cui il volontario fa parte, per il perseguimento delle finalità
di carattere sociale, civile e culturale di cui all'art. i della
legge I I agosto 1991, n. 266 - Legge - quadro sul volontariato"
(1); tali finalità vengono individuate nelle seguenti aree di intervento:
a) le finalità di carattere sociale sono quelle rientranti nell'area
degli interventi socio - assistenziali e socio - sanitari, anche
nelle forme innovativi non codificate nella programmazione regionale;
b) le finalità di carattere civile sono quelle rientranti nell'area
della tutela e del miglioramento della qualità della vita, della
protezione dei diritti della persona, della tutela e valorizzazione
dell'ambiente, della protezione del paesaggio e della natura, del
soccorso in caso di pubblica calamità;
c) le finalità di carattere culturale sono quelle rientranti nell'area
sia della tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio
storico ed artistico e della promozione e sviluppo delle attività
ad essi connesse, sia delle attività di animazione ricreativa, turistica
e sportiva, nonché di educazione permanente.
2. L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun
modo nemmeno dal beneficiario; al volontario possono essere soltanto
rimborsate dalla organizzazione di appartenenza le spese effettivamente
sostenute per l'attività prestata entro i limiti preventivamente
stabiliti dalla organizzazione stessa,
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma
di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto
di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte,
Art. 3. - Organizzazioni di volontariato. - E' considerata organizzazione
di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di
svolgere l'attività di cui all'art. 2, che si avvalga in modo determinante
e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite
dei propri aderenti,
2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma
giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei fini,
salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.
3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello
statuto, oltre che da quanto disposto nel codice civile per le diverse
forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente
previste l'assenza dei fini di lucro, la democraticità della struttura,
l'elettività e la gratuità delle cariche associative, nonché la
gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri dì
ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti;
devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del resoconto
economico annuale dal quale devono risultare i beni, i contributi,
nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea
degli aderenti.
4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori
dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente
nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti
a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.
5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante
strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge,
nell'ambito di strutture pubbliche e private.
6. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri
aderenti, che prestano l'attività di volontariato, contro gli infortuni
e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché
per la responsabilità civile verso terzi.
Art. 4. - Istituzione del registro generale regionale del volontariato.
- A istituito, ai sensi dell'art, 6 della legge n. 266/1991 (1),
il registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato;
a tal fine la giunta regionale, entro 60 giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, su proposta del presidente, provvede:
a) ad approvare il modello di registro diviso in sezioni secondo
le aree di intervento di cui al primo comma dell'art, 2;
b) ad emanare apposita disciplina riguardante i criteri di attuazione
di quanto previsto dall'art. 3, le modalità e i contenuti delle
domande da presentarsi da parte delle organizzazioni.
2. Il possesso dei requisiti di cui al terzo comma dell'art. 3
della presente legge costituisce diritto all'iscrizione nel registro
del volontariato.
3. La domanda di iscrizione è inoltrata dagli interessati al presidente
della giunta regionale e, contestualmente, al sindaco del comune
nel cui territorio l'organizzazione ha la sede amministrativa e
o operativa, per l'espressione del parere che ne attesti l'esistenza
e l'operatività; tale parere deve essere trasmesso alla giunta regionale
entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda; decorso
tale termine il parere si intende favorevole,
4. L'iscrizione nel registro è disposta con decreto del presidente
della giunta regionale entro 90 giorni dalla data di acquisizione
del parere del comune, o dall'inutile decorso dei sessanta giorni
dalla data di presentazione della domanda di parere (2).
5. L'iscrizione nel registro è condizione necessaria per accedere
ai contributi pubblici, nonché per stipulare le convenzioni e per
beneficiare delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 8 delta legge
n. 266/1991 (1).
6. La mancanza dei requisiti comporta il diniego all'iscrizione
da disporsi con decreto motivato del presidente della giunta regionale
(2).
7. li venire meno dei requisiti per l'iscrizione e la cessazione
delle attività di volontariato comporta la cancellazione dal registro
da disporsi con decreto motivato del presidente della giunta regionale.
Art. 5. - Partecipazione alla programmazione. - Le organizzazioni
iscritte nel registro partecipano alla programmazione dei servizi
a livello comunale, sovracomunale e regionale e a tal fine devono
essere informate e consultate per i programmi regionali e locali
nei settori di specifica attività; possono proporre al riguardo
programmi ed iniziative.
