commiIe 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro per
il coordinamento della protezione civile, per il conseguimento delle
finalità del Servizio nazionale della protezione civile, promuove
e coordina le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali
e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli
enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione
ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale.
3. Per lo svolgimento delle finalità di cui al comma 2, il Presidente
del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi del
medesimo comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione
civile, si avvale del Dipartimento della protezione civile, istituito
nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi
dell'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 2 - Tipologia degli interventi ed ambiti di competenze
1. Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono
in:
eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono
essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti
e amministrazioni competenti in via ordinaria;
eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro
natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti
o amministrazioni competenti in via ordinaria;
calamità naturali , catastrofi o altri eventi che, per intensità
ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.
Art. 3 - Attività e compiti di protezione civile
1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione
e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle
popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile
diretta a superare l'emergen7, a connessa agli eventi di cui all'articolo
2.
2. La previsione consiste nelle attività dirette allo studio ed
alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, all'identificazione
dei rischi ed all'individuazione delle zone del territorio soggette
ai rischi stessi.
3. La prevenzione consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre
al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli
eventi di cui all'articolo 2 anche sulla base delle conoscenze acquisite
per effetto delle attività di previsione.
4. Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi diretti
ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo
2 ogni forma di prima assistenza.
5. Il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione,
coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative
necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla
ripresa delle normali condizioni di vita.
6. Le attività di protezione civile devono armonizzarsi, in quanto
compatibili con le necessità imposte dalle emergenze, con i programmi
di tutela e risanamento del territorio.
Art. 4 - Direzione e coordinamento delle attività di previsione,
prevenzione e soccorso
1. Il Dipartimento della Protezione civile predispone, sulla base
degli indirizzi approvati dal Consiglio dei ministri e in conformità
ai criteri determinati dal Consiglio nazionale della protezione
civile di cui all'articolo 8, i programmi. nazionali di previsione
e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio, i programmi
nazionali di soccorso ed i piani per l'attuazione delle conseguenti
misure di emergenza.
2. I programmi nazionali di cui al comma I sono adottati avvalendosi
dei Servizi tecnici nazionali di cui all'articolo 9, della legge
18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri e sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano e sono trasmessi al Parlamento.
3. Il Presidente dei Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento
della protezione civile, al fine di consentire opportune verifiche
della efficienza dei programmi e dei piani di cui al comma 1 del
presente articolo, dispone la esecuzione di periodiche esercitazioni,
promuove, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca
Scientifica e tecnologica, studi sulla previsione e prevenzione
delle calamità naturali e delle catastrofi ed impartisce indirizzi
ed orientamenti per l'organizzazione e l'utilizzazione del volontariato.
Art. 5 - Stato d'emergenza e potere d'ordinanza
1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera c, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo
1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile,
delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione
territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura
degli eventi. Con le medesime modalità si procede all'eventuale
revoca dello stato d'emergenza al venire meno dei relativi presupposti.
2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla
dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto
previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze
in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi
generali dell'ordinamento giuridico.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega
ai sensi dell'articolo l, comma 2, il Ministro per il coordinamento
della protezione civile, può emanare altresì ordinanze finalizzate
ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a
cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio
dei Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.
4. I1 Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega
ai sensi dell'articolo l, comma 2, il Ministro per il coordinamento
della protezione civile, per l'attuazione degli interventi di cui
ai commi 2 e 3 del presente articolo, può avvalersi di commissari
delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto
della delega dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio.
5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere
l'indicazione delle principali norme a cui s'intende derogare e
devono essere motivate. 6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente
articolo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, nonché trasmesse ai sindaci interessati affinché vengano
pubblicate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della legge 8 giugno
1990, n. 142.
Art. 6 - Componenti del Servizio nazionale della protezione civile
1. All'attuazione delle attività di protezione civile provvedono,
secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le
amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e
le comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti
ed i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile,
nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata. A
tal fine le strutture nazionali e locali di protezione civile possono
stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati.
