STATUTO ALBALUMEN
 
STATUTO ALBALUMEN
 
 
ASSOCIAZIONE “ALBALUMEN”

STATUTO

Art. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE
E’ costituita, con sede in Noci, un’associazione denominata “Albalumen”.

Art. 2 – DURATA
L’associazione “Albalumen” ha durata illimitata.

Art. 3 – SCOPI
L’associazione “Albalumen” opera per il progresso civile perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale, e precisamente: diffondere, promuovere e produrre cultura in ogni campo (letterario, linguistico, storico, sociale, sportivo, filosofico, tecnologico-scientifico, artistico).

Art. 4 – STRUMENTI OPERATIVI
Sono mezzi per il raggiungimento degli scopi di cui all’art. 3:
a) l’attività editoriale e la diffusione dell’informazione e delle pubblicazioni con qualsiasi mezzo, anche elettronico e telematico, in proprio o in collaborazione con terzi, nonché l’acquisto e la cessione, a titolo gratuito od oneroso, di beni e servizi;
b) la promozione e l’organizzazione, in proprio o in collaborazione con terzi, di corsi, seminari, concerti, incontri, dibattiti, conferenze, convegni, viaggi di studio, ricerche archivistiche, bibliografiche e di ogni altro genere scientifico-culturale;
c) l’istituzione di borse di studio e premi letterari.

Art. 5 - OBBLIGHI E DIVIETI
L’associazione ”Albalumen” non può svolgere attività diverse da quelle menzionate nell’art. 3 del presente Statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse; non può distribuire, neppure indirettamente, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale; deve impiegare utili e avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; deve redigere il bilancio e il rendiconto annuale; in caso di suo scioglimento, dovrà devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni non lucrative o a fini di pubblica utilità.

Art. 6 – ORGANI
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei soci ordinari;
- Il Comitato esecutivo;
- Il Presidente;
- Il Segretario;
- Il Tesoriere.

Art. 7 – ASSEMBLEA DEI SOCI ORDINARI
1. L’Assemblea è costituita da tutti i soci ordinari dell’Associazione.
2. Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dal Presidente stesso, con preavviso di almeno 8 giorni, in via ordinaria una o due volte all’anno e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario; la convocazione viene fatta mediante avviso affisso in luogo ben visibile nell’interno della sede sociale o mediante spedizione di lettere, e comunque deve contenere l’ordine del giorno da trattare nella riunione.
3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci ordinari; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
4. In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci ordinari, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro socio ordinario. In seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno un decimo dei soci ordinari, calcolati per eccesso, presenti in proprio o per delega scritta.
5. Ciascun socio ordinario non può essere portatore di più di una delega.
6. Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dai successivi artt. 21 e 22.
7. L’Assemblea ha i seguenti compiti:
- eleggere i membri del Comitato esecutivo;
- approvare i programmi di attività proposti dal Comitato esecutivo e, in particolare, il programma triennale entro sei mesi dall’insediamento del Comitato stesso;
- approvare il bilancio preventivo entro il 30 aprile di ogni anno in adunanza ordinaria;
- approvare il bilancio consuntivo entro il 30 aprile di ogni anno in adunanza ordinaria;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello Statuto di cui all’art. 21;
- stabilire l’ammontare delle quote associative a carico dei soci ordinari;
- approvare regolamenti attuativi;
- deliberare la nomina di soci onorari ai sensi dell’art. 15, commi 4 e 5;
- deliberare la nomina di un Presidente onorario tra personalità con altissimi meriti culturali e/o civili;
- deliberare lo scioglimento dell’Associazione ai sensi dell’art. 22.

