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Statuto del Regno di Sardegna (Statuto Albertino)

Carlo Alberto download


Statuto del Regno di Sardegna


CARLO ALBERTO

Per la grazia di Dio Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme, Duca di  Savoja,
di Genova, di Monferrato, d' Aosta, ecc. Con lealtà di Re e con affetto di Padre
Noi veniamo oggi a compiere  quanto  avevamo  annunziato  ai  Nostri  amatissimi
sudditi col Nostro proclama dell'8 dell'ultimo scorso febbraio, con cui  abbiamo
voluto dimostrare, in mezzo agli eventi straordinarii che circondavano il paese,
come la Nostra confidenza in loro crescesse colla gravità delle  circostanze,  e
come prendendo unicamente consiglio dagli impulsi del Nostro cuore  fosse  ferma
Nostra intenzione di conformare le loro  sorti  alla  ragione  dei  tempi,  agli
interessi ed alla dignità della Nazione. Considerando  Noi  le  larghe  e  forti
istituzioni rappresentative contenute nel presente Statuto Fondamentale come  un
mezzo il piú sicuro di raddoppiare  quei  vincoli  d'indissolubile  affetto  che
stringono all'itala Nostra Corona un Popolo, che tante prove Ci ha dato di fede,
d'obbedienza e d'amore, abbiamo determinato di  sancirlo  e  promulgarlo,  nella
fiducia che Iddio benedirà le pure Nostre intenzioni, e che la  Nazione  libera,
forte e felice si mostrerà sempre piú degna dell'antica fama, e saprà  meritarsi
un glorioso avvenire. Perciò di Nostra certa scienza, Regia autorità,  avuto  il
parere del Nostro Consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo in forza di Statuto e
Legge fondamentale, perpetua ed irrevocabile della Monarchia, quanto segue:

Art. 1. - La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione  dello
Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.

Art. 2. - Lo Stato è retto da un Governo Monarchico Rappresentativo. Il Trono  è
ereditario secondo la legge salica.

Art. 3. - Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e da  due
Camere: il Senato, e quella dei Deputati.

Art. 4. - La persona del Re è sacra ed inviolabile.

Art. 5. - Al Re solo appartiene il potere esecutivo.  Egli  è  il  Capo  Supremo
dello Stato: comanda tutte le forze di terra e di mare; dichiara la guerra: fa i
trattati di pace, d'alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia alle Camere
tosto che l'interesse e la sicurezza dello Stato il permettano, ed  unendovi  le
comunicazioni opportune. I trattati che importassero un onere  alle  finanze,  o
variazioni di territorio dello Stato, non avranno effetto se non  dopo  ottenuto
l'assenso delle Camere.

Art. 6. - Il Re nomina a tutte  le  cariche  dello  Stato;  e  fa  i  decreti  e
regolamenti  necessarii  per  l'  esecuzione  delle  leggi,  senza   sospenderne
l'osservanza, o dispensarne.

Art. 7. - Il Re solo sanziona le leggi e le promulga.

Art. 8. - Il Re può far grazia e commutare le pene.

Art. 9. - Il Re convoca in ogni anno le due Camere: può prorogarne le  sessioni,
e disciogliere quella dei Deputati; ma in quest'ultimo caso ne convoca  un'altra
nel termine di quattro mesi.

Art. 10. - La proposizione delle leggi apparterrà al Re ed a ciascuna delle  due
Camere. Però ogni legge d'imposizione di tributi, o di approvazione dei  bilanci
e dei conti dello Stato, sarà presentata prima alla Camera dei Deputati.

Art. 11. - Il Re è maggiore all'età di diciotto anni compiti.

Art. 12. - Durante la minorità del Re, il Principe  suo  piú  prossimo  parente,
nell'ordine della successione al trono, sarà Reggente del Regno, se  ha  compiti
gli anni vent'uno.

Art. 13. - Se, per la minorità del Principe chiamato  alla  Reggenza,  questa  è
devoluta ad un parente piú lontano, il Reggente, che sarà entrato in  esercizio,
conserverà la Reggenza fino alla maggiorità del Re.

Art. 14. - In mancanza di parenti maschi, la  Reggenza  apparterrà  alla  Regina
Madre.

Art. 15. - Se manca anche la Madre, le Camere, convocate fra  dieci  giorni  dai
Ministri, nomineranno il Reggente.

