conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale
individuate dallo Stato, delle regioni, dalle province, autonome
di Trento e dì Bolzano, e dagli enti locali..
2. La presente legge stabilisce i prìncipi cui le regioni e le
province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra
le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato, nonché
í criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli
enti locali nei medesimi rapporti.
Art. 2 - Attività di volontariato
1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve
intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito,
tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini
di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun
modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto
rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente
sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente
stabiliti dalle organizzazioni stesse.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma
di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto
di contenuto patrimoniale con l' organizzazione di cui fa parte.
Art. 3 - Organizzazioni di volontariato
1. E' considerata organizzazione di volontariato ogni organismo
liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'articolo
2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni
personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti,
2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma
giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini,
salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico..
3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello
statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse
forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente
previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura,
l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonchè la gratuità
delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione
e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono
essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio, dal
quale devono risultare i beni. i contributi o i lasciti ricevuti,
nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea
degli aderenti.
4. Le organizzazioni di volontariato posso assumere lavoratori
dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente
nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti
a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.
5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante
strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge,
nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.
Art. 4 - Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato
1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare ì propri
aderenti, che prestano attività dì volontariato, contro gli infortuni
e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonchè
per la, responsabilità civile verso terzi.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati,
con polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i
relativi controlli.
Art. 5 - Risorse economiche.Le organizzazioni di volontariato traggono
le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento
della propria attività da:
contributi degli aderenti;
contributi di privati;
contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubblichefinalizzati
esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività
o progetti;
contributi di organismi internazionali;
donazioni o lasciti testamentari;
rimborsi derivanti da convenzioni;
entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
2. Le organizzazioni di volontariato, prive di personalità giuridica,
iscritte nei registri di cui all'articolo 6, possono acquistare
beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per le svolgimento
della propria attività. Possono inoltre, in deroga agli articoli
600 e 786 del codice civile, accettare donazioni e, con beneficio
d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e
le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste
dagli accordi, dall'atto costitutivo e dallo statuto.
3. I beni di cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni.
Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli
articoli 2659 e 2660 del codice civile.
4. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle
organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente dalla loro
forma giuridica, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione
sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in
identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello
statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo
le disposizioni del codice civile.
Art. 6 - Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti
dalle regioni e dalle province autonome
1. Le regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione
e la tenuta dei, registri generali delle organizzazioni di volontariato.
2. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere
ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per
beneficiare delle agevolazioni fiscali. secondo le disposizioni
di cui agli articoli 7 e 8.
3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni
di volontariato che abbiano i requisiti di cui all'articolo 3 e
che alleghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello
statuto o degli accordi degli aderenti.
4. Le regioni e le province autonome determinano i criteri per
la revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere
dei requisiti e l'effettivo svolgimento delle attività di volontariato
da parte delle organizzazioni iscritte. Le regioni e le province
autonome dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento
motivato.
5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro
il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso, nel termine
di trenta giorni dalla comunicazione, al tributale amministrativo
regionale, il quale decide in camera di consiglio, entro trenta
giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso. uditi
i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione
del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica
della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime
modalità e negli stessi termini..
6. Le regioni e le province autonome inviano ogni anno copia aggiornata
dei registri all'Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto
dall'articolo 12.
7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione
della documentazione relativa alle entrate di cui all'articolo 5,
comma 1. con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.
Art. 7 - Convenzioni
1. Lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali
e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni
di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui
all'articolo 6 e che dimostrino attitudine e capacità operativa.
2. Le convenzioni devono contenere disposizioni diretto a garantire
l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con, continuità
le attività oggetto della convenzione nonché il rispetto dei diritti
e della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di
verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché
le modalità di rimborso delle spese.
3. La copertura assicurativa di cui all'articolo 4 è elemento essenziale
della convenzioni e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con
il quale viene stipulata la convenzione medesima.
