diritti dei lavoratori) appare in tutta la sua evidenza nella sostanziale eliminazione del reato di lesioni colpose (o di omicidio colposo, più frequente, nel caso) come sin qui sanzionato dalla giurisprudenza.

Anche in tal caso il riferimento all’evoluzione giurisprudenziale è del tutto improprio perché, a tutt’oggi, gli imprenditori che non avessero adottato -nella predisposizione delle misure di sicurezza rese necessarie dallo stato della scienza medica e dallo sviluppo della tecnica,- le migliori precauzioni possibili a tutela degli esposti all’amianto sono stati puntualmente condannati per i reati sopra nominati.

Questo perché già negli anni 1965/70 era ormai di dominio pubblico sia la nocività dell’amianto con specifico riferimento a patologie mortali quali le neoplasie, sia perché comunque le norme codicistiche imponevano l’adozione delle migliori tecnologie possibili a tutela della salute dei lavoratori esposti.

Con la norma che si vorrebbe ora introdurre, in espressa deroga ai principi di diritto in materia, si fa riferimento non più alle prescrizioni normative vigenti al tempo ma a quella che era una prassi imprenditoriale, generalmente diffusa, di mancata adozione di ogni e qualsivoglia misura di sicurezza, in omaggio al principio: “visto che lo facevano tutti, non è più reato”.

Infine, l’articolato illustrato da Brambilla, nel suo furor “tombale” (mettiamoci una pietra sopra, in maniera purchessia e non se ne parli più) si espone ad una serie di censure di incostituzionalità che qui di seguito si elencano.

Art. 1: il mancato inserimento della espressione “o di coloro che siano comunque esposti in ragione del loro lavoro alla inalazione di fibre di amianto” si pone in violazione dell’art. 3 della Costituzione che sancisce la parità di trattamento dei cittadini di fronte alla legge.

In altre parole il rischio amianto sussiste anche per coloro che ne inalano le fibre sul luogo di lavoro e non solo per quelli che lo manipolano.

 

Art. 2, punto 1: l’inserimento di una soglia di rischio è incostituzionale per violazione dell’art. 3 e dell’art. 38, 2° comma della Costituzione perché non viene adeguatamente tutelato il diritto alla salute di coloro che rischiano il mesotelioma.

 

Art. 3 punto 1: imponendo un limite temporale all’ottenimento dell’abbuono pensionistico, stabilisce una iniqua disparità di trattamento tra lavoratori informati e lavoratori non informati e impedisce a questi ultimi di far valere il loro diritto qualora per qualsiasi motivo non abbiano potuto, a tutt’oggi presentare la relativa domanda (art. 3 Costituz.) e non possano farlo nei termini temporali previsti dall’articolo.

 

Art. 8 punto 2:  è anticostituzionale per violazione dell’art. 3 e dell’art. 38 della Costituzione, perché limiterebbe fortemente il diritto al risarcimento dei danni subiti dai lavoratori esposti all’amianto e che abbiano contratto patologie amianto correlate, stabilendo una disparità di trattamento fra i danneggiati e tutti gli altri.

 

La cd. bozza governativa dunque si espone ad un ventaglio di eccezioni di incostituzionalità che renderanno più difficile, e oneroso, l’ottenimento dei diritti degli esposti, ma è forse quello che il governo vuole per procrastinare, come d’altra parte è stato fatto finora, riconoscimenti dovuti e sacrosanti, in ossequio ad una politica del contenimento della spesa (ovviamente a spese dei più deboli)  che sembra essere ormai unico criterio di governo.