2. Concorrono, altresì, all'attività di protezione civile i cittadini
ed i gruppi associati di volontariato civile, nonché gli ordini
ed i collegi professionali.
3. Le amministrazioni, gli enti, le istituzioni e le organizzazioni,
di cui al comma l nonché le imprese pubbliche e private che detengono
o gestiscono archivi con informazioni utili per le finalità della
presente legge, sono tenuti a fornire al Dipartimento della protezione
civile dati e informazioni ove non coperti dal vincolo di segreto
di Stato, ovvero non attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica
nonché alla prevenzione e repressione di reati.
4. Presso il Dipartimento della protezione civile è istituito un
sistema informatizzato per la raccolta e la gestione dei dati pervenuti,
compatibile con il sistema informativo e con la rete integrata previsti
dall'articolo 9, commi 5 e 6, e successive modificazioni, della
legge 18 maggio 1989, n. 183, al fine dell'interscambio delle notizie
e dei dati raccolti.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge il Governo emana le norme regolamentari ai sensi dell'articolo
I 7, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 7 - Organi centrali del servizio nazionale della protezione
civile
1. Sono istituiti presso il Dipartimento della protezione civile,
quali organi centrali del servizio nazionale della protezione civile,
la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei
grandi rischi ed il Comitato operativo della protezione civile.
Art. 8 - Consiglio nazionale della protezione civile
1. Il Consiglio nazionale della protezione civile, in attuazione
degli indirizzi generali della politica di protezione civile fissati
dal Consiglio dei ministri, determina i criteri di massima in ordine:
ai programmi di previsione e prevenzione delle calamità;
ai piani predisposti per fronteggiare le emergenze e coordinare
gli interventi di soccorso;
all'impiego coordinato delle componenti il Servizio nazionale della
protezione civile;
alla elaborazione delle norme in materia di protezione civile.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato a norma
dell'articolo l7, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
emanate le norme per la composizione ed il funzionamento del Consiglio.
3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dal Ministro
per il coordinamento della protezione civile. Il regolamento di
cui al comma 2 del presente articolo dovrà in ogni caso prevedere
che del Consiglio facciano parte:
i Ministri responsabili delle amministrazioni dello Stato interessate
o loro delegati;
i presidenti delle giunte regionali e delle province autonome di
Trento e di Bolzano o loro delegati;
rappresentanti dei comuni, delle province e delle comunità montane;
rappresentanti della Croce rossa italiana e delle associazioni di
volontariato.
Art. 9 - Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione
dei grandi rischi
1. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione
dei grandi rischi è organo consultivo e propositivo del Servizio
nazionale della protezione civile su tutte le attività di protezione
civile volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di
rischio. La Commissione fornisce le indicazioni necessarie per la
definizione delle esigenze di studio e ricerca in materia di protezione
civile, procede all'esame dei dati forniti dalle istituzioni ed
organizzazioni preposte alla vigilanza degli eventi previsti dalla
presente. legge ed alla valutazione dei rischi connessi e degli
interventi conseguenti, nonchè all'esame di ogni altra questione
inerente alle attività di cui alla presente legge ad essa rimesse.
2. la Commissione è composta dal Ministro per i 1 coordinamento
della protezione civile, ovvero in mancanza da un delegato del Presidente
del Consiglio dei ministri che la presiede, da un docente universitario
esperto in problemi di protezione civile, che sostituisce il presidente
in caso di assenza o di impedimento, e da esperti nei vari settori
del rischio.
3. Della Commissione fanno parte altresì tre esperti nominati dalla
Conferenza permanente i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento Bolzano.
4. La Commissione è costituita con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma
2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, da
emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge; con il medesimo decreto sono stabilite le modalità organizzative
e dì funzionamento della Commissione.
