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TITOLO I Costituzione e scopi.
Art. 1
È costituita nel
Comune di Nocera Superiore (SA), alla via Croce Malloni n. 94, unAssociazione
denominata Centro Iniziative Culturali e Artistiche Giorgio
La Pira, con sigla C.I.C.A. G. La Pira.
LAssociazione svolge la sua opera, con prevalenza, sul
territorio regionale.
Art. 2
Gli scopi
principali che lAssociazione si propone sono:
a) diffondere lopera e il
pensiero del prof. Giorgio La Pira, modello di laica cristiano;
b) diffondere la dottrina sociale della
Chiesa e in modo particolare le Encicliche dei Papi;
c) valorizzare il territorio sotto
il profilo storico, artistico e archeologico;
d) valorizzare le opere degli artisti
locali;
e) promuovere attività culturali
per la divulgazione di quanto indicato ai punti a, b, c,d: corsi
di studi, seminari, convegni, tavole rotonde, mostre, proiezioni
cinematografiche, pubblicazioni di vario genere, registrazione di
materiale audio-visivo;
f) elaborare dati, redigere
programmi, promuovere manifestazioni e produrre spettacoli che
valorizzino il lavoro di ricerca e la produzione personale degli
associati e/o di gruppi legati da convenzione allAssociazione.
Art. 3
LAssociazione non ha scopo di lucro. Gli attivi eventuali sono devoluti al raggiungimento dello scopo sociale.
Art. 4
I proventi con
cui lAssociazione provvede alla propria attività sono:
1) le quote sociali;
2) gli eventuali redditi patrimoniali
propri;
3) gli utili di gestione o gli utili
derivanti da attività permanenti od occasionali;
4) le eventuali donazioni;
5) i contributi di Enti pubblici e
privati interessati allo sviluppo degli scopi che lAssociazione
si propone.
Art. 5
I soci si
distinguono in Fondatori, Ordinari, Benemeriti e Onorari.
I soci Onorari sono dichiarati dal Consiglio Direttivo.
Sono dichiarati dal Consiglio Direttivo dellAssociazione su
proposta dellAssemblea dei soci, soci Benemeriti, quelle
persone o Enti che arrecano particolari benefici morali e
materiali allAssociazione.
Sono soci Ordinari coloro che versano una quota sociale
annualmente determinata dallAssemblea generale dei soci.
Per il primo anno, la quota associativa è fissata dal Consiglio
Direttivo. I soci che non rassegnano le dimissioni entro il 15
dicembre sono tenuti a versare la quota associativa anche per lanno
successivo. La qualità di socio Ordinario si acquista facendo
domanda al Consiglio Direttivo. La domanda può essere non
accettata; la decisione del Consiglio Direttivo, motivata, è
inappellabile.
I soci Ordinari, Benemeriti e Onorari partecipano alle Assemblee
generali dellAssociazione con diritto di discussione e di
voto; eleggono i membri del Consiglio Direttivo e sono eleggibili
alle cariche sociali. Letà utile per iscriversi allAssociazione
è fissata in anni 18.
Art. 6
La qualità di
socio si perde per dimissioni oppure per esclusione a causa di
accertata morosità od indegnità. Il Consiglio Direttivo
dichiara escluso per morosità il socio se lo stesso non ha
provveduto al pagamento della quota sociale in corso entro il 30
giugno dellanno medesimo. Sullesclusione per indegnità
decide il Consiglio Direttivo con delibera motivata.
I soci Onorari sono esonerati dal pagamento della quota
associativa.
TITOLO IV Organi dellAssociazione.
Art. 7
Gli organi dellAssociazione
sono:
a) lAssemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente.
TITOLO V Assemblea dei soci.
Art. 8
I soci sono
convocati dal Consiglio Direttivo almeno una volta lanno,
in Assemblea Generale Ordinaria e, tutte le volte che occorre, in
Assemblea Generale Straordinaria.
LAssemblea può essere convocata su domanda firmata da due
terzi dei soci. Per poter partecipare alle riunioni dellAssemblea
Generale il socio dovrà aver versato la quota sociale per lanno
in corso almeno cinque giorni prima di quello fissato per lAssemblea
stessa.
