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STRALCIO DEL D.P.R. n° 156 del 29-03-73

 

NOTA: Le leggi 209/80; 537/93; 561/93, ed altre disposizioni ancora, hanno cambiato diversi punti del seguente testo. In estrema sintesi possiamo dire che ora è possibile regolarizzare la posizione dell'utente CB presentando una "denuncia di inizio attività" che sostituisce l'originaria concessione e la seguente autorizzazione. Le sanzioni per i trasgressori sono state depenalizzate ma ora è previsto per loro un'ammenda pecuniaria di L. 4.000.000.

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ATTIVITA'
STORIA
PRESENTAZIONE
NORMATIVE
ASS. FEDERATE
LINK  

 

 
 

Art. 186 - Cittadinanza italiana

Il titolare di una concessione deve essere cittadino italiano, ovvero, se e, persona gluridica, deve avere la nazionalità italiana. Si può prescindere dál predetto requisito per le concessioni ad uso privato.

Art. 187 - Divieto di cessione

Le concessioni non possono formare oggetto di cessione, anche parziale, sotto qualsiasi forma, senza l'assenso dell'Amministrazione.

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Art. 194 - Condizioni, Iimiti, diritti ed obblighi del concessionario

Le condizioni, amministrative e tecniche, i limiti, i diritti gli obblighi del concessionario, ove non previsti dal presente decreto sono stabiliti nel. regolamento o negli atti di concessione. Per le concessioni ad uso pubblico rilasciate nella forma di sui successivo art. 196, le relative convenzioni precisano gli obblighi del concessionario, anche in rapporto allo sviluppo e perfezionamento tecnico degli impianti.

Art. 195 - Impianto o esercizio di telecomunicazioni senza concessione - Sanzioni

Chiunque stabilisce od esercita un impianto di telecomunicazioni senza aver prima ottenuto la relativa concessione, o l'autorizzazione .di cui al secondo comma del precedente art. 194, è punito, salvo che il fatto costituisca reato punibile con pena più grave:

1) con l'ammenda da L. 10.000 a L. 100.000, se il fatto non. si riferisce ad impianti radioelettrici;

2) con l'arresto da tre a sei mesi e con l’ammenda da L. 20.000 a L. 200.000 se il fatto riguarda impianti radioelettrici.

Il contravventore e tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari al doppio dei canoni previsti per ciascuno dei collegamenti abusivamente realizzati, per il periodo di esercizio abusivo accertato, e comunque per un periodo non inferiore ad un trimestre. Non si tiene conto, nella determinazione del canone, delle agevolazioni previste a favore di determinate categorie di utenti. Indipendentemente dall'azione penale, l'Amministrazione può provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare o rimuovere l'impianto ritenuto abusivo ed a sequestrare gli apparecchi. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, costituiscono impianti radioelettrici anche quelli trasmittenti o ripetitori, sia attivi che passivi, per radioaudizione o televisione, nonché gli impianti di distribuzione di programmi sonori o visivi realizzati. via cavo o con qualunque altro mezzo.

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Art. 213 - Organi competenti al rilascio delle concessioni ad uso privato

Chiunque intende stabilire ed esercitare impianti di telecomunicazioni ad uso privato deve, a norma del precedente art. 183, essere munito di concessione rilasciata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, o dagli organi designati con decreto del Ministro stesso, sentito i! consiglio di amministrazione.

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Art. 216 - Rinuncia alla concessione ad uso privato

E' in facoltà del titolare di concessione ad uso privato rinunciare in qualsiasi momento alla stessa, dandone preavviso con le modalità e nei termini indicati nel regolamento o negli atti di concessione.

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Art. 218 - Violazione degli obblighi.

Salvo che il fatto costituisca reato punibile con pena più grave, chiunque stabilisce od esercita impianti di telecomunicazioni per finalità o con modalità diverse da quelle indicate negli atti di connessione, è punito con l'ammenda da L. 20.000 a L. 200.000. I contravventori che, per effetto della infrazione commessa, si sono sottratti al pagamento di un maggior canone, sono tenuti a corrispondere una somma pari al doppio del corrispettivo a cui si sono sottratti; tale somma non potrà essere inferiore a L 20.000. Per ogni altra violazione di obblighi della concessione, l'Amministrazione può imporre il pagamento di una penale nella misura prevista da1 regolamento o nell'atto di concessione. E' fatta salva, in ogni caso, la faeoltà dell'Amministrazione di disporre la sospensione in via cautelare e di pronunciare la decadenza della concessione.

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Art. 232 - Limitazioni legali

Negli impianti di telecomunicazioni di cui al precedente art. 231, primo comma, i fIi o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto. I1 proprietario o il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonchè al passaggio di condutture, fIi o qualsiasi altro impianto nell'immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini. I fili, cavi ed ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della. cosa secondo la sua destinazione, Il proprietario è tenuto a sopportare il passaggio nell'immobile di sua proprietà del personale dell'esercente il servizio che dimostri la necessita di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra. Nei casi previsti dal presente articolo al proprietario non è dovuta alcuna indennità.

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Art. 314 - Servizi radioelettrici

Ricadono sotto il presente titolo le radiodiffusioni, nonché le trasmissioni, emissioni e ricezioni effettuate a mezzo di onde radioelettriche, escluse quelle destinate ad integrare le reti telefoniche e telegrafiche ad uso pubblico.

Art. 315 - Stazione radioelettrica

Si intende per stazione radioelettrica uno o più trasmettitori o ricevitori od un complesso di trasmettitori e ricevitori, nonché gli apparecchi accessori necessari per effettuare un servizio di radiocomunicazione in un determinato punto.

