ASSOCIAZIONE DEGLI ESPOSTI AMIANTO          

E  AD ALTRI RISCHI AMBIENTALI

 STATUTO

 (valido dal 15 ottobre 2005)

art. 1 DENOMINAZIONE

L’ ”ASSOCIAZIONE  degli ESPOSTI all’AMIANTO e ad altri agenti tossico-nocivi” del Veneto (in sigla A E A Veneto) è  un’associazione autonoma dai Partiti, dai Sindacati, da ogni centro di potere. Ispirata ai principi di volontariato e promozione sociale ed ambientale; basata sulla solidarietà e democrazia, al fine di garantire la più ampia partecipazione degli iscritti alla vita dell’associazione

L’Associazione pertanto si prefigge :

a)   l’abolizione dell’amianto (o  asbesto) e degli altri agenti tossici-nocivi in ogni loro forma: estrazione, impiego produttivo, commercializ­zazione, trasporto.

b)  di conoscere e di studiare i c.d. “sostituti dell’amianto”, i quali si ritiene non debbano essere utilizzati se non viene dimostrata chiaramente la loro innocuità.

c)   in termini più generali l’Associazione è contro ogni concezione dello Sviluppo come mera crescita quantitativa di  consumi, merci e profitti, che come tale escluda dai suoi  presupposti primari il Diritto  alla Salute e la sua tutela  individuale e collettiva, oltre che la salubrità ambientale, subordinandolo ad inte­ressi di  qualsiasi altra natura.

d) in generale di tutelare, , in modo pacifico, i diritti civili ed umani di ogni cittadinoL’A.E.A. fa propri gli obiettivi concernenti la salute stabiliti per tutti dall’ORGANIZZAZIONE MONDIALE della SANITA’.

 art. 2 - OBIETTIVI  E SCOPI SPECIFICI DELL’ASSOCIAZIONE :

L’Associazione promuove 

a)   l’informazione scientifica sui  danni e rischi dovuti all’amianto e a qualunque altro agente tossico-nocivo utilizzando ogni strumento ritenuto idoneo al fine di creare e sostenere una maggiore consape­volezza in merito ai problemi riguardanti la salute;

b)  la divulgazione delle esperienze di lotta di lavoratori e popolazioni  che, esposti all’amianto o ad altri agenti tossico-nocivi, si mobilitano per la loro eliminazione;

c)   l’informazione scientifica in campo sanitario, la sua divulgazione con ogni mezzo ritenuto idoneo, al fine di creare e sostenere una maggiore consapevolezza in merito a problemi riguardanti la salute;

d)   l’individuazione e la denuncia dei rischi prodotti dall’amianto e dagli altri agenti tossico – nocivi;

e)  la tutela  dell’ambiente, della salute dei cittadini, dei lavoratori dall’amian­to o da qualunque agente tossico nocivo

L’Associazione sostiene :

a)   i lavoratori che si prefiggono di bandire l’uso dell’amianto e di altri agenti tossici-nocivi in tutti i processi di  lavorazione;

b)  quei cittadini singoli o associati, anche sul piano giuridico, che sono colpiti da  esposizione all’amianto e da altri agenti tossico-nocivi.

L ‘Associazione si prefigge :

a)   di arrivare alla definizione, da parte degli organi competenti, di un quadro legislativo nazionale, europeo e internazionale che stabilisca in modo chiaro l’abolizione dell’amianto e dei suoi sostituti di analoga nocività,degli altri agenti tossici-nocivi e definisca le strutture e gli strumenti di controllo e di bonifica. A tale scopo l’Associazione prende gli opportuni contatti con i responsabili; politici e tecnici delle U.S.L., delle Regioni, dei Ministeri interessati, della Comunità Economica Europea, dell’O.M.S;

b)  di partecipare a convegni, congressi, seminari sul piano nazionale e internazionale  in cui si faccia riferimento sul piano tecnico, epidemiologico, delle bonifica, etc..., all’amianto o ad altri agenti tossico-nocivi;

c)  di promuovere essa stessa convegni, congressi, seminari aperti, con il contributo di Sindacati, Partiti e altre Associazioni (in particolare degli organismi politici e amministrativi dei Comuni, delle U.S.L., delle Regioni, dello Stato, della Comunità Economica Europea, dell’O.M.S.);

d)  di intrattenere relazione con tutti quegli organismi scientifici e tecnici che studiano il problema dell’amianto e di altri agenti tossico-nocivi, dei loro effetti, quali ad esempio lo I.A.R.C. di Lione (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro);

e)   di richiedere, se necessario consu­lenze esterne di tecnici ed esperti.