Art. 10 - Comitato operativo della protezione civile
1. Al fine di assicurare la direzione unitaria ed il coordinamento
della attività di emergenza è istituito il Comitato operativo della
protezione civile.
2. Il Comitato:
esamina i piani di emergenza predisposti dai prefetti ai sensi
dell'articolo 14;
valuta le notizie, i dati e le richieste provenienti dalle zone
interessate all'emergenza;
coordina in un quadro unitario gli interventi di tutte le amministrazioni
ed enti interessati al soccorso;
promuove l'applicazione delle direttive emanate in relazione alle
esigenze prioritarie delle zone interessate dalla emergenza.
3. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri,
ovvero, per delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro
per il coordinamento della protezione civile, ovvero, in caso di
assenza o di impedimento, da un rappresentante del Governo a ciò
delegato.
4. I componenti 0del Comitato rappresenti di Ministeri, su delega
dei rispettivi Ministri, riassumono ed esplicano con poteri decisionali,
ciascuno nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza ed altresì
nei confronti di enti, aziende autonome ed amministrazioni controllati
o vigilati, tutte le facoltà e le competenze in ordine all'azione
da svolgere ai finì di protezione civile e rappresentano, in seno
al Comitato, l'amministrazione di. appartenenza nel suo complesso.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
stabilite le norme per il funzionamento del Comitato.
6. Alle riunioni del Comitato possono essere invitate le autorità
regionali e locali di protezione civile. Possono inoltre essere
invitati rappresentanti di altri enti o amministrazioni.
Art. 11 - Strutture operative nazionali del Servizio
1. Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio nazionale
della protezione civile:
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale
della protezione civile;
le Forze armate;
le Forze di polizia;
il Corpo forestale dello Stato;
i Servizi tecnici nazionali;
i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'articolo 17,
l'Istituto nazionale di geofisica ed altre istituzioni di ricerca;
la Croce rossa italiana;
le strutture del Servizio sanitario nazionale;
le organizzazioni di volontariato;
il Corpo nazionale soccorso alpino CNSA (CAI).
2. In base ai criteri determinati dal Consiglio nazionale della
protezione civile, le strutture operative nazionali svolgono, a
richiesta del Dipartimento della protezione civile, le attività
previste dalla presente legge nonchè compiti di supporto e consulenza
per tutte le amministrazioni componenti il Servizio nazionale della
protezione civile.
3. Le norme volte a disciplinare le forme di partecipazione e collaborazione
delle strutture operative nazionali al Servizio nazionale della
protezione civile sono emanate secondo le procedure di cui all'articolo
17, comma I; della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Con le. stesse modalità di cui al comma 3 sono altresì stabilite,
nell'ambito delle leggi vigenti e relativamente a compiti determinati,
le ulteriori norme regolamentari per l'adeguamento dell'organizzazione
e delle funzioni delle strutture operative nazionali alle esigenze
di protezione civile.
Art. 12. - Competenze delle regioni
1. Le regioni - fatte salve le competenze legislative ed i poteri
amministrativi delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano in materia di enti locali, di servizi
antincendi e di assistenza e soccorso alle popolazioni colpite da
calamità, previsti dai rispettivi statuti e dalle relative nonne
di attuazione - partecipano all'organizzazione e all'attuazione
delle attività di protezione civile indicate nell'articolo 3, assicurando,
nei limiti delle competenze proprie o delegate dallo Stato e nel
rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, lo svolgimento
delle attività di protezione civile.
2. Le regioni, nell'ambito delle competenze ad esse attribuite
dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla predisposizione
ed attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione
in armonia con le indicazioni dei programmi nazionali di cui al
comma I dell'articolo 4.
3. Per le finalità di cui ai commi I e 2 le regioni provvedono
all'ordinamento degli uffici ed all'approntamento delle strutture
e dei mezzi necessari per l'espletamento delle attività di protezione
civile, avvalendosi di un apposito Comitato regionale di protezione
civile.
