Visto l'articolo 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante
norme in materia di volontariato di protezione civile;
Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266, recante legge-quadro sul
volontariato;
Visto l'articolo 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, recante interventi
in favore del volontariato;
Visto l'articolo 11 del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, recante
interventi urgenti di protezione civile, che dispone in ordine alla
partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività
di protezione civile e prevede la predisposizione di un apposito
elenco;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,
per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa;
Vista la legge15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo;
Visti gli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, che dispongono in materia
di protezione civile;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994,
n. 613, recante norme concernenti la partecipazione delle organizzazioni
di volontariato nelle attività di protezione civile, previsto dall'articolo
18, comma 3, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Considerata l'esigenza di una riformulazione organica del regolamento,
per quanto riguarda la partecipazione alle attività di protezione
civile delle organizzazioni di volontariato, nonché la concessione
di contributi e lo snellimento delle procedure per la concessione
dei contributi stessi e per l'utilizzo del volontariato;
Considerato che ai sensi dell'articolo 87 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, il Dipartimento della protezione civile
è soppresso ed i compiti attualmente intestati al medesimo Dipartimento
sono trasferiti all'Agenzia di protezione civile di cui all'articolo
- 79 del citato decreto legislativo;
Tenuto conto delle indicazioni formulate dal Comitato nazionale
del volontariato di protezione civile;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 22 novembre 1999;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 2 giugno 2000;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, espresso in data
6 dicembre 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 dicembre 2000;
Sulla proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento
della protezione civile, di concerto con i Ministri per la funzione
pubblica, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
per gli affari regionali e per la solidarietà sociale;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1. Iscrizione delle organizzazioni di volontariato
nell'elenco dell'Agenzia di protezione civile
È considerata organizzazione di volontariato di protezione civile
ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi
inclusi i gruppi comunali di protezione civile, che svolge o promuove,
avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie
e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione
e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all'articolo
2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché attività
di formazione e addestramento, nella stessa materia.
Ai fini dell'applicazione del presente regolamento è considerata
organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo
liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi
comunali di protezione civile, che svolge o promuove, avvalendosi
prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite
dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso
in vista o in occasione di eventi di cui al-l'articolo 2, comma
1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di competenza
statale ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n.112, nonché attività di formazione e addestramento, nella
stessa materia.
Al fine della più ampia partecipazione alle attività di protezione
civile, le organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri
regionali previsti dall'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n.
266, nonché in elenchi o albi di protezione civile previsti specificamente
a livello regionale, possono chiedere, per il tramite della regione
o provincia autonoma presso la quale sono registrate, l'iscrizione
nell'elenco nazionale dell'Agenzia di protezione civile, di seguito
denominata "Agenzia", che provvede, d'intesa con le amministrazioni
medesime, a verificare l'idoneità tecnico-operativa in relazione
all'impiego per gli eventi calamitosi indicati al comma 2. Sulle
suddette organizzazioni, le regioni e le province autonome invieranno
periodicamente all'Agenzia l'aggiornamento dei dati e ogni altra
utile informazione volta al più razionale utilizzo del volontariato.
Le organizzazioni di volontariato di cui al comma 2, che, in virtù
dell'articolo 13 della legge 11 agosto 1991, n. 266, non avendo
articolazione regionale, non sono iscritte nei registri regionali
previsti dall'articolo 6 della stessa legge, possono chiedere l'iscrizione
nell'elenco nazionale di cui al comma 3 direttamente all'Agenzia
che provvede, dopo congrua istruttoria tesa ad appurarne la capacità
operativa in relazione agli eventi di cui al comma 2. Le regioni
e le province autonome invieranno periodicamente all'Agenzia, preferibilmente
su base informatica, l'aggiornamento dei dati inerenti le suddette
organizzazioni e ogni altra utile informazione volta al più razionale
ed omogeneo indirizzo del volontariato.
Dell'avvenuta iscrizione nell'elenco nazionale, l'Agenzia informa
le organizzazioni richiedenti, le regioni, le province autonome
ed i prefetti territorialmente competenti.
Per favorire l'armonizzazione di criteri, modalità e procedure d'iscrizione,
di formazione e di utilizzo delle organizzazioni di volontariato
su tutto il territorio nazionale, l'Agenzia promuove periodiche
riunioni con i rappresentanti delle regioni e delle province autonome.
Con provvedimento motivato, l'Agenzia può disporre la cancellazione
dall'elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato per gravi
e comprovati motivi, accertati dalle autorità competenti ai sensi
della legge n. 225 del 1992 in conformità alle funzioni trasferite
ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998.
L'Agenzia cura la specializzazione delle organizzazioni di cui al
comma 2, nelle attivita di protezione civile e provvede a individuare
ed a disciplinare le esigenze connesse alle specifiche tipologie
di intervento, nonché le forme e le modalità di collaborazione.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi
e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro
novanta giorni dalla richiesta,
possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei
regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi
recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate
alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di
atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie
comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche
secondo le disposizioni dettate dalla legge".
Si riporta il testo vigente dell'art. 18 della legge 24 febbraio
1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione
civile):
Art. 18
Volontariato
Il Servizio nazionale della protezione civile assicura la più ampia
partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni di volontariato
di protezione civile all'attività di previsione, prevenzione e soccorso,
in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi
di cui alla presente legge.
