degli organismi che lo promuovono alle attività di previsione,
prevenzione e soccorso di cui agli artt. 1, 2 e 3 della stessa legge,
si ravvisa la necessità di rivedere ed aggiornare il precedente
censimento delle forze di volontariato, disposto con Decreto 30
giugno 1990, in conformità ai pareri espressi dal Consiglio di Stato
sullo schema di D.P.R. contenente il regolamento di attuazione del
citato art. 18 ed in armonia con quanto previsto della legge 11
agosto 1991, n. 266.
Al fine, inoltre, di promuovere la più ampia collaborazione fra
il volontariato organizzato, gli Enti locali, le Regioni e le Prefetture,
nella ricognizione delle risorse umane e di mezzi del volontariato
sono stati individuati i criteri e le modalità di seguito riportati,
sui quali è stato acquisito il parere favorevole del Comitato Nazionale
di Volontariato, operante presso la Presidenza di Consiglio dei
Ministri.
Nella presente circolare sono state recepite oltre alle indicazioni
espresse dal Consiglio di Stato, le proposte pervenute dagli altri
Dicasteri a seguito di diramazione del citato schema di regolamento.
Si ritiene, innanzitutto, che l'elenco che s'intende istituire
debba essere collegato con i "registri regionali generali"
del volontariato, istituiti ai sensi dell'art. 6 della legge 266/91,
che costituiscono, a livello generale, lo strumento di identificazione
e di collegamento del volontariato con le istituzioni pubbliche.
Come per il passato e per le competenze affidate al Prefetto nel
coordinamento degli interventi di protezione civile nelle emergenze,
l'iscrizione nell'elenco viene disposta dal Dipartimento della Protezione
Civile, sentito il Prefetto competente per territorio, che si esprime
in merito alla sussistenza dei requisiti di affidabilità e capacità
operativa delle associazioni aspiranti. Per quanto attiene la concessione
dei contributi sono previste due ipotesi: la prima riguarda le istanze
finalizzate a migliorare il livello di dotazione di apparati strumentali
di cui l'associazione e/o organizzazione/gruppo dispone; la seconda
concerne, invece, il sostegno di attività volte al miglioramento
della preparazione tecnico - professionale che le associazioni ero
organizzazioni singolarmente od in concorso con altre associazioni
ed enti intendano effettuare.
La concessione dei contributi, in accoglimento delle istanze prodotte,
viene disposta in misura non superiore al 50% del fabbisogno complessivo
risultante dalla documentazione prodotta.
Al fine di semplificare l'approntamento delle istanze documentate
finalizzate agli obiettivi sopra descritti e, conseguentemente,
di snellire l'istruttoria prevista dal sopracitato regolamento,
si forniscono di seguito, le indicazioni cui bisogna attenersi per
l'inserimento delle associazioni ero organizzazioni nell'elenco
del Dipartimento (parte I) e per l'erogazione dei contributi alle
medesime (parte Il).
PARTE I - Iscrizioni nell'elenco delle associazioni e/o associazioni/gruppi
di volontariato di Protezione Civile
1- Adempimenti delle associazioni e/o organizzazioni/gruppi di
volontariato Ai fini dell'impiego delle associazioni e/o organizzazioni/gruppi
di volontariato nelle attività di previsione, soccorso, di esercitazione
ed in quelle di formazione teorico - pratica, le associazioni e/o
organizzazioni/gruppi di volontariato di protezione civile possono
chiedere l'inserimento nell'elenco che forma oggetto della presente
circolare, presentando la documentazione secondo le modalità di
seguito riportate
La domanda di inserimento deve essere inoltrata al Dipartimento
della Protezione Civile - Ufficio Affari Generali e Volontariato
- e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, corredata
di:
certificato penale e dei carichi pendenti dell'anzidetto rappresentante
legale dell'associazione;attestato di iscrizione in uno dei Registri
Regionali del Volontariato istituiti ai sensi dell'art. 6 della
legge 266/91;
dichiarazione del responsabile dell'associazione o documento attestante
l'eventuale precedente censimento ai sensi del DM 30 giugno 1990;
copia dell'atto costitutivo e dello statuto per le associazioni
ancora non iscritte nel registro regionale e che alla data di pubblicazione
della presente circolare non risultino essere state mai censite
ai sensi del D.M. 30 giugno 1990.
scheda informativa contenente i dati per la valutazione delle capacità
operative dell'associazione ero organizzazione/gruppo, secondo il
modello distribuito dal Dipartimento della Protezione Civile - Ufficio
Affari Generali e Volontariato, a firma del legale rappresentante.