4. Le disposizioni contenute nella presente legge c Costituiscono
princìpi della legislazione statale in materia di attività regionale
di previsione, prevenzione e soccorso di protezione civile, cui
dovranno conformarsi le leggi regionali in materia.
Art. 13 - Competenze delle province
1. Le province, sulla base delle competenze ad esse attribuite
dagli articoli 14 e 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, partecipano
all'organizzazione ed all'attuazione del Servizio nazionale- della
protezione civile, assicurando lo svolgimento dei compiti relativi
alla rilevazione, alla raccolta ed alla elaborazione dei dati interessanti
la protezione civile, alla predisposizione di programmi provinciali
di previsione e prevenzione, e alla loro realizzazione, in armonia
con i programmi nazionali e regionali.
2. Per le finalità di cui al comma 1 in ogni i capoluogo di provincia
è istituito il Comitato provinciale di protezione civile, presieduto
dal presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato.
Del Comitato fa parte un rappresentante del prefetto.
Art. 14 - Competenze del prefetto
1. Il prefetto, anche sulla base del programma provinciale di previsione
e prevenzione, predispone il piano per fronteggiare l'emergenza
su tutto il territorio della provincia e ne cura l'attuazione.
2. Al verificarsi di uno degli eventi calamitosi di cui alle lettere
b) e c) del comma 1 dell'articolo 2, il prefetto:
informa il Dipartimento della protezione civile, il presidente
della giunta regionale e la direzione generale della protezione
civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno;
assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare
a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci
dei comuni interessati;
adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi;
vigila sull'attuazione, da parte delle strutture provinciali di
protezione civile,
3. Il prefetto, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza
di cui al comma 1 dell'articolo 5, opera, quale delegato del Presidente
del Consiglio dei ministri o del Ministro per il coordinamento della
protezione civile, con i poteri di cui. al comma. 2 dello stesso
articolo 5.
4. Per l'organizzazione in via permanente e l'attuazione dei servizi
di emergenza il prefetto si avvale della struttura della prefettura,
nonchè di enti e di altre istituzioni tenuti al concorso.
Art. 15 - Competenze del comune ed attribuzioni del sindaco
1. Nell'ambito del quadro ordinamentale di cui alla legge 8 giugno
1990, n. 142, in materia di autonomie locali, ogni comune può dotarsi
di una struttura di protezione civile.
2. La regione, nel rispetto delle competenze ad essa affidate in
materia di organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative
a livello locale, favorisce, nei modi e con le forme ritenuti opportuni,
l'organizzazione di strutture comunali di protezione civile.
3. Il sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi
dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume
la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza
alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone
immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta
regionale
4. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati
con i mezzi. a disposizione del comune, il sindaco chiede l'intervento
di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti
di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità
comunale di protezione civile.
Art. 16 - Disposizioni riguardanti la Valle d’Aosta
1. Le competenze attribuite nella presente legge alla provincia
e al presidente dell’amministrazione provinciale fanno capo, nella
regione Valle d’Aosta, rispettivamente all’amministrazione regionale
ed. al presidente della giunta regionale.
2. Le funzioni che nella presente legge sono attribuite al prefetto
sono svolte, nel territorio della Valle d’Aosta, dal presidente
della giunta regionale. Egli partecipa alle riunioni del Consiglio
nazionale della protezione civile o designa, in caso di impedimento,
un suo rappresentante.
Art. 17 - Gruppi nazionali di ricerca scientifica
1. Il Servizio nazionale della protezione civile, per il perseguimento
delle proprie finalità in materia di previsione delle varie ipotesi
di rischio, si avvale dell'opera di gruppi nazionali di ricerca
scientifica.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero,
per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per
il coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono
individuati e disciplinati i gruppi nazionali di ricerca scientifica
di cui al comma 1 del presente articolo. Con apposite convenzioni
pluriennali sono regolate le relative attività.