Al fine di cui al comma 1, il Servizio riconosce e stimola le iniziative
di volontariato civile e ne assicura il coordinamento. 3. Con decreto
del Presidente della Repubblica, da emanarsi, secondo le procedure
di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega
ai sensi dell'art. 1, comma 2, della presente legge, del Ministro
per il coordinamento della protezione civile, si provvede a definire
i modi e le forme di partecipazione delle organizzazioni di volontariato
nelle attività di protezione civile, con l'osservanza dei seguenti
criteri direttivi:
a) la previsione di procedure per la concessione alle organizzazioni
di contributi per il potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento
della preparazione tecnica;
b) la previsione delle procedure per assicurare la partecipazione
delle organizzazioni all'attività di predisposizione ed attuazione
di piani di protezione civile;
c) i criteri già stabiliti dall'ordinanza 30 marzo 1989, n. 1675/FPC,
del Ministro per il coordinamento della protezione civile, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1989, d'attuazione dell'art.
11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, in materia di volontariato di
protezione civile, in armonia con quanto disposto dalla legge 11
agosto 1991, n. 266
-bis. Entro sei mesi dalla data di conversione del presente decreto,
si provvede a modificare il decreto del Presidente della Repubblica
21 settembre 1994, n. 613".
La legge 11 agosto 1991, n. 266, reca: "Legge - quadro sul
volontariato". Si riporta il testo vigente dell'art. 11 del
decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 luglio 1984, n. 363 (Interventi urgenti in favore
delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984
in Umbria e del 7 ed 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e
Campania):
"Art. 11 - Fino all'entrata in vigore della legge di disciplina
organica della materia, e comunque non oltre il 31 marzo 1985, il
Ministro per il coordinamento della protezione civile può avvalersi
delle prestazioni dei gruppi associati all'attività di previsione,
prevenzione e soccorso, provvedendo, con le disponibilità del fondo
per la protezione civile, a rimborsare, sentite le regioni e gli
enti locali interessati, le spese nei periodi di impiego degli aderenti
alle associazioni di volontariato, ad emanare provvedimenti per
garantire il mantenimento del posto di lavoro e del relativo trattamento
economico e previdenziale, ad adottare misure per la copertura assicurativa
degli interessati".
Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto-legge 26 luglio 1996,
n. 393, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 settembre 1996, n. 496 (Interventi urgenti di protezione
civile):
"Art. 11 (Volontariato di protezione civile) - 1. all'art.
18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole "delle associazioni di volontariato
e degli organismi che lo promuovono sono sostituite dalle seguenti:
"delle organizzazioni di volontariato di protezione civile
;
b) al comma 3, nel capoverso e nelle lettere a) e b) la parola:
"associazioni è sostituita dalla seguente: organizzazioni ;
c) dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. entro sei
mesi dalla data di conversione del presente decreto, si provvede
a modificare il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre
1994, n. 613.
2. All'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
21 settembre 1994, n. 613, sono soppresse le parole: "accertando
l'assenza di condanne penali ovvero di procedimenti penali in corso
nei confronti degli aderenti alle associazioni ".
La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: "Delega al governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,
per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa".
La legge 15 maggio 1997, n. 127, reca: "Misure urgenti per
lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo".
Si riporta il testo vigente degli articoli 107 e 108 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59):
"Art. 107 (Funzioni mantenute allo Stato). - 1. Ai sensi dell'art
1, comma 4, lettera c), della legge 5 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo
nazionale i compiti relativi:
a) all'indirizzo, promozione e coordinamento delle attività delle
amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni,
delle province, dei comuni, delle comunità montane, degli enti pubblici
nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione
pubblica e privata presente sul territorio nazionale in materia
di protezione civile;
b) alla deliberazione e alla revoca, d'intesa con le regioni interessate,
dello stato di emergenza al verificarsi degli eventi di cui all'art.
2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
c) alla emanazione, d'intesa con le regioni interessate, di ordinanze
per l'attuazione di interventi di emergenza, per evitare situazioni
di pericolo, o maggiori danni a persone o a cose, per favorire il
ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi
calamitosi e nelle quali è intervenuta la dichiarazione di stato
di emergenza di cui alla
lettera b);
d) alla determinazione dei criteri di massima di cui all'art. 8,
comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
e) alla fissazione di norme generali di sicurezza per e attività
industriali, civili e commerciali;
f) alle funzione operative riguardanti:
1) gli indirizzi per la predisposizione e l'attuazione dei programmi
di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio;
2) la predisposizione, d'intesa con le regioni e gli enti locali
interessati, dei piani di emergenza in caso di eventi calamitosi
di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio
1992, n. 225 e la loro attuazione;
3) il soccorso tecnico urgente, la prevenzione e lo spegnimento
degli incendi e lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi;
4) lo svolgimento di periodiche esercitazioni relative ai piani
nazionali di emergenza;
g) la promozione di studi sulla previsione e la prevenzione dei
rischi naturali ed antropici;
h) alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità
atmosferica, ivi compresa l l'individuazione, sulla base di quella
effettuata dalle regioni, dei territori danneggiati e delle provvidenze
di cui alla legge 14 febbraio 1992,
n. 185.
2. Le funzioni di cui alle lettere a), d) ed e), e al numero 1)
della lettera f) del comma 1, sono esercitate attraverso intese
nella Conferenza unificata.
