NUOVO SCHEMA DI TESTO UNIFICATO
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 229, 230, 330,
349, 540, 590, 760, 977, 1240, 1253


Art. 1
(Ambito di applicazione)

1. Ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali di cui alla presente legge, per attività lavorative comportanti esposizione all'amianto si intendono le seguenti:
a) coltivazione, estrazione o trattamento di minerali amiantiferi;
b) produzione di manufatti contenenti amianto;
c) fornitura a misura, preparazione, posa in opera o installazione di isolamenti o di manufatti contenenti amianto;
d) coibentazione con amianto, decoibentazione o bonifica da amianto, di strutture, impianti, edifici o macchinari;
e) demolizione, manutenzione, riparazione, revisione, collaudo di strutture,
impianti, edifici o macchinari contenenti amianto;
f) movimentazione e manipolazione di amianto o di manufatti contenenti amianto; distruzione, sagomatura e taglio di manufatti contenenti amianto;
g) raccolta, trasporto, stoccaggio e messa a discarica di rifiuti contenenti amianto.



Art. 2
(Beneficiari)

1.Ai lavoratori iscritti a fondi, gestioni o casse di previdenza obbligatoria che, per un periodo non inferiore a dieci anni, sono stati adibiti, in modo diretto e abituale, ad una delle attività lavorative tra quelle indicate nell'articolo 1, con esposizione, per il predetto periodo, all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno, è riconosciuto, ai fini del diritto e della misura delle prestazioni pensionistiche, il beneficio della moltiplicazione per il coefficiente di 1,5 dell'intero periodo di esposizione all'amianto alla predetta concentrazione.
2.Per periodo di esposizione si intende il periodo di attività effettivamente svolta fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per i lavoratori che abbiano contratto malattia professionale a causa dell'esposizione all'amianto riconosciuta dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o da altro ente assicuratore pubblico, o comunque ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche e integrazioni, il periodo di esposizione all'amianto coperto da contribuzione obbligatoria è moltiplicato per il coefficiente di 1,5.
4. L'anzianità complessiva utile a fini pensionistici non può comunque risultare superiore a quaranta anni, ovvero al corrispondente limite massimo previsto dai regimi pensionistici di appartenenza, ove inferiore.
5. Ai soggetti destinatari di benefici previdenziali che comportino, rispetto ai regimi pensionistici di appartenenza, l'anticipazione dell'accesso al pensionamento ovvero !'aumento dell'anzianità contributiva, è data facoltà di optare tra i predetti benefici e quelli previsti dal presente articolo. I benefici di cui al presente articolo non si applicano ai soggetti che abbiano già usufruito dei predetti aumenti o anticipazioni alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Sono esclusi dai benefici di cui al presente articolo i trattamenti pensionistici aventi decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, tranne quelli con decorrenza successiva all'entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, derivanti dall'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 127 del 2002 e di quanto previsto all'articolo 18 comma 8 della legge 31 luglio 2002 , n. 179.

 

Art. 3
(Riconoscimento del diritto)

1. Le domande per il riconoscimento dell'esposizione all'amianto ai fini della rivalutazione contributiva di cui all'articolo 2, comma 1, devono essere presentate alla Sede INAIL di residenza, secondo l'allegato schema n. 1, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge a pena di decadenza del diritto alla rivalutazione stessa.
Per data di presentazione della domanda si intende la data di arrivo alla Sede INAIL o la data del timbro postale di invio nel caso di raccomandata.
2. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui all'articolo 2, comma 1, sono accertate e certificate dall'INAIL. L'avvio del procedimento di accertamento è subordinato alla presentazione, da parte del lavoratore interessato, del curriculum lavorativo rilasciato dal datore di lavoro, secondo l'allegato schema n. 2, dal quale risulti l'adibizione, in modo diretto ed abituale, ad una delle attività lavorative indicate all'articolo 1. In caso di controversia, si applica la direttiva ministeriale 9 ottobre 2000, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, pubblicata sul Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 11-Supplemento ordinario- novembre 2000.
3. Nel caso di aziende cessate o fallite, qualora il datore di lavoro risulti irreperibile, il curriculum lavorativo di cui al comma 2 è rilasciato dalla direzione provinciale del lavoro, previe apposite indagini.
4. Il datore di lavoro e la direzione provinciale del lavoro sono esonerati dal rilascio del curriculum lavorativo, ove sussistano i motivi di esclusione dal diritto alla rivalutazione contributiva previsti all'articolo 2, comma 6.
5. Ai fini dell'accertamento di cui al comma 2, l'azienda è tenuta a fornire all'INAIL tutte le notizie e i documenti ritenuti utili dall'Istituto stesso. Nel corso dell'accertamento, l'INAIL esegue i sopralluoghi ed effettua gli incontri tecnici che ritiene necessari per l'acquisizione di elementi di valutazione, ivi compresi quelli con i rappresentanti dell'azienda e con le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'azienda stessa.
6. La certificazione della sussistenza e della durata dell'esposizione all'amianto deve essere rilasciata dall'INAIL non oltre un anno dalla conclusione dell'accertamento tecnico.
7. La domanda per il riconoscimento dell'esposizione all'amianto ai fini della rivalutazione contributiva di cui all'articolo 2, comma 3, deve essere presentata all'ente assicuratore pubblico di appartenenza, il quale certifica il periodo lavorativo di esposizione all'amianto accertato ai fini del riconoscimento della tecnopatia. La domanda deve essere presentata entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge a pena di decadenza del diritto alla rivalutazione contributiva.
8. Il lavoratore in possesso dei requisiti per il diritto a pensione presenta la relativa domanda all'ente previdenziale di appartenenza che provvede a liquidare la pensione con il beneficio di cui all'articolo 2, comma 1, sulla base della certificazione rilasciata dall'INAIL o con il beneficio di cui all'art. 2, comma 3, sulla base della certificazione rilasciata dall'ente assicuratore pubblico competente.



