Associazione Esposti Amianto

e ad altri rischi ambientali del Veneto

 
 

 

PROPOSTA DI EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO DEFINITO DAL COMITATO RISTRETTO  COMMISSIONE LAVORI SENATO

Disegno di legge n. 229 e connessi

PREMESSO CHE

 

le contribuzioni aggiuntive previste dall’art. 13 commi 7 ed 8 dovrebbero essere un atto dovuto verso quei lavoratori che per anni, ignari, sono stati costretti a respirare fibre cancerogene, per cui i più fortunati si ritrovano con una speranza di vita inferiore alla media.

 

Tale atto, seppure molto tardivo avrebbe  funzione risarcitoria, seppure solo parzialmente, sia nei confronti  dei lavoratori esposti che verso i familiari delle vittime..

 

Il nuovo testo unificato, anche se risana alcune vistose ingiustizie, quali la disparità di trattamento tra lavoratori iscritti a fondi previdenziali diversi dall’INPS, non soddisfa assolutamente il principio sopra citato, anzi sarà fonte di nuove ingiustizie.

La formulazione di alcuni articoli appare abborracciata, contraddittoria e di difficile applicazione.

In particolare:

 

1-     Non è chiarito che la maggiorazione dei contributi previdenziali deve esssere  riconosciuta a tutti i lavoratori esposti all’amianto, quali i pensionati ante 27 marzo 1992, che non hanno raggiunto la massima contribuzione previdenziale;

 

2-     non  viene superato il limite minimo dei 10 anni di esposizione, ne viene definito il criterio di esposizione per accedere alla maggiorazione previdenziale (il valore di riferimento attualmente adottato dalla CON TARP dell’INAIL nei procedimenti per la dichiarazione di esposizione, per il riconoscimento di esposto all’amianto è, come valore minino la concentrazione  delle 100 fibre per litro d’aria).

 

3-     la maggiorazione della contribuzione previdenziale viene vincolata da eventuali altre maggiorazioni previdenziali pregressi, riconosciute per altre attività usuranti e di rischio; vanificando, in tal modo, lo stesso concetto di rischio riducendo ad un “mercato” di scambio  o “regalia”, negando che le misure a sostegno dei lavoratori esposti sono un atto risarcitorio dovuto.

 

4-     Viene introdotta una norma a tempo per la richiesta della maggiorazione dei contributi previdenziali, stabilirlo  una iniqua disparità di trattamento dei lavoratori esposti  “informati” e quelli “non informati” e sicuramente alimenterebbe proposizioni di eccezione  di incostituzionalità (cosa succederebbe ad un lavoratore addetto alla decoibentazione, che al momento di entrata in vigore della legge avrebbe solo 9 anni e 5 mesi di esposizione all’amianto, visto che la norma prevederebbe di fare richiesta di riconoscimento entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge? Oppure cosa succederebbe ad un lavoratore, che pur avendo  i requisiti di 10 anni  di esposizione all’amianto non possiede l’anzianità complessiva per essere posto in pensione, dato che la maggiorazione previdenziale viene riconosciuta solo al momento di poter accedere alla pensione?) ;

 

5-     la declaratoria delle lavorazioni che comportano esposizioni all’amianto è molto rigida, escludendo, tra l’altro le attività che comportano esposizioni indirette, ma massicce;

 

 

6-     l’accesso al “Fondo Nazionale delle vittime dell’amianto”   é negato ai soggetti  vittime dell’amianto non coperti dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali;

 

Disamina degli articoli del testo unificato:

 

art. 1

il comma 1, l’ultimo periodo:

“Essa non è cumulabile con eventuali altri benefici previdenziali che comportino l’anticipazione dell’accesso al pensionamento di anzianità”, così come formulato, intere categorie di lavoratori, quali i minatori, i marittimi, i ferrovieri, ecc verrebbero escluse, poiché titolari di maggiorazioni previdenziali riconosciute per lavori altamente usuranti.