Art. 108 (Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali).-
1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle
disposizioni dell'art. 107 sono conferite alle regioni e agli enti
locali e tra queste, in particolare:
g) sono attribuite alle regioni le funzioni relative:
1) alla predisposizione dei programmi di previsione prevenzione
dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali;
2) all'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata
dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'art. 2, comma
1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, avvalendosi
anche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
3) agli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di
emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma
1, lettera b), della legge n. 225 del 1992;
4) all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno
alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;
5) allo spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito
al punto 3) della lettera f) del comma 1 dell'art. 107;
6) agli interventi per l'organizzazione e utilizzo del volontariato;
b) sono attribuite alle province le funzioni relative:
1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione
e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi
e piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
2) alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla
base degli indirizzi regionali;
3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture
provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di
natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui
all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n.
225;
c) sono attribuite ai comuni le funzioni relative:
1) all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione
e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi
e piani regionali;
2) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi
alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi
soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
3) alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di
emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste
dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e, in ambito montano, tramite
le comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base
degli indirizzi regionali;
4) all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi
urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
5) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali
di protezione civile, dei servizi urgenti;
6) all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello
comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali
e regionali".
Il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n.
613, reca: "Regolamento recante norme concernenti la partecipazione
delle associazioni di volontariato nelle attività di protezione
civile"
Note all'art. 1:
Si riporta il testo dell'art., comma 1, della citata legge 24 febbraio
1992, n. 225: "Art. 2 (Tipologia degli eventi ed ambiti di
competenze).1.Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi
si distinguono in:
a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono
essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti
e amministrazioni competenti in via ordinaria;
b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro
natura ed estensione comportano l'inter-vento coordinato di più
enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;
c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità
ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari".
Per il testo degli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 31marzo
1998, n.112, vedi nelle note alle premesse.
Si riporta il testo degli articoli 6 e 13 della citata legge 11
agosto 1991, n. 266:
"Art. 6 (Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti
dalle regioni e dalle province autonome)
Le regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e
la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato.
L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai
contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare
delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente,
agli articoli 7 e 8.
Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni
di volontariato che abbiano i requisiti di cui all'art. 3 e che
alleghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto
o degli accordi degli aderenti.
Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione
periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti
e l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato da parte
delle organizzazioni iscritte. Le regioni e le province autonome
dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento motivato.
Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il provvedimento
di cancellazione è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni
dalla comunicazione, al tribunale amministrativo regionale,il quale
decide in camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza
del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle
parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale
e appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa,
al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità
e negli stessi termini.
Le regioni e le province autonome inviano ogni anno copia aggiornata
dei registri all'Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto
dall'art. 12.
Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione
della documentazione relativa alle entrate di cui all'art. 5, comma
1, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti".
"Art. 13 (Limiti di applicabilità) - 1. È fatta salva la normativa
vigente per le attività di volontariato non contemplate nella presente
legge, con particolare riferimento alle attività di cooperazione
internazionale allo sviluppo, di protezione civile e a quelle connesse
con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre
1972, n. 772".
Art. 2.
Concessione di contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature
e dei mezzi e al miglioramento della preparazione tecnica e per
la formazione dei cittadini.
L'Agenzia può concedere alle organizzazioni di volontariato iscritte
nell'elenco nazionale di cui al comma 3 dell'articolo 1, nei limiti
degli stanziamenti destinati allo scopo, contributi finalizzati
al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi, nonché al miglioramento
della preparazione tecnica e alla formazione dei cittadini.
Per potenziamento delle attrezzature e dei mezzi si intende il raggiungimento
di un livello di dotazione di apparati strumentali, più elevato
rispetto a quello di cui l'organizzazione dispone, sia mediante
interventi sulle dotazioni già acquisite, sia mediante acquisizione
di nuovi mezzi e attrezzature.
Per miglioramento della preparazione tecnica si intende lo svolgimento
delle pratiche di addestramento e di ogni altra attività, ivi inclusa
quella di formazione, atta a conseguire un miglioramento qualitativo
ed una maggiore efficacia dell'attività espletata dalle organizzazioni.
Per formazione dei cittadini si intende ogni attività diretta a
divulgare fra i cittadini la cultura di protezione civile, nonché
a favorire la conoscenza delle nozioni e l'adozione dei comportamenti
individuali e collettivi, utili a ridurre i rischi derivanti dagli
eventi di cui al comma 2 dell'articolo 1, e ad attenuarne le conseguenze.
Le attività di cui ai commi 3 e 4 debbono espletarsi, nel rispetto
dei piani formativi teorico-pratici predisposti, sentite le regioni
e le province autonome interessate, dell'Agenzia che, allo scopo
di verificare esigenze e risultati conseguibili, può organizzare
corsi sperimentali.
La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 1,
sottoscritta dal legale rappresentante e compilata in conformità
ai modelli A e B allegati al presente regolamento, deve essere indirizzata
e presentata direttamente o a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento, entro il 31 dicembre di ciascun anno, all'Agenzia,
corredata della documentazione prevista negli articoli 3 e 4.
