LA NOSTRA PROPOSTA AL SENATO

ADESIONE 2003

IL DISEGNO DI LEGGE

UN GROSSO OBIETTIVO RAGGIUNTO

Citta' Torino

Provincia di Torino

XIV Legislatura - Atto del Senato n. 1832 del 14 Novembre

DISEGNO DI LEGGE

Istituzione di un Fondo Nazionale per le donne  e le famiglie

iniziativa dei senatori:  

Primo firmatario:

GARRAFFA Costantino (DS-U)                                                                                                                              

                                                                                                             Co-firmatari:

      BARATELLA Fabio (DS-U)                                                        LIGUORI Ettore (Mar-DL-U)

        BATTAGLIA Giovanni (DS-U)                                                   LONGHI Aleandro (Ds-U) 

        BATTISTI Alessandro (Mar-DL-U)                                              MARITATI Alberto(DS-U)

        COLETTI Tommaso (Mar-DL-U)                                                MURINEDDU Giovanni Pietro (DS-U)

        DATO Cinzia (Mar-DL-U)                                                           MONTALBANO Accursio (DS-U)

        FASSONE Elvio (DS-U)                                                             NIEDDU Gianni (DS-U)

        FILIPPELLI Nicodemo Francesco (Misto, Udeur-PE)                       ROTONDO Antonio (DS-U)

        FLAMMIA Angelo (Ds-U)                                                          STANISCI Rosa (DS-U)

        FORMISANO Aniello (Mar-DL-U)                                               VICINI Antonio (DS-U)

                                                                                                       ZANCAN Gianpaolo (Verdi-U) 

Onorevoli Senatori.-

Il presente disegno di legge intende istituire un Fondo nazionale per le donne e le famiglie, in cui confluiscano parte delle risorse provenienti dalla quota dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Tale Fondo denominato “Otto per mille - Fondo Nazionale per le donne e le famiglie” è collocato presso la Presidenza del Consiglio e si propone di:

-   garantire un reddito sicuro a donne capofamiglia;

-   sostenere il diritto alla dignità dei minori;

-   potenziare le strutture sociali per bambini e anziani;

-   offrire un supporto formativo alle donne per lo sviluppo di nuove professionalità;

-   tutelare da un punto di vista economico e sociale le donne vittime di abusi e violenze;

-   sviluppare la conoscenza e le radici della cultura, affermando il concetto di parità tra 

     uomo e donna.

Il progetto nasce dall'esigenza di rispondere alla carenza di risorse nel bilancio dello Stato verso le politiche sociali. Infatti, gli investimenti pubblici per politiche attive a favore delle donne e della famiglia continuano ad essere molto insufficienti e solo attraverso uno stanziamento programmato di nuove risorse si potrà dare un aiuto concreto ai problemi posti da questi soggetti. Per questo motivo si è ritenuto necessario ricorrere a parte della quota dell'otto per mille: solo nel 1997 si trattava di ben 1.400 miliardi di lire.

L'idea di fondo del disegno di legge - originata da un progetto dell'Associazione "Donne & Futuro" - è, dunque, quella di ricorrere ad un Fondo nazionale unico che promuova forme nuove di tutela e di aiuto nei confronti dei soggetti più deboli della società, vale a dire, le donne, gli anziani e i minori.

L’articolo 1 istituisce il "Fondo" presso la Presidenza del Consiglio e si propone di destinare una quota pari all’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche all’atto della dichiarazione annuale dei redditi. La ripartizione del Fondo tra le diverse Regioni avviene sulla base dell’ultima rilevazione della popolazione femminile effettuata dall’ISTAT entro il 28 febbraio di ogni anno.

L’articolo 2 stabilisce che le Regioni definiscano ogni tre anni gli ambiti territoriali di intervento e le risorse da destinare agli enti locali, anche con il coinvolgimento delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale i piani territoriali di intervento (ONLUS). L’articolo 3 definisce le finalità del Fondo, tra cui il sostegno alle donne capofamiglia, la promozione di nuovi posti di lavoro per le donne, l'assistenza ai soggetti in difficoltà (portatori di handicap, anziani non autosufficienti).