Art. 16. - Le disposizioni precedenti relative alla Reggenza sono applicabili al
caso, in cui il Re maggiore si trovi  nella  fisica  impossibilità  di  regnare.
Però, se l' Erede presuntivo del trono ha compiuti diciotto anni, egli  sarà  in
tal caso di pien diritto il Reggente.

Art. 17. - La Regina Madre è tutrice del Re finché egli abbia compiuta l'età  di
sette anni; da questo punto la tutela passa al Reggente.

Art. 18. - I diritti spettanti alla podestà civile in  materia  beneficiaria,  o
concernenti  all'esecuzione  delle   Provvisioni   d'ogni   natura   provenienti
dall'estero, saranno esercitati dal Re.

Art. 19. - La dotazione della Corona è conservata durante il regno attuale quale
risulterà dalla media degli ultimi dieci anni. Il Re continuerà ad  avere  l'uso
dei  reali  palazzi,  ville  e  giardini  e  dipendenze,  non   che   di   tutti
indistintamente  i  beni  mobili  spettanti  alla  corona,  di  cui  sarà  fatto
inventario a diligenza di un Ministro responsabile. Per l'avvenire la  dotazione
predetta verrà stabilita per la durata di ogni Regno  dalla  prima  legislatura,
dopo l'avvenimento del Re al Trono.

Art. 20. - Oltre i beni, che il Re attualmente possiede in  proprio,  formeranno
il privato suo patrimonio ancora quelli che  potesse  in  seguito  acquistare  a
titolo oneroso o gratuito, durante il suo Regno. Il  Re  può  disporre  del  suo
patrimonio privato sia per atti fra vivi,  sia   per  testamento,  senza  essere
tenuto alle regole delle leggi civili, che limitano la quantità disponibile. Nel
rimanente il patrimonio del Re è  soggetto  alle  leggi  che  reggono  le  altre
proprietà.

Art. 21. - Sarà provveduto per legge  ad  un  assegnamento  annuo  pel  Principe
ereditario giunto alla maggiorità, od anche prima in  occasione  di  matrimonio;
all'appannaggio dei Principi della Famiglia e del Sangue Reale nelle  condizioni
predette; alle doti delle Principesse; ed al dovario delle Regine.

Art. 22. - Il Re, salendo al trono, presta in presenza delle Camere  riunite  il
giuramento di osservare lealmente il presente Statuto.

Art. 23. - Il Reggente prima d'entrare in  funzioni,  presta  il  giuramento  di
essere fedele al Re, e di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato.


DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEI CITTADINI

Art. 24. - Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono  eguali
dinanzi alla legge. Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e  sono
ammessibili alle cariche civili, e  militari,  salve  le  eccezioni  determinate
dalle Leggi.

Art. 25. - Essi  contribuiscono  indistintamente,  nella  proporzione  dei  loro
averi, ai carichi dello Stato.

Art. 26. - La libertà individuale è guarentita. Niuno può  essere  arrestato,  o
tradotto in giudizio, se non nei  casi  previsti  dalla  legge,  e  nelle  forme
ch'essa prescrive.

Art. 27. - Il domicilio è inviolabile. Niuna visita domiciliare può  aver  luogo
se non in forza della legge, e nelle forme ch'essa prescrive.

Art. 28. - La Stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi. Tuttavia le
bibbie, i catechismi, i libri liturgici  e  di  preghiere  non  potranno  essere
stampati senza il preventivo permesso del Vescovo.

Art. 29. -  Tutte  le  proprietà,  senza  alcuna  eccezione,  sono  inviolabili.
Tuttavia quando l'interesse pubblico legalmente  accertato,  lo  esiga,  si  può
essere tenuti a cederle in tutto o  in  parte,  mediante  una  giusta  indennità
conformemente alle leggi.

Art. 30. - Nessun  tributo  può  essere  imposto  o  riscosso  se  non  è  stato
consentito dalle Camere e sanzionato dal Re.

Art. 31. - Il debito pubblico è guarentito. Ogni impegno  dello  Stato  verso  i
suoi creditori è inviolabile.

Art. 32. - È riconosciuto il diritto  di  adunarsi  pacificamente  e  senz'armi,
uniformandosi alle leggi che possono regolarne l'esercizio nell'interesse  della
cosa pubblica. Questa disposizione non è applicabile  alle  adunanze  in  luoghi
pubblici, od aperti al pubblico, i quali rimangono  intieramente  soggetti  alle
leggi di polizia.


