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STRALCIO DEL D.P.R. N° 116 DEL 02-04-85

 

Nuova normativa tecnica relativa' agli apparati dí debole potenza di cui al punti 1, 2, 3, 4, 7, 8 dell'art. 334 del codice postale e delle telecomunicazioni.

Visto il testo unico delle disposizioni' legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 22 maggio 1980, n. 209, che. modifica gli articoli 398 e 399 del sopracitato testo unico relativamente alla prevenzione e all'eliminazione dei. disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni;

 
ATTIVITA'
STORIA
PRESENTAZIONE
NORMATIVE
ASS. FEDERATE
LINK  

 

 
 

Visti i decreti ministeriali 23 aprile 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 30 aprile 1974, 23 ottobre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 20 novembre 1974, 10 marzo 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del-22 marzo 1975, 30 dicembre 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 5 febbraio 1976, 20 luglio 1976, pubblicato nella Gazze tta Ufficiale n. 194 del 24 luglio 1976, 15 luglio 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 20 agosto 1977, 12 dicembre 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 353 del 20 dicembre 1978, 20, luglio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 -del 111 agosto 1979, 29. dicembre 1980, pubblicato nella Gazzelta Ufficiale n. 356 del 31 dicembre 1980;

Visto il decreto interministeríale 29 dicembre 1981, pubblicato. nella, Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 genna!6 1982;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1982, pubblicato nella Gazzella Ufficiale n. 322 del 23 novembre 1982;

Riconosciuta la necessità di adeguare la normativa tecnica relativa agli apparati radioelettrici - ricetrasmittenti di debole potenza a quella stabilita in sede CEPT;

Considerata l'opportunità di consentire nella fase di transizione dall'attuale alla nuova normativa e per il tempo indicato nel presente decreto l'omologazione degli apparati medesimi ancorché rispondenti alle prescrizioni tecniche di cui al decreto ministeriale 15 luglio 1977, nonché la richiesta di nuove concessioni per apparati omologati in base alle predette prescrizioni

Riconosciuta altresì l'opportunità di accordare, in via transitoria, agli utilizzatori degli apparati radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza, già muniti del prescritto atto di concessione, un'ulteriore proroga delle deroghe fissate negli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 3 novembre 1982 e nell'art. 4 del decreto interministeriale 29 dicembre 1981;

Sentito il Consiglio superiore tecnico delle .poste, .delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Sentito il consiglio di amministrazione delle Poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1 - Le frequenze riservate per gli scopi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 7 e 8 dell'art. 334 del codice postale delle telecomunicazioni e le relative prescrizioni tecniche per l'omologazione degli apparati sono quelle indicate nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. Le norme sopracitate sono valide anche ai fini della prevenzione e della eliminazione dei disturbi radioelettrici.

Art. 2 - Gli apparati omologati sulla' base delle prescrizioni tecniche, di cui al precedente art. 1, debbono recare, anche ai fini della loro immissione in commercio e della loro importazione a scopo di commercio, il contrassegno, il cui fac-simile è riportato nell'allegato 2 al presente decreto. Tale contrassegno deve essere applicato, in maniera inamovibile, su una parte facilmente visibile dell'apparato e deve contenere le prescritte indicazioni redatte con caratteri indelebili.

Art. 3 - Fino al 31 dicembre 1986 è consentita la richiesta di omologazioni di apparati di debole potenza sulla base delle prescrizioni tecniche di cui al decreto ministeriale 15 luglio 1977. Qualora gli apparati siano anche predisposti peri funzionare nel rispetto delle prescrizioni relative alle frequenze, come indicato nella parte prima dell'allegato 1 al presente decreto, il termine per la richiesta di omologazione è prorogato fino al 31 dicembre 1988. Sugli apparati omologati sulla base di quanto indicato ai commi precedenti deve essere apposto -il contrasse no già previsto dall'art. 3 del decreto ministeriale 29 dicembre 1981 citato nelle premesse.

