Cosa dice la legge
 

 

La ricerca da me effettuata su Internet, anche per questo argomento, ha dato risultati sorprendenti. Lo SPAM può essere considerato un vero e proprio furto di servizi. La Legge prevede il "furto di servizi" quando si utilizzano per propri scopi i computer e le risorse altrui disponibili in rete e che sono mantenuti per altri scopi. E' chiaro, quindi, che chiunque può adottare accorgimenti tecnici che impediscano tali "furti" a danno del proprio sistema. Tuttavia, la Legge, non sembrerebbe dare indirizzi precisi ma solo "appigli", anche se di una certa consistenza. Alcune opportunità le offre la 675, nota anche come "legge sulla privacy" dei dati personali e sensibili. In particolare, riporto un pronunciamento da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati che a seguito delle segnalazioni pervenute da persone raggiunte da mailing di spam a contenuto politico "ha dichiarato illegittimo, in mancanza di esplicito consenso da parte degli interessati, l'utilizzo di indirizzi di E.mail prelevati da varie aree della rete, come newsgroup e pagine Web, poiché tali aree, pur essendo liberamente accessibili da chiunque, non sono soggette ad alcun regime giuridico di piena conoscibilità da parte di chiunque". Come per i propri dati personali, quindi, la raccolta e memorizzazione in archivi anche informatici del proprio indirizzo di posta elettronica, non è consentito senza l'esplicito consenso dell'interessato il quale può, altresì, richiedere notizie sull'uso degli stessi o l'eventuale cancellazione dei dati. C'é poi il D.L. 185/1999 che, recependo una direttiva comunitaria, all'art. 10 stabilisce: Limiti all'impiego di talune tecniche di comunicazione a distanza - l'impiego da parte di un fornitore del telefono, della posta elettronica, di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore o di fax, richiede il consenso preventivo del consumatore; inoltre, l'art. 12 dello stesso D.L. 185/99 recita: Sanzioni - fatta salva l'applicazione della legge penale qualora il fatto costituisca reato, il fornitore che contravviene alle norme di cui agli articoli 3, 4, 6, 9 e 10 del presente decreto legislativo, ovvero che ostacola l'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore secondo le modalità' di cui all'articolo 5 o non rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente pagate, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni. Nei casi di particolare gravità o di recidiva, i limiti minimo e massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689, all'accertamento delle violazioni provvedono, di ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' presentato all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato della provincia in cui vi e' la residenza o la sede legale dell'operatore commerciale. Come si può vedere, le sanzioni esistono e la facoltà di sporgere denuncia è concessa a qualsiasi consumatore. Inoltre, queste disposizioni sembrano potersi applicare anche ad alcune pratiche assai intrusive quali l'invio di messaggi sms pubblicitari ai cellulari o i fax pubblicitari non richiesti.