Intoduzione al ricorso contro il DPR 270/2000

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Medi.C.A.

Associazione Medici di Continuità Assistenziale

Via Crivelli 40 – 63013 Grottammare

www.assmedica.it    E-mail: assmedica@assmedica.it

 

 

Il lavoro dei medici di C.A., com’è noto, è disciplinato da un accordo collettivo nazionale che riguarda genericamente il medico di medicina generale, quindi il medico di assistenza primaria, quello di C.A. e il medico dell’emergenza territoriale, indistintamente considerati quali lavoratori autonomi in rapporto coordinato e continuativo.

Ora, a tutti è evidente come tale tipo di inquadramento, che risulta accettabile per il medico di assistenza primaria il quale è realmente autonomo nello svolgimento ed organizzazione del proprio lavoro (DPR 28/07/2000, n 270, art. 22, comma 5), non può invece risultare accettabile per i medici di C.A., i quali, per gli obblighi cui sono assoggettati sono di fatto assimilabili a lavoratori subordinati.

La situazione dei medici di C.A., quindi, non è diversa da quella di tanti altri co.co.co. (collaboratori coordinati e continuativi) che, essendo a buon mercato sia in termini di corresponsione che di costi previdenziali, costituiscono esempi di rapporti lavorativi vantaggiosi soltanto per i committenti.

 

E’ mai possibile, è mai accettabile, infatti, che medici con una anzianità media di laurea di quindici anni, un’età media di quarant’anni, una specialità nell’80% circa dei casi, quali sono i medici di C.A. che svolgono, si badi bene, un lavoro esclusivamente notturno e festivo, percepiscano un compenso di poco più di 20.000 delle vecchie lire/ora, quanto, cioè, oggi mediamente si corrisponde a una colf per un lavoro diurno?

E’ possibile che, per il medico di C.A., nel caso di sopraggiunta inidoneità al lavoro notturno, l’unica misura possibile a tutela della propria salute sia quella di dimettersi?

E’ possibile che proprio da medici, quelli firmatari dell’accordo collettivo, medici che pure dovrebbero conoscere bene la natura intrinsecamente usurante del lavoro notturno, nessuna tutela in tal senso sia stata prevista per dei colleghi? E’ mai possibile che i medici di CA debbano svolgere un lavoro pericoloso a loro esclusivo rischio? E’ accettabile che medici di CA arrivino a dover coprire, da soli, le necessità mediche di decine di migliaia di cittadini perché nell’accordo collettivo non sono fissati dei massimi al bacino di utenza di loro competenza?

 

 

E laddove le rivendicazioni di cui sopra vengono poste sul tavolo della discussione, è possibile, accettabile, ascoltare risposte che, quasi invariabilmente, cercano di trovare l’improbabile giustificazione allo stato attuale delle cose nel basso profilo professionale del servizio di continuità assistenziale e nel fatto che il medico di C.A. è un lavoratore autonomo?

 

Bene, è ora che si sappia ciò che i medici di C.A. pensano riguardo ad entrambe queste due giustificazioni. Quanto alla prima, i medici di C.A. non solo non si considerano figure mediche di secondo livello, sono anche ben consapevoli della difficoltà intrinseca del proprio lavoro, una difficoltà che, legata al dover prendere rapidamente decisioni terapeutiche in assoluta solitaria, senza mezzi diagnostici e, il più delle volte, senza conoscere l’ammalato, metterebbe, se non nel panico, certamente in seria preoccupazione molti dei colleghi che guardano con sufficienza alla continuità assistenziale inducendoli, probabilmente, a fare proprio ciò che ingiustamente viene spesso imputato ai medici di C.A.: attuare una strategia di deresponsabilizzazione attraverso il “ricovero facile” (ricordiamo al riguardo che, come hanno dimostrato le statistiche, dall’attività della continuità assistenziale deriva una bassissima percentuale di ricoveri –circa il 4%-).

 

Quanto alla seconda giustificazione, quella dell’essere, il medico di C.A., un lavoratore autonomo, noi riteniamo sia arrivato il momento di sottoporre la questione dinnanzi al Giudice del Lavoro affinché sia egli a decidere se è giusto che un manto formale di autonomia possa essere di copertura a una condizione lavorativa iniqua e umiliante.

 

 

 

 

Ultimo aggiornamento: 30-09-04

30-09-04