Art. 4
(Abrogazione dell'articolo 13
, commi 7 e 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257,

come modificato dal decreto legge 5 giugno 1993, n. 169, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 1993, n. 271)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 13, commi 7 e 8, della legge 27 marzo 1992 n. 257, come modificato dal decreto legge 5 giugno 1993, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, è abrogato.
2. Le certificazioni rilasciate dall'INAIL prima dell'entrata in vigore della presente legge sono valide ai fini del riconoscimento dei benefici pensionistici di cui all'articolo 2, nei limiti previsti dallo stesso articolo ai commi 2, 4, 5 e 6.
3. Sono altresì valide, con i limiti indicati al comma 2, le certificazioni che saranno rilasciate da parte dell'INAIL sulla base degli atti di indirizzo emessi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il termine di 180 giorni di cui all'articolo 3, comma 1, per la presentazione delle domande che non fossero state ancora presentate.
4. Sono fatte salve le prestazioni pensionistiche riconosciute, ai sensi dell'articolo 13, commi 7 e 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 come modificato dal decreto legge 5 giugno 1993, n. 169, convertito, con modificazioni, 5dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, per effetto di sentenze già emanate prima dell'entrata in vigore della presente legge, ancorché non passate in giudicato.
5. Le domande presentate in vigenza della abrogata normativa, devono essere ripresentate secondo quanto previsto dalla presente legge con esclusione delle domande già presentate in relazione ai commi 2 e 3.



Art. 5
(Prestazioni sanitarie)

1. I lavoratori affetti da malattie professionali causate dall'amianto ed i lavoratori riconosciuti esposti all'amianto hanno diritto a fruire gratuitamente di forme di monitoraggio in funzione di sorveglianza sanitaria e di diagnosi precoce e, in caso di manifestazione grave delle predette malattie, di servizi sanitari di assistenza specifica mirata al sostegno della persona malata ed a rendere più efficace l'intervento terapeutico.
2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte a cura delle sedi INAIL, che provvedono in collaborazione con le Aziende sanitarie locali ed avvalendosi di strutture sanitarie accreditate. Dei relativi oneri l'INAIL terrà conto nella determinazione del contributo al Fondo sanitario nazionale.
3. I dati e le informazioni acquisite dall'INAIL nell'attività di accertamento e certificazione dell'esposizione all'amianto di cui all'articolo 3 e di sorveglianza e assistenza sanitaria di cui al comma 1, alimentano i Registri nazionali degli esposti e delle malattie asbesto-correlate di cui agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n.277, nonché i centri di raccolta dati regionali, ove esistenti.



Art. 6
(Provvidenze economiche nei casi di neoplasie professionali causate dall'amianto)

1
. I lavoratori affetti da neoplasie professionali determinate dall'amianto, denunciate e riconosciute a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, hanno diritto ad un assegno mensile pari ad un dodicesimo dell'importo annuo stabilito dalla "Tabella indennizzo danno biologico" di cui al Decreto Ministeriale 12 luglio 2000 pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 119 della Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000.
2. Nei casi di decesso causato da neoplasie professionali determinate dall'amianto, avvenuti dopo l'entrata in vigore della presente legge, i superstiti individuati ai sensi dell'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche ed integrazioni, hanno diritto ad un assegno una volta soltanto pari a tre annualità della rendita calcolata secondo le modalità di cui allo stesso art. 85.
3. Per i lavoratori assicurati presso l'INAIL, il riconoscimento delle provvidenze economiche di cui ai commi 1 e 2 avviene automaticamente con la liquidazione delle prestazioni assicurative dovute ai sensi del citato decreto n. 1124 del 1965. Per i lavoratori non assicurati presso l'INAIL, e per i loro superstiti, il riconoscimento avviene su domanda da presentare all'Istituto stesso allegando la documentazione necessaria a provare il diritto.
4. Per i primi due anni a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, l'onere derivante dalla capitalizzazione delle provvidenze economiche riconosciute ai sensi del comma 1 nonché da quelle riconosciute ai sensi del comma 2 è a carico del bilancio dello Stato. A partire dal terzo anno, lo stesso onere è a carico del bilancio degli Enti assicuratori per i soggetti da loro assicurati e a carico del bilancio dello Stato per i soggetti non rientranti nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Le spese sono rimborsate annualmente all'INAIL a consuntivo degli importi erogati nell'anno.
5. Le provvidenze economiche di cui ai commi 1 e 2 sono erogate dall'INAIL. Le corrispondenti somme in entrata e in uscita vengono contabilizzate in appositi e separati capitoli nel bilancio dell'Istituto.

 

Art. 7
(Responsabilità civile e penale nei casi di neoplasie professionali causate dall'amianto)
1
. L'erogazione delle provvidenze economiche di cui all'art. 6 esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per le neoplasie professionali causate dall'amianto nei limiti e alle condizioni previste dagli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
2. Nei casi di neoplasie professionali determinate dall'amianto, sussiste la responsabilità penale quando la malattia sia stata causata da fatto commesso dal datore di lavoro, o da persona del cui operato egli debba rispondere secondo il codice civile, con violazione di norme di prevenzione specificamente prescritte o di misure di sicurezza generalmente acquisite e praticate nelle attività produttive nazionali per i rischi connessi all'esposizione lavorativa all'amianto all'epoca del fatto medesimo


N.B. Gli allegati di cui all'articolo 3 sono in corso di elaborazione.