Vista la legge 22 maggio 1980, n. 209, che modifica gli articoli
398 e 399 del sopracitato testo unico relativamente alla prevenzione
e all'eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni e alle radioricezioni;
Visti i decreti ministeriali 23 aprile 1974, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 111 del 30 aprile -1974, 23 ottobre 1974, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale. 302 del 20 novembre 1974, 10 marzo 1975,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 22 marzo 1975, 30
dicembre 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 5 febbraio
1976, 20 luglio 1976. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194
del 24 luglio 1976, 15 luglio 1977, pubblicato nella Ga-7Zefla Ufficiale
n. 226 del 20 agosto 1977, 12 dicembre 1978, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 353 del 20 dicembre 1978, 20 luglio- 1979, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 11 agosto 1979, 29 dicembre
1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.356 del 31 dicembre
1980;
Visto il decreto interministeriale 29 dicembre 1981, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. I del 2 gennaio 1982;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1982, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 322' del 23 novembre 1982;
Visto il decreto interministeriale 2 aprile 1985 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 116 del 18 maggio 1985;
Visto il decreto interministeriale 19 dicembre 1987, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1987;
Visto il decreto interministeriale 28 gennaio 1989,1 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1989;
Visto il decreto interministeriale 25 giugno 1990, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 1990;
Visto il decreto interministeriale 10 aprile 1991, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 199 I;
Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 1993, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 1993;
Considerato che l'ETSI (istituto europeo norme di telecomunicazioni)
ha preso in esame la possibilità di elaborare una norma tecnica
europea per apparati di debole potenza di cui all'art. 334, primo
comma, punto 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo
1973, n. 156, a modulazione di ampiezza a doppia banda laterale
e a banda laterale unica;
Considerata la necessità di armonizzare l'utilizzo degli apparati
con quello dei Paesi europei confinanti con il territorio nazionale
appartenenti alla CEPT.(Conferenza europea delle amministrazioni
- p.t.);
Riconosciuta la necessità di disporre di ulteriori frequenze per
l'utilizzo di apparati radioelettrici di debole potenza di cui all'art.
334, primo comma, punti 1, 2, 3, 4, 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Sentito il parere del Consiglio superiore tecnico delle poste,
delle telecomunicazioni e dell'automazione espresso nell'adunanza
n. 228 del 14 maggio 1993;
Decreta:
Art. 1.
1- L'omologazione degli apparati di debole potenza, di cui all'art.
334, primo comma, punto 8, del decreto del Presidente della Repubblica
29 marzo 1973, n. 156, operanti in modulazione di ampiezza a doppia
banda laterale e a banda laterale unica, avviene sulla base delle
prescrizioni tecniche contenute nel decreto ministeriale 15 luglio
1977, citato nelle premesse.
2 - Gli apparati di cui al comma precedente operano nel rispetto
delle prescrizioni relative alle frequenze di cui alla sezione 1
dell'allegato 1 al decreto ministeriale 2 aprile 1985, indicato
nelle premesse, come integrato dall'allegato 1 al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 29 aprile 1994
Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni PAGANI
Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato BARATTA
Allegato 1
La frequenza della portante' degli apparati radioelettrici di debole
potenza, per gli scopi di cui ai punti'1, 2, 3, 4, 7 dell'art. 334
del codice postale e delle telecomunicazioni, deve essere scelta,
oltre che tra quelle indicate nella sezione 1, punto 1.1, dell'allegato
1 al decreto ministeriale 2 aprile 1985, tra quelle indicate nella
lista seguente per ciascuno dei sottoindicati punti:
punto 1) in ausilio degli addetti alla sicurezza e al soccorso
sulle strade, alla vigilanza del traffico anche dei trasporti a
fune, delle foreste, della disciplina della caccia, della pesca
e della sicurezza notturna:
43,3000 MHz 43,3375 MHz
43,3I25 MHz 43,3500 MHz
43,3250 MHz 43,3625 MHz
punto 2) in ausilio alle imprese industriali, commerciali, artigiane
ed agricole:
43,3750 MHz 43,4125 MHz
43,3875 MHz 43,4250 MHz
43,4000 MHz 43,4375 MHz
punto 3) per collegamenti riguardanti la sicurezza della vita umana
in mare, o comunque di emergenza, fra piccole imbarcazioni e stazioni
di base collocate esclusivamente presso sedi di organizzazioni nautiche,
nonché per collegamenti di servizio fra diversi punti di una stessa
nave:
43,4500 MHz 43,4750 MHz
43,4625 MHz 43,4875 MHz
punto 4) in ausilio ad attività sportive ed agonistiche:
43,5000 M Hz 43,5250 MHz
43,5I25 MHz 43,5375 MHz
punto 7) in ausilio delle attività professionali sanitarie ed alle
attività direttamente ad esse collegate:
43,5500 MHz 43,5750 MHz
43.5625 MHz 43,5875 MHz
La spaziatura tra i canali deve essere di 12,5 KHz.
Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni PAGANI
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