L’articolo 4 istituisce una Commissione di controllo composta da rappresentanti degli enti locali e ONLUS che hanno partecipato al progetto per la valutazione dei risultati ottenuti. Entro il 30 giugno di ogni anno le Regioni presentano una relazione sugli obiettivi perseguiti, sulle misure migliorative da adottare al Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, che viene resa pubblica a livello locale attraverso gli strumenti di informazione (stampa, TV, internet). Viene, inoltre, introdotta la previsione di una riattribuzione delle risorse nel caso in cui le Regioni non abbiano provveduto alle finalità del Fondo. L'articolo 5 stabilisce analoghe forme di pubblicità a livello nazionale.

Art. 1

(Fondo nazionale per le donne e le famiglie)

  1. E' istituto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo denominato "Otto per mille - Fondo nazionale per le donne e le famiglie " (di seguito denominato "Fondo") finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione dei diritti, lo sviluppo, la realizzazione e la qualità della vita delle donne sia come individui, sia come membri di nuclei familiari.

  2. Il Fondo è finanziato con l'attribuzione della quota, pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ad esso destinata dai contribuenti all'atto della dichiarazione annuale dei redditi. A tal fine, il Ministro dell'economia e delle finanze, in sede di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, definisce le idonee modalità di espressione della scelta di destinazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze quantifica l'ammontare destinato al Fondo entro il 31 gennaio di ogni anno. La prima applicazione del Fondo ha luogo con riferimento alle dichiarazioni dei redditi che saranno presentate nell'anno in cui è approvata la legge e ai fini della determinazione delle somme da erogare entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

  3. Il Fondo è ripartito tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. La ripartizione del Fondo avviene sulla base dell'ultima rilevazione della popolazione femminile effettuata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Alla ripartizione del Fondo provvede entro il 28 febbraio di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto emanato di concerto con il Ministero per le Pari Opportunità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Una quota pari al 30% delle risorse del "Fondo" è riservata al finanziamento di interventi da realizzare nei comuni di Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania, Palermo, Cagliari.

Art. 2

(Ambiti territoriali di intervento)

  1. Le Regioni, nell'ambito della programmazione regionale, definiscono, sentiti gli Enti locali, ai sensi dell'art. 3, comma 6 della legge 8 giugno 1990 n. 142, ogni tre anni gli ambiti territoriali di intervento, tenuto conto della presenza dei Comuni commissariati ai sensi dell'art. 15 bis della legge 19 marzo 1990 n. 55, e procedono al riparto economico delle risorse al fine di assicurare l'efficienza e l'efficacia degli interventi e la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti. Possono essere individuati, quali ambiti territoriali di intervento, comuni, comuni associati ai sensi degli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990 n. 142, comunità montane e province.

  2. Gli enti locali ricompresi negli ambiti territoriali di intervento, di cui al comma 1, mediante accordi di programma definiti ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142, approvano i piani territoriali di intervento della durata massima di un triennio, articolati in progetti immediatamente esecutivi, nonché il relativo piano economico e la prevista copertura finanziaria. Gli enti locali assicurano la partecipazione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale nella definizione dei piani di intervento mediante una comunicazione diretta a tutte le organizzazioni non lucrative di utilità sociale rientranti dell'ambito territoriale. I piani di intervento sono trasmessi alle Regioni, che provvedono all'approvazione e alla emanazione del relativo provvedimento di finanziamento a valere sulla quota del Fondo di cui all'art. 1, ad esse attribuita ai sensi del medesimo art. 1, nei limiti delle disponibilità assegnate ad ogni ambito territoriale, entro i successivi sessanta giorni. I piani di intervento sono comunicati alle associazioni che hanno titolo a partecipare ai progetti e che risultano iscritte all'albo tenuto presso il Comune e la Provincia inclusi nell'ambito territoriale.

  3. Le Regioni possono istituire fondi regionali per il finanziamento dei piani di intervento ad integrazione delle quote di competenza regionale del Fondo, nonché di interventi non finanziati dallo stesso Fondo.