Art. 8 – COMITATO ESECUTIVO
1. Il Comitato esecutivo è eletto dall’Assemblea dei soci ordinari ed è composto da 7 membri soci ordinari; le sue riunioni sono valide se sono presenti almeno quattro componenti.
2. L’elezione del Comitato esecutivo si effettua a scrutinio segreto e mediante l’indicazione sulla scheda di un numero di preferenze nominative pari al numero degli eligendi, a pena di nullità; a parità di voti risulta eletto il più anziano di età.
3. Il Comitato esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente, almeno una volta al bimestre e quando ne facciano richiesta per iscritto almeno tre componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Il Comitato esecutivo ha i seguenti compiti:
- sottoporre all’approvazione dell’Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- sottoporre all’approvazione dell’Assemblea regolamenti attuativi;
- sottoporre all’approvazione dell’Assemblea i programmi di attività, compreso il programma triennale;
- proporre all’Assemblea la nomina di eventuali soci onorari;
- realizzare i programmi approvati dall’Assemblea, anche deliberando in ordine alle spese;
- assumere e licenziare il personale;
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente tra i propri componenti;
- eleggere il Segretario e il Tesoriere, sempre tra i propri componenti;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci ordinari;
- ratificare nella prima seduta successiva i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- deliberare eventuali espulsioni per indegnità;
- adottare tutti i provvedimenti utili al buon funzionamento dell’Associazione, che non siano riservati alla competenza di altri organi.

Art. 9 – PRESIDENTE
1. Il Presidente, che è anche Presidente dell’Assemblea dei soci ordinari e del Comitato esecutivo, è eletto a maggioranza dei voti e a scrutinio palese in seno al predetto Comitato.
2. Esso cessa ante tempus dalla carica se cessa di appartenere all’Associazione, secondo le norme del successivo art. 15, per dimissioni o per mancata conferma secondo quanto stabilito nel successivo art. 13 comma 4 ; in tal caso, il Comitato esecutivo, convocato dal Vice Presidente, provvede senza ritardo ad integrare il proprio plenum, dando atto del subentro del primo dei non eletti dall’Assemblea, o, in mancanza, mediante cooptazione, e ad eleggere il nuovo Presidente.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Comitato esecutivo.
4. In caso di necessità ed urgenza assume i provvedimenti di competenza del Comitato esecutivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
5. In caso di assenza o di impedimento le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente; anche quest’ultimo viene eletto a maggioranza e a scrutinio palese dal Comitato esecutivo.

Art. 10 – SEGRETARIO
Il Segretario, eletto a maggioranza di voti e a scrutinio palese in seno al Comitato esecutivo, coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:
- provvede alla tenuta e all’aggiornamento del registro dei soci ordinari e dei soci sostenitori;
- provvede al disbrigo della corrispondenza tenendo un Protocollo di arrivo e di partenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell’Assemblea e del Comitato esecutivo.

Art. 11 – TESORIERE
Il Tesoriere, eletto a maggioranza di voti e a scrutinio palese in seno al Comitato esecutivo, ha i seguenti compiti:
- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, da sottoporre al Comitato esecutivo entro il mese di febbraio e del bilancio consuntivo da sottoporre al Comitato esecutivo, sempre entro il mese di febbraio;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell’Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e ai pagamenti delle spese in conformità alle decisioni del Comitato esecutivo.

Art. 12 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER LE CONTROVERSIE
Le controversie che dovessero sorgere fra socio ordinario o sostenitore e Associazione o fra socio ordinario o sostenitore e organi o fra organi dell’Associazione, e comunque aventi per oggetto l’interpretazione e l’applicazione del presente Statuto, saranno demandate a un Collegio arbitrale composto da tre arbitri esterni nominati, i primi due da ciascuna delle parti in lite e il terzo, il presidente, nominato di comune accordo dai due arbitri.
In mancanza di accordo il terzo arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Bari.

Art. 13 – DURATA DELLE CARICHE
1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e sono rinnovabili.
2. Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio stesso.
3. Quanto previsto dall’art. 9, comma 2, in relazione alla cessazione ante tempus dalla carica del Presidente, si applica altresì a tutti i componenti del Comitato esecutivo.
4. La carica sociale di Presidente è sottoposta a conferma annuale da effettuarsi nella prima riunione annuale del Comitato Esecutivo; la conferma si effettua a scrutinio segreto; per ritenersi confermato il Presidente deve ottenere la maggioranza dei voti in seno al Comitato Esecutivo ; qualora il Presidente non venisse confermato si procede secondo quanto previsto dall’art. 9 comma 2.

Art. 14 – BILANCIO
1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Comitato esecutivo, i bilanci di previsione e il consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
2. Il bilancio deve coincidere con l’anno solare.