Art. 3 - L’Associazione si costituisce parte civile nei procedimenti giudiziari in cui si rivendica il risarcimento di danni dovuti all’amianto e ad altri agenti tossico - nocivi.

Art. 4 - ADERENTI ALL’ASSOCIAZIONE

All’Associazione aderiscono:

a) tutti coloro che condividono in pieno   gli scopi, con particolare riferimento alle persone che direttamente o indirettamente hanno subito l’esposizione all’amianto e ad altri agenti tossico-nocivi e i conseguenti danni alla salute, sia perché hanno lavorato queste sostanze, sia perché loro stessi e/o i loro familiari vivono in zone contaminate;

b) organizzazioni e associazioni di lotta per la salute e per la salvaguardia dell’ambiente;

c)   gli utenti, a titolo individuale o collettivo, di case, uffici, scuole, ospedali, mezzi di trasporto, che hanno riscontrato, o ne hanno il sospetto, la presenza di amianto e di altri agenti tossico-nocivi;

d)  membri di organizzazioni partitiche e sindacali a titolo personale;

e)   partiti e sindacati che dichiarino pubblicamente di essere contrari all’impiego dell’amianto e di altri agenti tossico-nocivi. Ai partiti si richiede l’attività di promozione legislativa in vista dell’eliminazione dell’amianto, per i sindacati l’intento esplicito di inserire nei contratti collettivi di lavoro l’esclusione della lavorazione dell’amianto e di altri agenti tossico-nocivi.

f)    gli Enti locali che hanno riscontrato la presenza di amianto o di altri agenti tossico-nocivi nel loro territorio e si riconoscono negli obiettivi dell’A.E.A.;

g)   tecnici, medici, avvocati, magistrati, uomini di scienza che studiano il problema dell’amianto, degli altri agenti tossico-nocivi e dei loro effetti e condividono gli scopi della A.E.A.

Art. 5

L’A.E.A. non ha fini di lucro, è retta dalle norme di cui agli art. 36 e seg. del Codice Civile e dal presente Statuto. Ha durata fino al conseguimento dello scopo che si prefigge.

Art. 6

La Sede legal dell’Associazione è in Padova,  via Dalmazia 6/b., sede anche della segreteria.

Art. 7

     Tutti hanno la facoltà di iscriversi alla Associazione, versando la quota sociale ed accettando la spirito e le norme che la regolano.

     I soci possono essere individuali e collettivi. Le domande vengono presentate al Comitato Direttivo cui compete la decisione circa l’ammissione.

        Ogni socio, purché  in regola con i conferimenti, ha diritto di partecipare alla vita democratica della Associa­zione, alle sue attività, ai gruppi di lavoro.

      tutti i soci hanno pari dignità all’interno dell’associazione ,e tutti i  hanno pari opportunità nel ricoprire le cariche associative.

      la qualità di socio si perde quando non si versa la quota associativa per due anni consecutivi

Art. 8

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Gli  organi regionali dell’Associazione sono :

a-    L’Assemblea

b-    Comitato direttivo

c-     presidente

d-    segretario

e-     collegio dei revisori

Art. 9

1-       L’Assemblea regionale rappresenta  tutti i soci tramite delegati, nominati o eletti nelle assemblee provinciali. I soci che non fanno parte di strutture provinciali hanno diritto di farsi rappresentare da un delegato ogni dieci soci o frazione superiore a cinque   I soci collettivi hanno diritto a un solo voto. L’assemblea é ordinaria e straordinaria. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata ogni volta che lo ritenga necessario il Comitato Direttivo (e comunque, di norma, almeno una volta l’anno) o qualora ne facciano richiesta motivata almeno un quinto dei soci o degli equivalenti delegati. La richiesta va presentata in forma scritta al Presidente dell’Associazione, il quale dovrà convocare l’Assemblea non oltre i trenta giorni successivi.

2-       In occasione delle assemblee ordinarie e straordinarie, l’AEA del Veneto nomina i propri rappresentanti per l’AEA nazionale  nella misura,  di uno ogni 15  soci.”

