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C.I.C.A.

CENTRO INIZIATIVE CULTURALI E ARTISTICHE "GIORGIO LA PIRA"

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STATUTO

 Indice:

Titolo I - Costituzione e scopi Titolo II - Finanziamento Titolo III - Dei soci
Titolo IV - Organi dell'associazione Titolo V - Assemblea dei soci Titolo VI - Consiglio Direttivo
Titolo VII - Il Presidente Titolo VIII - Libri e registri Titolo IX - Varie

 

TITOLO I – Costituzione e scopi.

 

Art. 1

È costituita nel Comune di Nocera Superiore (SA), alla via Croce Malloni n. 94, un’Associazione denominata “Centro Iniziative Culturali e Artistiche Giorgio La Pira”, con sigla “C.I.C.A. – G. La Pira”.
L’Associazione svolge la sua opera, con prevalenza, sul territorio regionale.

 

Art. 2

Gli scopi principali che l’Associazione si propone sono:
a)      diffondere l’opera e il pensiero del prof. Giorgio La Pira, modello di laica cristiano;
b)     diffondere la dottrina sociale della Chiesa e in modo particolare le Encicliche dei Papi;
c)      valorizzare il territorio sotto il profilo storico, artistico e archeologico;
d)     valorizzare le opere degli artisti locali;
e)      promuovere attività culturali per la divulgazione di quanto indicato ai punti a, b, c,d: corsi di studi, seminari, convegni, tavole rotonde, mostre, proiezioni cinematografiche, pubblicazioni di vario genere, registrazione di materiale audio-visivo;
f)       elaborare dati, redigere programmi, promuovere manifestazioni e produrre spettacoli che valorizzino il lavoro di ricerca e la produzione personale degli associati e/o di gruppi legati da convenzione all’Associazione.

 

Art. 3

L’Associazione non ha scopo di lucro. Gli attivi eventuali sono devoluti al raggiungimento dello scopo sociale.

 

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TITOLO II – Finanziamento.

 

Art. 4

I proventi con cui l’Associazione provvede alla propria attività sono:
1)     le quote sociali;
2)     gli eventuali redditi patrimoniali propri;
3)     gli utili di gestione o gli utili derivanti da attività permanenti od occasionali;
4)     le eventuali donazioni;
5)     i contributi di Enti pubblici e privati interessati allo sviluppo degli scopi che l’Associazione si propone.

 

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TITOLO III – Dei soci.

 

Art. 5

I soci si distinguono in Fondatori, Ordinari, Benemeriti e Onorari.
I soci Onorari sono dichiarati dal Consiglio Direttivo.
Sono dichiarati dal Consiglio Direttivo dell’Associazione su proposta dell’Assemblea dei soci, soci Benemeriti, quelle persone o Enti che arrecano particolari benefici morali e materiali all’Associazione.
Sono soci Ordinari coloro che versano una quota sociale annualmente determinata dall’Assemblea generale dei soci.
Per il primo anno, la quota associativa è fissata dal Consiglio Direttivo. I soci che non rassegnano le dimissioni entro il 15 dicembre sono tenuti a versare la quota associativa anche per l’anno successivo. La qualità di socio Ordinario si acquista facendo domanda al Consiglio Direttivo. La domanda può essere non accettata; la decisione del Consiglio Direttivo, motivata, è inappellabile.
I soci Ordinari, Benemeriti e Onorari partecipano alle Assemblee generali dell’Associazione con diritto di discussione e di voto; eleggono i membri del Consiglio Direttivo e sono eleggibili alle cariche sociali. L’età utile per iscriversi all’Associazione è fissata in anni 18.

 

Art. 6

La qualità di socio si perde per dimissioni oppure per esclusione a causa di accertata morosità od indegnità. Il Consiglio Direttivo dichiara escluso per morosità il socio se lo stesso non ha provveduto al pagamento della quota sociale in corso entro il 30 giugno dell’anno medesimo. Sull’esclusione per indegnità decide il Consiglio Direttivo con delibera motivata.
I soci Onorari sono esonerati dal pagamento della quota associativa.

 

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TITOLO IV – Organi dell’Associazione.

 

Art. 7

Gli organi dell’Associazione sono:
a)      l’Assemblea dei soci;
b)     il Consiglio Direttivo;
c)      il Presidente.

 

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TITOLO V – Assemblea dei soci.

