Visti i decreti ministeriali 23 aprile 1974, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 111 del 30 aprile 1974, 23 ottobre 1974, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 20 novembre 1974, 10 marzo 1975,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del-22 marzo 1975, 30
dicembre 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 5 febbraio
1976, 20 luglio 1976, pubblicato nella Gazze tta Ufficiale n. 194
del 24 luglio 1976, 15 luglio 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 226 del 20 agosto 1977, 12 dicembre 1978, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 353 del 20 dicembre 1978, 20, luglio 1979, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 209 -del 111 agosto 1979, 29. dicembre
1980, pubblicato nella Gazzelta Ufficiale n. 356 del 31 dicembre
1980;
Visto il decreto interministeríale 29 dicembre 1981, pubblicato.
nella, Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 genna!6 1982;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1982, pubblicato nella
Gazzella Ufficiale n. 322 del 23 novembre 1982;
Riconosciuta la necessità di adeguare la normativa tecnica relativa
agli apparati radioelettrici - ricetrasmittenti di debole potenza
a quella stabilita in sede CEPT;
Considerata l'opportunità di consentire nella fase di transizione
dall'attuale alla nuova normativa e per il tempo indicato nel presente
decreto l'omologazione degli apparati medesimi ancorché rispondenti
alle prescrizioni tecniche di cui al decreto ministeriale 15 luglio
1977, nonché la richiesta di nuove concessioni per apparati omologati
in base alle predette prescrizioni
Riconosciuta altresì l'opportunità di accordare, in via transitoria,
agli utilizzatori degli apparati radioelettrici ricetrasmittenti
di debole potenza, già muniti del prescritto atto di concessione,
un'ulteriore proroga delle deroghe fissate negli articoli 2 e 3
del decreto ministeriale 3 novembre 1982 e nell'art. 4 del decreto
interministeriale 29 dicembre 1981;
Sentito il Consiglio superiore tecnico delle .poste, .delle telecomunicazioni
e dell'automazione;
Sentito il consiglio di amministrazione delle Poste e delle telecomunicazioni;
Decreta:
Art. 1 - Le frequenze riservate per gli scopi di cui ai punti 1,
2, 3, 4, 7 e 8 dell'art. 334 del codice postale delle telecomunicazioni
e le relative prescrizioni tecniche per l'omologazione degli apparati
sono quelle indicate nell'allegato 1, che costituisce parte integrante
del presente decreto. Le norme sopracitate sono valide anche ai
fini della prevenzione e della eliminazione dei disturbi radioelettrici.
Art. 2 - Gli apparati omologati sulla' base delle prescrizioni
tecniche, di cui al precedente art. 1, debbono recare, anche ai
fini della loro immissione in commercio e della loro importazione
a scopo di commercio, il contrassegno, il cui fac-simile è riportato
nell'allegato 2 al presente decreto. Tale contrassegno deve essere
applicato, in maniera inamovibile, su una parte facilmente visibile
dell'apparato e deve contenere le prescritte indicazioni redatte
con caratteri indelebili.
Art. 3 - Fino al 31 dicembre 1986 è consentita la richiesta di
omologazioni di apparati di debole potenza sulla base delle prescrizioni
tecniche di cui al decreto ministeriale 15 luglio 1977. Qualora
gli apparati siano anche predisposti peri funzionare nel rispetto
delle prescrizioni relative alle frequenze, come indicato nella
parte prima dell'allegato 1 al presente decreto, il termine per
la richiesta di omologazione è prorogato fino al 31 dicembre 1988.
Sugli apparati omologati sulla base di quanto indicato ai commi
precedenti deve essere apposto -il contrasse no già previsto dall'art.
3 del decreto ministeriale 29 dicembre 1981 citato nelle premesse.
Art. 4 - Fino al 31 dicembre 1992 è consentita la richiesta di
nuove concessioni per gli apparati omologati in base alle prescrizioni
tecniche di cui al decreto ministeriale 15 luglio 1977 o in base
a quanto prescritto al secondo comma dell'art. 3 del presente decreto.
Art. 5 - I titolari di concessioni rilasciate per gli scopi di
cui al punto 7 dell'art. 334 del codice postale e delle telecomunicazioni
sono tenuti a predisporre i loro apparati per il fun7ionamento,
sulle frequenze indicate' nell'allegato 1 al presente decreto, entro
e non oltre il 31 dicembre 1988. Il concessionario è tenuto ad inoltrare,
entro la predetta data, formale dichiarazione circa l'avvenuto adeguamento
tecnico degli apparati.
Art. 6 - E' consentita sino al 31 dicembre 1987 l'utilizzazione
sia degli apparati da impiegare per gli scopi di cui al Punto 8
per i quali sia stata rilasciata concessione in base all'art. 3
del decreto ministeriale 23 aprile 1974 0 in base all'art. 3 del
decreto ministeriale 15 luglio 1977, sia degli apparati per gli
scopi di cui al punto 9 per i quali sia stata rilasciata concessione
. alle condizioni fissate dall'art. 2 del decreto ministeriale 3
novembre 1982. Alla stessa data è differita la scadenza delle concessioni
rilasciate ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 29 dicembre
1980, già prorogate a norma del terzo comma dell'art. 4 del decreto
interministeriale 29 dicembre 1981. L'avvenuto pagamento del canone
annuo costituisce proroga, a tutti gli effetti, delle concessioni
medesime. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica' italiana.
Allegato 1CARATTERISTICHE TECNICHE RELATIVE AGLI APPARATI RADIOELETTRICI
DI DEBOLE POTENZA (punti 1, 2, 3, 4, 7, 8 dell'art. 334 del codice
postale e delle telecomunicazioni)1.1 - Apparati radioelettrici
di debole potenza per gli scopi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 7 dell'art.
334 del codice postale e delle telecomunicazioni. La frequenza della
portante deve essere scelta tra quelle indicate nella lista seguente
per ciascuno dei sottoindicati scopi:
punto 1) in ausilio agli addetti alla sicurezza ed al soccorso
sulle strade, alla vigilanza del traffico, anche dei trasporti a
fune, delle foreste, della disciplina della caccia, della pesca
e detta sicure= notturna:
26,875 MHz
26,885 MHz
punto 2) in ausilio a servizi di imprese industriali, commerciali.
artigiane ed agricole:
26,895 MHz
26,905 MHz
punto 3) per collegamenti riguardanti la sicurezza della vita umana
in mare, o comunque di emergenza, fra piccole imbarcazioni e stazioni
di base collocate esclusivamente presso sedi di organizzazioni nautiche,
nonché per collegamenti di servizio fra diversi punti di una stessa
nave:
26.915 MHz
26,925 MHz
26,935 MHz
punto 4) in ausilio ad attività sportive ed agonistiche:
26,945 MHz
26,995 MHz
punto 7) in ausilio delle attività professionali sanitarie ed
alle attività direttamente ad esse collegate:
26,855 MHz
26,665 MHz
1 2 - Apparati radioelettrici di debole potenza per gli scopi di
cui al punto 8 dell'art. 334 del codice postale' e delle telecomunicazioni.
La frequenza portante deve essere scelta esclusivamente tra quelle
di seguito elencate:
26,965 27,085 27,215 27,315
26,975 27,105 27,225 27,325
26,985 27,125 27,235 27,335
27,005 27,135 27,245 27,345
27,015 27,155 27,255 27,355
27,025 27,165 27,265 27,365
27,035 27,175 27,275 27,375
27,055 27,085 27,285 27,385
27,065 27,185 27,295 27,395
27,075 27,205 27,305 27,405
…Omissis…
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