Art. 15 – SOCI ORDINARI
1. Sono soci ordinari dell’Associazione le persone di qualsiasi cittadinanza e maggiorenni secondo la legge italiana la cui domanda di ammissione è accolta dal Comitato esecutivo.
2. Nella domanda di ammissione l’aspirante socio ordinario dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell’Associazione. L’ammissione decorre dalla data di delibera del Comitato esecutivo.
3. I soci ordinari cessano di appartenere all’Associazione:
- per recesso volontario;
- per non aver effettuato il versamento della quota associativa per un anno;
- per morte;
- per indegnità deliberata dal Comitato esecutivo, in caso di condotte contrarie alle norme della convivenza civile o di violazioni dei princìpi e delle norme sancite dal presente Statuto.
4. Oltre ai soci ordinari di cui innanzi, possono essere ammessi nell’Associazione, su proposta del Comitato esecutivo e con deliberazione dell’Assemblea, soci onorari aventi le stesse prerogative di quelli ordinari ma senza alcun onere.
5. I soci onorari vanno individuati tra persone distintesi nel campo della cultura e/o dell’impegno civile; il loro numero non può superare il dieci per cento di quello dei soci, calcolato per difetto ed escludendo dal computo l’eventuale Presidente onorario.
6. Oltre ai soci ordinari ed onorari di cui innanzi, possono essere ammessi nell’Associazione soci sostenitori, senza alcun onere e privi della possibilità di essere elettorato passivo o attivo nell’ambito dell’Assemblea; qualora il socio sostenitore desideri diventare socio ordinario ha facoltà di farlo, seguendo le modalità stabilite dall’art. 15, commi 1 e 2, di questo Statuto.

Art. 16 – DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI
1. I soci hanno diritto di partecipare alla vita dell’Associazione e di fare quant’altro previsto dal presente Statuto.
2. I soci hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente Statuto e di eventuali regolamenti e di rispettare le deliberazioni dell’Assemblea.
3. E’ esclusa la temporaneità della partecipazione dei soci alla vita associativa.

Art. 17 – GRATUITA’ DELLE PRESTAZIONI
Le prestazioni dei soci, comprese quelle consistenti nell’espletamento delle cariche sociali, sono gratuite. Con deliberazione del Comitato esecutivo potranno stabilirsi compensi per specifiche prestazioni ai soci, compresi quelli rivestenti cariche sociali, ma compatibilmente con le capacità economico-finanziarie dell’Associazione.

Art. 18 – QUOTA SOCIALE
1. La quota associativa a carico dei soli soci ordinari è fissata dall’Assemblea. Essa è annuale, non frazionabile né restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio ordinario.
2. I soci ordinari non in regola con il pagamento delle quote sociali almeno quaranta giorni prima dello svolgimento dell’Assemblea non hanno diritto di voto nell’Assemblea e non possono essere eletti alle cariche sociali.
3. La durata dell’anno sociale coincide con quella dell’anno solare.

Art. 19 – RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE
1. L’Associazione trae le risorse economico-finanziarie per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
- quote associative e contributi volontari dei soci;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività diverse e nei settori previsti dal presente Statuto;
- rendite di beni immobili o mobili pervenuti all’Associazione a qualunque titolo.
2. I fondi sono depositati presso l’Istituto di credito stabilito dal Comitato esecutivo.
3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Tesoriere.

Art. 20 – SEDI SECONDARIE E DI RAPPRESENTANZA
In aggiunta alla sede centrale di Noci, il Comitato esecutivo potrà istituire dovunque sedi secondarie e/o di rappresentanza.

Art. 21 – MODIFICHE ALLO STATUTO
Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate dal Comitato esecutivo o da almeno un terzo dei soci ordinari. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea in seduta straordinaria e con la presenza dei due terzi, calcolati per eccesso, dei soci ordinari all’Associazione, nonché col voto favorevole dei quattro quinti, calcolati per eccesso, dei presenti. Non saranno valide le deleghe.

Art. 22 – SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, in adunanza straordinaria, con il quorum e la maggioranza di cui all’art. 21.

Art. 23 – NORMA DI RINVIO
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.