Art. 186 - Cittadinanza italiana
Il titolare di una concessione deve essere cittadino italiano,
ovvero, se e, persona gluridica, deve avere la nazionalità italiana.
Si può prescindere dál predetto requisito per le concessioni ad
uso privato.
Art. 187 - Divieto di cessione
Le concessioni non possono formare oggetto di cessione, anche parziale,
sotto qualsiasi forma, senza l'assenso dell'Amministrazione.
…omissis…
Art. 194 - Condizioni, Iimiti, diritti ed obblighi del concessionario
Le condizioni, amministrative e tecniche, i limiti, i diritti gli
obblighi del concessionario, ove non previsti dal presente decreto
sono stabiliti nel. regolamento o negli atti di concessione. Per
le concessioni ad uso pubblico rilasciate nella forma di sui successivo
art. 196, le relative convenzioni precisano gli obblighi del concessionario,
anche in rapporto allo sviluppo e perfezionamento tecnico degli
impianti.
Art. 195 - Impianto o esercizio di telecomunicazioni senza concessione
- Sanzioni
Chiunque stabilisce od esercita un impianto di telecomunicazioni
senza aver prima ottenuto la relativa concessione, o l'autorizzazione
.di cui al secondo comma del precedente art. 194, è punito, salvo
che il fatto costituisca reato punibile con pena più grave:
1) con l'ammenda da L. 10.000 a L. 100.000, se il fatto non. si
riferisce ad impianti radioelettrici;
2) con l'arresto da tre a sei mesi e con l’ammenda da L. 20.000
a L. 200.000 se il fatto riguarda impianti radioelettrici.
Il contravventore e tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma
pari al doppio dei canoni previsti per ciascuno dei collegamenti
abusivamente realizzati, per il periodo di esercizio abusivo accertato,
e comunque per un periodo non inferiore ad un trimestre. Non si
tiene conto, nella determinazione del canone, delle agevolazioni
previste a favore di determinate categorie di utenti. Indipendentemente
dall'azione penale, l'Amministrazione può provvedere direttamente,
a spese del possessore, a suggellare o rimuovere l'impianto ritenuto
abusivo ed a sequestrare gli apparecchi. Ai fini delle disposizioni
del presente articolo, costituiscono impianti radioelettrici anche
quelli trasmittenti o ripetitori, sia attivi che passivi, per radioaudizione
o televisione, nonché gli impianti di distribuzione di programmi
sonori o visivi realizzati. via cavo o con qualunque altro mezzo.
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Art. 213 - Organi competenti al rilascio delle concessioni ad uso
privato
Chiunque intende stabilire ed esercitare impianti di telecomunicazioni
ad uso privato deve, a norma del precedente art. 183, essere munito
di concessione rilasciata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni,
o dagli organi designati con decreto del Ministro stesso, sentito
i! consiglio di amministrazione.
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Art. 216 - Rinuncia alla concessione ad uso privato
E' in facoltà del titolare di concessione ad uso privato rinunciare
in qualsiasi momento alla stessa, dandone preavviso con le modalità
e nei termini indicati nel regolamento o negli atti di concessione.
…omissis…
Art. 218 - Violazione degli obblighi.
Salvo che il fatto costituisca reato punibile con pena più grave,
chiunque stabilisce od esercita impianti di telecomunicazioni per
finalità o con modalità diverse da quelle indicate negli atti di
connessione, è punito con l'ammenda da L. 20.000 a L. 200.000. I
contravventori che, per effetto della infrazione commessa, si sono
sottratti al pagamento di un maggior canone, sono tenuti a corrispondere
una somma pari al doppio del corrispettivo a cui si sono sottratti;
tale somma non potrà essere inferiore a L 20.000. Per ogni altra
violazione di obblighi della concessione, l'Amministrazione può
imporre il pagamento di una penale nella misura prevista da1 regolamento
o nell'atto di concessione. E' fatta salva, in ogni caso, la faeoltà
dell'Amministrazione di disporre la sospensione in via cautelare
e di pronunciare la decadenza della concessione.