DEL SENATO

Art. 33. - Il Senato è composto di membri nominati a vita dal Re, in numero  non
limitato, aventi l'età  di  quarant'anni  compiuti,  e  scelti  nelle  categorie
seguenti: 1° Gli Arcivescovi e Vescovi  dello  Stato;  2°  Il  Presidente  della
Camera dei Deputati;  3°  I  Deputati  dopo  tre  legislature,  o  sei  anni  di
esercizio; 4° I Ministri di Stato; 5° I Ministri Segretarii  di  Stato;  6°  Gli
Ambasciatori; 7° Gli Inviati straordinarii, dopo tre anni di tali funzioni; 8° I
Primi Presidenti e Presidenti del Magistrato di Cassazione e  della  Camera  dei
Conti; 9° I Primi Presidenti dei Magistrati d'appello; 10°  L'Avvocato  Generale
presso il Magistrato di Cassazione, ed il Procuratore Generale, dopo cinque anni
di funzioni; 11° I Presidenti di Classe dei Magistrati di appello, dopo tre anni
di funzioni; 12° I Consiglieri del Magistrato di Cassazione e della  Camera  dei
Conti, dopo cinque anni  di  funzioni;  13°  Gli  Avvocati  Generali  o  Fiscali
Generali presso i Magistrati d'appello, dopo cinque anni di  funzioni;  14°  Gli
Uffiziali Generali di terra  e  di  mare.  Tuttavia  i  Maggiori  Generali  e  i
Contr'Ammiragli dovranno avere da cinque anni quel  grado  in  attività;  15°  I
Consiglieri di Stato, dopo cinque anni di funzioni; 16° I Membri dei Consigli di
Divisione, dopo tre elezioni alla loro presidenza; 17° Gli Intendenti  generali,
dopo sette anni di esercizio; 18° I membri della Regia Accademia delle  Scienze,
dopo sette anni di nomina;  19°  I  Membri  ordinarii  del  Consiglio  superiore
d'Istruzione pubblica, dopo sette anni di esercizio; 20° Coloro che con  servizi
o meriti eminenti avranno illustrata la Patria; 21° Le persone, che da tre  anni
pagano tremila lire d'imposizione diretta in ragione de' loro beni, o della loro
industria.

Art. 34. - I Principi della Famiglia Reale  fanno  di  pien  diritto  parte  del
Senato. Essi seggono immediatamente dopo il  Presidente.  Entrano  in  Senato  a
vent'un anno, ed hanno voto a venticinque.

Art. 35. - Il Presidente e i Vice-Presidenti del Senato sono nominati dal Re. Il
Senato nomina nel proprio seno i suoi Segretarii.

Art. 36. - Il Senato è costituito in Alta Corte di Giustizia con decreto del  Re
per giudicare dei criminali di alto tradimento, e di  attentato  alla  sicurezza
dello Stato, e per giudicare i Ministri accusati dalla Camera dei  Deputati.  In
questi casi il Senato non è capo politico. Esso non può occuparsi se  non  degli
affari giudiziarii, per cui fu convocato, sotto pena di nullità.

Art. 37. - Fuori del  caso  di  flagrante  delitto,  niun  Senatore  può  essere
arrestato se non in forza di un ordine del Senato. Esso è  solo  competente  per
giudicare dei reati imputati ai suoi membri.

Art. 38. - Gli atti, coi quali si accertano legalmente le nascite, i matrimoni e
le morti dei Membri della Famiglia Reale, sono  presentati  al  Senato,  che  ne
ordina il deposito ne' suoi archivi.


DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 39. - La Camera  elettiva  è  composta  di  Deputati  scelti  dai  Collegii
Elettorali conformemente alla legge.

Art. 40. - Nessun Deputato può essere ammesso alla Camera, se non è suddito  del
Re, non ha compiuta l'età di trent'anni, non gode i diritti civili e politici, e
non riunisce in sé gli altri requisiti voluti dalla legge.

Art. 41. - I Deputati rappresentano la  Nazione  in  generale,  e  non  le  sole
provincie in cui furono eletti. Nessun mandato imperativo può loro  darsi  dagli
Elettori.

Art. 42. - I Deputati sono eletti per cinque anni: il loro mandato cessa di pien
diritto alla spirazione di questo termine.

Art. 43. - Il Presidente, i Vice-Presidenti e  i  Segretarii  della  Camera  dei
Deputati sono da essa stessa nominati  nel  proprio  seno  al  principio  d'ogni
sessione per tutta la sua durata.