Tale comma andrebbe quindi soppresso.

In alternativa, qualora non fosse proponibile la soppressione, si potrebbe proporre un meccanismo che riduca le maggiorazioni previdenziali già riconosciute per i lavori usuranti di una definita percentuale; fermo restante, per il caso in cui la disposizione fosse mantenuta, sia consentito al lavoratore di decidere fra i diversi benefici quale preferisce venga applicato.   

 

il comma 2  è inutile:

è già previsto dalle leggi in materia pensionistica;

 

il comma 3 potrebbe essere anticostituzionale:

la disposizione che prevede un limite temporale per la domanda del beneficio, non sembra che possa essere attuata in concreto.

Vi è prima di tutto un problema di interpretazione che il testo pone: con il riferimento alla “prestazione previdenziale” e non al beneficio previdenziale essa sembra applicabile ai soli lavoratori che, sulla base del beneficio amianto, maturano già i requisiti per accedere a tali prestazioni e non sembra quindi riferibile a coloro che, per essere più giovani, con il riconoscimento del beneficio non accederebbero comunque alla pensione.

 Se questa sarebbe l’interpretazione da dare, si potrebbe anche acconsentire a prevedere un termine entro il quale il lavoratore che ha già maturato il minimo dell’anzianità contributiva per ottenere la pensione, sarebbe tenuto a far domanda del riconoscimento del beneficio.

La stragrande maggioranza dei lavoratori non si trovano in tale situazione e il testo, potendo essere interpretato anche nel senso che la domanda del beneficio debba essere inoltrata anche da questi ultimi, potrebbe compromettere in maniera definitiva il loro diritto.

La disposizione, inoltre, non può essere applicata a tutti coloro che, perdurando i lavori con esposizione all’amianto, perderebbero il diritto al beneficio per i periodi di lavoro che svolgeranno in futuro.;si realizzerebbe, in violazione dell'art. 3 della Costituzione una ingiusta disparità di trattamento tra cittadini che hanno già ottenuto il beneficio e cittadini che, pur avendone diritto, ed avendo presentato domanda successivamente alla scadenza ivi prevista,  non lo potrebbero più ottenere.

Insomma la soluzione migliore sarebbe quella di sopprimere tale limite temporale anche perché di scarso vantaggio dato che ormai quasi tutti hanno presentato domanda.

.Se ciò non fosse possibile sarebbe il caso di prevedere tale onere a carico di quei soli lavoratori che, indipendentemente dall’applicazione del beneficio, hanno già maturato il minimo di contribuzione per andare in pensione

 

art. 3

il comma 1 bis potrebbe essere anticostituzionale:

 prevede che “le prestazioni delle attività elencate al comma 1 costituiscono criterio per l’individuazione dell’esposizione all’amianto”.

Se con tale disposizione si vuole dire che il beneficio va riconosciuto nei soli settori di cui all’elenco, la disposizione è inutile. E’ chiaro infatti che se si vuole che il riconoscimento sia limitato solo a tali settori, l’individuazione dell’esposizione rilevante non potrà che riguardare i lavoratori occupati in quelli. Se invece, come appare sicuramente preferibile, al fine di evitare irragionevoli discriminazioni e, quindi, un vizio di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 3 Costituzione, si vuole disporre che le prestazioni di attività lavorative nei settori elencati, costituisce criterio “preferenziale per il riconoscimento già in via amministrativa” e salva comunque la possibilità di riconoscere il beneficio anche in favore di lavoratori impiegati in altri settori.

 

art. 5 Fondo per le vittime dell’amianto:

comma 2, punto a

 “Il fondo eroga una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita diretta o ai superstiti, fissata in misura percentuale della rendita stessa definita dall’INAIL”

 

Così com’é articolato  la disposizione è molto confusa, che si presterebbe ad  interpretazioni. Contraddittorie.