Perché lAssemblea sia valida in prima convocazione occorre
che sia presente almeno la metà più uno dei soci. In seconda
convocazione, almeno unora dopo, lAssemblea delibera
validamente qualunque sia il numero dei presenti.
Art. 9
La convocazione viene fatta mediante avviso a domicilio ai soci. Essa deve contenere lindicazione degli argomenti da trattare e lordine dei lavori. LAssemblea è presieduta dal socio più anziano.
Art. 10
LAssemblea elegge con votazione segreta i membri del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i soci. Delibera sul conto consuntivo, sul bilancio preventivo e relative modifiche, sulla misura delle quote sociali, propone al Consiglio Direttivo i soci Benemeriti, delibera su ogni altra cosa proposta dal Consiglio Direttivo.
TITOLO VI Consiglio Direttivo.
Art. 11
LAssociazione è amministrata da un Consiglio composto da membri che durano in carica cinque anni e che possono essere rieletti. In caso di vacanza per dimissioni, decadenza o decesso di membri del Consiglio si provvede alla sostituzione con il primo dei non eletti; a parità di preferenze si ritiene eletto il più anziano in età. Tutte le funzioni dei membri del Consiglio sono gratuite; agli stessi, però, debbono essere rimborsate le spese sostenute al mandato loro affidato.
Art. 12
Il Consiglio
Direttivo è organo deliberativo e gli è demandato di provvedere:
a) alla formazione del bilancio di
previsione e del relativo programma di azione;
b) alla stesura dei conti consuntivi e
delle relazioni sullattività svolta;
c) assume gli eventuali impiegati
dellAssociazione, deliberandone le attribuzioni e gli
assegni;
d) delibera sulle liti attive e passive,
nonché su tutti gli argomenti, esclusi quelli riservati allAssemblea
dei soci;
e) in caso di assoluta necessità
ed urgenza delibera anche su argomenti riservati allAssemblea
dei soci, salvo a sottoporre a ratifica le relative deliberazione
alla più prossima riunione.
Il Consiglio stesso delibera sulle attribuzioni di eventuali
Consiglieri delegati e del tesoriere.
Art. 13
Il Consiglio
Direttivo si riunisce, di norma, almeno una volta ogni quattro
mesi ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. Il
Consiglio può essere convocato anche su domanda firmata da
almeno la metà più uno dei suoi membri per specifici motivi.
Gli avvisi di convocazione sono inviati al domicilio dei
Consiglieri almeno cinque giorni prima della riunione e devono
contenere lindicazione degli oggetti da trattarsi e lordine
dei lavori.
Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo occorre
che intervenga almeno la metà più uno dei suoi consiglieri.
Nelle votazioni palesi, in caso di parità dei voti, è decisivo
quello del Presidente.
Art. 14
Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo, che lo sceglie tra i suoi membri. Il Presidente esegue le deliberazioni del Consiglio e dellAssemblea; rappresenta lAssociazione di fronte a terzi ed in giudizio; è abilitato ad aprire c/c bancari e postali in nome dellAssociazione ed a promuovere tutte le azioni che riterrà opportune per una oculata e produttiva amministrazione dellAssociazione. Convoca e presiede il Consiglio; è assistito da un segretario, membro del Consiglio stesso.
TITOLO VIII Libri e registri.
Art. 15
LAssociazione
deve istituire e tenere aggiornati i seguenti libri e registri:
- libro dei soci;
- registro dei
verbali dellAssemblea dei soci;
- registro dei
verbali del Consiglio Direttivo;
- registro
cronologico per il protocollo della corrispondenza;
- giornale di
cassa;
- libro
inventario del patrimonio;
- libro
inventario del materiale di proprietà dellAssociazione o
donato allAssociazione o concesso in gestione allAssociazione.
Il Presidente ed il Segretario sono responsabili della tenuta dei
registri e dei verbali di cui sopra.
Art. 16
Qualsiasi modificazione dello Statuto dovrà essere deliberata dallAssemblea con il voto di almeno due terzi dei soci presenti.
Art. 17
Lo
scioglimento dellAssociazione dovrà essere deliberato dallAssemblea
con il voto di almeno tre quarti dei soci. In tal caso leventuale
residuo attivo derivante dai crediti e dalla vendita degli
eventuali beni mobili ed immobili inventariati sarà destinato in
beneficenza.
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