I contributi sono, di norma, erogati in misura non superiore al
75% del fabbisogno documentato. La percentuale dei costi finanziabili
può essere aumentata oltre tale limite, fino alla totale copertura
della spesa, in relazione alle esigenze delle organizzazioni di
volontariato in aree del territorio nazionale che presentino elevati
indici di rischio o per le quali sia in atto la dichiarazione dello
stato di emergenza nazionale, al momento della domanda.
Nella concessione dei contributi di cui al presente articolo si
tiene conto delle eventuali, analoghe concessioni di contributi
o agevolazioni finanziarie da parte di altre amministrazioni pubbliche
al medesimo titolo, ovvero da parte dei privati. A tal fine l'istante
deve indicare i contributi e le agevolazioni ricevute con dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà allegandola alla domanda di cui
l comma 6. L'ammontare complessivo dei contributi pubblici o privati,
anche congiuntamente considerati, non può superare l'importo della
spesa effettivamente sostenuta dall'organizzazione con riguardo
al medesimo progetto di potenziamento delle strutture, o di miglioramento
della preparazione tecnica, o di formazione dei cittadini.
In caso di partecipazione delle regioni e delle province autonome,
delle province, dei comuni e delle comunità montane al finanziamento
dei progetti di cui al presente articolo, l'erogazione del relativo
contributo concesso dall'Agenzia può avvenire anche per il tramite
dei suddetti enti.
Art. 3.
Documentazione da allegare alla domanda per la concessione di contributi
per il potenziamento
delle attrezzature e dei mezzi
La domanda per la concessione del contributo per il potenziamento
delle attrezzature e dei mezzi deve essere corredata della seguente
documentazione:
a) relazione illustrativa e tecnica del progetto di acquisizione
di mezzi e attrezzature, in relazione alle prevedibili esigenze
e alle modalità di impiego;
b) documentato preventivo di spesa relativo al progetto;
c) dichiarazione di eventuali richieste di contributo inoltrate
ad altri soggetti o di contributi già erogati per il medesimo progetto;
d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la
veridicità della documentazione allegata alla domanda.
Se l'Agenzia ritiene che la documentazione prodotta è carente, può
richiedere la necessaria integrazione in qualunque fase del procedimento
di concessione del contributo.
Art. 4.
Documentazione da allegare alla domanda per la concessione di contributi
per il miglioramento
della preparazione tecnica e per la formazione dei cittadini
La domanda per la concessione dei contributi per il miglioramento
della preparazione tecnica e per la formazione dei cittadini deve
essere corredata dalla seguente documentazione:
a) progetto contenente anche la relazione esplicativa, ove sia specificato
il tipo di attivita di formazione o di addestramento, l'impianto
organizzativo, il responsabile del progetto, i destinatari e gli
obiettivi che si intendono perseguire;
b) preventivo di spesa analitico dei costi da sostenere;
c) dichiarazione di eventuali richieste di contributo inoltrate
ad altri soggetti o di contributi già erogati per il medesimo progetto;
d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la
veridicità della documentazione allegata alla domanda.
L'Agenzia può sottoporre il preventivo di spesa riguardante il finanziamento
dei progetti di cui al presente articolo al parere di autorità competenti,
tra cui scuola superiore della pubblica amministrazione, Università,
Istituti di ricerca, al fine stabilire la congruita dei costi indicati.
Se l'Agenzia ritiene che la documentazione prodotta è carente, può
richiedere all'organizzazione di volontariato la necessaria integrazione
in qualunque fase del procedimento di concessione del contributo.
Art. 5.
Criteri e procedure per la concessione dei contributi
L'Agenzia, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce coerentemente con
i piani di emergenza previsti dall'articolo 107, comma 1, lettera
f), n. 2), i criteri generali di ripartizione dei contributi, che
restano in vigore per un triennio. Sulla base dei criteri definiti,
l'Agenzia, sentito il Comitato di cui all'articolo 12, predispone,
entro il 30 giugno di ciascun anno, il piano di erogazione dei contributi
alle organizzazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 1,
comma 3, in relazione alle domande presentate entro il 31 dicembre
dell'anno precedente.
I parametri di valutazione per la concessione dei contributi tengono
conto: a) dei rischi del territorio o dell'esistenza dello stato
d'emergenza nazionale; b) dei benefici ottenibili attraverso l'erogazione
del contributo; c) della consistenza di altri eventuali, precedenti
contributi concessi dall'Agenzia, ovvero da altre pubbliche amministrazioni.
Nel termine di trenta giorni dalla predisposizione del piano di
erogazione di cui al comma 1, viene data comunicazione a ciascuna
organizzazione di volontariato richiedente del provvedimento motivato
di ammissione parziale o totale o di esclusione dal contributo stesso.
Analoga comunicazione va data alla regione o provincia autonoma
interessata.
Note all'art. 5:
Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca: "Definizione
ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza
Stato - città ed autonomie locali".
Per il testo dell'art.107, comma 1, lettera f), numero 2, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
vedi nelle note alle premesse.
Art. 6.
