18 luglio 2002

SCHEMA DI TESTO UNIFICATO

PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 229, 230, 330, 349, 540, 590, 760, 977, 1240, 1253

Articolo 1.

(Integrazioni alla disciplina di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257)

1. La prestazione previdenziale di cui al comma 8 dell’articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, è riconosciuta, alle condizioni stabilite dalla stessa norma, ai lavoratori assicurati contro le malattie professionali presso enti diversi dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ovvero iscritti a fondi, gestioni e casse di previdenza obbligatoria diverse dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Essa non è cumulabile con eventuali altri benefici previdenziali che comportino l’anticipazione dell’accesso al pensionamento di anzianità.

2. L'anzianità complessiva utile a fini pensionistici non può comunque risultare superiore a quarant'anni.

3. Le domande per il riconoscimento della prestazione previdenziale, di cui al predetto comma 8 dell’articolo 13 della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, devono essere presentate, anche tramite gli istituti di patronato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla gestione previdenziale presso la quale il lavoratore è iscritto. Decorso tale termine, le norme di cui al citato comma 8 dell’articolo 13 della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, cessano di avere applicazione.

4. L’accertamento e la certificazione delle condizioni che danno diritto alla prestazione previdenziale, sono effettuati dalle direzioni regionali dell’INAIL, e, ove presenti, di concerto con le assicurazioni di settore, anche per i lavoratori di cui al comma 1, sulla base della individuazione delle lavorazioni svolte indicate all’articolo 3, comma 1.

5. Con delibera del Consiglio di amministrazione, è costituito presso la Direzione generale dell'INAIL, il Comitato nazionale per il riconoscimento dell'esposizione all'amianto, con il compito di esaminare i ricorsi nel caso di mancato accoglimento in sede regionale. Tale Comitato deve pronunciarsi entro il termine di novanta giorni dall'avvenuta presentazione del ricorso.

6. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può emanare atti di indirizzo, sentite le organizzazioni sindacali ed imprenditoriali comparativamente più rappresentative, nonché il Comitato nazionale di cui al comma 5, per la risoluzione di particolari situazioni che richiedano trattamenti uniformi a livello nazionale nei confronti di situazioni analoghe e per i settori di cui al comma 1.

Articolo 2.

(Poteri sostitutivi)

1. I piani delle regioni e delle province autonome di cui all’articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono approvati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente tale termine, nei successivi 120 giorni, il Governo esercita il potere sostitutivo secondo le modalità previste al comma 4 dell’articolo 10 della citata legge n. 257 del 1992.

2. Le regioni e le province autonome, e il Governo nel caso dell’esercizio del potere sostitutivo di cui al comma 1, acquisiscono, attraverso idonee procedure informative, ed eventualmente attraverso audizioni, ogni dato utile all’elaborazione dei piani, dai soggetti pubblici e privati che abbiano maturato specifiche e idonee competenze in materia di attività produttive che abbiano determinato esposizione professionale diretta o indiretta all’amianto.

Articolo 3.

(Attività lavorative comportanti esposizione all’amianto)

1. Si intendono per attività lavorative comportanti esposizione all’amianto le seguenti:

a) coltivazione, estrazione o trattamento di minerali amiantiferi;

b) produzione di manufatti contenenti amianto;

c) fornitura, preparazione, posa in opera o installazione di isolamenti o di manufatti contenenti amianto;

d) coibentazione con amianto, o decoibentazione o bonifica da amianto, di strutture, impianti, edifici o macchinari;

e) manutenzione, riparazione, revisione, collaudo, assistenza tecnica, gestione polifunzionale e produzioni in strutture, impianti, edifici o macchinari contenenti amianto;

f) demolizione o bonifica di strutture, impianti, edifici o macchinari coibentati con amianto;

g) movimentazione, conservazione, distruzione, sagomatura, taglio e manipolazione di amianto o di materiali contenenti amianto;

h) raccolta, trasporto, stoccaggio e messa a discarica di rifiuti contenenti amianto.