Art. 10

La convocazione dell’Assemblea è disposta con avviso,  da inviare alle strutture provinciali, e, ove non esiste,  ai singoli soci almeno trenta giorni prima della riunione, con  l’indicazione del giorno dell’ora di questa e degli argomenti all’ordine del giorno. Prima e seconda convocazione possono avvenire  nello stesso giorno, purché ad almeno un’ora di distanza l’una dall’altra e se ne dia comunicazione ai  delegati.

Art. 11

L’assemblea ordinaria  è valida in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza dei delegati; in seconda convocazione con la presenza, in proprio o per delega,  di un decimo dei delegati.

L’Assemblea straordinaria, che delibera sulle modifiche del presente Statuto o sullo scioglimento dell’Associazione, è valida, in prima convocazione,  con la presenza, in proprio o  per  delega  della

maggioranza dei delegati ; in seconda convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di un quinto dei delegati. Ogni delegato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro delegato. Ciascun delegato può  essere portatore di non più di cinque deleghe.

Art. 12

L’assemblea è presieduta dal Presidente, coadiuvato dal Segretario. In assenza del Vicepresidente, si provvederà ad eleggere tra i delegati o soci, a maggioranza relativa, un presidente dell’Assemblea. Possono inoltre, essere eletti, due scrutatori per il controllo delle votazioni.

Art. 13

Le deliberazioni sono prese normalmente con votazione per alzata di mano. Si potrà far ricorso alla votazione per appello nominale quando ciò sia ritenuto necessario per il buon ordine della votazione su richiesta di un quinto dei delegati presenti. Le deliberazioni relative a persone determinate e le elezione alle cariche sociali possono aver luogo a scrutinio segreto.

Art. 14

Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei  presenti. Le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria devono essere prese con voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Art. 15

Le deliberazioni vengono fatte constare da verbale redatto dal Segretario. Esso deve essere letto ed approvato dall’Assemblea (nella stessa riunione e in quella immediatamente successiva) e viene sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori, se nominati.

Art. 16

a-     Tutte le cariche statutarie sono gratuite  durano due esercizi consecutivi e sono rieleggibili e, qualora allo scadere del mandato, non si svolgono assemblee generali  ordinarie o straordinarie per l’elezione delle cariche statutarie, le stesse sono rinnovabili automaticamente per altri due anni;

b-    allo scadere del quarto anno consecutivo tutte le cariche decadono automaticamente ed entro 30 giorni il  consigliere più anziano del Comitato Direttivo indirà le nuove elezioni, tramite l’assemblea straordinaria;

c-     trascorsi i 30 giorni, come previsti al punto precedente, l’assemblea straordinaria si auto convocherà nell’ordine: per iniziativa di  almeno una struttura provinciale, o di almeno 100 soci, in regola con le quote associative, che dovranno sotto firmare l’invito di convocazione a tutti i soci. L’Assemblea sarà ritenuta valida se rispetta quanto stabilito dall’art. 11 ;

d-    trascorsi 120 giorni dalla scadenza del mandato come al punto b l’AEA del Veneto  si intende sciolta.

Art. 17

Il Presidente rappresenta l’Associazione, ne coordina le attività, convoca e presiede l’Assemblea ed il Comitato Direttivo e cura l’esecuzione delle loro deliberazioni, prende i provvedimenti necessari ed urgenti per il buon funzionamento dell’Associazione nell’intervallo delle riunioni del Consiglio  Direttivo al quale è tenuto a riferire i provvedimenti stessi alla prima riunione. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione

di fronte ai terzi ed in giudizio, può nominare avvocati e procuratori alle liti, può riscuotere qualunque credito ed incassare qualunque versamento, può fare pagamenti, rilasciando, o ricevendo quietanze. Può delegare singole funzioni, volta per volta o permanentemente ad altro membro del Comitato.