Obblighi dei beneficiari
I beneficiari dei contributi previsti dall'articolo 3, sono tenuti
al rispetto delle seguenti disposizioni:
a) tenuta in efficienza di mezzi, attrezzature e strutture e divieto
di distoglierli dalla prevista utilizzazione, ove di natura durevole,
senza esplicita autorizzazione da parte dell'Agenzia, per un periodo
di tre anni dalla data di acquisizione dei predetti macchinari o
attrezzature. Tale obbligo sussiste anche nel caso di anticipato
scioglimento dell'organizzazione o di trasferimento dei beni acquisiti
ad altra organizzazione. L'obbligo di cui al presente comma può
cessare, con provvedimento del Ministro dell'interno o di un suo
delegato, nei casi in cui la distrazione dall'uso originario sia
connessa ad un progetto di ristrutturazione o di successivo improcrastinabile
potenziamento, preventivamente autorizzati dall'Agenzia;
b) intestazione al legale rappresentante dell'organizzazione dei
beni mobili registrati;
c) realizzazione dell'iniziativa entro un termine stabilito, prorogabile
solo per fatti non imputabili all'organizzazione, e certificata
da opportuna documentazione.
Art. 7.
Accertamenti sulla realizzazione dell'iniziativa
L'Agenzia dispone accertamenti volti a verificare l'avvenuto potenziamento
delle attrezzature, dei mezzi e delle strutture in conformità alla
documentazione prodotta al-l'atto della domanda, nonché il rispetto
degli obblighi di cui all'articolo 6.
Per l'effettuazione di tali accertamenti l'Agenzia si avvale di
funzionari tecnici ed amministrativi individuati dall'Agenzia medesima.
Eventuali violazioni delle prescrizioni contenute nel provvedimento
di concessione del contributo determinano:
a) la revoca, da parte dell'Agenzia, del contributo finanziario
accordato;
b) l'avvio della procedura per il recupero del contributo o dell'acconto
sul contributo già erogato, maggiorato dei relativi interessi al
tasso legale.
Nei casi di violazioni commesse con dolo o colpa grave l'Agenzia
dispone con provvedimento motivato, da comunicare alla competente
prefettura, alla regione, alla provincia autonoma, l'esclusione
dell'organizzazione dalla concessione di contributi per la durata
di cinque anni. Eventuali richieste avanzate nel predetto quinquennio
sono considerate irricevibili.
Verifiche ed accertamenti possono essere, altresì, disposti dall'Agenzia,
con le medesime modalità di cui al comma 2, al fine di accertare
il regolare svolgimento delle attività dirette al miglioramento
della preparazione tecnica e per la formazione de cittadini, disponendosi,
nei casi di accertata violazione e secondo la gravità, i provvedimenti
previsti nei commi 3 e 4.
Art. 8.
Partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività
di predisposizione ed attuazione
dei piani di protezione civile - Forme e modalità
Ai fini di cui all'articolo 107, comma 1, lettera f), numeri 1)
e 2) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le organizzazioni
di volontariato di protezione civile di cui all'arti-colo 1, comma
2, del presente regolamento, ciascuna nel proprio ambito territoriale
di operativita, forniscono all'autorità competente ai sensi della
legge n. 225 del 1992, in conformita alle funzioni trasferite ai
sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998,
ogni possibile e fattiva collaborazione. I compiti delle organizzazioni
di volontariato, in emergenza, vengono individuati nei piani di
protezione civile per i casi di eventi calamitosi indicati al comma
2 dell'articolo 1, in relazione alla tipologia del rischio da affrontare,
alla natura ed alla tipologia delle attività esplicate dall'organizzazione.
Le organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 1, comma 2,
vengono sentite in relazione alle attività oggetto di indirizzi
di cui all'articolo 107, comma 1, lettera f), numero 1), del decreto
legislativo n. 112 del 1998 e prendono parte alle attività di predisposizione
ed attuazione dei piani di protezione civile, per i casi di eventi
calamitosi di cui al comma 2 dell'articolo 1, nelle forme e con
le modalità concordate con l'autorità competente ai sensi della
legge n. 225 del 1992, in conformità alle funzioni trasferite ai
sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998.
Ai fini di cui al comma 2 e con riguardo alla predisposizione ed
all'attuazione dei piani di protezione civile, le organizzazioni
di volontariato comunicano all'autorità di protezione civile competente
con cui intendono collaborare:
a) il numero dei volontari aderenti ed il numero dei dipendenti;
b) la specialità individuale posseduta nell'ambito del gruppo operativo
ed il grado di responsabilità rivestito da ciascun volontario all'interno
del gruppo stesso;
c) la dotazione dei mezzi, delle attrezzature di intervento, delle
risorse logistiche, di comunicazione e sanitarie, nonché la deperibilita
del responsabile;
d) la capacità ed i tempi di mobilitazione;
e) l'ambito territoriale di operatività.
Le organizzazioni di volontariato possono richiedere copia degli
studi e delle ricerche elaborati da soggetti pubblici in materia
di protezione civile, con l'osservanza delle modalita e nei limiti
stabiliti dalla legge 7agosto 1990, n. 241, e nel rispetto dei principi
introdotti dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.
L'Agenzia promuove, d'intesa con le regioni e le province autonome
interessate, anche mediante appositi corsi di formazione, iniziative
dirette a favorire la partecipazione delle organizzazioni di volontariato
alle attività di previsione e prevenzione in collaborazione con
i soggetti istituzionali, in relazione agli eventi di cui al comma
2 dell'articolo 1.
Nell'ambito delle attività di predisposizione e di aggiornamento
dei piani di emergenza, relativi agli eventi di cui all'articolo
1, comma 2, le autorità competenti possono avvalersi della collaborazione
delle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco di cui
all'articolo 1, comma 3. Nei confronti delle organizzazioni suddette
e dei relativi aderenti, impiegati espressamente dall'Agenzia, si
applicano i benefici di cui agli articoli 9 e 10.