            2. Le prestazioni delle attività elencate al comma 1 costituiscono criterio per l'individuazione dell'esposizione all'amianto.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate altre lavorazioni comportanti esposizione ad amianto integrative di quelle di cui al comma 1.

4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le analoghe misure di individuazione e classificazione adottate sulla base della citata legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni.

Articolo 4.

(Sorveglianza sanitaria)

1. Con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, per tutti i soggetti che siano stati esposti all’amianto nello svolgimento delle lavorazioni comportanti tale esposizione, forme di monitoraggio, in relazione all’esposizione all’amianto, in funzione di sorveglianza sanitaria e di diagnosi precoce e, in caso di manifestazione di grave malattia asbesto – correlata, per la prestazione di servizi sanitari di assistenza specifica mirata all’assistenza alla persona malata e a rendere più efficace l’intervento curativo. Le attività di monitoraggio e di assistenza sanitaria specifica per i lavoratori sono svolte, a titolo gratuito, dal Servizio sanitario nazionale, d’intesa con l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con le modalità stabilite dal citato decreto del Ministro

Articolo 5.

(Fondo per le vittime dell'amianto)

1. E' istituito presso l'INAIL un Fondo nazionale per le vittime dell'amianto, di seguito denominato Fondo, che interviene a favore di soggetti affetti da malattia professionale asbesto-correlata o, in caso di decesso a causa della malattia, dei loro superstiti, ai quali l'ente previdenziale di appartenenza, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, abbia liquidato una rendita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 recante Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il Fondo eroga una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita diretta o ai superstiti, fissata in misura percentuale della rendita stessa definita dall'ente assicuratore. Tale disposizione si applica anche ai lavoratori, di cui al comma 1 dell'articolo 1, assicurati contro le malattie professionali presso enti diversi dall’INAIL.

3. Il procedimento di liquidazione della prestazione economica di cui al comma 2 è gestito dall'INAIL ed è attivato automaticamente dalla liquidazione della prestazione assicurativa ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965. Le prestazioni economiche a carico del Fondo sono anticipate dall'INAIL per conto del Fondo stesso e vengono da questo rimborsate annualmente all'INAIL a consuntivo degli importi erogati nell'anno. Sono a carico del Fondo anche le spese generali di amministrazione sostenute dall'INAIL.

4. Il finanziamento del Fondo è a carico per tre quarti delle imprese e per un quarto del bilancio dello Stato. La quota a carico delle imprese deve comunque assicurare l'equilibrio finanziario del Fondo. Agli oneri a carico delle imprese si provvede con un'addizionale sui premi assicurativi. Lo Stato garantisce comunque il rimborso di cui al comma 3.

5. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni comparativamente più  rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, è istituito un comitato amministratore del Fondo, e ne sono definiti i compiti, la composizione, l'organizzazione e la durata in carica. Con lo stesso decreto sono stabiliti la misura, le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni di cui al comma 2, nonché la misura e le modalità del finanziamento di cui al comma 4.

Articolo 6.

(Norma transitoria)

1. Sono fatti salvi:

a) i trattamenti pensionistici già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge in applicazione delle norme di cui al comma 8 dell’articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni;

b) i trattamenti pensionistici da liquidarsi, in applicazione delle predette norme, con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, in base a domande di pensione già presentate entro la medesima data;

c) i riconoscimenti definitivi delle sedi regionali dell’INAIL, con attestazioni di riconoscimento per azienda e mansioni specifiche, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, concernenti la sussistenza delle condizioni di esposizione all’amianto stabilite dalle norme delle quali è cessata l’applicazione ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell’articolo 1.

2. Conservano in ogni caso efficacia le sentenze passate in giudicato, nonché le sentenze favorevoli ai lavoratori ancora oggetto di gravame, ancorché non sia ancora attuale il godimento del trattamento pensionistico dalle stesse riconosciuto.

Articolo 7.

(Copertura finanziaria)

1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, pari a euro ….. a decorrere dal …., si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale ………., nell’ambito delle unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni in bilancio.