Dovrebbe essere chiarito prima di tutto se con tale prestazione si vuole intervenire in tutti i casi in cui si è verificato un decesso o è insorta una patologia amianto-correlata, oppure solo in quelli in cui non è possibile conseguire un risarcimento, perché non c’è più il responsabile nei confronti del quale rivolgere l’azione di responsabilità civile oppure questo non è solvibile.

 

Dovrebbe, inoltre, essere chiarito se la somma pagata coprirebbe tutto o parte del danno biologico oppure  è prestazione previdenziale che si aggiunge al risarcimento del danno cui è tenuto il soggetto responsabile civilmente.

 

Tale ultima ipotesi potrebbe essere incostituzionale, poiché prevederebbe una prestazione previdenziale in più, di particolare importanza, a solo favore dei lavoratori affetti da una tecnopatia (differenziandola da quella degli altri lavoratori affetti da altre tecnopatie).

Tale comma  meriterebbe una completa riscrittura del testo.

 

PROPOSTA DI EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO

 

Art. 1

 

Comma 1

l’ultimo periodo “Essa non è cumulabile con eventuali altri benefici previdenziali che comportino l’anticipazione dell’accesso al pensionamento di anzianità”  è soppresso;

In alternativa sostituire con: i Benefici previdenziali che comportino l’anticipazione dell’accesso al pensionamento d’anzianità sono cumulabili con la prestazione previdenziale prevista dalle presente legge nella misura del 80%;

 

alla fine del comma 1 aggiungere:  tale prestazione va riconosciuta anche ai lavoratori pensionati prima dell'entrata in vigore della presente legge, nonché della legge 27 marzo 1992, n. 257;

comma 3

il comma  3 è soppresso.

 

In alternativa;

dopo “…gestione previdenziale presso il quale il lavoratore è iscritto,” aggiungere: fanno eccezione i  lavoratori, che alla data in vigore delle presente legge non possiedono i requisiti per richiedere la prestazione pensionistica; in tal caso la domanda deve essere prodotta entro  …… gg. dalla data  della maturazione delle prestazioni pensionistiche.

 

art. 3

dopo il  punto h del comma 1aggiungere il seguente: i) ai fini dell'individuazione delle attività lavorative di cui al comma 1 del presente articolo, sono comunque valutate e considerate rilevanti le esposizioni all'amianto, dirette ed indirette, subite sul luogo di lavoro che, indipendentemente dal superamento dei limiti fissati dal d. lgs. 277/91 e successive modifiche, abbiano potuto, anche in via presuntiva, comportare il rischio di insorgenza di malattie professionali derivanti dall'asbesto.

 

 

comma 1bis

sostituire il comma 3 bis con il seguente:  La prestazione di attività nei settori elencati al comma 1 costituisce criterio preferenziale per l’individuazione, già in via amministrativa, delle lavorazioni comportanti esposizione all’amianto. E’ comunque fatta la salva la possibilità di individuare, in presenza dei requisiti di cui all’art. 13 comma 8 della legge 27 marzo 1992 n. 257 e successive modificazioni, lavorazioni in altri settori comportanti allo stesso modo esposizione all’amianto;

 

art. 5:

comma 1, punto a

sostituire il punto a con il seguente:

Il fondo eroga  - a favore dei soggetti affetti da malattia professionale asbesto - correlate o, in caso di decesso a causa della malattia, dei loro superstiti, quando la patologia che ha causato il decesso o la malattia sia stata riconosciuta come amianto- correlata per causa di lavoro dall'Inail, o tale risulti da idonea certificazione medico legale, o sia stata riconosciuta tale in giudizio- una prestazione economica di importo pari a quello riconosciuto dovuto a titolo di risarcimento del danno biologico e secondo i criteri e le competenze di cui all'art. 13 D.L. vo 23.02.2000 n.38 ed a titolo di risarcimento del danno morale qualora il soggetto legalmente responsabile di tale danno (ex datore di lavoro) non sia in condizione di risarcire tale danno.