Note all'art. 8:
Per il testo degli articoli 107, comma 1, lettera f), numeri 1 e
2, e 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, vedi nelle note alle premesse.
Per l'argomento della legge 24 febbraio 1992, n. 225, vedi nelle
note alle premesse.
La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca:
"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi".
La legge 31 dicembre 1996, n. 675, reca:
"Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali".
Art. 9.
Disciplina relativa all'impiego delle organizzazioni di volontariato
nelle attività di pianificazione,
soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica
Ai volontari aderenti ad organizzazioni di volontariato inserite
nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, impiegati in attività
di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di
cui al comma 2 dell'articolo 1, anche su richiesta del sindaco o
di altre autorità di protezione civile competenti ai sensi della
legge n. 225 del 1992, in conformità alle funzioni trasferite ai
sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998,
nonché autorizzate dall'Agenzia, vengono garantiti, entro i limiti
delle disponibilita di bilancio esistenti, relativamente al periodo
di effettivo impiego che il datore di lavoro è tenuto a consentire,
per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino
a novanta giorni nell'anno:
a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da
parte del datore di lavoro pubblico o privato;
c) la copertura assicurativa secondo e modalità previste dall'articolo
4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successivi decreti ministeriali
di attuazione.
In occasione di eventi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza
nazionale, e per tutta la durata dello stesso, su autorizzazione
dell'Agenzia, e per i casi di effettiva necessita singolarmente
individuati, i limiti massimi previsti per l'utilizzo dei volontari
nelle attività di soccorso ed assistenza possono essere elevati
fino a sessanta giorni continuativi e fino a centottanta giorni
nell'anno.
I benefici di cui ai commi 1 e 2 vengono estesi ai volontari singoli
iscritti nei "ruolini" delle Prefetture, previsti dall'articolo
23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981,
n. 66, qualora espressamente impiegati dal Prefetto in occasione
di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge
n. 225 del 1992.
Agli aderenti alle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo
1, comma 2, impegnati in attività di pianificazione, di simulazione
di emergenza, e di formazione teorico-pratica, compresa quella destinata
ai cittadini, e autorizzate preventivamente dal-l'Agenzia, sulla
base della segnalazione dell'autorità di protezione civile competente
ai sensi della legge n. 225 del 1992, in conformità alle funzioni
trasferite ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n.
112 del 1998, i benefici di cui al comma 1 si applicano per un periodo
complessivo non superiore a dieci giorni continuativi e fino ad
un massimo di trenta giorni nell'anno. Limitatamente agli organizzatori
delle suddette iniziative, i benefici di cui al comma 1 si applicano
anche alle fasi preparatorie e comunque connesse alla loro realizzazione.
Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari di cui ai commi
1, 2, 3 e 4, che ne facciano richiesta, viene rimborsato l'equivalente
degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato
come volontario, mediante le procedure indicate nell'articolo 10.
Le attività di simulazione di emergenza, quali le prove di soccorso
e le esercitazioni di protezione civile, vengono programmate:
a) dall'Agenzia, per le esercitazioni nazionali che direttamente
le organizza;
b) dalle altre strutture operative istituzionali di protezione civile.
Gli scenari di tali attivita ed i calendari-programma del relative
operazioni, con l'indicazione del numero dei volontari partecipanti
e del preventivo delle spese rimborsabili ai sensi dell'articolo
10, nonché di quelle riferite al comma 1, debbono pervenire all'Agenzia,
relativamente a ciascun anno, entro il 10 gennaio, per le esercitazioni
programmate per il primo semestre, ed entro il 10 giugno per quelle
previste per il secondo semestre. L'Agenzia si riserva la relativa
approvazione e autorizzazione fino a due mesi prima dello svolgimento
delle prove medesime, nei limiti dello stanziamento sui relativi
capitoli di spesa.
La richiesta al datore di lavoro per l'esonero dal servizio dei
volontari dipendenti, da impiegare in attività addestrative o di
simulazione di emergenza, deve essere avanzata almeno quindici giorni
prima dello svolgimento della prova, dagli interessati o dalle organizzazioni
cui gli stessi aderiscono.
Dopo lo svolgimento delle attività di simulazione o di addestramento
o in occasione dell'emergenza, le organizzazioni interessate fanno
pervenire all'autorità di protezione civile competente una relazione
conclusiva sull'attività svolta, sulle modalità di impiego dei volontari
indicati nominativamente e sulle spese sostenute, corredate della
documentazione giustificativa.
Ai fini del rimborso della somma equivalente agli emolumenti versati
ai propri dipendenti che abbiano partecipato alle attività di cui
ai commi 1, 2, 3 e 4, il datore di lavoro presenta istanza all'autorità
di protezione civile territorialmente competente. La richiesta deve
indicare analiticamente la qualifica professionale del dipendente,
la retribuzione oraria o giornaliera spettategli, le giornate di
assenza dal lavoro e l'evento cui si riferisce il rimborso, nonché
le modalità di accreditamento del rimborso richiesto.