Art.18

Il comitato Direttivo è formato da un numero non inferiore a sette membri, corrispondenti alle realtà di base territoriali aderenti alla A.E.A., ivi compreso il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario. Se nel corso del mandato di carica vengono a mancare, per dimissioni o altra causa, uno dei suoi componenti, subentra il primo dei non eletti. Se viene meno la maggioranza del comitato, i Consiglieri rimasti in carica devono convocare l’Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. I  Consiglieri nominati dall’Assemblea scadono insieme con quelli in carica al momento della loro nomina. Se il Comitato Direttivo  non provvede alla convocazione dell’Assemblea per la sostituzione dei Consiglieri mancanti o se vengono a mancare tutti i Consiglieri, l’Assemblea per la loro sostituzione deve  essere convocata dal Collegio dei Revisori, il quale può compiere, nel frattempo, gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 19

Il Comitato Direttivo delibera su tutte le questioni che interessino l’Associazione ed  ha   tutti   i  poteri  necessari  per  la

 corretta ed efficace gestione. Può eleggere nel proprio seno un Vicepresidente, un Segretario ed un Tesoriere. Può delegare i propri poteri ad uno o più dei suoi membri. Esso si riunisce possibilmente una volta al mese, comunque non meno di tre volte l’anno, ed ogni volta che lo ritenga necessario il Presidente o ne facciano richiesta due Consiglieri e un terzo del Collegio di Revisione. Le riunioni sono convocate con avviso scritto da inviare almeno dieci giorni prima della riunione, contenente l’elenco degli argomenti da trattare, il luogo e l’ora della riunione. In caso di urgenza la riunione potrà essere convocata quarantotto ore prima, con modalità opportune. Le riunioni del Comitato sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Il segretario è l’organo tecnico dell’Associazione: organizza e cura le riunioni del Comitato Direttivo e le Assemblee Generali; compila i verbali e le delibere, sottoscrivendole con il Presidente ed il Comitato Direttivo, in accordo con i quali coordina l’attività dell’Associazione e cura l’esecuzione delle delibere.

Il  Comitato direttivo prende posizione nei confronti dei Soci che non rispettino gli scopi dell’Associazione.

Art. 20

Le riunioni del Comitato sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente o dal più anziano di età dei componenti. Le deliberazioni sono fatte constare da verbale, compilato dal Segretario, letto ed approvato dal Comitato nella stessa riunione o in quella immediatamente successiva e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 21

Il Collegio dei Revisori è formato da almeno tre membri. Questi eleggono tra loro il Presidente. Il Collegio esercita la vigilanza sull’amministrazione dell’Associazione e sulla regolare tenuta della contabilità. A tale scopo può esaminare in ogni momento i libri e i documenti contabili ed amministrativi e chiedere le informazioni che ritenga necessario. Rilevando irregolarità amministrative o contabili deve darne comunicazione scritta al Comitato per i necessari provvedimenti. I Revisori devono essere invitati alle riunioni del Comitato Direttivo e possono far constare il proprio parere sulle deliberazioni che abbiano contenuto o conseguenze di ordine economico. Il Collegio dei Revisori provvede alla convocazione dell’Assemblea nei casi previsti dal presente Statuto.

Art. 22

I fondi per il funzionamento dell’Associazione saranno costituiti dalle quote sociali, da eventuali contributi e di enti e dalla riscossione dei costi delle iniziative ed attività promosse per il raggiungimento dello scopo sociale. L’ammontare della quota sociale viene fissato annualmente, entro il 31 dicembre, dal Comitato Direttivo.

Art. 23 Il Comitato Direttivo sovra intenderà alla gestione delle entrate, e delle uscite, che sarà curato dal tesoriere, il quale compilerà un bilancio    preventivo    ed   un     conto consuntivo, che saranno sottoposti, a fine anno, per l’approvazione, all’Assemblea corredati dal parere del Collegio dei Revisori.

Qualora il bilancio di fine anno dovesse presentare degli utili, il Comitato Direttivo dovrà immediatamente deliberarne il suo utilizzo nella gestione dell’anno successivo, per gli scopi statutari previsti dall’art. 2. 

Art. 24

L’esercizio sociale inizia con il primo gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 25

Le  modifiche al presente Statuto o lo scioglimento dell’associazione potranno essere proposte dal Consiglio Direttivo o da un quinto dei Soci. Esse dovranno essere approvate dall’Assemblea straordinaria con le norme di cui ai precedenti articoli.

 

Art. 26

 

Nel caso di scioglimento dell’associazione, i fondi e i beni che residuano, dopo il saldo di tutte le passività, devono essere devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, conformi allo spirito e agli scopi dell’associazione. In nessun caso possono essere distribuiti, direttamente o indirettamente, beni, utili e riserve ai soci.

 

Art. 27

Per tutto quanto non contemplato dal presente Statuto vigono le norme del Codice Civile sulle Associazioni di persone.