…omissis…
Art. 232 - Limitazioni legali
Negli impianti di telecomunicazioni di cui al precedente art. 231,
primo comma, i fIi o cavi senza appoggio possono passare, anche
senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà
pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non
siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto. I1 proprietario
o il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni,
nonchè al passaggio di condutture, fIi o qualsiasi altro impianto
nell'immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste
di utenza degli inquilini o dei condomini. I fili, cavi ed ogni
altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire
il libero uso della. cosa secondo la sua destinazione, Il proprietario
è tenuto a sopportare il passaggio nell'immobile di sua proprietà
del personale dell'esercente il servizio che dimostri la necessita
di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli
impianti di cui sopra. Nei casi previsti dal presente articolo al
proprietario non è dovuta alcuna indennità.
…omissis…
Art. 314 - Servizi radioelettrici
Ricadono sotto il presente titolo le radiodiffusioni, nonché le
trasmissioni, emissioni e ricezioni effettuate a mezzo di onde radioelettriche,
escluse quelle destinate ad integrare le reti telefoniche e telegrafiche
ad uso pubblico.
Art. 315 - Stazione radioelettrica
Si intende per stazione radioelettrica uno o più trasmettitori
o ricevitori od un complesso di trasmettitori e ricevitori, nonché
gli apparecchi accessori necessari per effettuare un servizio di
radiocomunicazione in un determinato punto.
…omissis…
Art. 334- Riserva di Frequenze - Impieghi consentiti
Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, nell'ambito degli
accordi internazionali e nelle vigenti disposizioni, può, con proprio
decreto, riservare sull'intero territorio nazionale o su parte di
esso, determinate frequenze o bande di frequenza all'uso di apparecchi
radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza, di tipo portatile,
omologati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per
i seguenti scopi:
1) in ausilio agli addetti alla sicurezza ed al soccorso sulle
strade, alla vigilanza del traffico' anche dei trasporti a fune,
delle foreste, della disciplina della caccia, Bella pesca e della
sicurezza notturna;
2) in ausilio a servizi di imprese industriali, commerciali, artigiane
ed agrarie;
3) per collegamenti riguardanti la sicurezza della vita umana in
mare, o comunque di emergenza, fra piccole imbarcazioni e stazioni
di base collocate esclusivamente presso sedi di organizzazioni nautiche,
nonchè per collegamenti di servizio fra diversi punti di una stessa
nave;
4) in ausilio ad attività sportive ed agonistiche;
5) per telecomandi dilettantistici;
6) per ricerca pers6ne con segnali acustici;
7) in ausilio delle attività professionali sanitarie ed alle attività
direttamente ad esse collegate;
8) per comunicazioni a breve distanza di tipo diverso da quelle
di cui ai precedenti numeri da 1) a 7), sempre che risultino escluse
la possibilità di chiamata selettiva e l'adozione di congegni e
sistemi atti a rendere non intercettabili da terzi le conversazioni
scambiate e con il divieto di effettuare comunicazioni internazionali
e la trasmissione .dì programmi o comunicati destinati alla generalità
degli ascoltatori.
Nel decreto che stabilisce la riserva verranno indicati:
a) le prescrizioni tecniche alle quali gli apparecchi da impiegare
debbono corrispondere, relative anche alle antenne esterne, alle
quali gli apparecchi possono collegarsi. Non è ammesso l'uso di
antenne direttive;
b) i limiti massimi di potenza;
c) le caratteristiche del contrassegno da applicare sui singoli
apparecchi per attestarne l'avvenuta omologazione da parte del Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni ai fini del presente decreto.
I requisiti che devono essere posseduti dai concessionari saranno
determinati dal regolamento. Non è richiesto, comunque, il possesso
della cittadinanza italiana per i cittadini di Stati membri della
C.E.E. ammessi ad esercitare in Italia, anche per una singola prestazione,
attività. professionali o economiche per il cui svolgimento è consentito,
a condizione di reciprocità, l'uso di apparecchi ricetrasmittenti.
