Commento al Testo Fabbri

 

 

Ancora una volta nella 11a commissione del senato è stato presentato un Testo Unificato per la modifica del comma 8 dell’articolo 13 della 257/92. Il relatore di turno in questo caso è il senatore di Forza Italia Fabbri.

Questo testo, come quelli presentati nella precedente legislatura dai senatori dei DS Tapparo e Battafarano, si propone di chiudere definitivamente il contenzioso nato per l’applicazione dei benefici prescritti in tale norma, escludendo da essi nei fatti il maggior numero degli esposti.

 

Il modo in cui si vuole raggiungere tale obiettivo è il seguente:

 

Innanzitutto, il Testo Fabbri pur estendendo i benefici anche ai lavoratori assicurati con enti diversi dall’INAIL, (mentre la norma originaria prevedeva l’applicazione solo ai lavoratori assicurati presso tale ente), stabilisce un termine temporale, 180 giorni dalla entrata in vigore della legge, entro il quale si dovranno presentare le domande di applicazione dei benefici di legge. Superato tale termine il famoso comma 8 sarà abrogato. Se si pensa alle migliaia di lavoratori che si sono visti respingere la domanda di riconoscimento e di pensione e che per questo sono stati costretti ad ingaggiare lunghissime liti giudiziarie non ancora concluse, oppure se si pensa all’altra grossa fetta di esposti che lentamente si sta rendendo conto della propria condizione, spesso grazie alle malattie e alle sofferenze dei propri ex compagni di lavoro, ci si rende conto dell’effetto devastante di questo termine perentorio. Per questi ultimi, ad es., al danno si aggiungerà la beffa. Per anni, a loro insaputa, sono stati esposti all’amianto, senza che i padroni li abbiano mai informati del rischio che correvano, ma quando, finalmente se ne renderanno conto, a causa del manifestarsi letale degli effetti di questa esposizione nei loro ex compagni di lavoro, sarà troppo tardi anche per richiedere quel miserabile contentino pensionistico che la 257 prevede!

 

 L’attuale legge 257/92, all’articolo 13 comma 8, prevede il riconoscimento di prestazioni previdenziali aggiuntive.

 

-L’intero periodo lavorativo, soggetto all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall’esposizione all’amianto, è moltiplicato ai fini delle prestazioni pensionistiche per il coefficiente di 1.5 –

 

Per ottenere questi benefici è necessario l’accertamento di un’esposizione ultradecennale alle polveri di amianto (questo limite, del tutto ingiustificato dal punto di vista scientifico, è confermato nel Testo Fabbri).

La legge in vigore non prevede enti accertatori, gli accertamenti possono avvenire in vari modi. Ad esempio attraverso periti d’ufficio stabiliti dal giudice, o anche attraverso documentazioni e testimonianze.

Il ruolo dell’Inail come ente accertatore dell’esposizione non è sancito dalla legge, bensì è solo una procedura amministrativa stabilita nel dicembre ’95 con un accordo fra Ministero del Lavoro, Inps, Inail e parti sociali (cioè sindacati e padroni) per limitare il numero dei riconoscimenti per esposizione ad amianto. Più volte tale procedura ed i criteri restrittivi utilizzati dall’Inail (come ad es. il famigerato criterio delle 100 fibre di amianto per litro d’aria, che non ha alcun fondamento scientifico) sono stati platealmente smentiti da sentenze favorevoli ai lavoratori.

Il nuovo schema di testo unificato Fabbri, nell’articolo 1 al quarto comma, elimina questo spiacevole “inconveniente” introducendo l’INAIL come ente accertante.

Si sancisce così un’assurdità e cioè che l’ente accertante sia anche quello che poi dovrà pagare gli eventuali danni subiti dal lavoratore per quell’esposizione.

La prassi che si era consolidata dopo l’accordo del dicembre ‘95, metteva un paravento formale a questo scandalo istituendo le Contarp Regionali. Una foglia di fico.

Oggi si getta anche quella flebile maschera e sarà direttamente l’ente assicurante ad accertare.

 

La norma proposta introduce poi all’articolo 3 un elenco di attività cui è riconosciuta l’esposizione all’amianto e quindi le attività che non rientrano in tale elenco non saranno riconosciute.

Invece, la 257/92, non fa distinzioni, riferendosi a lavorazioni particolari, ma parla solo e genericamente di lavoratori esposti all’amianto.

