NUOVO SCHEMA DI TESTO UNIFICATO
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 229, 230, 330,
349, 540, 590, 760, 977, 1240, 1253
Art.
1
(Ambito di
applicazione)
1. Ai fini del riconoscimento dei benefici
previdenziali di cui alla presente legge, per attività lavorative comportanti
esposizione all'amianto si intendono le seguenti:
a) coltivazione, estrazione o trattamento di
minerali amiantiferi;
b) produzione di manufatti contenenti amianto;
c) fornitura a misura, preparazione, posa in
opera o installazione di isolamenti o di manufatti contenenti amianto;
d) coibentazione con
amianto, decoibentazione o bonifica da amianto, di
strutture, impianti, edifici o macchinari;
e) demolizione, manutenzione, riparazione,
revisione, collaudo di strutture,
impianti, edifici o macchinari contenenti
amianto;
f) movimentazione e manipolazione di amianto o
di manufatti contenenti amianto; distruzione, sagomatura e taglio di manufatti
contenenti amianto;
g) raccolta, trasporto, stoccaggio e messa a
discarica di rifiuti contenenti amianto.
Art.
2
(Beneficiari)
1.Ai lavoratori iscritti a fondi, gestioni o
casse di previdenza obbligatoria che, per un periodo non inferiore a dieci
anni, sono stati adibiti, in modo diretto e abituale, ad una delle attività
lavorative tra quelle indicate nell'articolo 1, con esposizione, per il
predetto periodo, all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a
100 fibre/litro come valore medio su otto ore
al giorno, è riconosciuto, ai fini del diritto e
della misura delle prestazioni pensionistiche, il beneficio della
moltiplicazione per il coefficiente di 1,5 dell'intero periodo di esposizione
all'amianto alla predetta concentrazione.
2.Per
periodo di esposizione si intende il periodo di attività effettivamente svolta
fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per i lavoratori che
abbiano contratto malattia professionale a causa dell'esposizione
all'amianto riconosciuta dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL) o da altro ente assicuratore pubblico, o
comunque ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124, e successive modifiche e integrazioni, il periodo di esposizione
all'amianto coperto da contribuzione obbligatoria è moltiplicato per il
coefficiente di 1,5.
4. L'anzianità complessiva utile a fini
pensionistici non può comunque risultare superiore
a quaranta anni, ovvero al corrispondente limite massimo previsto dai regimi
pensionistici di appartenenza, ove inferiore.
5. Ai soggetti destinatari di benefici
previdenziali che comportino, rispetto ai regimi
pensionistici di appartenenza, l'anticipazione dell'accesso al pensionamento
ovvero !'aumento dell'anzianità contributiva, è data facoltà di optare tra i
predetti benefici e quelli previsti dal presente articolo. I benefici di cui
al presente articolo non si applicano ai soggetti che abbiano già usufruito
dei predetti aumenti o anticipazioni alla data di
entrata in vigore della presente legge.
6. Sono esclusi dai benefici di cui al presente
articolo i trattamenti pensionistici aventi
decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge,
tranne quelli con decorrenza successiva all'entrata in vigore della legge 27
marzo 1992, n. 257, derivanti dall'applicazione della sentenza della Corte
Costituzionale n. 127 del 2002 e di quanto previsto all'articolo 18 comma 8
della legge 31 luglio 2002 , n. 179.
Art.
3
(Riconoscimento del diritto)
1. Le domande per il
riconoscimento dell'esposizione all'amianto ai fini della rivalutazione
contributiva di cui all'articolo 2, comma 1, devono essere presentate alla
Sede INAIL di residenza, secondo l'allegato schema n. 1, entro 180 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge a pena di decadenza del diritto
alla rivalutazione stessa.
Per data di presentazione della domanda
si intende la data di arrivo alla Sede INAIL o la
data del timbro postale di invio nel caso di raccomandata.
2. La sussistenza e la
durata dell'esposizione all'amianto di cui all'articolo 2, comma 1, sono
accertate e certificate dall'INAIL. L'avvio del procedimento
di accertamento è subordinato alla presentazione,
da parte del lavoratore interessato, del curriculum lavorativo
rilasciato dal datore di lavoro, secondo l'allegato schema n. 2, dal quale
risulti l'adibizione, in modo diretto ed abituale,
ad una delle attività lavorative indicate all'articolo 1. In caso di
controversia, si applica la direttiva ministeriale 9 ottobre 2000, del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, pubblicata sul Bollettino
ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale n. 11-Supplemento ordinario- novembre 2000.
