Qui di seguito sono riportate le sentenze trattate.

  1. Sent. n. 5063, Sez. lavoro, del 18-04-2000: COMMENTO

    Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, l'indennizzabilità dell'infortunio in itinere, subito dal lavoratore nel percorrere, con mezzo proprio, la distanza tra la sua abitazione ed il luogo di lavoro, postula: a) la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento, nel senso che tale percorso costituisca, per l'infortunato, quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione;b) la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra l'itinerario seguito e l'attività lavorativa, nel senso che il primo non sia percorso dal lavoratore per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda ; c) la necessità dell'uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, considerati i suoi orari di lavoro e quelli dei pubblici servizi di trasporto e tenuto conto della possibilità di soggiornare in luogo diverso dalla propria abitazione, purché la distnza tra tali luoghi sia ragionevole. (Nella specie, alla stregua di tali principi, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito che aveva escluso dalla tutela assicurativa obbligatoria l'infortunio occorso ad un lavoratore lungo il percorso verso la propria dimora, più vicina al luogo di lavoro rispetto a quello della propria residenza anagrafica, e resa nota al datore di lavoro, in base alla circostanza che la scelta dell'infortunato di tornare, alla fine della settimana lavorativa, ed alla vigilia del giorno festivo, al luogo di dimora, anziché presso la famiglia di origine, nel luogo della sua residenza, sarebbe costituito rischio elettivo).

    Sentenza n. 1457, Sez. lavoro, del 6 luglio 2000: Licenziamento in tronco per spaccio di stupefacenti.

  2. Costituisce giusta causa di licenziamento la condanna per spaccio di sostanze stupefacenti irrogata nei confronti del lavoratore, ancorché non vi sia un danno patrimoniale per il datore di lavoro e sis tratti di comportamento estraneo all'esecuzione della prestazione lavorativa, giacché il grado di disvalore sociale a tale reato incide notevolmente sul rapporto di lavoro in corso, soprattutto quanto quest'ultimo, per le sue caratteristiche, disvalore sociale connesso a tale reato incide notevolmente sul rapporto di lavoro in corso, soprattutto quando quest'ultimo, per le sue caratteristiche. Richieda un peculiare margine di fiducia e di affidamento.

  3. Sent. n. 9438, Sez. lavoro, del 18.07.2000

    Contratto di lavoro- interpretazione L'interpretazione del contratto rientra nella competenza istituzionale di merito, il quale deve, in tale attività, seguire la gradualità dei criteri stabilita dall'art. 1362 cod. civ., così che, ove ritenga di aver ricostruito la volontà delle parti sulla base delle espressioni letterali usate, non ha l'obbligo di fare ricorso a criteri sussidiari, la cui adozione è legittima ( e necessaria) solo quando l'interpretazione letterale dia adito a dubbi.

  4. Sent. n. 10375, Sez. lavom, del 7-8-2000

    Scrittura privata - Autenticata - Incidenza dell'autenticazione - Operatività sul piano della prova e non della validità sostanziale dell'atto -La scrittura privata autenticata - che fa piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta se colui contro il quale l'ha prodotta ne riconosce la sottoscrizione ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta - non costituisce, sotto il profilo della validità del negozio, un tertium genus rispetto alla scrittura privata non autenticata e all'atto pubblico, atteso che l'autenticazione opera esclusivamente sul piano della prova e non della validità sostanziale dell'atto.

  5. Sent. n. 10465, Sez. lavoro, del 8-8-2000

    Lavoro subordinato e retribuzione. Determinazione ex art. 36 Cost. Nell'individuare la retribuzione applicabile al lavoratore ai sensi dell'art. 36 Cost., il giudice, pur potendo utilizzare come parametro di raffronto la retribuzione prevista dal contratto collettivo di lavoro del settore applicabile, non può tuttavia attribuire il trattamento normativo ed economico previsto dai tipici istituti della contrattazione colletiva o individuale, dovendo fare riferimento soltanto ai seguenti elementi: quantità e qualità del lavoro prestato, sufficienza e proporzionalità della retribuzione al fine di assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa, durata massima della giornata lavorativa come stabilita dalla legge con conseguente determinazione dello straordinario maggiorato con la percentuale di legge e quantificato in riferimento alla durata dell'orario legale, riposo settimanale e ferie annuali retribuiti, tredicesima mensilità (da considerare, per la sua generale applicazione, come rientrante nel concetto quantitativo di retribuzione sufficiente e proporzionale al lavoro prestato.

    Sent. n. 10853, Sez. lavoro, del 16-8-2000

    Obbligazioni alternative e facoltative. Distinzione. L'obbligazione alternativa, ai sensi degli artt. 1285 e segg. cod. civ. presuppone l'originario concorso di due o più prestazioni, poste in posizione di reciproca parità e dedotte in modo disgiuntivo, nessuna delle quali può essere adempiuta prima dell'indispensabile scelta di una di esse, scelta rimessa alla volontà di una delle patti e che diventa irrevocabile con la dichiarazione comunicata alla controparte. L'obbligazione cosiddetta facoltativa, invece, postula un'obbligazione semplice, avente ad oggetto una prestazione principale, unica e determinata fin dall'origine, nonché, accanto a questa, una prestazione facoltativa - della cui effettiva ed attuale esigibilità il creditore optante abbia piena consapevolezza - dovuta solo in via subordinata e secondaria qualora venga preferita dal creditore stesso e costituisca quindi l'oggetto di una sua specifica ed univoca opzione, opzione che, peraltro, può essere esercitata solo fino al momento in cui non vi sia stato l'adempimento della prestazione principale. (Fattispecie relativa ad un contratto di agenzia con una società di assicurazioni che in una clausola prevedeva un'obbligazione nella sentenza impugnata - confermata dalla S.C. - qualificata come facoltativa secondo la quale, allo scioglimento del contratto, l'agente aveva diritto all'indennità di scioglimento e la facoltà di scegliere la diversa prestazione della liberalizzazione del portafoglio.