Art. 3

(Finalità)

  1.  Sono ammessi al finanziamento del Fondo i progetti e gli interventi che perseguono le seguenti finalità:

      a) interventi volti al miglioramento delle condizioni di salute psicofisica delle donne in

           relazione alle loro specificità di genere;

      b) interventi volti al sostegno delle donne capofamiglia;

      c) l'erogazione di un sussidio in misura pari all'assegno di mantenimento stabilito dal giudice

           nelle sedi competenti a favore del coniuge e dei minori qualora l'obbligato non vi provveda;

      d) interventi volti alla creazione di opportunità lavorative per le donne;

      e) tutelare da un punto di vista economico e sociale le donne vittime di abusi e violenze;

      f) interventi volti al potenziamento delle strutture direttamente o indirettamente fruite dalle

          donne nell'esercizio dei loro diversi ruoli, quali, tra gli altri, asili, ricoveri o residenze per

          donne anziane con reddito inferiore a 10.000 euro, ricoveri o residenze per figli e genitori

          portatori di handicap;

      g) interventi volti alla realizzazione della parità tra donne e uomini in ogni contesto

  1. Le finalità dei progetti di cui al comma 1, lettera a), possono essere perseguite, in particolare, attraverso attività di formazione e di ricerca, di monitoraggio e di assistenza differenziata.

  2. Le finalità dei progetti di cui al comma 1, lettera b) ed e) possono essere perseguite, in particolare attraverso:

      a) l'erogazione di un minimo vitale a favore delle donne capofamiglia prive di reddito

          incrementato in rapporto al numero dei figli minori e assimilabili e dei figli

          maggiorenni studenti;

      b) sostegno economico di prima assistenza al genitore nei casi di prima necessità e

          gravi difficoltà economiche, per provvedere a spese legali per separazione,

          riconoscimento del figlio, spese mediche, ricerca e trasloco di abitazione, nonché a

          favore delle donne vittime di abusi e violenze;

     c) l'erogazione di un sussidio integrativo per le donne ultrasessantacinquenni con

          reddito inferiore a 10.000 euro, da incrementare tenuto conto dell'aumento del

          costo della vita.

  1. Le finalità dei progetti di cui al comma 1, lettera d) possono essere perseguite, in particolare, attraverso l'istituzione di corsi di formazione mirati, diretti, in particolare, alle donne prive di professionalità e alle donne di nazionalità estera.

  2. Le finalità dei progetti di cui al comma 1, lettera f) possono essere perseguite, in particolare, attraverso la realizzazione di asili-nido, asili, strutture alternative di accoglienza temporanea dei minori in età prescolare e scolare, nonché ricoveri o residenze per donne anziane con reddito inferiore a 10.000 euro annui, da incrementarsi tenuto conto dell'aumento del costo della vita, ricoveri o residenze per figli e genitori portatori di handicap.

  3. Le finalità dei progetti di cui al comma 1, lettera g) possono essere perseguite, in particolare, attraverso attività di formazione, studio e ricerca riguardanti la specificità di genere femminile.

Art. 4

(Valutazione dei risultati)

  1. Per la valutazione dei risultati verrà costituita in ciascuna regione, secondo le modalità previste in un apposito regolamento, una commissione di controllo, composta dai rappresentanti dei soggetti, quali enti locali, istituzioni locali e organizzazioni non lucrative di pubblica utilità, che hanno partecipato alla fase decisionale degli interventi.

  2. Entro il 30 giugno di ciascun anno le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano presentano una relazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, sulla loro efficacia, sugli obiettivi conseguiti e sulle eventuali misure migliorative da adottare. Il contenuto della Relazione è reso noto a livello locale anche mediante utilizzo di strumenti di comunicazione di pubblico utilizzo, come gli strumenti audiovisivi e informatici e la stampa quotidiana o periodica.

  3. Qualora, entro due anni dalla prima ripartizione del Fondo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano non abbiano provveduto all'impegno contabile delle quote di competenza del Fondo e all'individuazione degli ambiti territoriali di intervento di cui all'art. 1, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero per le Pari Opportunità, sentita la Commissione permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, provvede alla riattribuzione delle risorse alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano.

  4. Per garantire la tempestiva attuazione degli interventi di cui alla presente legge nei comuni commissariati, ai sensi dell'art. 15 bis della legge 19 marzo 1990 n. 55, il Ministro dell'Interno con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede a definire le funzioni delle Prefetture competenti per territorio per il sostegno e l'assistenza ai suddetti comuni.

Art. 5

(Relazione al Parlamento)

  1. Entro il 30 settembre di ciascun anno, tenuto conto delle relazioni presentate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 4, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle Pari Opportunità, trasmette una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge.

  2. Il contenuto della Relazione è reso noto a livello nazionale anche mediante utilizzo di mezzi di comunicazione di pubblico utilizzo, come gli strumenti audiovisivi, informatici e la stampa quotidiana o periodica.

 

Torna al giornale