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Medi.C.A.

Associazione Medici di Continuità Assistenziale

Via Crivelli 40 – 63013 Grottammare

www.assmedica.it    E-mail: assmedica@assmedica.it

 

Il rapporto di lavoro del Medico di Continuità Assistenziale (CA) è qualificato come autonomo ed è regolato ai sensi dell’art. 48 legge 883/78 e successive modifiche e integrazioni da convenzioni che trovano il loro specifico contenuto nei contratti collettivi recepiti con DPR.

L’analisi complessiva delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro del medico di CA evidenzia, però, palesi iniquità e condizioni di disagio non presenti per altre figure appartenenti alla medicina generale. Occorre, pertanto, che tutti coloro che subiscono questa situazione si impegnino ad attivare il giudice del lavoro per sottoporgli le richieste di cui al testo del tentativo di conciliazione. Più vasta sarà l’iniziativa, maggiore sarà la probabilità che i medici di CA possano veder migliorare le proprie condizioni di lavoro e vedere ristabilita un’equità fra le figure professionali della medicina generale.

Il primo passo necessario e preliminare all’azione giudiziaria è la costituzione del collegio arbitrale presso la Direzione Provinciale del Lavoro di competenza. Infatti, ai sensi dell’art. 65 comma 2, D. Lgs 30/03/2001 n. 165, “… la domanda giudiziale diventa procedibile trascorsi 90 giorni dalla promozione del tentativo di conciliazione.” Occorre precisare che entro 30 giorni dal ricevimento della copia della richiesta, l’amministrazione, qualora non accolga la pretesa del lavoratore, deposita presso la Direzione osservazioni scritte nominando un proprio rappresentante in seno al collegio di conciliazione. Entro 10 giorni successivi al deposito il Presidente del Collegio fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione. Se le parti non raggiungono l’accordo, il collegio di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata i termini di essa sono riassunti nel verbale con l’indicazione delle valutazioni espresse dalle parti.

Il medico che intende procedere all’azione giudiziaria deve richiedere all’ufficio ASL competente un certificato di servizio da cui risultino le proprie generalità anagrafiche e fiscali, la data del conferimento di incarico a tempo indeterminato con l’indicazione della delibera di conferimento, l’indicazione del massimale orario e il numero di ore lavorative/anno effettuate; deve altresì procurarsi copia dei prospetti paga degli ultimi sei mesi.

Con lo studio legale di riferimento Medi.C.A. ha concordato, per i propri iscritti, un costo di euro 100,00 oltre IVA e CAP (totali 122,4 euro) per il tentativo di conciliazione e di euro 300,00 oltre IVA e CAP (totali 367,2 euro) per il giudizio di 1° grado.

Chi è interessato deve far pervenire a Medi.C.A. il tentativo di conciliazione in triplice copia firmato apponendo nome e cognome in stampatello e firma insieme con:

a)      certificato di servizio compilato nei termini sopra descritti,

b)      copia degli ultimi 6 prospetti paga,

c)      ricevuta di vaglia postale di euro 122,4 sul c/c n. 42217414 intestato a Medi.C.A. indicando sulla causale: spesa legale per tentativo di conciliazione. Nel caso l’interessato non sia iscritto a Medica dovrà essere contestualmente inviata copia della domanda di iscrizione (vedi apposito modulo) debitamente firmata oltre a copia della ricevuta del versamento della quota associativa (40,00 euro).

Appena ricevuta la documentazione necessaria a procedere nel tentativo di conciliazione, lo Studio Legale provvederà ad inviare al ricorrente la relativa fattura.

 


 

 

Ultimo aggiornamento: 01-10-04

01-10-04