3. Nel caso di
aziende cessate o fallite, qualora il datore di lavoro risulti irreperibile,
il curriculum lavorativo di cui al comma 2 è rilasciato dalla direzione
provinciale del lavoro, previe apposite indagini.
4. Il datore di lavoro e la direzione
provinciale del lavoro sono esonerati dal rilascio del curriculum lavorativo,
ove sussistano i motivi di esclusione dal diritto
alla rivalutazione contributiva previsti all'articolo 2, comma 6.
5. Ai fini dell'accertamento di cui al comma 2,
l'azienda è tenuta a fornire all'INAIL tutte le
notizie e i documenti ritenuti utili dall'Istituto stesso. Nel corso
dell'accertamento, l'INAIL esegue i sopralluoghi ed
effettua gli incontri tecnici che ritiene necessari per l'acquisizione di
elementi di valutazione, ivi compresi quelli con i rappresentanti dell'azienda
e con le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi
applicati nell'azienda stessa.
6. La certificazione della sussistenza e della
durata dell'esposizione all'amianto deve essere rilasciata dall'INAIL non
oltre un anno dalla conclusione dell'accertamento tecnico.
7. La domanda per il riconoscimento
dell'esposizione all'amianto ai fini della rivalutazione contributiva di cui
all'articolo 2, comma 3, deve essere presentata all'ente assicuratore pubblico
di appartenenza, il quale certifica il periodo
lavorativo di esposizione all'amianto accertato ai fini del riconoscimento
della tecnopatia. La domanda deve essere presentata entro 180 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge a pena di decadenza
del diritto alla rivalutazione contributiva.
8. Il lavoratore in possesso dei requisiti per
il diritto a pensione presenta la relativa domanda all'ente previdenziale
di appartenenza che provvede a liquidare la
pensione con il beneficio di cui all'articolo 2, comma 1, sulla base della
certificazione rilasciata dall'INAIL o con il beneficio di cui all'art. 2,
comma 3, sulla base della certificazione rilasciata dall'ente assicuratore
pubblico competente.
Art.
4
(Abrogazione dell'articolo 13, commi 7 e 8, della legge 27 marzo
1992, n. 257,
come modificato dal decreto legge 5 giugno
1993, n. 169, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 1993, n. 271)
1. A decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge, l'articolo 13, commi 7 e 8,
della legge 27 marzo 1992 n. 257, come modificato dal decreto legge 5 giugno
1993, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1993, n.
271, è abrogato.
2. Le certificazioni rilasciate dall'INAIL prima
dell'entrata in vigore della presente legge sono valide ai fini del
riconoscimento dei benefici pensionistici di cui
all'articolo 2, nei limiti previsti dallo stesso articolo ai commi 2, 4,
5 e 6.
3. Sono altresì valide, con i limiti indicati al
comma 2, le certificazioni che saranno rilasciate da parte dell'INAIL sulla
base degli atti di indirizzo emessi dal Ministero
del lavoro e delle politiche sociali antecedentemente alla data di entrata in
vigore della presente legge, fermo restando il termine di 180 giorni di cui
all'articolo 3, comma 1, per la presentazione delle domande che non fossero
state ancora presentate.
4. Sono fatte salve le prestazioni
pensionistiche riconosciute, ai sensi dell'articolo 13, commi 7 e 8, della
legge 27 marzo 1992, n. 257 come modificato dal decreto legge 5 giugno 1993,
n. 169, convertito, con modificazioni, 5dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, con
decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore
della presente legge, per effetto di sentenze già emanate prima dell'entrata
in vigore della presente legge, ancorché non passate in giudicato.
5. Le domande presentate in vigenza
della abrogata normativa, devono essere
ripresentate secondo quanto previsto dalla presente legge con esclusione delle
domande già presentate in relazione ai commi 2 e 3.
Art.