Per le associazioni e/o organizzazioni locali, aderenti ad associazioni
e/organizzazioni nazionali, l'istanza documentata viene inoltrata
per il tramite della propria associazione e/o organizzazione nazionale.
Ai fini di un'omogenea rilevazione dei dati relativi alle associazioni/
organizzazioni/gruppi richiedenti e delle loro successiva elaborazione
ed utilizzazione, le associazioni/organizzazioni/gruppi interessati
debbono attenersi al modello allegato alla presente circolare.
Alle associazioni organizzazioni gruppi che risultino inseriti
nell'elenco che forma oggetto della presente circolare, si applicano
i benefici previsti dal precisato art. 18 della legge 225/92 e dalla
presente circolare nonché: - il rimborso ai datori di lavoro degli
oneri derivanti dall'impiego di volontari preventivamente autorizzati,
in attività di emergenza e di formazione, nonché nelle esercitazioni
autorizzate dalle Prefetture e dagli Enti locali, ciascuno per la
propria parte di competenza; - il rimborso di carburante e la copertura
assicurativa dei mezzi e dei volontari impiegati in emergenza e
nelle suddette esercitazioni preventivamente autorizzate.
2 - Casi di mancato inserimento e motivi di cancellazione
Il Dipartimento della Protezione Civile, accertata l'eventuale
assenza dei requisiti indicati al punto I od in presenza di parere
negativo espresso dal Prefetto dispone, con provvedimento motivato,
dandone comunicazione agli interessati ed alle Prefetture, l'esclusione
dall'iscrizione nell'elenco suddetto.
Analogamente, nell'aggiornamento periodico dell'elenco medesimo,
dispone la cancellazione delle associazioni/organizzazioni/gruppi
qualora vengano meno i requisiti indicati al precedente punto 1.
Tutte le associazioni nazionali e locali che svolgano la propria
attività in assenza di scopo di lucro ma che non siano classificabili
come associazioni/organizzazioni/ gruppi di volontariato ai sensi
della legge 266/91 in quanto non in possesso dei requisiti di cui
agli artt. 2 e 3 della stessa legge, nonché realtà associative od
organizzativi diversamente classificabili, ancorché risultassero
essere state censite ai sensi del DM 30 giugno 1990, sono escluse
dall'elenco delle organizzazioni di volontariato di cui al precedente
punto 2 ed inserite in un elenco separato.
3 - Adempimenti da parte delle Regioni e delle Province Autonome
Nell'intento di realizzare la più efficace collaborazione fra istituzioni
centrali, periferiche, enti territoriali e volontariato, le regioni
e le province autonome inviano annualmente al Dipartimento della
Protezione Civile copia dei rispettivi registri regionali e comunicano
tempestivamente le variazioni riguardanti le associazioni/ organizzazioni
/ gruppi che operano nell'ambito del Sistema Nazionale di Protezione
Civile.
4 - Disposizioni per i gruppi comunali
I Comuni che abbiano costituito o intendano costituire gruppi comunali
di protezione civile comunicano al Dipartimento della Protezione
Civile Ufficio Affari Generali e Volontariato - l'avvenuta costituzione
del gruppo, allegando copia della relativa delibera comunale e la
scheda informativa inerente la descrizione delle capacità tecniche
e la consistenza delle risorse umane e strumentali.
I gruppi comunali essendo organizzazioni riconducibili a disciplina
giuridica diversa da quella prevista per le associazioni, e/o organizzazioni
gruppi di volontariato sono inseriti in elenco separato rispetto
a queste ultime.
PARTE II - Concessione di contributi finalizzatiti al potenziamento
delle attrezzature ed al miglioramento della preparazione tecnica
1 - Istanze per la concessione di contributi per il potenziamento
di attrezzature. Adempimenti delle associazioni e/o gruppi di volontariato
Hanno titolo alla presentazione della domanda di finanziamento
le associazioni e/o organizzazioni/gruppi di volontariato di protezione
civile, iscritte nell'elenco istituito con la presente circolare
e/o iscritte nei registri regionali generali del volontariato istituiti
ai sensi dell'art. 6 della legge 266/91, sempreché esplichino attività
di protezione civile.