Art. 4 - Fino al 31 dicembre 1992 è consentita la richiesta di nuove concessioni per gli apparati omologati in base alle prescrizioni tecniche di cui al decreto ministeriale 15 luglio 1977 o in base a quanto prescritto al secondo comma dell'art. 3 del presente decreto.

Art. 5 - I titolari di concessioni rilasciate per gli scopi di cui al punto 7 dell'art. 334 del codice postale e delle telecomunicazioni sono tenuti a predisporre i loro apparati per il fun7ionamento, sulle frequenze indicate' nell'allegato 1 al presente decreto, entro e non oltre il 31 dicembre 1988. Il concessionario è tenuto ad inoltrare, entro la predetta data, formale dichiarazione circa l'avvenuto adeguamento tecnico degli apparati.

Art. 6 - E' consentita sino al 31 dicembre 1987 l'utilizzazione sia degli apparati da impiegare per gli scopi di cui al Punto 8 per i quali sia stata rilasciata concessione in base all'art. 3 del decreto ministeriale 23 aprile 1974 0 in base all'art. 3 del decreto ministeriale 15 luglio 1977, sia degli apparati per gli scopi di cui al punto 9 per i quali sia stata rilasciata concessione . alle condizioni fissate dall'art. 2 del decreto ministeriale 3 novembre 1982. Alla stessa data è differita la scadenza delle concessioni rilasciate ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 29 dicembre 1980, già prorogate a norma del terzo comma dell'art. 4 del decreto interministeriale 29 dicembre 1981. L'avvenuto pagamento del canone annuo costituisce proroga, a tutti gli effetti, delle concessioni medesime. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica' italiana.

Allegato 1CARATTERISTICHE TECNICHE RELATIVE AGLI APPARATI RADIOELETTRICI DI DEBOLE POTENZA (punti 1, 2, 3, 4, 7, 8 dell'art. 334 del codice postale e delle telecomunicazioni)1.1 - Apparati radioelettrici di debole potenza per gli scopi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 7 dell'art. 334 del codice postale e delle telecomunicazioni. La frequenza della portante deve essere scelta tra quelle indicate nella lista seguente per ciascuno dei sottoindicati scopi:

punto 1) in ausilio agli addetti alla sicurezza ed al soccorso sulle strade, alla vigilanza del traffico, anche dei trasporti a fune, delle foreste, della disciplina della caccia, della pesca e detta sicure= notturna:

26,875 MHz

26,885 MHz

punto 2) in ausilio a servizi di imprese industriali, commerciali. artigiane ed agricole:

26,895 MHz

26,905 MHz

punto 3) per collegamenti riguardanti la sicurezza della vita umana in mare, o comunque di emergenza, fra piccole imbarcazioni e stazioni di base collocate esclusivamente presso sedi di organizzazioni nautiche, nonché per collegamenti di servizio fra diversi punti di una stessa nave:

26.915 MHz

26,925 MHz

26,935 MHz

punto 4) in ausilio ad attività sportive ed agonistiche:

26,945 MHz

26,995 MHz

punto 7) in ausilio delle attività professionali sanitarie ed alle attività direttamente ad esse collegate:

26,855 MHz

26,665 MHz

1 2 - Apparati radioelettrici di debole potenza per gli scopi di cui al punto 8 dell'art. 334 del codice postale' e delle telecomunicazioni. La frequenza portante deve essere scelta esclusivamente tra quelle di seguito elencate:

26,965 27,085 27,215 27,315

26,975 27,105 27,225 27,325

26,985 27,125 27,235 27,335

27,005 27,135 27,245 27,345

27,015 27,155 27,255 27,355

27,025 27,165 27,265 27,365

27,035 27,175 27,275 27,375

27,055 27,085 27,285 27,385

27,065 27,185 27,295 27,395

27,075 27,205 27,305 27,405

…Omissis…

             
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