Art. 6. - Formazione e qualificazione professionale. - Le iniziative
di formazione e qualificazione professionale dei volontari sono
attuate da:
a) e organizzazioni di volontariato che provvedono in modo autonomo
e diretto alla formazione ed all'aggiornamento dei propri soci;
b) la giunta regionale, che sulla base di proposte inoltrate dagli
enti locali, dalle organizzazioni di volontariato e dal comitato
per lo studio e la documentazione sul volontariato di cui all'art.
10 promuove iniziative di formazione ed aggiornamento del volontariato
predisponendo un piano annuale per lo svolgimento di corsi utili
all'esercizio dell'attività di volontariato.
2. I volontari delle associazioni iscritte nel registro hanno priorità,
nell'ambito delle disposizioni emanate dalla giunta regionale, all'ammissione
ai corsi di aggiornamento organizzati dai comuni, dalle province
e dalla regione o da questi finanziati.
Art. 7. - Contributo alle attività di volontariato. - La regione
interviene a sostegno delle organizzazioni di volontariato in forma
di contributo sia a sostegno delle attività generali, ivi comprese
le attività di formazione, sia per specifiche attività documentate
e per progetti. La giunta regionale predispone annualmente una proposta
per la definizione dei criteri di intervento, che comprendono la
ripartizione dello stanziamento fra le aree di intervento di cui
all'art. 2.
2. La proposta dei criteri di intervento è trasmessa dalla giunta
regionale al consiglio regionale per il parere della commissione
conciliare referente che si esprime con parere vincolante entro
60 giorni dal ricevimento. In assenza di parere dopo tale termine
la proposta della giunta è ritenuta approvata.
3. Per lo svolgimento delle attività previste dalla presente legge
è istituito presso la presidenza della giunta regionale ai sensi
dell'art. 33 della L.R. 1 agosto 1979, n. 42 (3) un gruppo di lavoro
piuridisciplinare cui partecipano i settori interessati dalle aree
definite all'art. 2.
Art. 8. - Convenzioni. - Le organizzazioni dì volontariato iscritte
nel registro da almeno sei mesi possono stipulare convenzioni con
la regione e gli altri enti pubblici per lo svolgimento di:
a) attività e servizi assunti integralmente in proprio;
b) attività innovativi e sperimentali;
c) attività integrative o di supporto a servizi pubblici.
2. Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente comma
le convenzioni regolano:
a) la durata del rapporto di collaborazione;
b) il contenuto e le modalità dell'intervento volontario;
c) il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone
impegnate nelle attività convenzionate;
d) e modalità di coordinamento dei volontari con gli operatori
dei servizi pubblici;
e) le coperture assicurative di cui al sesto comma dell'art, 3;
f) i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a
rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri
relativi alla copertura assicurativa;
g) le modalità di risoluzione del rapporto;
h) la verifica dei reciproci adempimenti.
3. La regione e gli altri enti pubblici individuano le organizzazioni
di volontariato con cui convenzionarsi per la realizzazione dei
servizi previsti dal primo comma del presente articolo, tra quelle:
a) le cui attività principali si realizzano nel settore per il
quale si chiede l'intervento e che abbiano inoltre avviato esperienze
concrete;
b) che hanno sotto varie forme sostenuto la formazione e l'aggiornamento
dei volontari, con particolare riferimento all'area per la quale
si chiede il convenzionamento.
4. Le convenzioni in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge con le organizzazioni di volontariato continuano
ad avere efficacia sino alla loro scadenza naturale; l'eventuale
rinnovo avviene secondo le condizioni previste dall'art, 7 della
legge n. 266/1991 e dal presente articolo,
Art. 9. - Attività di vigilanza. - La giunta regionale, entro 90
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana
disposizioni in merito alle modalità di attuazione della vigilanza
sulle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro generale
regionale ai fini previsti dall'art. 6, quarto comma, della legge
I I agosto 1991 n. 266 (1). 2. Le organizzazioni di volontariato
sono tenute a presentare entro il 30 maggio di ciascun anno alla
regione una relazione sul mantenimento dei requisiti per l'iscrizione
nel registro e sulla attività svolta nell'anno precedente, accompagnata
dal rendiconto economico-finanziario mantenendo una giusta riservatezza
per i soggetti coinvolti nell'attività dell'organizzazione.
Art. 10. - Comitato per lo studio e la documentazione sul volontariato.