Per le attestazioni concernenti i requisiti personali, ai detti
cittadini si applicano le norme comunitarie vigenti. Nell'atto di
concessione potrà essere prevista l'utilizzazione dl più apparecchi,
nonchè l'uso dei medesimi da parte dei dipendenti e, nel caso previsto
dal n. 8), familiari del concessionario. La concessione ad enti
potrà anche estendersi all'impianto ed all'uso di una stazione di
base. La concessione di cui al presente articolo non comporta esclusività
nell'uso delle frequenze riservate, né diritto a protezione da eventuali
disturbi o interferenze da parte di altri apparecchi autorizzati.
Art. 335 - Condizioni per il rilascio della concessione
La concessione di cui all'articolo precedente può essere rilasciata
soltanto se ricorrono le seguenti condizioni:
l) che il tipo di apparecchio di cui il richiedente dichiara il
possesso sia stato omologato dall'Amministrazione delle poste e
delle telecomunicazioni;
2) che il richiedente dichiari per iscritto che lo scopo per il
quale chiede la concessione rientra fra quelli indicati nello stesso
articolo;
3) che, trattandosi di organizzazioni nautiche ubicate sulle coste
marine, le stesse si impegnino ad installare, a richiesta dell'Amministrazione,
presso le stazioni, anche un radioricevitore sulla frequenza di
soccorso nella gamma delle onde medie e ad assicurare l'ascolto
di sicurezza su di esse per tutte le ore di apertura della stazione.
Art. 336 - Canone per apparecchi radioelettrici portatili.
Il titolare della concessione di cui all'art. 334 deve versare,
per ciascun apparecchio portatile autorizzato, il canone annuo stabilito
dal regolamento. Nel caso di apparecchi destinati alla ricerca di
persone con soli segnali acustici il canone sarà fissato in proporzione
al numero degli apparecchi impiegati.
…omissis…
Art. 397 - Installazione di antenne riceventi del servizio di radiodiffusione
I proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono
opporsi alla installazione sulla loro proprietà di antenne destinate
alla ricezione dei servizi di radiodiffusione appartenenti agli
abitanti dell'immobile stesso. Le antenne non devono in alcun modo
impedire il libero uso della proprietà, secondo la sua destinazione,
ne arrecare danno alla proprietà medesime o a terzi. Si applicano
all'installazione delle antenne l'art. 232, nonché il secondo comma
dell'art. 237. Gli impianti devono essere realizzati secondo le
norme tecniche emanate con decreto del Ministro per le poste e le
telecomunicazioni. Il regolamento può prevedere i casi in cui le
disposizioni di cui al presente articolo si applicano in favore
dei concessionari dei servizi radioelettrici ad uso privato. In
tale ipotesi e dovuta al proprietario un'equa indennità che, in
mancanza di accordo ira le parti, sarà determinata dall'autorità
giudiziaria.
…omissis…
Art. 403 - Detenzione abusiva di apparecchi radiotrasmittenti.
Chiunque detenga apparecchi radiotrasmittenti senza averne fatta
preventiva denuncia all'autorità locale di pubblica sicurezza e
all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, è punito
con l'ammenda da lire 5.000 a lire 100.000. L'obbligo della denuncia
non incombe suí titolari di concessioni rilasciate ai sensi del
presente decreto.
Art. 404 - Uso di nominativi falsi o alterati - Sanzioni
Chiunque! anche se munito cli regolare licenza, usi nelle radiotrasmissioni
nominativi falsi o alterati o soprannomi non dichiarati, è punito
con l'ammenda da lire 10.000 a lire 200.000 se il l'atto non costituisca
reato più grave Alla stessa pena e sottoposto chiunque usi nelle
stazioni radioelettriche una potenza superiore a quella autorizzata
dalla ]licenza od ometta la tenuta e l'aggiornamento del registro
di stazione.
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