Art. 18. - Volontariato
1. Il Servizio nazionale della protezione civile assicura la più
ampia partecipazione dei cittadini, delle associazioni di volontariato
e degli organismi che lo promuovono all'attività di previsione,
prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali,
catastrofi o eventi di cui alla presente legge.
2. Al fine di cui al comma 1, il Servizio riconosce e stimola le
iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi, secondo
le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, entro sei mesi dalla di entrata in vigore della presente
legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero
per la sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della presente
legge, del Ministro per il coordinamento della protezione civile,
si provvede a definire i modi e le forme di partecipazione delle
associazioni di volontariato nelle attività di protezione civile,
con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:
la previsione di procedure per la concessione alle associazioni
di contributi per il potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento
della preparazione tecnica;
la previsione delle procedure per assicurare là partecipazione delle
associazioni all'attività di predisposizione ed attuazione di piani
di protezione civile;
i criteri già stabiliti dall'ordinanza 30 marzo 1989, n. 1675/FPC,
del Ministro per il coordinamento della protezione civile, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1989, d'attuazione dell'articolo
11. del decreto legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, in. materia di volontariato
di protezione civile, in armonia con quanto disposto dalla legge
11 agosto 1991, n. 266.
Art. 19 - Norma finanziaria.
1. Le somme relative alle autorizzazioni di spesa a favore del
Fondo per la protezione civile sono iscritte, in relazione al tipo
di intervento previsto, in appositi capitoli, anche di nuova istituzione,
dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile,
le variazioni compensative che si rendessero necessarie nel corso
dell'esercizio in relazione agli interventi da effettuare.
2 Le disponibilità esistenti nella contabilità speciale intestata
al Fondo per la protezione civile di cui all'articolo 2 del decreto
legge 10 luglio 1982, n.428, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 agosto 1982, n. 547, nonché quelle rinvenienti dalla contrazione
dei mutui già autorizzati con legge a favore del Fondo per la protezione
civile, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la
riassegnazione, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti
capitoli da istituire nell'apposita rubrica dello stato di previsione
della Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. Per gli interventi di emergenza, di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo
5, il Ministro per il coordinamento della protezione civile può
provvedere anche a mezzo di soggetti titolari di pubbliche funzioni,
ancorché non dipendenti statali, mediante ordini di accreditamento
da disporre su pertinenti capitoli, per i quali non trovano applicazione
le norme della legge e del regolamento di contabilità generale dello
Stato sui limiti di somma. Detti ordini di accreditamento sono sottoposti
a controllo successivo e, se non estinti al termine dell'esercizio
in cui sono stati emessi, possono essere trasporta ti all'esercizio
seguente.
4. I versamenti di fondi da parte di enti o privati per le esigenze
di protezione civile confluiscono all'entrata del bilancio dello
Stato per la rassegnazione ai rispettivi capitoli di spesa, con
decreti del Ministro del tesoro.
5. Le obbligazioni giuridiche assunte anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge a carico del Fondo per la
protezione civile danno luogo a formali impegni a carico dei competenti
capitoli da istituire ai sensi del comma 1.
Art. 20 - Disciplina delle ispezioni
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, adottato a norma dell'articolo 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, è emanato un regolamento
volto ad introdurre e disciplinare un sistema di ispezioni sugli
atti e di verifiche delle procedure poste in essere per l'attuazione
delle attività amministrative relative agli interventi di emergenza.
2. Il regolamento è tenuto ad assicurare la periodicità delle ispezioni
e delle verifiche che devono riguardare sia la gestione finanziaria
degli interventi che l'esecuzione delle attività e l'affidamento
delle medesime a funzionari ministeriali competenti nei singoli
settori.
3. Resta salvo quanto disposto in materia dalla legge 8 giugno
1990, n. 142.
Art. 21 - Abrogazione delle norme incompatibili.
1. Sono abrogate tutte le norme non compatibili con le disposizioni
della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 24 febbraio 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli. MARTELLI
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