- Con propria deliberazione, su proposta del presidente, la giunta
regionale istituisce, ai sensi dell'art. 41 della L.R. I agosto
1979, n. 42 "Ordinamento dei servizi e degli uffici della giunta
regionale" (3), il comitato per lo studio e la documentazione
sul volontariato,
2. li comitato, presieduto dal presidente della giunta regionale
o suo delegato, è composto da tre esperti nelle aree di intervento
di cui al primo comma dell'art. 2 e da 12 rappresentanti, scelti
dal presidente della giunta regionale in una rosa proposta dalle
organizzazioni di volontariato, cosi suddivisi:
a) 3 componenti per ciascuna delle aree di intervento di cui al
primo comma dell'art, 2;
b) 3 componenti in rappresentanza degli ambiti provinciali
di 1maggior diffusione del volontariato.
3. Ai componenti esterni del comitato viene riconosciuta una
indennità di presenza ai sensi della L.R. 22 novembre 1982, n,
63 "Norme in materia di indennità ai componenti di commissioni,
comitati o collegi comunque denominati (3).
4. Il comitato si riunisce almeno due volte all'anno,
5. Il comitato rimane in carica per cinque anni; i rappresentanti
esterni non possono essere rieletti.
Art. 11. - Compiti del comitato per lo studio e la documentazione
sul volontariato. - Il comitato per lo studio e la documentazione
sul volontariato è un organo tecnico - consultivo per la conoscenza,
l'informazione, la promozione e la diffusione delle attività di
volontariato.
2. Tra i compiti del comitato rientrano:
a) l'attività di consulenza anche nei confronti delle organizzazioni
di volontariato;
b) la ricerca e l'acquisizione di dati di conoscenza sul fenomeno
generale del volontariato;
c) la convocazione della conferenza regionale sul volontariato
a scadenza almeno biennale;
d) la programmazione dei servizi a favore del volontariato e le
indicazioni al comitato per la gestione del fondo speciale regionale
di cui all'art 15, primo comma, della legge n. 26611991 (1).
3. Il comitato formula altresì osservazioni e proposte in merito
a:
a) la promozione di ricerche e studi sul volontariato;
b) la promozione e sviluppo del volontariato;
c) la diffusione della conoscenza del registro regionale;
d) l'elaborazione di un rapporto biennale sullo stato del volontariato;
e) i progetti di formazione;
f) i progetti sperimentali presentati dalle organizzazioni di volontariato
iscritte nel registro per far fronte alle emergenze sociali e per
favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente
avanzate;
g) suggerimenti relativi alle proposte di modifica della normativa
sul volontariato al fine di contribuire a renderla sempre più aderente
alla realtà.
Art. 12. - Nomine regionali nel comitato di gestione del fondo
speciale per il volontariato. - Il presidente della giunta regionale,
o suo delegato, partecipa di diritto al comitato di gestione, previsto
dall'art. 2 del decreto del ministro del tesoro 21 novembre 1991,
per la gestione del fondo speciale regionale di cui al primo comma
dell'art. 15 della legge 266/1991 (1).
2. E presidente del consiglio regionale nomina nel comitato di
gestione previsto al primo comma, quattro rappresentanti di organizzazioni
di volontariato, iscritte nei registri regionali, maggiormente presenti
con la loro attività nel territorio regionale; tali componenti durano
in carica due anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Art. 13. - Conferenza regionale del volontariato. - La conferenza
regionale si riunisce almeno una volta ogni due anni con il compito
di dibattere indirizzi generati delle politiche regionali nelle
aree di cui all'art, 2, e i rapporti fra le organizzazioni di volontariato
e le istituzioni,
2. In particolare la conferenza esamina il rapporto su No stato
del volontariato ed esprime una valutazione dell'attività svolta
dal comitato regionale di cui all'articolo 11.
3. La conferenza potrà essere organizzata per tematiche specifiche
e per sezioni.
4. Alla conferenza partecipano i responsabili o loro delegati delle
organizzazioni di volontariato iscritte nel registro generale di
volontariato. Alla conferenza sono altresì invitate le organizzazioni
di volontariato non iscritte,
Art. 14. - Integrazione di norma......................................
(4).
Art. 15. - Nonna transitoria. - In fase di prima attuazione della
presente legge, le organizzazioni di volontariato già iscritte nel
registro di cui all'art. 8 della L.R. 111986 (5) e quelle iscritte
nel registro provvisorio di cui alle deliberazioni della giunta
regionale n. 20460 del 24 marzo 1992 e n. 27393 del 15 settembre
1992, sono iscritte di diritto nell'apposita sezione del registro,
con l'obbligo di provvedere, ove necessario, al formale adeguamento
dei relativi accordi fra gli aderenti e dei rispettivi statuti,
nonché all'acquisizione del parere del comune, ove precedentemente
non prescritto, entro il termine perentorio di un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
2. I relativi effetti, anche al fine del riconoscimento dei benefici
previsti dalla legge n. 26611991 (I), decorrono dalla data della
precedente originaria iscrizione ovvero, ove antecedente, dalla
data di entrata in vigore della succitata legge.