La domanda deve essere presentata in conformità del modello di
cui all'allegato B della presente circolare e deve essere inoltrata
al Dipartimento della Protezione Civile - Ufficio Affari Generali
e Volontariato - Via Ulpiano, 11 - 00 193 ROMA, corredata di:
relazione tecnico esplicativa da cui si evincano le possibili e
prevedibili modalità d'impiego delle attrezzature che si intendono
acquisire;
parere della Prefettura competente per territorio;
preventivi e documentazione contabile relativi ai costi ed oneri
connessi all'acquisizione delle attrezzature oggetto del finanziamento;
parere dell'Ufficio tecnico erariale competente, attestante la congruità
del preventivo di spesa attinente la dotazione strumentale da acquisire;
parere della Regione o della Provincia autonoma ai fini di un coordinamento
con i finanziamenti erogabili in sede locale;
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del rappresentante
legale dell'Associazione attestante l'eventuale concessione di contributi
o agevolazioni finanziarie da parte di altre amministrazioni pubbliche
o da parte di privati, ricevute al medesimo titolo, ovvero l'inesistenza
di tali contribuzioni.
2 - Istanze per la concessione di contributi per il miglioramento
della preparazione tecnica. Adempimenti delle associazioni e/o gruppi
di volontariato
Le associazioni c/o organizzazioni/gruppi di volontariato possono
richiedere contributi per il sostegno di attività di addestramento
finalizzate al miglioramento della preparazione tecnica, nonché
dì formazione generale. Le istanze di contributo debbono essere
presentate in conformità al modello di cui all'allegato C della
presente circolare e devono essere inoltrate al Dipartimento della
Protezione Civile - Ufficio Affari Generali e Volontariato - corredate
di:
relazione illustrativa attinente le attività di addestramento o
di formazione che si intendono effettuare per migliorare l'efficienza
operativa dell'associazione, con l'indicazione dei tempi e delle
risorse impiegabili;
preventivi e documentazione contabile relativa ai costi ed oneri
connessi alle attività oggetto del finanziamento;
analisi costi - benefici relativa alle finalità che l'associazione
persegue e al possibile impiego sul territorio delle risorse umane
addestrate;
parere della competente Prefettura per le attività di addestramento,
simulazione od esercitazione;
parere della Regione o Provincia autonoma competente per territorio;
eventuale parere di altra pubblica amministrazione competente in
relazione alla tipologia dell'attività tendente al miglioramento
della preparazione tecnica;
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del rappresentante
legale dell'associazione, attestante l'eventuale concessione di
contributi o agevolazioni finanziarie da parte di altre amministrazioni
pubbliche o da parte di privati, ricevute al medesimo titolo, ovvero
l'inesistenza di tali contribuzioni.
3 - Ulteriori condizioni per la concessione di contributi. motivi
di inammissibilità Le associazioni e/o organizzazioni/gruppi di
volontariato interessate alla presentazione delle istanze di contributo
di cui ai punti sub 1 e 2 debbono tenere conto che:
l'ammontare complessivo dei contributi pubblici e/o privati non
può superare l'importo delle spese effettivamente sostenute dall'associazione
nell'acquisizione delle attrezzature e nella realizzazione delle
attività addestrative e/o formative;
la concessione dei contributi è subordinata alle compatibilità finanziarie
e alle disponibilità dì bilancio previsti per il Dipartimento della
Protezione Civile;
il provvedimento di concessione del contributo è emesso sulla base
del piano di ripartizione predisposto dal Dipartimento della Protezione
Civile e tenendo conto degli obblighi previsti dall'art. 6 del sopracitato
regolamento di attuazione dell'art, 18 della legge 225/92;
il Dipartimento della Protezione Civile può disporre accentramenti
per verificare l'effettivo impiego delle risorse concedesse a seguito
delle istanze approvate.
Si evidenze infine che per assicurare un'omogenea valutazione delle
istanze prodotte dalle associazioni e/o organizzazioni/gruppi di
volontariato e per consentire che l'iter istruttorio sia completato
nei limiti temporali indicati nel regolamento di attuazione dell'art.
18 della legge 225/92, non saranno ritenute ammissibili le istanze
non conformi ai modelli allegati alla presente circolare e/o prive
della documentazione ivi indicata.
Il Dipartimento della Protezione Civile si riserva, inoltre, di
richiedere eventuale ulteriore documentazione, nei termini previsti
dal citato regolamento, ai fini di una più completa valutazione
del progetto di finanziamento presentato.
Il Sottosegretario di Stato
(On. Prof. Ombretta Fumagalli Carulli)
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