 

Art. 8

I soci sono convocati dal Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno, in Assemblea Generale Ordinaria e, tutte le volte che occorre, in Assemblea Generale Straordinaria.
L’Assemblea può essere convocata su domanda firmata da due terzi dei soci. Per poter partecipare alle riunioni dell’Assemblea Generale il socio dovrà aver versato la quota sociale per l’anno in corso almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’Assemblea stessa.
Perché l’Assemblea sia valida in prima convocazione occorre che sia presente almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, almeno un’ora dopo, l’Assemblea delibera validamente qualunque sia il numero dei presenti.

 

Art. 9

La convocazione viene fatta mediante avviso a domicilio ai soci. Essa deve contenere l’indicazione degli argomenti da trattare e l’ordine dei lavori. L’Assemblea è presieduta dal socio più anziano.

 

Art. 10

L’Assemblea elegge con votazione segreta i membri del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i soci. Delibera sul conto consuntivo, sul bilancio preventivo e relative modifiche, sulla misura delle quote sociali, propone al Consiglio Direttivo i soci Benemeriti, delibera su ogni altra cosa proposta dal Consiglio Direttivo.

 

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TITOLO VI – Consiglio Direttivo.

 

Art. 11

L’Associazione è amministrata da un Consiglio composto da membri che durano in carica cinque anni e che possono essere rieletti. In caso di vacanza per dimissioni, decadenza o decesso di membri del Consiglio si provvede alla sostituzione con il primo dei non eletti; a parità di preferenze si ritiene eletto il più anziano in età. Tutte le funzioni dei membri del Consiglio sono gratuite; agli stessi, però, debbono essere rimborsate le spese sostenute al mandato loro affidato.

 

Art. 12

Il Consiglio Direttivo è organo deliberativo e gli è demandato di provvedere:
a)      alla formazione del bilancio di previsione e del relativo programma di azione;
b)     alla stesura dei conti consuntivi e delle relazioni sull’attività svolta;
c)      assume gli eventuali impiegati dell’Associazione, deliberandone le attribuzioni e gli assegni;
d)     delibera sulle liti attive e passive, nonché su tutti gli argomenti, esclusi quelli riservati all’Assemblea dei soci;
e)      in caso di assoluta necessità ed urgenza delibera anche su argomenti riservati all’Assemblea dei soci, salvo a sottoporre a ratifica le relative deliberazione alla più prossima riunione.
Il Consiglio stesso delibera sulle attribuzioni di eventuali Consiglieri delegati e del tesoriere.

 

Art. 13

Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, almeno una volta ogni quattro mesi ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. Il Consiglio può essere convocato anche su domanda firmata da almeno la metà più uno dei suoi membri per specifici motivi. Gli avvisi di convocazione sono inviati al domicilio dei Consiglieri almeno cinque giorni prima della riunione e devono contenere l’indicazione degli oggetti da trattarsi e l’ordine dei lavori.
Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo occorre che intervenga almeno la metà più uno dei suoi consiglieri. Nelle votazioni palesi, in caso di parità dei voti, è decisivo quello del Presidente.

 

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TITOLO VII – Il Presidente.

 

Art. 14

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo, che lo sceglie tra i suoi membri. Il Presidente esegue le deliberazioni del Consiglio e dell’Assemblea; rappresenta l’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio; è abilitato ad aprire c/c bancari e postali in nome dell’Associazione ed a promuovere tutte le azioni che riterrà opportune per una oculata e produttiva amministrazione dell’Associazione. Convoca e presiede il Consiglio; è assistito da un segretario, membro del Consiglio stesso.

 

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TITOLO VIII – Libri e registri.

 

Art. 15

L’Associazione deve istituire e tenere aggiornati i seguenti libri e registri:
-         libro dei soci;
-         registro dei verbali dell’Assemblea dei soci;
-         registro dei verbali del Consiglio Direttivo;
-         registro cronologico per il protocollo della corrispondenza;
-         giornale di cassa;
-         libro inventario del patrimonio;
-         libro inventario del materiale di proprietà dell’Associazione o donato all’Associazione o concesso in gestione all’Associazione.
Il Presidente ed il Segretario sono responsabili della tenuta dei registri e dei verbali di cui sopra.

 

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TITOLO IX – Varie.

 

Art. 16

Qualsiasi modificazione dello Statuto dovrà essere deliberata dall’Assemblea con il voto di almeno due terzi dei soci presenti.

 

Art. 17

Lo scioglimento dell’Associazione dovrà essere deliberato dall’Assemblea con il voto di almeno tre quarti dei soci. In tal caso l’eventuale residuo attivo derivante dai crediti e dalla vendita degli eventuali beni mobili ed immobili inventariati sarà destinato in beneficenza.

 

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Sito realizzato da: Raffaele Coppola, per conto del CICA La Pira, e-mail: raffaele64@katamail.com ultimo aggiornamento: 12.11.2004

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