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D.P.R. N° 107 DEL 29-04-94

 

Determinazione di criteri per l'omologazione e l'operatività degli apparati radioelettrici di debole potenza.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI Di CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 Marzo -1973, n. 156;

 
ATTIVITA'
STORIA
PRESENTAZIONE
NORMATIVE
ASS. FEDERATE
LINK  

 

 
 

Vista la legge 22 maggio 1980, n. 209, che modifica gli articoli 398 e 399 del sopracitato testo unico relativamente alla prevenzione e all'eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni e alle radioricezioni;

Visti i decreti ministeriali 23 aprile 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 30 aprile -1974, 23 ottobre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 302 del 20 novembre 1974, 10 marzo 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 22 marzo 1975, 30 dicembre 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 5 febbraio 1976, 20 luglio 1976. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 24 luglio 1976, 15 luglio 1977, pubblicato nella Ga-7Zefla Ufficiale n. 226 del 20 agosto 1977, 12 dicembre 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 353 del 20 dicembre 1978, 20 luglio- 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 11 agosto 1979, 29 dicembre 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.356 del 31 dicembre 1980;

Visto il decreto interministeriale 29 dicembre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. I del 2 gennaio 1982;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 322' del 23 novembre 1982;

Visto il decreto interministeriale 2 aprile 1985 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 18 maggio 1985;

Visto il decreto interministeriale 19 dicembre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1987;

Visto il decreto interministeriale 28 gennaio 1989,1 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1989;

Visto il decreto interministeriale 25 giugno 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 1990;

Visto il decreto interministeriale 10 aprile 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 199 I;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 1993;

Considerato che l'ETSI (istituto europeo norme di telecomunicazioni) ha preso in esame la possibilità di elaborare una norma tecnica europea per apparati di debole potenza di cui all'art. 334, primo comma, punto 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, a modulazione di ampiezza a doppia banda laterale e a banda laterale unica;

Considerata la necessità di armonizzare l'utilizzo degli apparati con quello dei Paesi europei confinanti con il territorio nazionale appartenenti alla CEPT.(Conferenza europea delle amministrazioni - p.t.);

Riconosciuta la necessità di disporre di ulteriori frequenze per l'utilizzo di apparati radioelettrici di debole potenza di cui all'art. 334, primo comma, punti 1, 2, 3, 4, 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Sentito il parere del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione espresso nell'adunanza n. 228 del 14 maggio 1993;

Decreta:

Art. 1.

1- L'omologazione degli apparati di debole potenza, di cui all'art. 334, primo comma, punto 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, operanti in modulazione di ampiezza a doppia banda laterale e a banda laterale unica, avviene sulla base delle prescrizioni tecniche contenute nel decreto ministeriale 15 luglio 1977, citato nelle premesse.

2 - Gli apparati di cui al comma precedente operano nel rispetto delle prescrizioni relative alle frequenze di cui alla sezione 1 dell'allegato 1 al decreto ministeriale 2 aprile 1985, indicato nelle premesse, come integrato dall'allegato 1 al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 1994

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni PAGANI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato BARATTA

Allegato 1

La frequenza della portante' degli apparati radioelettrici di debole potenza, per gli scopi di cui ai punti'1, 2, 3, 4, 7 dell'art. 334 del codice postale e delle telecomunicazioni, deve essere scelta, oltre che tra quelle indicate nella sezione 1, punto 1.1, dell'allegato 1 al decreto ministeriale 2 aprile 1985, tra quelle indicate nella lista seguente per ciascuno dei sottoindicati punti:

punto 1) in ausilio degli addetti alla sicurezza e al soccorso sulle strade, alla vigilanza del traffico anche dei trasporti a fune, delle foreste, della disciplina della caccia, della pesca e della sicurezza notturna:

43,3000 MHz 43,3375 MHz

43,3I25 MHz 43,3500 MHz

43,3250 MHz 43,3625 MHz

punto 2) in ausilio alle imprese industriali, commerciali, artigiane ed agricole:

43,3750 MHz 43,4125 MHz

43,3875 MHz 43,4250 MHz

43,4000 MHz 43,4375 MHz

punto 3) per collegamenti riguardanti la sicurezza della vita umana in mare, o comunque di emergenza, fra piccole imbarcazioni e stazioni di base collocate esclusivamente presso sedi di organizzazioni nautiche, nonché per collegamenti di servizio fra diversi punti di una stessa nave:

43,4500 MHz 43,4750 MHz

43,4625 MHz 43,4875 MHz

punto 4) in ausilio ad attività sportive ed agonistiche:

43,5000 M Hz 43,5250 MHz

43,5I25 MHz 43,5375 MHz

punto 7) in ausilio delle attività professionali sanitarie ed alle attività direttamente ad esse collegate:

43,5500 MHz 43,5750 MHz

43.5625 MHz 43,5875 MHz

La spaziatura tra i canali deve essere di 12,5 KHz.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni PAGANI

 

             
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