Art. 8 - Agevolazioni fiscali
1. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato dì
cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà,
e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti
dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.
2. Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato
di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà
non si considerano cessioni di beni ne prestazioni di servizi ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto; le donazioni e le attribuzioni
di eredità o di delegato sono esenti da ogni imposta a carico delle
organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini suindicati.
3. All'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990. n. 408 come modificato
dall'articolo 1 della legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo il comma
1-bis è aggiunto il seguente: "1-ter, Con i decreti legislativi
di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi,
saranno introdotte misure volte a favorire le erogazioni liberali
in denaro a favore delle organizzazioni volontariato costituite
esclusivamente ai fini di solidarietà, purché le attività siano
destinate a finalità di volontariato, riconosciute idonee in base
alla normativa vigente in materia e che risultano iscritte senza
interruzione da almeno due anni negli appositi registri. A tal fine,
in deroga alla disposizione di cui alla lettera a) del comma 1,
dovrà essere prevista la deducibilità delle predette erogazioni,
ai sensi degli articoli 10, 65 e 110 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni,
per un ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini
del reddito di impresa, nella misura del 50 per cento della somma
erogata entro il limite del 2 per cento degli utili dichiarati e
fino ad un massimo di lire 100 milioni".
4. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali
non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi
(ILOR), qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini
istituzionali dell'organizzazione di volontariato. Sulle domando
di esenzione, previo accertamento della natura e dell'entità delle
attività, decide il Ministro delle finanze con proprio decreto,
di concerto con il Ministro per gli affari sociali.
Art. 9 - Valutazione dell'imponibile
1, Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di
cui all'articolo 6 si applicano le disposizioni di cui all'articolo
20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 598, come sostituito dall'articolo 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1982, n.954.
Art. 10 - Norme regionali e delle province autonome.
1. Le leggi regionali e provinciali devono salvaguardare l'autonomia
di organizzazione e dì iniziativa del volontariato e favorirne lo
sviluppo.
2. In particolare, disciplinano
le modalità cui dovranno attenersi le organizzazioni per lo svolgimento
delle prestazioni che formano oggetto, de l'attività di volontariato,
all'interno delle strutture pubbliche e di strutture convenzionate
con le regioni e le province autonome;
le forme di partecipazione consultiva delle organizzazioni iscritte
nei registri di cui all'articolo 6 alla programmazione degli interventi
nei settori in cui esse operano;
i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorità nella scelta
delle organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni, anche
in relazione ai diversi settori d intervento;
gli organi e le forme di controllo, secondo quanto previsto dall'articolo
6;
le condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno delle attività
di volontariato;
la partecipazione dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte
nei registri di cui all'articolo 6 ai corsi di formazione, qualificazione
e aggiornamento professionale svolti o promossi dalle regioni, dalle
province autonome e dagli enti locali nei settori di diretto intervento
delle organizzazioni stesse.
Art. 11 - Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi
1. Alle organizzazioni dì volontariato, iscritte nei registri di
cui all'articolo 6, si applicano le disposizioni di cui al capo
V della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente
rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari
delle organizzazioni.
Art. 12 - Osservatorio nazionale per il volontariato
1. Con decreto del Presidente del Consiglio del Ministri, su proposta
del Ministro per gli affari sociali, è istituito l'Osservatorio
nazionale per il volontariato, presieduto dal Ministro per gli affari
sociali o da un suo delegato e composto da dieci rappresentanti
delle organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti
in almeno sei regioni, da due esperti e da tre rappresentanti delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L'Osservatorio,
che si avvale del personale, dei mezzi e del servizi messi a disposizione
dal segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
ha i seguenti compiti:
provvedere al censimento delle organizzazioni di volontariato ed
alla diffusione della conoscenza delle attività da esse svolte,;
promuovere ricerche e studi in Italia e allestire;
fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del
volontariato;
approvare progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione
con gli enti locali, da organizzazioni di Volontariato iscritte
neí registri di cui all'articolo 6 per far fronte ad emergenze sociali
e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente
avanzate;
offrire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione
e di banche dati nei settori di competenza della prestato legge;
pubblicare un rapporto biennale sull'andamento do fenomeno e sullo
strato di attuazione delle normative nazionali e regionali;
sostenere, anche con la collaborazione delle regioni, iniziative
di formazione ed aggiornamento per la prestazione dei servizi;
pubblicare un bollettino periodico di informazione e promuovere
altre iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti
l'attività dì volontariato;
promuovere, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del
volontariato, alla quale partecipano tutti ì soggetti istituzionali,
i gruppi e gli operatori interessati.