Ai volontari lavoratori autonomi, appartenenti alle organizzazioni
di volontariato indicate all'articolo 1, comma 2, legittimamente
impiegati in attività di protezione civile, e che ne fanno richiesta,
è corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato
sulla base della dichiarazione del reddito presentata l'anno precedente
a quello in cui è stata prestata l'opera di volontariato, nel limite
di L. 200.000 lorde giornaliere.
L'eventuale partecipazione delle organizzazioni di volontariato,
inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, alle attività
di ricerca, recupero e salvataggio in acqua nonché alle relative
attività esercitative, tiene conto della normativa i materia di
navigazione e si svolge nell'ambito dell'organizzazione nazionale
di ricerca e soccorso in mare facente capo al Ministero dei trasporti
e della navigazione.
Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché dell'articolo
10, si applicano anche nel caso di iniziative ed attività, svolte
all'estero, purché preventivamente autorizzate dall'Agenzia.
Note all'art. 9:
per il testo dell'art. 2, comma 1, lettera c), della citata legge
24 febbraio 1992, n. 255, vedi nelle note all'art. 1.
Per il testo dell'art 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, vedi nelle note alle premesse.
Si riporta il testo dell'art. 4 della citata legge 11 agosto 1991,
n. 266:
"Art. 4 (Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di
volontariato). - 1. Le organizzazioni di vo-lontariato debbono assicurare
i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro
gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività
stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati,
con polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i
relativi controlli".
Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66 (Regolamento di esecuzione della
legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza
alle popolazioni colpite da calamità -Protezione civile): "Art.
23 (Domanda, istruzione e addestramento). - I cittadini che intendono
offrire volontariamente la loro opera nei servizi di protezione
civile presentano istanza alla prefettura della provincia di residenza,
che ne accerta l'idoneità fisica e la buona condotta. La prefettura
in relazione alle attitudini e possibilmente alle richieste degli
interessati, con preferenza per gli appartenenti ad associazioni
che perseguono analoghe finalità individua gli enti che per i compiti
istituzionali cui attendono siano i più idonei a curarne l'istruzione
e l'addestramento. In particolare, nel settore dell'assistenza provvede
la prefettura mediante la costituzione di speciali squadre operative
di pronto intervento a supporto dei centri assistenziali di pronto
intervento di cui al successivo art. 27; nel settore del soccorso,
provvede il comando provinciale dei Vigili del fuoco, ai sensi dell'art.
6, lettera c), della legge 8 dicembre 1970, n. 996.
Per il concorso fornito da associazioni del volontariato agli interventi
sanitari di pronto soccorso, si applicano le disposizioni di cui
all'art. 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
I volontari di protezione civile sono muniti di segno distintivo,
le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministero dell'interno,
e iscritti, a cura degli enti che ne hanno curato l'istruzione e
l'addestramento, in appositi "ruolini ".
Art. 10.
Rimborso alle organizzazioni di volontariato delle spese sostenute
nelle attività di soccorso, simulazione, emergenza e formazione
teorico-pratica
Anche per il tramite delle Regioni o degli altri enti territorialmente
competenti, preventivamente autorizzati, l'Agenzia, nei limiti delle
disponibilità di bilancio, provvede ad effettuare i rimborsi ai
datori di lavoro, nonché alle organizzazioni di volontariato di
cui all'articolo 1, comma 2, per le spese sostenute in occasione
di attività e di interventi preventivamente autorizzati e relative
ai viaggi in ferrovia e in nave, al costo della tariffa più economica
ed al consumo di carburante relativo agli automezzi utilizzati,
sulla base del chilometraggio effettivamente percorso e su presentazione
di idonea documentazione. I rimborsi potranno anche essere oggetto
di anticipazione da parte dell'autorità che ha autorizzato l'attività
stessa.
Per ottenere il rimborso delle somme anticipate, gli enti di cui
al comma 1 dovranno predisporre apposita richiesta all'Agenzia.
Possono essere ammessi a rimborso, anche parziale, sulla base di
idonea documentazione giustificativa (fatture, denunce alle autorità
di pubblica sicurezza, certificazioni pubbliche ecc.), gli oneri
derivanti da:
a) reintegro di attrezzature e mezzi perduti o danneggiati nello
svolgimento di attività autorizzate con esclusione dei casi di dolo
o colpa grave;
b) altre necessità che possono sopravvenire, comunque connesse alle
attività e agli interventi autorizzati.
Le richieste di rimborso da parte delle organizzazioni di volontariato
e dei datori di lavoro devono pervenire entro i due anni successivi
alla conclusione dell'intervento, dell'esercitazione o dell'attività
formativa.
Art. 11.
Modalità di intervento delle organizzazioni di volontariato nelle
attività di previsione,
prevenzione e soccorso
Le organizzazioni di volontariato di protezione civile di cui all'articolo
1, comma 2, prestano la loro opera, in materia di previsione e prevenzione
sul territorio in relazione agli eventi indicati al medesimo comma.
Nelle attività di soccorso, le organizzazioni intervengono su esplicita
richiesta dell'autorità competente ai sensi della legge n. 225 del
1992, in conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo
108 del decreto legislativo n. 112 del 1998, che ne assicura il
coordinamento.
Ove aderenti ad una o più organizzazioni si trovino sul luogo al
momento del verificar-si di un evento di cui al comma 2 dell'articolo
1, nell'assoluta impossibilità di avvisare le competenti pubbliche
autorità, possono intervenire per affrontare l'emergenza, fermo
restando l'obbligo di dare immediata notizia dei fatti e dell'intervento
alle autorità di protezione civile cui spetta il coordinamento e
la direzione degli interventi di soccorso.