Art. 44. - Se un Deputato cessa, per qualunque motivo, dalle  sue  funzioni,  il
Collegio che l'aveva eletto sarà tosto convocato per fare una nuova elezione.

Art. 45. - Nessun Deputato può essere arrestato, fuori  del  caso  di  flagrante
delitto, nel tempo della sessione, né tradotto in giudizio in materia criminale,
senza il previo consenso della Camera.

Art. 46. - Non può eseguirsi alcun mandato di cattura per debiti  contro  di  un
Deputato durante la sessione della Camera,  come  neppure  nelle  tre  settimane
precedenti e susseguenti alla medesima.

Art. 47. - La Camera dei Deputati ha il diritto di accusare i Ministri del Re, e
di tradurli dinanzi all'Alta Corte di Giustizia.


DISPOSIZIONI COMUNI ALLE DUE CAMERE

Art. 48. - Le sessioni del Senato e  della  Camera  dei  Deputati  cominciano  e
finiscono nello stesso tempo. Ogni riunione di una Camera fuori del tempo  della
sessione dell'altra è illegale, e gli atti ne sono intieramente nulli.

Art. 49. - I Senatori ed i Deputati prima di essere ammessi all'esercizio  delle
loro funzioni prestano il  giuramento  di  essere  fedeli  al  Re  di  osservare
lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato e di esercitare le loro funzioni col
solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria.

Art. 50. - Le funzioni di Senatore e di  Deputato  non  danno  luogo  ad  alcuna
retribuzione od indennità.

Art. 51. - I Senatori ed i Deputati  non  sono  sindacabili  per  ragione  delle
opinioni da loro emesse e dei voti dati nelle Camere.

Art. 52. - Le sedute delle Camere sono pubbliche. Ma,  quando  dieci  membri  ne
facciano per iscritto la domanda, esse possono deliberare in segreto.

Art. 53. - Le sedute e le deliberazioni delle Camere non sono legali né  valide,
se la maggiorità assoluta dei loro membri non è presente.

Art. 54. - Le deliberazioni non possono essere prese se non alla maggiorità  de'
voti.

Art. 55. - Ogni proposta di legge debb'essere dapprima  esaminata  dalle  Giunte
che saranno da ciascuna Camera nominate per i lavori preparatorii.  Discussa  ed
approvata  da  una  Camera,  la  proposta  sarà  trasmessa  all'altra,  per   la
discussione  ed  approvazione;  e  poi  presentata  alla  sanzione  del  Re.  Le
discussioni si faranno articolo per articolo.

Art. 56. - Se un progetto di legge è stato  rigettato  da  uno  dei  tre  poteri
legislativi, non potrà essere piú riprodotto nella stessa sessione.

Art. 57. - Ognuno che sia maggiore di età ha il  diritto  di  mandare  petizioni
alle Camere, le quali  debbono  farle  esaminare  da  una  Giunta,  e,  dopo  la
relazione della medesima, deliberare se debbano essere prese in  considerazione,
ed, in caso affermativo, mandarsi al Ministro competente,  o  depositarsi  negli
uffizii per gli opportuni riguardi.

Art. 58. - Nissuna petizione può essere presentata personalmente alle Camere. Le
Autorità costituite hanno solo  il  diritto  di  indirizzar  petizioni  in  nome
collettivo.

Art. 59. - Le Camere non possono ricevere alcuna deputazione, né sentire  altri,
fuori dei proprii membri, dei Ministri, e dei Commissarii del Governo.

Art. 60. - Ognuna delle Camere è sola competente per  giudicare  della  validità
dei titoli di ammessione dei proprii membri.

Art. 61. - Cosí il Senato, come la Camera dei Deputati, determina per mezzo d'un
suo Regolamento interno, il modo secondo il quale abbia da esercitare le proprie
attribuzioni.

Art. 62. - La lingua italiana  è  la  lingua  officiale  delle  Camere.  È  però
facoltativo di servirsi della francese ai membri, che appartengono ai paesi,  in
cui questa è in uso, od in risposta ai medesimi.

Art. 63. - Le votazioni si fanno per alzata  e  seduta,  per  divisione;  e  per
isquittinio segreto. Quest'ultimo mezzo sarà sempre impiegato per  la  votazione
del complesso di una legge, e per ciò che concerne al personale.

Art. 64. - Nessuno può essere ad un tempo Senatore e Deputato.