 

Fabbri, nel mentre vuole chiudere definitivamente i benefici, cerca di addolcire la pillola, sostenendo di voler spostare l’attenzione sui lavoratori già ammalati, in quanto, da un lato stabilisce una sorveglianza sanitaria per gli esposti e dall’altro costituisce un fondo per le vittime dell’amianto.

Il fondo che erogherà, una rendita aggiuntiva a quella ora prevista, sarà finanziato per tre quarti dalle imprese e per un quarto dallo stato.

Su questo aspetto vanno fatte alcune brevi considerazioni.

Primo. Le argomentazioni riportare dal relatore per giustificare questo cambio di prospettiva nella legislazione sull’amianto. In realtà l’unica vera ragione delle modifiche alla 257 è l’intenzione dei padroni di risparmiare anche sui pochi soldi che sono stati costretti a dare agli operai esposti all’amianto, unica penale che hanno subito a fronte di un vero genocidio di massa da loro perpetrato per intascare immensi profitti. Ma, detta così la cosa sarebbe davvero poco presentabile. Ecco che il relatore sostiene che il nuovo schema unificato stabilisce il “superamento dell'attuale sistema risarcitorio ex ante a favore di un sistema normativo che preveda il risarcimento dei soggetti che hanno contratto le patologie derivanti dall'esposizione all'amianto e dei superstiti”. Si tratterebbe di un “passaggio da un sistema risarcitorio del rischio ad un sistema di copertura assicurativa del danno”. Ebbene anche queste parole manifestano una brutalità e un disprezzo nei confronti degli operai esposti davvero insopportabile. L’abbuono pensionistico non è un risarcimento, né tanto meno un risarcimento di un rischio. Chi è stato esposto all’amianto ha sempre subito, come la letteratura scientifica ha già abbondantemente dimostrato, dei danni irreversibili, che anche se, per fortuna, non necessariamente danno luogo a patologie conclamate, in ogni caso riducono le aspettative sulla durata della vita degli esposti. Inoltre, la permanenza in luoghi insalubri, quali le fabbriche, aumentano a dismisura le probabilità di sviluppo di patologie amianto correlate negli ex esposti. Quindi un loro anticipato pensionamento è una misura necessaria di prevenzione, altro che risarcimento ex ante! Il ragionamento del senatore Fabbri sottende velatamente un giudizio negativo nei confronti degli esposti che accedono ai benefici, come se questi stessero approfittando di un privilegio ingiustificato e non stessero accontentandosi di un miserabile contentino. Questo atteggiamento trova una piena conferma nelle norme contenute nei commi 1 e 2 dell’art. 1 del Testo Fabbri, in cui si afferma la non cumulabilità di questi benefici con altri che consentono in ogni caso il pensionamento anticipato e il limite non superabile di 40 anni di anzianità complessiva utile ai fini pensionistici.

Secondo. La misura del risarcimento. Su questo il testo è aleatorio, non fissando in alcun modo l’entità della rendita aggiuntiva spettante agli esposti o ai parenti sopravvissuti. Ma c’è davvero poco da illudersi su questo punto. Basti pensare che i tre quarti del fondo dovrebbero essere pagati dalle imprese (quali? Quelle che hanno usato in passato l’amianto o tutte?) e che l’equilibrio finanziario del fondo dovrebbe essere assicurato proprio da queste quote a carico delle imprese. Si tratterà davvero di poca cosa. Inoltre, non va sottovalutato un altro aspetto implicito nell’istituzione del fondo. Se la rendita aggiuntiva è un risarcimento del danno subito, che fine farà il risarcimento del danno biologico? Sarà o no esaurito dal versamento della rendita aggiuntiva? Se sì, allora altro che logica di risarcimento delle patologie conclamate. Si tratterà solo ed unicamente di una truffaldina misura tesa a limitare drasticamente ogni forma di risarcimento monetario!

 

Il Testo Fabbri sembra però sottolineare che nulla cambierà per la minoranza degli esposti già riconosciuti, siano essi già andati in pensione o in procinto di andarci o relativamente lontano da essa. La logica è chiara. Per escludere la maggioranza degli esposti bisogna pur rassegnarsi a non intaccare gli interessi della minoranza, che ha dimostrato negli anni una grande forza di mobilitazione nelle fabbriche. Ma anche per questi non si può stare tranquilli, basti pensare ai tanti possibili colpi di mano parlamentari nel corso del dibattito che si possono avere una volta che la sostanza della legge è definitivamente passata.

 

 

 - Il Testo Fabbri del 18/07/02

 

 

 - Confronto tra il testo Fabbri e il testo Battafarano