2. E' istituito, presso la Presidenza del consiglio dei Ministri
- Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per il volontariato,
finalizzato a sostenere finanziariamente i progetti di cui alla
lettera d) del comma 1.
Art. 13 - Limiti di applicabilità
1. E' fatta salva la normativa vigente per le attività di volontariato
non contemplate nella presente legge, con particolare riferimento
alle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di protezione
civile e a quelle connesse con il servizio civile sostitutivo di
cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772.
Art. 14 - Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria
1. Per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale per il volontariato,
per la dotazione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 12 e
per l'organizzazione della Conferenza nazionale del volontariato
di cui al comma 1, lettera 1), dello stesso articolo 12, è autorizzata
una spesa di due miliardi di lire per ciascuno degli anni 1991,
1992 e 1993.
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1991.1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente
l'accantonamento: "Legge- quadro sulle organizzazioni di volontariato".
3. Le minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1 e
2 dell'articolo 8 sono valutate complessivamente in lire 1 miliardo
per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. Al relativo onere sì
fa fronte mediante utilizzazione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario i991,
all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento.- "Legge
- quadro sulle organizzazioni di volontariato".
Art. 15 - Fondi speciali presso le regioni
1. Gli enti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo
20 novembre 1990, n. 356, devono prevedere nei propri statuti che
una quota noti inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi,
al netto delle spese dì funzionamento e dell'accantonamento dì cui
alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 12, venga destinata
alla costituzione di fondi speciali presto le regioni al fine di
istituire, per il tramite degli enti locali centri di servizio a
disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti,
con la funzione di sostenere o qualificarne l'attività,
2. Le casse di risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle
operazioni di ristrutturatine di cui all'articolo 1 del citato decreto
legislativo n. 356 del 1990, devono destinare alle medesimo finalità
di cui al comma 1 del presente articolo una quota pari ad un decimo
delle sommo destinate ad opere di beneficenza e di pubblica utilità
al sensi dell'articolo 35. terzo comma, del regio decreto 25 aprile
1929, n. 967, e successive modificazioni.
3. Le modalità dì attuazione delle norme di cui ai sommi 1 o 2,
saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, dì concerto
con Il Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data
di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 16 - Norme transitorie e finali
1, Fatto salve le competenze delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni provvedono
ad emanare o adeguare le norme per l'attuazione dei principi contenuti
nella presento legge entro un anno dalla data della sua entrata
in vigore,
Art. 17 - Flessibilità nell'orario di lavoro
1. I lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei
registri di cui all'articolo 6, per poter espletare attività di
volontariato, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità
di orario di lavoro o delle turnazioni previsto dai contratti o
dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale,
2. All'articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, è aggiunto,
in fine, Il seguente comma: "Gli accordi sindacali disciplinano
i criteri por 'consentire ai lavoratori, che prestino nell'ambito
del comune dì abituale dimora la loro opera volontaria e gratuita
in favore di organizzazioni di volontariato riconosciuto idonee
dalla normativa in materia, dì usufruire di particolare forme dì
flessibilità degli orari di lavoro o di turnazioni compatibilmente
con l'organizzazione dell'amministrazione di appartenenza".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato,
Data a Istrana, addì 11 agosto 1991 Presidente del Consiglio dei
Ministri COSSIGA ANDREOTTI
Visto, il guardasigilli MARTELLI
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