Introduzione
Secondo la Legge Urbanistica nazionale
italiana del 1942, lo strumento normale di attuazione dei piani urbanistici
generali è il Piano Particolareggiato. All’articolo 13 della Legge
si specifica che nei piani particolareggiati:
devono essere indicate le reti stradali
e i principali dati altimetrici di ciascuna zona e debbono inoltre essere
determinati:
-
· le masse e le altezze delle costruzioni
lungo le principali strade e piazze;
-
· gli spazi riservati ad opere od
impianti di interesse pubblico;
-
· gli edifici destinati a demolizione
o ricostruzione o soggetti a restauro o bonifica edilizia;
-
· le suddivisioni degli isolati
in lotti fabbricabili secondo la tipologia indicata dal piano;
-
· gli elenchi catastali delle proprietà
da espropriare o vincolare;
-
· le profondità delle zona
laterali a opere pubbliche, la cui finalità serve ad integrare le
finalità delle opere stesse ed a soddisfare prevedibili esigenze
future.
Come si capisce anche da questa breve
descrizione tratta dalla Legge nazionale, nel piano particolareggiato si
iniziano a definire fisicamente le forme che assumerà lo spazio
urbano futuro.
L’esempio che segue, di piano particolareggiato
per un quartiere di espansione meridionale della città di Alessandria,
intende presentare brevemente questo rapporto fra piano e costruzione fisica
dello spazio, nel caso di un quartiere pensato circa 25 anni fa e ora in
corso di completamento.