5
(Prestazioni sanitarie)
1. I lavoratori affetti
da malattie professionali causate dall'amianto ed i lavoratori riconosciuti
esposti all'amianto hanno diritto a fruire gratuitamente di forme di
monitoraggio in funzione di sorveglianza sanitaria e di diagnosi precoce e, in
caso di manifestazione grave delle predette malattie, di servizi sanitari di
assistenza specifica mirata al sostegno della persona malata ed a rendere più
efficace l'intervento terapeutico.
2. Le attività di cui al
comma 1 sono svolte a cura delle sedi INAIL, che provvedono in collaborazione
con le Aziende sanitarie locali ed avvalendosi di strutture sanitarie
accreditate. Dei relativi oneri l'INAIL terrà conto nella
determinazione del contributo al Fondo sanitario nazionale.
3. I dati e le informazioni acquisite dall'INAIL
nell'attività di accertamento e certificazione
dell'esposizione all'amianto di cui all'articolo 3 e di sorveglianza e
assistenza sanitaria di cui al comma 1, alimentano i Registri nazionali degli
esposti e delle malattie asbesto-correlate di cui agli articoli 35 e 36 del
decreto legislativo 15 agosto 1991, n.277, nonché i centri di raccolta dati
regionali, ove esistenti.
Art.
6
(Provvidenze economiche nei casi di neoplasie
professionali causate dall'amianto)
1. I
lavoratori affetti da neoplasie professionali
determinate dall'amianto, denunciate e riconosciute a decorrere dall'entrata
in vigore della presente legge, hanno diritto ad un assegno mensile pari ad un
dodicesimo dell'importo annuo stabilito dalla "Tabella indennizzo danno
biologico" di cui al Decreto Ministeriale 12 luglio 2000 pubblicato sul
Supplemento Ordinario n. 119 della Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio
2000.
2. Nei casi di decesso causato da neoplasie
professionali determinate dall'amianto, avvenuti dopo l'entrata in vigore
della presente legge, i superstiti individuati ai sensi dell'art. 85 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive
modifiche ed integrazioni, hanno diritto ad un assegno una volta soltanto pari
a tre annualità della rendita calcolata secondo le
modalità di cui allo stesso art. 85.
3. Per i lavoratori assicurati presso l'INAIL,
il riconoscimento delle provvidenze economiche di cui ai
commi 1 e 2 avviene automaticamente con la liquidazione delle
prestazioni assicurative dovute ai sensi del citato decreto n. 1124 del 1965.
Per i lavoratori non assicurati presso l'INAIL, e per i loro superstiti, il
riconoscimento avviene su domanda da presentare
all'Istituto stesso allegando la documentazione necessaria a provare il
diritto.
4. Per i primi due anni a decorrere
dalla entrata in vigore della presente legge,
l'onere derivante dalla capitalizzazione delle provvidenze economiche
riconosciute ai sensi del comma 1 nonché da quelle riconosciute ai sensi del
comma 2 è a carico del bilancio dello Stato. A partire dal terzo anno, lo
stesso onere è a carico del bilancio degli Enti assicuratori per i soggetti da
loro assicurati e a carico del bilancio dello Stato per i soggetti non
rientranti nel campo di applicazione del decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Le spese sono
rimborsate annualmente all'INAIL a consuntivo degli importi erogati nell'anno.
5. Le provvidenze economiche di cui
ai commi 1 e 2 sono erogate dall'INAIL. Le
corrispondenti somme in entrata e in uscita vengono
contabilizzate in appositi e separati capitoli nel bilancio dell'Istituto.
Art.
7
(Responsabilità civile e penale nei casi di
neoplasie professionali causate dall'amianto)
1.
L'erogazione delle provvidenze economiche di cui all'art.
6 esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per le neoplasie
professionali causate dall'amianto nei limiti e alle condizioni previste dagli
articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124.
2. Nei casi di neoplasie professionali
determinate dall'amianto, sussiste la responsabilità penale quando la malattia
sia stata causata da fatto commesso dal datore di
lavoro, o da persona del cui operato egli debba rispondere secondo il codice
civile, con violazione di norme di prevenzione specificamente prescritte o di
misure di sicurezza generalmente acquisite e praticate nelle attività
produttive nazionali per i rischi connessi all'esposizione lavorativa
all'amianto all'epoca del fatto medesimo
N.B. Gli allegati di cui all'articolo 3 sono
in corso di elaborazione.