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Art. 334- Riserva di Frequenze - Impieghi consentiti

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, nell'ambito degli accordi internazionali e nelle vigenti disposizioni, può, con proprio decreto, riservare sull'intero territorio nazionale o su parte di esso, determinate frequenze o bande di frequenza all'uso di apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza, di tipo portatile, omologati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per i seguenti scopi:

1) in ausilio agli addetti alla sicurezza ed al soccorso sulle strade, alla vigilanza del traffico' anche dei trasporti a fune, delle foreste, della disciplina della caccia, Bella pesca e della sicurezza notturna;

2) in ausilio a servizi di imprese industriali, commerciali, artigiane ed agrarie;

3) per collegamenti riguardanti la sicurezza della vita umana in mare, o comunque di emergenza, fra piccole imbarcazioni e stazioni di base collocate esclusivamente presso sedi di organizzazioni nautiche, nonchè per collegamenti di servizio fra diversi punti di una stessa nave;

4) in ausilio ad attività sportive ed agonistiche;

5) per telecomandi dilettantistici;

6) per ricerca pers6ne con segnali acustici;

7) in ausilio delle attività professionali sanitarie ed alle attività direttamente ad esse collegate;

8) per comunicazioni a breve distanza di tipo diverso da quelle di cui ai precedenti numeri da 1) a 7), sempre che risultino escluse la possibilità di chiamata selettiva e l'adozione di congegni e sistemi atti a rendere non intercettabili da terzi le conversazioni scambiate e con il divieto di effettuare comunicazioni internazionali e la trasmissione .dì programmi o comunicati destinati alla generalità degli ascoltatori.

Nel decreto che stabilisce la riserva verranno indicati:

a) le prescrizioni tecniche alle quali gli apparecchi da impiegare debbono corrispondere, relative anche alle antenne esterne, alle quali gli apparecchi possono collegarsi. Non è ammesso l'uso di antenne direttive;

b) i limiti massimi di potenza;

c) le caratteristiche del contrassegno da applicare sui singoli apparecchi per attestarne l'avvenuta omologazione da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ai fini del presente decreto.

I requisiti che devono essere posseduti dai concessionari saranno determinati dal regolamento. Non è richiesto, comunque, il possesso della cittadinanza italiana per i cittadini di Stati membri della C.E.E. ammessi ad esercitare in Italia, anche per una singola prestazione, attività. professionali o economiche per il cui svolgimento è consentito, a condizione di reciprocità, l'uso di apparecchi ricetrasmittenti. Per le attestazioni concernenti i requisiti personali, ai detti cittadini si applicano le norme comunitarie vigenti. Nell'atto di concessione potrà essere prevista l'utilizzazione dl più apparecchi, nonchè l'uso dei medesimi da parte dei dipendenti e, nel caso previsto dal n. 8), familiari del concessionario. La concessione ad enti potrà anche estendersi all'impianto ed all'uso di una stazione di base. La concessione di cui al presente articolo non comporta esclusività nell'uso delle frequenze riservate, né diritto a protezione da eventuali disturbi o interferenze da parte di altri apparecchi autorizzati.

Art. 335 - Condizioni per il rilascio della concessione

La concessione di cui all'articolo precedente può essere rilasciata soltanto se ricorrono le seguenti condizioni:

l) che il tipo di apparecchio di cui il richiedente dichiara il possesso sia stato omologato dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

2) che il richiedente dichiari per iscritto che lo scopo per il quale chiede la concessione rientra fra quelli indicati nello stesso articolo;

3) che, trattandosi di organizzazioni nautiche ubicate sulle coste marine, le stesse si impegnino ad installare, a richiesta dell'Amministrazione, presso le stazioni, anche un radioricevitore sulla frequenza di soccorso nella gamma delle onde medie e ad assicurare l'ascolto di sicurezza su di esse per tutte le ore di apertura della stazione.

Art. 336 - Canone per apparecchi radioelettrici portatili.

Il titolare della concessione di cui all'art. 334 deve versare, per ciascun apparecchio portatile autorizzato, il canone annuo stabilito dal regolamento. Nel caso di apparecchi destinati alla ricerca di persone con soli segnali acustici il canone sarà fissato in proporzione al numero degli apparecchi impiegati.

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Art. 397 - Installazione di antenne riceventi del servizio di radiodiffusione

I proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi alla installazione sulla loro proprietà di antenne destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione appartenenti agli abitanti dell'immobile stesso. Le antenne non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà, secondo la sua destinazione, ne arrecare danno alla proprietà medesime o a terzi. Si applicano all'installazione delle antenne l'art. 232, nonché il secondo comma dell'art. 237. Gli impianti devono essere realizzati secondo le norme tecniche emanate con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni. Il regolamento può prevedere i casi in cui le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in favore dei concessionari dei servizi radioelettrici ad uso privato. In tale ipotesi e dovuta al proprietario un'equa indennità che, in mancanza di accordo ira le parti, sarà determinata dall'autorità giudiziaria.

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Art. 403 - Detenzione abusiva di apparecchi radiotrasmittenti.

Chiunque detenga apparecchi radiotrasmittenti senza averne fatta preventiva denuncia all'autorità locale di pubblica sicurezza e all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, è punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 100.000. L'obbligo della denuncia non incombe suí titolari di concessioni rilasciate ai sensi del presente decreto.

Art. 404 - Uso di nominativi falsi o alterati - Sanzioni

Chiunque! anche se munito cli regolare licenza, usi nelle radiotrasmissioni nominativi falsi o alterati o soprannomi non dichiarati, è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 200.000 se il l'atto non costituisca reato più grave Alla stessa pena e sottoposto chiunque usi nelle stazioni radioelettriche una potenza superiore a quella autorizzata dalla ]licenza od ometta la tenuta e l'aggiornamento del registro di stazione.

             
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