Art. 16. - Abrogazione di norme. - A decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge è abrogato l'art. 8 della L.R. 7
gennaio 1986, n. 1 (5), come modificato dall'art. 1 della L.R. 26
aprile 1990, n. 25 (5).
2. In deroga a quanto disposto dal precedente primo comma, qualora
la presente legge entri in vigore prima del 30 settembre 1993, possono
essere applicate fino a tale data le norme di cui alla L.R. 7 gennaio
1986, n. 1 (5) e successive modificazioni ed integrazioni limitatamente
alla concessione alle organizzazioni di volontariato di contributi
regionali iscritti nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
1993, al capitolo di spesa 2.2.4.1.2074, autorizzati ai sensi dell'art.
22, primo comma, della L.R. 31 marzo 1978 n. 34 (6), dell'art. 6,
primo comma, della L.R. 14 giugno 1993, n. 19 (6).
3. Restano salvi i provvedimenti attuativi, di mera esecuzione,
relativi alle determinazioni di cui al precedente secondo comma.
Art. 17. - Norma finale. - Per quanto non previsto dalla presente
legge si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 26611991
(1).
Art. 18. - Norma finanziaria. autorizzata, per l'anno 1993, la
spesa complessiva di L. 3.000.000.000 per le finalità previste dal
precedente art. 7.
2. Al finanziamento dell'onere di L. 3.000.000.000 di cui al precedente
comma si provvede mediante riduzione per pari importo nella dotazione
finanziaria di competenza e di cassa del "Fondo globale per
il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi
provvedimenti legislativi - iscritto al capitolo 5.2.2.2.958, dello
stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario
1993.
3. Alla determinazione della spesa per le finalità di cui al precedente
art. 7, si provvederà, a decorrere dall'esercizio finanziario 1994,
con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari,
ai sensi del secondo comma dell'art. 22 della L.R. 31 marzo 1978,
n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio
e sulla contabilità della regione successive modificazioni ed integrazioni
4. Agli oneri conseguenti al funzionamento del Comitato per le
studio e la documentazione sul volontariato. di cui all'art.10 della
presente legge si fa fronte mediante impiego delle
somme annualmente stanziate al capitolo 1.2.7.1.322 "Spese
per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni,
compresi i gettoni di presenza, le indennità di missioni ed i rimborsi
spese".
5. Agli oneri di cui alla lett, a) del terzo comma del precedente
art. 1,1, si fa fronte mediante impiego delle somme annualmente
stanziate al capitolo 1.2.7.1.549 "Spese diverse, onorari e
rimborsi per attività di ricerca e per studi, indagini, consulenze
e collaborazioni per la soluzione di particolari problemi di interesse
regionale"
6. Agli oneri di cui alla lett. C) del secondo comma dell'art.
i i e all'art. 13, si fa fronte mediante impiego delle somme annualmente
stanziate al capitolo 1.2.8.1.363 "Spese per la promozione
e riorganizzazione di convegni, congressi, conferenze e riunioni
di studio nonché l'adesione e la partecipazione della regione ad
analoghe iniziative organizzate da altri enti".
7. In conseguenza a quanto disposto dal precedente primo comma,
allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio
finanziario 1993, è apportata la seguente variazione:
Stato di previsione delle spese
- all'ambito 2, settore 2, obiettivo 4, è istituito il capitolo
2,2.4.1.3669 "Contributi ad organizzazioni di volontariato
a sostegno delle attività generali, di formazione, di specifiche
attività documentate e di progetti con la dotazione finanziaria
di competenza e di cassa di L. 3.000.000.000.
(1) sta in questa stella voce.
(2) In applicazione di quanto previsto in materia di competenze
degli organi di governo e della dirigenza dagli artt. 2, 3, 17 e
18 dea L.R. 23 luglio 1996, n. 16 (sta in I 4. 1) vedi d primo comma
dell'art. 4 della L.R. 27 giugno 1998, n. 1. (Sta in I 5.4).
(3) Sta in I 4. 1.
(4) l'articolo è stato abrogato dall'art. 36 della L.R. 23 luglio
1996, n. 16 (Sta in I 4.1).
(5) Sta in S 1, 1,
(6) Sta in I 5.4.
|