Note all'art. 11:
Per l'argomento della legge 24 febbraio 1992, n. 225, vedi nelle
note alle premesse.
Per il testo dell'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, vedi nelle note alle premesse.
Art. 12.
Comitato nazionale di volontariato di protezione civile
Con riferimento alla tipologia di eventi di cui all'articolo 1,
comma 2, la partecipazione delle organizzazioni di volontariato
alle attività dell'Agenzia è realizzata anche attraverso la loro
consultazione nell'ambito del Comitato nazionale di volontariato
di protezione civile, istituito con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Il Comitato, che svolge la sua attività a titolo gratuito, è composto
da:
a) dodici rappresentanti, designati da organizzazioni nazionali
di volontariato di protezione civile, individuate dall'Agenzia,
presenti con proprie sedi in almeno sei regioni
b) ventidue rappresentanti eletti da organizzazioni locali di volontariato
di protezione civile, secondo modalità determinate d'intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano. Sono escluse da tale
nomina le articolazioni locali quali, ad esempio, delegazioni o
comitati delle organizzazioni designate ai sensi della lettera a).
Le norme di organizzazione e funzionamento sono stabilite dallo
stesso Comitato.
Art. 13.
Estensione benefici
I benefici previsti dagli articoli 9 e10 in favore degli appartenenti
alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, sono estesi
dall'Agenzia anche agli appartenenti alle organizzazioni di volontariato
chiamate a fornire la propria collaborazione in occasione di eventi
per i quali è dichiarato lo stato di emergenza nazionale.
Art. 14.
Norma di copertura
A tutti gli oneri conseguenti l'applicazione delle disposizioni
del presente regolamento si provvede nei limiti degli stanziamenti
allo scopo destinati nel bilancio dell'Agenzia.
Art. 15.
Norma transitoria
Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche in
vista o in occasione degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1,
lettere a) e b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino all'emanazione,
da parte delle regioni e delle province autonome, della disciplina
ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.
Note all'art. 15:
Per il testo dell'art. 2, comma 1, lettere a) e b), della citata
legge 24 febbraio 1992, n. 225, vedi nelle note all'art. 1. Per
il testo dell'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, vedi nelle note alle premesse. Art. 16. Norma abrogativa 1.
Il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n.
613, è abrogato.
Art. 17.
Norma finale
Nelle more della costituzione dell'Agenzia, le norme del presente
regolamento si applicano, per quanto di competenza, al Dipartimento
della protezione civile. Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 8 febbraio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bianco, Ministro dell'interno
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica
Loiero, Ministro per gli affari regionali
Turco, Ministro per la solidarietà sociale
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2001
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 5, foglio n. 55 Allegato A (previsto dall'art. 2, comma
6)
Fac-simile
Oggetto: Domanda di concessione di contributo per il potenziamento
di attrezzature e dei mezzi delle organizzazioni di volontariato
di protezione civile ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n ....... del .................
Il sottoscritto ..................................................
rappresentante legale dell'organizzazione ....................................
con sede legale nel comune di ....................................
provincia ........ indirizzo ..................................................
c.a.p ........... tel ................. tel ................. fax
.................
Chiede
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n ........
del ................. la concessione di un contributo per un
totale di L. ................. per il potenziamento delle attrezzature
e dei mezzi sotto indicati:
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
Allega alla presente domanda:
a) relazione illustrativa e tecnica del progetto di acquisizione
di mezzi e attrezzature, in relazione alle prevedibili esigenze
e, alle modalità d'impiego;
b) documentato preventivo di spesa relativo al progetto; c) dichiarazione
di eventuali richieste di contributo inoltrate ad altri soggetti
o da questi già erogati per il medesimo progetto;
d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la
veridicità della documentazione allegata alla domanda;
e) parere della regione o della provincia autonoma (solo per le
organizzazioni di cui all'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica in oggetto).
Data,
Firma
Allegato B (previsto dall'art. 2, comma 6)
Fac-simile
Oggetto: Domanda di concessione di contributo per il miglioramento
della preparazione tecnica e per la formazione dei cittadini delle
organizzazioni di volontariato di protezione civile ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica
n......... del .................
Il sottoscritto .......................................................
rappresentante legale dell'organizzazione ....................................
con sede legale nel comune di .............................. provincia
........ indirizzo ............................................................
c.a.p. .............. tel. ................. tel. .................
fax .................
Chiede
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. .........
del ................. la concessione di un contributo per un totale
di L. ................. per il miglioramento della preparazione
tecnica e per la formazione dei cittadini.
Allega alla presente domanda:
a) progetto contenente anche la relazione esplicativa in cui viene
specificato il tipo di attività di formazione o di addestramento,
l'impianto organizzativo, il responsabile del progetto, i destinatari
e gli obiettivi che si intendono perseguire;
b) preventivo di spesa analitico dei costi da sostenere;
c) dichiarazione di eventuali richieste di contributo inoltrate
ad altri soggetti o da questi già erogati per il medesimo progetto;
d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante;
e) la veridicità della documentazione allegata alla domanda;
f) parere della regione o della provincia autonoma (solo per le
organizzazioni di cui all'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica in oggetto).
Data, Firma
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