DEI MINISTRI

Art. 65. - Il Re nomina e revoca i suoi Ministri.

Art. 66. - I Ministri non hanno voto deliberativo nell'una o  nell'altra  Camera
se non quando ne sono membri. Essi vi hanno sempre l'ingresso, e debbono  essere
sentiti sempre che lo richieggano.

Art. 67. - I Ministri sono risponsabili. Le Leggi e gli  Atti  del  Governo  non
hanno vigore, se non sono muniti della firma di un Ministro.


DELL'ORDINE GIUDIZIARIO

Art. 68. - La Giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo Nome dai  Giudici
ch'Egli istituisce.

Art. 69. - I Giudici nominati dal Re, ad eccezione di quelli di mandamento, sono
inamovibili dopo tre anni di esercizio.

Art. 70. -  I  Magistrati,  Tribunali,  e  Giudici  attualmente  esistenti  sono
conservati. Non si potrà derogare all'organizzazione giudiziaria se non in forza
di una legge.

Art. 71. - Niuno può essere distolto dai suoi  Giudici  naturali.  Non  potranno
perciò essere creati Tribunali o Commissioni straordinarie.

Art. 72. - Le udienze dei Tribunali in  materia  civile,  e  i  dibattimenti  in
materia criminale saranno pubblici conformemente alle leggi.

Art. 73. - L'interpretazione delle leggi, in modo per tutti obbligatorio, spetta
esclusivamente al potere legislativo.


DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 74. - Le istituzioni comunali e provinciali, e la circoscrizione dei comuni
e delle provincie sono regolati dalla legge.

Art. 75. - La Leva militare è regolata dalla legge.

Art. 76. - È istituita una Milizia Comunale sovra basi fissate dalla legge.

Art. 77. - Lo Stato conserva la sua bandiera: e la coccarda azzurra  è  la  sola
nazionale.

Art. 78. - Gli Ordini Cavallereschi ora esistenti sono  mantenuti  con  le  loro
dotazioni. Queste non possono essere impiegate in altro uso  fuorché  in  quello
prefisso  dalla  propria  istituzione.  Il  Re  può  creare  altri   Ordini,   e
prescriverne gli statuti.

Art. 79. - I titoli di nobiltà sono mantenuti a coloro, che vi hanno diritto. Il
Re può conferirne dei nuovi.

Art. 80. - Niuno può ricevere decorazioni, titoli, o  pensioni  da  una  potenza
estera senza l'autorizzazione del Re.

Art. 81. - Ogni legge contraria al presente Statuto è abrogata.


DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 82. - Il presente Statuto avrà il pieno suo effetto dal giorno della  prima
riunione delle due Camere, la quale avrà luogo appena compiute le elezioni. Fino
a quel  punto  sarà  provveduto  al  pubblico  servizio  d'urgenza  con  Sovrane
disposizioni secondo i modi e le forme sin  qui  seguite,  ommesse  tuttavia  le
interinazioni e registrazioni dei Magistrati, che sono fin d'ora abolite.

Art. 83. - Per l'esecuzione del presente Statuto il Re si  riserva  di  fare  le
leggi sulla Stampa, sulle Elezioni, sulla Milizia comunale, e sul  riordinamento
del Consiglio di  Stato.  Sino  alla  pubblicazione  della  legge  sulla  Stampa
rimarranno in vigore gli ordini vigenti a quella relativi.

Art. 84. - I Ministri sono incaricati e risponsabili della  esecuzione  e  della
piena osservanza delle presenti disposizioni transitorie.

Dato in Torino addí quattro del mese di marzo l'anno del Signore mille ottocento
quarantotto, e del Regno Nostro il decimo ottavo.

CARLO ALBERTO

Il Ministro e Primo Segretario di Stato per gli affari dell'Interno

BORELLI

Il primo Segretario di Stato per  gli  affari  Ecclesiastici,  di  Grazia  e  di
Giustizia, Dirigente la Grande Cancelleria

AVET

Il Primo Segretario di Stato per gli affari di Finanze

DI REVEL

Il Primo Segretario di  Stato  dei  Lavori  Pubblici,  dell'Agricoltura,  e  del
Commercio

DES AMBROIS

Il Primo Segretario di Stato per gli Affari Esteri

E. DI SAN MARZANO

Il Primo Segretario di Stato per gli affari di Guerra e Marina

BROGLIA

Il Primo Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione

C. ALFIERI
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